giovedì 29 giugno 2017

N.A.S.P.I.-ASSEGNO DI SOSTEGNO AL REDDITO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE

buongiorno,

è tanto che non scrivo su questo blog, anche se devo dire che nonostante ciò continuo ad avere numerosi lettori, ma lo sfogliare dei giornali e delle news che si vedono su internet, mi impongono di intervenire su un argomento di rilevante interesse.
Perdere il posto di lavoro  è un’esperienza devastante dal punto di vista economico e soprattutto sociale e può condurre chiunque a uno stato di fragilità ed a tragedie come quelle che si leggono nei giornali e su internet.
Nessuno è in grado di capirlo se non lo vive sulla propria pelle, la mancanza di denaro , in una società come quella di oggi può portare a tragedie veramente gravi.
Ora c'è un sostegno al reddito, che aiuta chi è in stato di disoccupazione ad attraversare questo momento con una serenità maggiore, la N.A.S.P.I, che ha una durata massima di mesi 24 e che corrisponde all'incirca al 75 % del reddito precedentemente percepito,nella misura massima di euro 1.300,00.
Tale importo dal quarto mese diminuisce del 3 % ogni mese sino alla fine.
Ora per ottenere tale sussidio, la procedura non è semplice e farsi aiutare da un patronato molte volte è la scelta migliore, perchè l'I.N.P.S. nonostante la buona volontà che ci mette, talvolta a causa di funzionari burocrati e poco sensibili, perde mesi per erogare la prestazione per cavilli o documenti mancanti ,senza comprendere la situazione del disoccupato e la sua disperazione.
Quà non si vogliono dare colpe a nessuno, ma anzi con questo breve messaggio, il nostro blog si mette a disposizione di tutte quelle persone, che chiedono la Naspi e che per qualche misteriosa ragione non la ottengono nei tempi dovuti,che vi assicuro potrebbero essere anche giorni,se tutto va a buon fine.
Quindi scriveteci  tranquillamente,ponendo i vostri quesiti risponderemo a tutti cercando di aiutarvi e di consigliarvi.
Una particolare lode va all'Inps di Palermo, che su segnalazione di un nostro lettore ha approvato un domanda Naspi ,ben tre giorni dopo la presentazione della richiesta, erogandola immediatamente,complimenti quindi al suo Direttore e ai funzionari addetti, che dimostrano una sensibilità ed un senso del dovere fuori dal comune,per un impiegato pubblico.
il consulente fiscale online
Il fondatore

domenica 19 marzo 2017

CITTADINI ITALIANI CHE VIVONO NEL REGNO UNITO

Cosa devono sapere gli italiani che abitano o lavorano nel Regno Unito dopo la Brexit
Theresa May, il Primo Ministro Inglese, insiste nel dire che la procedura di cui all’art. 50 del Trattato di Lisbona per l’uscita dall’Unione Europea, sarà attivata entro la fine di marzo. I cittadini hanno battuto il governo con una Causa davanti la Suprema Corte che ha statuito che il governo necessita di un preventivo consenso del Parlamento. Il culto estremo e cieco della democrazia porta molti Conservatori contrari a lasciare l’Unione Europea ad approvare l’azione del governo.
In ogni caso il Regno Unito uscirà dall’Unione Europea non prima di aprile 2019: fino a quel tempo si applicheranno tutte le Direttive Comunitarie. Si discute di Brexit dura, Brexit leggera in realtà sarà una Brexit caotica. Il Regno Unito metterà fine alla libera circolazione per i Cittadini dell’Unione Europea ed, in ogni caso, il mantenimento o la cessazione di questo diritto, peserà molto nelle trattative per la definitiva uscita del Regno Unito dalla Commissione Europea.
Gli Italiani che abitano e lavorano nel Regno Unito devono conoscere le norme che regolano il loro diritto di stabilimento e porre in essere tutti gli adempimenti utili e necessari per la salvaguardia del loro diritto.
Come posso provare il mio diritto a risiedere nel Regno Unito?
Attualmente, i cittadini italiani (ed i cittadini degli altri paesi dell’Unione Europea) residenti nel Regno Unito non sono obbligati a domandare un documento ufficiale che attesti questa loro condizione. Ma essendo previsto, ed in considerazione delle incertezze su quel che succederà dopo la Brexit, è una buona idea ed una innegabile prudenza chiedere un documento al Home Office da utilizzare nel caso, in futuro, sia richiesto di provare la condizione di residente.
Se si risiede nel Regno Unito da almeno cinque anni e si é lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, studenti o persone finanziariamente autonome, si può richiedere per sé e per i componenti della famiglia un registration certificate. Anche chi é residente nel Regno Unito da soli 2 o 3 anni, se possiede i requisiti previsti dalla legge, puó richiedere la residenza permanente.
Questo documento non conferisce alcun diritto particolare ma certifica che l’Home Office ha riconosciuto il vostro status di residente permanente in base alla legislazione europea che e’ applicata anche nel Regno Unito.
Attenzione: gli studenti e le persone finanziariamente autonome devono avere una assicurazione medica privata.
Perché’ chiedere questo documento?
Il Governo Britannico ha ripetutamente dichiarato che permetterà ai cittadini europei già residenti nel Regno Unito di restarvi dopo la Brexit, a condizione che l’Unione Europea faccia altrettanto con i cittadini britannici che risiedono in altri paesi dell’Unione Europea.
In ogni caso, senza il certificato di residenza permanente, dopo la Brexit sarà difficile se non impossibile dimostrare alla Polizia di Frontiera che si vive già nel Regno Unito.
In pratica il documento rilasciato da Home Office è essenziale e chi già ne dispone deve sapere o ricordare che questo documento deve (dovrebbe visto che per ora nessuno la chiede) essere esibito ai controlli di frontiera ad ogni entrata o uscita dal territorio del Regno Unito.
La domanda per ottenere il certificato di residenza permanente.
Bisogna compilare un formulario, allegare l’originale di un documento di identità (verrà restituito dopo un paio di mesi ) ed i documenti che attestano il diritto a risiedere nel Regno Unito: buste paga, P60, Self assessment degli ultimi anni etc.
Si pagano 65 sterline a mezzo carta di debito o credito o assegno.
Home Office dichiara che la procedura può durare fino a sei mesi, in realtà i controlli si concludono molto prima e si può ragionevolmente pensare di ricevere il certificato di residente permanente entro due / tre mesi.
La nazionalità inglese.
Se pensate di richiedere, prima o poi, la nazionalità inglese dovete sapere che per presentare la domanda bisogna essere titolari del certificato di residente permanente da non meno di un anno.
L’A.I.R.E.: Anagrafe degli italiani all’estero.
L’iscrizione all’Aire non produce alcun effetto in ordine alla dimostrazione dello status di residente nel Regno Unito e non è neppure una valida prova.
Questa iscrizione, cui deve corrispondere una effettiva situazione di fatto, serve solo a vincere la presunzione di essere residenti fiscali italiani.
Con le ultime modifiche introdotte recentemente dal legislatore italiano anche l’iscrizione all’Aire, pur restando obbligatoria, ha perso molto della sua significatività.
Conclusione
I cittadini italiani e degli altri paesi della comunità europea debbono affrettarsi a regolarizzare la loro posizione chiedendo il Certificato di Residente Permanente che produrrà effetti anche dopo la Brexit trattandosi, se dimostrato, di un diritto acquisito.
 FONTE:FISCO E TASSE

giovedì 16 marzo 2017

SALDO IVA 2016 -COME PAGARE

Come pagare il saldo Iva 2016: unica soluzione o rateale secondo diverse modalità.
Scaduto il termine di presentazione della dichiarazione iva (28/02/2017) i contribuenti titolari di partita iva, non rientranti in “regimi minimi” o “regime speciale ex.art.74 dpr 633/72”, saranno impegnati al versamento del saldo iva relativo all’anno d’imposta 2016 entro il 16 marzo 2017.
Si rammenta che dal prossimo esercizio l’invio della dichiarazione iva annuale potrà essere presentata con tempi più flessibili rispetto a quest’anno, ovvero tra il 01/02/2018 al 30/04/2018.
Le modalità di versamento del saldo sono essenzialmente tre:
  1. il pagamento in un’unica soluzione entro il 16/03/2017
  2. il pagamento rateizzato dal 16/03/2017 al 16/11/2017
  3. il pagamento in un’unica soluzione o rateizzato a partire dal 30/06/2017 o 31/07/2017 (in concomitanza con il versamento delle imposte).
Tralasciando la prima opzione, è possibile rateizzare il saldo Iva, a partire dal mese di marzo 2017, da un minimo di due rate ad un massimo di nove, aggregando all’importo rateizzato gli interessi pari allo 0,33% su ogni mese di ritardo.
ESEMPIO
Saldo Iva 2016  – € 1.778,00 si versa in due rate:
  • Prima rata: 16/03/2017  –   € 889,00
  • Seconda rata 18/04/2017 –     889,00 * 0,33%=2,93    = saldo iva da versare € 891,93
La terza opzione prevede invece il pagamento del saldo Iva nel rispetto delle scadenze previste per le imposte dirette ovvero da quest’anno il 30/06/2017 (in alternativa 31/07/2017).
E’ possibile dunque versare il 6099 (2016) in un’unica soluzione in data 30/06/2017 o 31/07/2017, maggiorando l’importo anzidetto dovuto dello 0,40% moltiplicato per ogni mese di ritardo dalla scadenza originaria di marzo.
E’ possibile anche rateizzare fino a novembre quest’ultimo importo applicando l’ulteriore interesse dello 0,33%.
FONTE: FISCO E TASSE

martedì 7 marzo 2017

SPESE SANITARIE SI PUO' DIRE NO FINO AL NOVE 9 MARZO

Ancora pochi giorni per opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2016 ai fini della predisposizione della dichiarazione. Basta accedere al sito del Sistema tessera sanitaria (anche tramite le credenziali Fisconline) e selezionare le singole voci per le quali si vuole manifestare il proprio diniego all’invio delle informazioni all’amministrazione.
 
Come previsto dal Dlgs 175/2014, sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate: le aziende ospedaliere, quelle sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri. L’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2016, è stato esteso ad altri soggetti: gli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci (parafarmacie), gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica e gli ottici (decreto Mef del 1° settembre 2016).
 
Per quest’anno, il termine per la trasmissione dei dati, ordinariamente fissato al 31 gennaio, è stato posticipato al 9 febbraio 2017. Di conseguenza, è stato ridefinito anche l’intervallo temporale entro il quale i contribuenti possono comunicare la propria opposizione, dal 10 febbraio al 9 marzo (dal 2018, ritornerà dal 1° al 28 febbraio).
 
In caso di familiare a carico
Qualora il cittadino che ha deciso di non rendere disponibile all’Agenzia delle Entrate i dati (o alcuni di essi) e quindi di non farli inserire nella precompilata fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni sulle spese sanitarie e i rimborsi per i quali è stata espressa opposizione all’utilizzo.
 
È l’ultima chance per l’opposizione
Quella attraverso il sito del Sistema tessera sanitaria è l’ultima opportunità per manifestare il diniego alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie del 2016.
Fino allo scorso 31 gennaio, infatti, è stato possibile comunicare l’opposizione direttamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello (posta elettronica, consegna a un qualsiasi ufficio territoriale o telefonata a un centro di assistenza multicanale).
Inoltre: in caso di scontrino parlante, bastava non fornire il proprio codice fiscale; per le prestazioni rese da un medico o una struttura sanitaria, era sufficiente chiedere l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
 
Resta salvo che le spese per le quali è stata esercita l’opposizione, a condizione che abbiano i necessari requisiti per la detraibilità, potranno comunque essere inserite in dichiarazione durante la fase di integrazione/modifica della precompilata
fonte : fisco e tasse

domenica 5 marzo 2017

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO COMUNICAZIONE ENTRO IL 07.03.17

Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. E' questo il punto centrale del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate di oggi che riportiamo integralmente:
Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.
La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
A partire da quest’anno, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016). Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017.

FONTE: FISCO E TASSE,IT

lunedì 27 febbraio 2017

SCADENZE DICHIARAZIONI ANNO 2017

La modalità di presentazione è sempre quella telematica.

RIEPILOGO SCADENZE DICHIARAZIONI 2017
Dichiarazione Iva 2017
28.2.2017
presentazione telematica
Modello 730/2017
precompilato
15.04.2017
disponibile on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato
7.7.2017
consegna ai sostituti d’imposta, ai Caf, o ai professionisti abilitati e relativo invio da parte di questi ultimi
24.7.2017 (il 23.7 cade di domenica)
invio diretto da parte del contribuente
24.7.2017 (il 23.7 cade di domenica)
Invio da parte dei caf o professionisti nel caso in cui, al 7.7.2017, abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni prese in carico
Modello 730/2017 ordinario
7.7.2017
consegna ai sostituti d’imposta, ai Caf, ai professionisti abilitati e relativo invio da parte di questi ultimi
24.7.2017 (il 23.7 cade di domenica)
Invio da parte dei caf o professionisti nel caso in cui, al 7.7.2017, abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni prese in carico
Modello 770/2017
31.07.2017
Modello redditi 2017 PF
30.06.2017
cartaceo presso gli uffici postali
2.10.2017 (il 30.9 cade di sabato)
telematico
Mod. redditi 2017 soggetti Ires
2.10.2017 (il 30.9 cade di sabato)
Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
Ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura  del periodo d’imposta
Mod. Irap/2017
2.10.2017 (il 30.9 cade di sabato)
Per i soggetti Irpef e società di persone, nonché per i soggetti ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare
Ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura  del periodo d’imposta per i soggetti ires



FONTE:Fisco e tasse

mercoledì 10 agosto 2016

RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO

Dopo oltre un anno di attesa è finalmente arrivato il rinnovo del Contratto del Commercio, che ha visto la luce nella serata del 30 marzo 2015 dopo un'intesa trattativa tra Confcommercio e i tre maggiori sindacati di settore, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uil Uiltucs.

Il nuovo CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi occupa oltre tre milioni di lavoratori ed è attivo dal 1 aprile 2015 al 31 dicembre 2017.

Tra le novità da segnalare:
  • aumento dei minimi tabellari: l'aumento medio è di 85 euro lordi per un IV livello da suddividere in cinque tranche:
  • Decorrenza: il vecchio contratto resta valido fino al 31 marzo di quest'anno, quindi ai lavoratori non spettano indennità di vacanza contrattuale o una tantum come successo per altri rinnovi
  • Orario di lavoro: in tema di flessibilità durante i picchi di lavoro il nuovo articolo prevede che l'azienda possa richiedere il superamento dell'orario stabilito da contratto fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Le ore prestate oltre il normale orario di lavoro non saranno pagate come straordinario ma concesse come riduzione di orario nei periodi di minor carico di lavoro
  • Contratti a termine: la percentuale di conferma resta al 20% e viene applicata anche all'apprendistato
  • Lavoratori svantaggiati: in caso di lavoratori disoccupati o con reddito inferiore al minimo è possibile stipulare un contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione della durata di 12 mesi in cui è previsto un percorso formativo in cui i lavoratori saranno inquadrati:
    • per i primi sei mesi di due livelli inferiore rispetto alla qualifica
    • per i successivi sei mesi di un livello inferiore rispetto alla qualifica
  • Elemento economico di garanzia: come per il precedente contratto, anche in questo rinnovo è prevista l'erogazione di una determinata somma a novembre 2017 per le aziende che non applicano la contrattazione di secondo livello

giovedì 26 novembre 2015

acconto irpef novembre 2015

Entro il termine del 30 novembre 2015, i contribuenti obbligati a pagare l’acconto IRPEF sono tenuti al versamento della seconda rata. La determinazione della seconda rata potrà avvenire applicando il metodo previsionale piuttosto che il metodo storico: il primo prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d’imposta 2015, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto; il metodo storico prevede, invece, la determinazione dell’acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d’imposta 2014, sempre al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto spettanti. Per la seconda rata è possibile applicare il metodo previsionale anche se la prima è stata versata in base al metodo storico. Per la seconda rata non è prevista a differenza della prima alcuna rateizzazione.

MEDICI NIENTE FATTURE ELETTRONICHE

I medici operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono esclusi dagli obblighi della fatturazione elettronica nei rapporti con le Aziende sanitarie locali.
È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la  Risoluzione 98/e del 25 novembre 2015.
 
Il caso
La Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) chiede, per conto dei propri iscritti, operanti in regime di convenzione con l’Ssn, se i compensi erogati in loro favore dalle Asl rientrino nel perimetro della fatturazione elettronica, così come delineato, per i rapporti con la Pubblica amministrazione, dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 244/2007, nonché dal Dm 55/2013 che vi ha dato attuazione.
Il dubbio si fonda su:
– la peculiarità del rapporto medico/Ssn, che si colloca in una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata, causa i vincoli imposti dalla convenzione in essere (per l’orario di attività, il calcolo della retribuzione, eccetera)
– le modalità di certificazione dei compensi, a mezzo cedolino mensile proveniente dall’Asl, nel quale sono riepilogate tutte le voci della remunerazione e da cui emerge il netto dovuto per l’attività prestata.
 
La soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate
Tornando a esprimersi nel corso di poche settimane su questioni legate alla fatturazione elettronica nei confronti di una Pa, coerentemente con i precedenti arresti  l’Agenzia delle Entrate ribadisce come le novità via via recate alla disciplina in materia di fattura elettronica non hanno creato una categoria sostanziale, nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati in riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore, tanto tra privati, quanto nei confronti della Pa.
 
Infatti, la legge 244/2007, al pari dei provvedimenti attuativi della stessa, non ha introdotto nuove ipotesi di operazioni soggette a obbligo di fatturazione (ex articolo 21 del Dpr 633/1972), né abrogato le disposizioni previgenti che già consentivano forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili, quali, ad esempio:
- l’articolo 22 del Dpr 633/1972, per i commercianti al dettaglio e le attività assimilate (che possono documentare le operazioni effettuate tramite scontrino/ricevuta fiscale)
- l’articolo 73 del medesimo Dpr che, tra l’altro, delega il ministro dell’Economia e delle Finanze a stabilire modalità alternative per la fatturazione delle prestazioni nell’esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l’osservanza degli obblighi generali.
 
Pertanto, specifica l’Agenzia, laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima delle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, lo stesso continua a non esistere né, a maggior ragione, l’obbligo può riguardare la sola forma elettronica (di una fattura che non è da emettere).
 
Alla luce del quadro normativo attualmente vigente e della specifica prescrizione contenuta nel Dm 31 ottobre 1974, per le prestazioni medico-sanitarie svolte dai medici in favore dei vari enti mutualistici – secondo cui, in applicazione della delega contenuta nel richiamato articolo 73 del Dpr Iva, la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi – non vi sarà obbligo di fatturazione elettronica.
In altre parole, il cedolino pervenuto dalle Asl, redatto secondo le modalità prescritte dall’articolo 2 del Dm – e dunque contenente gli elementi e i dati indicati nel secondo comma dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, nonché emesso in triplice esemplare (il primo consegnato/spedito al medico unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo all'ufficio provinciale Iva competente e il terzo conservato presso l’ente) – si sostituirà in toto alla fattura, prima cartacea e ora astrattamente elettronica, evitando un inutile aggravio di adempimenti per i contribuenti coinvolti.

fonte: fisco e tasse

mercoledì 8 luglio 2015

RATEAZIONE EQUITALIA TEMPO FINO AL 31 LUGLIO 2015 PER ISTANZE D I RIAMMISSIONE

FONTE:  FISCO E TASSE
 
I contribuenti che sono decaduti da un piano di rateazione, concesso ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973, potranno chiederne la riammissione (per un massimo di 72 rate) presentando apposita istanza entro il 31 luglio 2015.
Equitalia ha pubblicato  il fac-simile del modello d'istanza, che va presentato tramite raccomandata A/R, o a mano, presso il competente Agente della riscossione, o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia. Dopo un breve riepilogo sulle possibilità ordinarie di rateazione, si illustreranno le modalità per richiedere la riammissione di una rateazione già decaduta.
 

Rateazione Equitalia: le regole ordinarie

Esistono due tipologie di rateizzazioni:
  • una ordinaria, fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
  • una straordinaria fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Per ottenere questo tipo di rateazione occorre attestare, con istanza motivata, che la situazione di difficoltà sia legata alla congiuntura economica e che sia estranea alla propria responsabilità. Insieme all'istanza motivata, deve essere presentata anche la documentazione che prova il rispetto dei due seguenti requisiti:
    • accertata impossibilità di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario;
    • solvibilità dello stesso debitore in relazione al piano di rateazione concedibile.
La modalità di richiesta è diversa a seconda dell'importo del debito:
  • fino a 50.000 € basta una domanda semplice, e si accede automaticamente alla rateazione ordinaria;
  • per importi superiori a 50.000 € bisogna presentare ulteriore documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica e la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.
L’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro.
 
I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria.
 
In caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà, che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente può chiedere a Equitalia (una sola volta) la proroga del precedente piano di rateazione.
 
Si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (termine così modificato dal decreto legge 69/2013, cd. "Decreto del fare", in quanto prima la decadenza scattava per il mancato pagamento di due rate consecutive).
 

Rateazione Equitalia: istanza entro il 31 luglio

Per i contribuenti decaduti dal piano di rateazione entro il 31.12.2014, è possibile richiedere la "riammissione" alla rateazione presentando un'apposita istanza entro il 31 luglio 2015.
 
L'istanza va presentata tramite raccomandata A/R o a mano presso il competente Agente della riscossione, o quello specificato nell’atto inviato da Equitalia.
 
La riammissione alla rateazione può essere chiesta per un massimo di 72 rate. Pertanto se un contribuente aveva in corso una maxi rateazione di 10 anni (120 rate), la riammissione al beneficio non potrà superare i 6 anni (72 rate). La nuova rateazione non è prorogabile, al contrario di quelle ordinarie, e decade a seguito del mancato pagamento da parte del contribuente di 2 rate (anche non consecutive).
 
A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive.
 
Riammissione alla rateazione da cui si e' decaduti:
Chi può usufruirne
I debitori decaduti entro il 31.12.2014 da precedenti rateazioni.
Come accedere alla nuova riammissione
Il soggetto interessato deve presentare istanza ad Equitalia entro il 31.07.2015, usando il modello fac-simile disponibile sul sito di Equitalia.
Regole
La riammissione alla rateazione è concessa per un massimo di 72 rate, non può essere prorogata e decade con il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive.
 
 

MESSAGGIO DEL FONDATORE