giovedì 24 febbraio 2011

STATI UNITI D'AMERICA-TASSAZIONE FISCALE PERSONE FISICHE

Negli Stati Uniti d’America, la potestà impositiva fiscale si articola su tre livelli: federale, statale e municipale
L’imposta sul reddito delle persone fisicheNegli Stati Uniti d’America, la potestà impositiva fiscale si articola su tre livelli: federale, statale, e municipale. Le persone fisiche residenti negli Stati Uniti sono tassate sulla base del principio del worldwide income per i redditi ovunque prodotti. Al contrario le persone fisiche non residenti sono tassate soltanto sul reddito di fonte statunitense. In base alla disciplina federale, ai fini delle imposte sul reddito, una persona fisica si considera fiscalmente residente negli Stati Uniti se soddisfa una delle seguenti condizioni: se ha la cittadinanza americana; se ha ottenuto la residenza negli Stati Uniti (c.d. green card); se permane sul territorio nazionale per almeno 183 giorni nel corso di un anno solare; se supera il c.d. substantial presence test che consiste nella somma del totale dei giorni che la persona è presente negli Stati Uniti nell’anno di riferimento più un terzo dei giorni in cui è stato presente nell’anno precedente e un sesto dei giorni dell’anno ancora precedente. Se la somma ottenuta è uguale o superiore a 183 giorni, il soggetto viene considerato fiscalmente residente. La base imponibile si compone delle diverse tipologie di reddito prodotto: reddito da lavoro autonomo e dipendente; da investimenti; da attività d’impresa; da capital gains.

Il reddito da lavoro dipendente
Tutte le retribuzioni in denaro o in natura imputabili all’attività lavorativa, rientrano nella base imponibile. Il datore di lavoro è chiamato a operare come sostituto d’imposta per il versamento delle ritenute d’acconto che si applicano sullo stipendio. Il compenso percepito dagli amministratori per l’attività svolta viene assimilato a quello da lavoro dipendente. Le spese sostenute dal lavoratore sono deducibili a meno che non siano state rimborsate dal datore di lavoro. Come già precisato, anche le retribuzioni in natura sono imponibili come reddito da lavoro dipendente. Tuttavia sono esenti da imposta: i servizi resi dal datore di lavoro ai propri dipendenti se sono dello stesso tipo di quelli che abitualmente eroga ai propri clienti; gli sconti sull’acquisto di beni o sulla fruizione di servizi resi dal datore; i benefit concessi per lo svolgimento dell’attività lavorativa (la macchina aziendale, il computer portatile, ecc.); i rimborsi spese e gli altri benefit relativi alle esigenze di trasporto; i corsi di aggiornamento e altre attività formative; i buoni pasto e la fornitura di un servizio di mensa aziendale.

Il reddito d’impresa e da lavoro autonomo
I redditi d’impresa e da lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile complessiva. Tutte le spese inerenti allo svolgimento di tali attività sono deducibili a meno che non siano state rimborsate.

Deduzioni e detrazioni
Negli Stati Uniti esistono due tipi di deduzioni: le deduzioni dal reddito complessivo lordo, che sono quelle che si applicano per rettificarne il valore ed ottenere il c.d. adjusted gross income (Agi); le deduzioni dall'Agi, che sono fissate in maniera forfetaria ogni anno dall'Amministrazione finanziaria ai fini del calcolo dell'imponibile netto. In particolare, per quanto concerne le deduzioni dal reddito lordo, le principali categorie di costi deducibili sono: le spese inerenti allo svolgimento dell'attività d'impresa; le perdite conseguenti alla cessione di proprietà, ivi compresi i beni impiegati nello svolgimento delle attività produttive; gli alimenti pagati al coniuge separato; le spese di trasporto e i contributi a un Medical Saving Account. Per quanto riguarda invece le deduzioni dall'Agi, l'Amministrazione finanziaria statunitense per il 2010 ha stabilito i seguenti importi: 11,400 dollari per i coniugi in regime di tassazione congiunta e per i vedovi/e; 8,350 dollari per il capo-famiglia non sposato; 5,700 dollari per i singoli individui e per i coniugi in regime di tassazione separata. Inoltre, sempre su base annuale, l'Amministrazione finanziaria determina quale sia l'ammontare detraibile per il contribuente: per se stesso; per il coniuge, nel caso di tassazione congiunta della coppia; per i figli minori di 19 anni; per i figli studenti a tempo pieno minori di 24 anni. Per il 2010 la detrazione concessa per il singolo contribuente, il coniuge e i figli a carico è stata di 3,650 dollari. Qualora il reddito imponibile (Agi) ecceda i 166.800 dollari per i coniugi in regime di tassazione congiunta, i vedovi/e, i singoli individui e i capo-famiglia non sposati; e gli 83.400 dollari per i coniugi in regime di tassazione separata, allora si avranno delle limitazioni ad alcune delle deduzioni spettanti (spese inerenti allo svolgimento dell'attività d'impresa, interessi, donazioni ad Enti di carità, ecc). In particolare, il totale delle deduzioni sarà ridotto del più piccolo dei seguenti valori, ridotto di due terzi:
- 80% delle deduzioni soggette al limite sopra indicato;
- 3% dell'importo eccedente il limite di 166.800 o 83.400 dollari.

Esenzioni
Sono esenti da imposta sul reddito: le somme percepite da assicurazioni sulla vita; il reddito derivante da donazioni o successioni; gli interessi sui bond emessi dallo Stato; il reddito derivante dallo svolgimento di attività lavorativa all’estero.
Le aliquote d’imposta
L'imposta è applicata sulla base di un'aliquota progressiva per scaglioni di reddito, che differisce a seconda del tipo di dichiarazione presentata. Per il periodo di imposta 2011, le aliquote applicate sono:
Per i coniugi che hanno optato per il regime di tassazione congiunta e i vedovi/e:
Scaglioni di reddito (in USD)
Aliquote di imposta
Fino a 17,000

10%

17,001 – 69,000

1,700 USD + 15% su reddito eccedente i 17,000 USD

69,001 – 139,350

9,500 USD + 25% su reddito eccedente i 69,000 USD

139,351 – 212,300

27,087.50 USD + 28% su reddito eccedente i 139,350 USD

212,301 – 379,150

47,513.50 USD + 33% su reddito eccedente i 212,300 USD

oltre 379,150

102,574 USD + 35% su reddito eccedente i 379,150 USD



Per i coniugi in regime di tassazione separata:
Scaglioni di reddito (in USD)
Aliquote di imposta
Fino a 8,500

10%

8,501 – 34,500

50 USD + 15% su reddito eccedente gli 8,500 USD

34,501 – 69,675

4,750 USD + 25% su reddito eccedente i 34,500 USD

69,676 – 106,150

13,543.75 USD + 28% su reddito eccedente gli 69,675 USD

106,151 – 189,575

23,756.47 USD + 33% su reddito eccedente i 106,150 USD

oltre 189,575

41,074 USD + 35% su reddito eccedente i 189,575 USD



Per i singoli individui:
Scaglioni di reddito (in USD)
Aliquote di imposta
Fino a 8,500

10%

8,501 – 34,500

850 USD + 15% su reddito eccedente gli 8,500 USD

34,501 – 83,600

4,750 USD + 25% su reddito eccedente i 34,500 USD

83,601 – 174,400

17,025 USD + 28% su reddito eccedente gli 83,600 USD

174,401 – 379,150

42,448.72 USD + 33% su reddito eccedente i 174,400 USD

oltre 379,150

110,016.22 USD + 35% su reddito eccedente i 379,150 USD



Le persone fisiche devono presentare la dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali entro il 15° giorno del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio fiscale di competenza (ossia il 15 aprile, nel caso in cui l’esercizio fiscale coincida con l’anno solare). Per il reddito prodotto nel territorio statunitense, i soggetti non residenti sono soggetti alla medesima disciplina fiscale prevista per i residenti.

FONTE: fisco oggi

mercoledì 23 febbraio 2011

buoni regalo finchè circolano non rappresentano cessione imponibile ai fini iva

L’obbligo di fatturazione sorge solo quando il titolare del voucher riceve il bene, pagando il relativo prezzo
Buoni “regalo” con Iva solo alla fine. In una complessa operazione, dove agiscono quattro attori che a due a due instaurano rapporti di diversa natura, l’Agenzia estrapola l’unico momento in cui l’imposta assume rilevanza, quando cioè il voucher è utilizzato dal beneficiario. Per il resto si tratta di semplice “movimentazione di carattere finanziario” e, come tale, fuori campo Iva.
Con la risoluzione n. 21/E del 22 febbraio, viene ribadito un concetto, oramai assodato nella prassi dell’Amministrazione finanziaria (tra le altre, la circolare 27/1976), per il quale nessuna fattura deve essere emessa nella fase di circolazione “interna”, in quanto i buoni acquisto non possono essere considerati alla stregua di merce, sono invece documenti di legittimazione da trasferire senza rispettare le regole proprie delle cessioni. Le porte dell’Iva si aprono soltanto quando l’esercizio commerciale coinvolto “cede” il prodotto al titolare del voucher.
Senza mezzi termini, se una società di servizi emette buoni spendibili presso una rete di esercizi convenzionati, per conto di aziende sue clienti che, a loro volta, li distribuiscono agli utilizzatori finali, i singoli rapporti precedenti alla spesa effettiva dei buoni esulano dall’Iva. In particolare, non è cessione di beni il passaggio dei buoni da emittente ad azienda cliente (ma “mera movimentazione di carattere finanziario”) e nemmeno quello tra quest’ultima e i beneficiari. Lo stesso discorso vale per le somme rimborsate dalla società emittente agli esercizi commerciali coinvolti: anche in questa fase c’è esclusivamente un trasferimento di denaro.
L’obbligo di fatturazione sorge nel momento in cui il titolare del buono acquisto riceve il bene (o il servizio), pagando il relativo prezzo. Nello scontrino o nella fattura, l’Iva si applica all’intero importo versato, non importa come (tutto con il buono o solo in parte e il resto in contanti). Il voucher che rimane al venditore rappresenta poi il diritto a ricevere il rimborso del valore facciale dello stesso, da parte del produttore.
L’opinione dell’Agenzia trova, inoltre, supporto in alcune storiche decisioni della Corte di giustizia Ue, come quella della causa C-398/99 dove, in riferimento a una questione analoga, il tribunale europeo ha sottolineato tre aspetti che valorizzano il ragionamento contenuto nella risoluzione odierna:
1.      ... il produttore che emette il buono … può essere considerato terzo rispetto all'operazione intervenuta tra dettagliante beneficiario del rimborso del valore del buono sconto ed il consumatore finale che ha utilizzato tale buono
2.      se la somma pagata per la cessione del bene “non sia stata materialmente versata dal consumatore finale stesso, ma sia stata messa a sua disposizione, per conto del consumatore finale, da un terzo, estraneo a tale operazione, non assume alcuna rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile di tale dettagliante
3.      ... la somma rappresentata dal valore nominale dei buoni costituisce per il dettagliante 'elemento dell'attivo' conseguito al momento del loro rimborso e che gli stessi devono essere considerati, nei limiti di tale valore, come mezzi di pagamento”.
In questo quadro, infine, l’Agenzia ricorda che gli eventuali servizi connessi all’operazione, prestati dall’emittente nei confronti delle società clienti (ad esempio, personalizzazione dei tagliandi, consegna a domicilio, eccetera) e dai venditori al dettaglio a favore dell’emittente, sono operazioni Iva a tutti gli effetti.

FONTE : fisco oggi

giovedì 17 febbraio 2011

fac simile istanza di autotutela per Agenzia entrate

http://www.6sicuro.it/mutui/

All’Agenzia delle Entrate
Ufficio di
oggi
Direzione Provinciale ufficio di.....

Oggetto: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’art. 68 del D.P.R.. 
n. 287/92, dell’art. 2 quater del D.L. n. 564/94 e del D.M. n. 37/97
Il/la sottoscritt__ _______________________________ nat__ a ___________________
residente a __________________________________________ Prov. _____CAP _________
Codice fiscale _________________________________
Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’art. 68 del D.P.R..
PREMESSO
che con atto (avviso, o cartella di pagamento) n. ______________ del ____________
notificato/a il _______________________ in relazione al periodo d’imposta _____________
codesto Ufficio ha:
·
accertato un imponibile(o un maggior valore) di €. ___________
·
chiesto il pagamento di un’imposta di €. ______________
·
irrogato sanzioni per €. ___________________
·
respinto una richiesta di rimborso relativa a ____________________________________
·
_______________________________________________________________________
·
_______________________________________________________________________
·
_______________________________________________________________________
                                                  CONSIDERATO CHE
tale provvedimento appare illegittimo per i seguenti motivi: __________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                                                           CHIEDE
a codesto ufficio di riesaminare il provvedimento sopra indicato e di procedere al suo
annullamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del D.P.R. 27/3/92, n. 287, dall’art. 2 quater
del D.L. n. 564/94, dal D.M. 37/97 (lettera circolare n. 198/S del 5/8/98 e circolare n. 258/E del
4/11/98).
Allega: ________________________________________________
________________________
(Luogo e data)
Firma _______________________
NB: Tenere presente il rischio che in attesa di un pronunciamento dell‘Amministrazione venga a scadere il
termine per fare ricorso alla commissione tributaria.
N.B. Da resentare in carta libera

RICHIESTA DI ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA
Conto Corrente Arancio Clicca qui

mercoledì 16 febbraio 2011

INVIO CUD 2011 ENTRO IL 28.FEBBRAIO

Il 28 febbraio 2011 è l’ultimo giorno per l’invio del Modello CUD 2011Entro il 28 febbraio 2011 i datori di lavoro e gli enti pensionistici, in qualità di sostituti d'imposta, devono consegnare ai propri dipendenti o pensionati la certificazione attestante i redditi erogati nel 2010 e i dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti all’Inps e all’Inpdap. Il CUD 2011 riguarda i redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati e i redditi di pensione, assoggettati a tassazione ordinaria e separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva, le ritenute d’acconto eseguite dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le detrazioni effettuate.
Fisco Oggi

COMMERCIALISTA NON COLPEVOLE PER LA CONTABILITA' IRREGOLARE

Contabilità irregolare per società di capitali: la Corte di Cassazione nega il trasferimento della responsabilità amministrativa sul commercialista  Le sanzioni amministrative tributarie stabilite in presenza di una contabilità irregolare sono imputabili alla società, anche quando essa sia tenuta dal commercialista. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 3651 del 14 febbraio 2011, in relazione ad una controversia avente ad oggetto un accertamento induttivo a carico di una società di capitali, fondato sul presupposto della omessa dichiarazione dei redditi, dell’inattendibilità delle scritture contabili e dell’esito delle indagini bancarie sui conti di un socio. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003, infatti, le sanzioni relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Fonte: Il Sole 24 Ore

domenica 13 febbraio 2011

Dal 1 Aprile 2011 imprese pronte a decollare in un solo giorno

Dal 1° aprile 2011 la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) sarà sufficiente per intraprendere una nuova impresa. La novità riguarderà solo le imprese che per avviare le attività non necessitano di autorizzazioni da enti terzi. Entro il 31 marzo 2011 i comuni devono, invece, chiedere al ministero dello Sviluppo economico l’accreditamento nella lista degli Sportelli unici attività produttive (Suap), disponibile nel portale nazionale, attestando la propria “capacità” di trasmissione telematica delle pratiche. In mancanza di accreditamento del ministero, il ruolo degli sportelli comunali verrà assunto provvisoriamente dalle Camere di Commercio. Queste riceveranno la Scia e la trasmetteranno al comune che rimane competente nella gestione sostanziale della pratica.
Fonte: Il Sole 24 Ore

sabato 12 febbraio 2011

ATTENZIONE PARTE LA COMPENSAZIONE DEI RUOLI TRA POCO I DECRETI ATTUATIVI CON I CODICI TRIBUTO

L'operatività solo dopo l’istituzione, da parte dell'Agenzia, dei codici tributo da utilizzare per i pagamenti
Firmato il decreto “compensa ruoli”. La notizia arriva con un comunicato diramato oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Via libera, dunque, al pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione in F24. Per la piena operatività si attende, ora, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’istituzione dei codici tributo ad hoc, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nelle anticipazioni contenute nel comunicato si legge che sono compensabili anche l’Irap, le addizionali e gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, gli importi spettanti all’agente della riscossione e le somme indicate negli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011. Questo in considerazione del fatto che, da tale data, la cartella di pagamento verrà soppiantata dall’avviso, “esecutivo” dopo sessanta giorni dalla notifica al contribuente.
Il decreto è stato predisposto in attuazione della norma contenuta nell’articolo 31 del Dl 78/2010 che al primo comma ammette il pagamento “… anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze …”.
A  proposito di compensazione parziale
Al contribuente che estingue solo una parte dei debiti iscritti a ruolo conviene comunicare all’agente della riscossione di quali debiti si tratta, altrimenti sarà lo stesso agente a imputare i pagamenti a determinate posizioni debitorie.
Infine, un accenno alla compensazione dei crediti Iva. Su questi la cautela non è mai troppa, pertanto, la loro utilizzazione resta subordinata a un controllo preventivo.

martedì 8 febbraio 2011

P.V.C. NULLI QUANDO LA VERIFICA SI PROTRAE OLTRE 30 GG

Con la sentenza 293 dell’11.12.2010 la Commissione tributaria provinciale di Bari ha dichiarato nullo il processo verbale di constatazione derivante da una verifica della Guardia di finanza che si era protratta per più di 30 giorni. La nullità ha travolto anche il successivo avviso di accertamento, poiché fondato sulle violazioni constatate con il processo di verbale di constatazione. Come noto lo Statuto dei diritti del contribuente prevede che le verifiche siano svolte negli orari ordinari di esercizio delle attività, e che non possano durare più di 30 giorni lavorativi, prorogabili una sola volta, per la stessa durata, solo nei casi di particolare complessità,che devono essere debitamente individuati e motivati.
Fonte: Il Sole 24 Ore

lunedì 7 febbraio 2011

COME APRIRE UN BED AND BREAKFAST

B&B in Italia è in evoluzione. Il trend sia delle nuove aperture che della richiesta di questa nuova forma di alloggio è costantemente in crescita nonostante la crisi generale del settore turistico italiano degli ultimi anni.
Dal un sondaggio lanciato a dicembre 2006 risulta che il 50% degli intervistati va in B&B perchè si risparmia, mentre l'altro 50% perchè ama l'ospitalità familiare.
Il successo allora di questa nuova forma di "microricettività" è da ricercarsi tanto nella crisi economica post-euro quanto nella naturale cordiale ospitalità di chi decide aprire una struttura di B&B.
Il bed and breakfast ha permesso e permette anche a chi ha dei mezzi economici ridotti di viaggiare o di viaggiare più a lungo. Inoltre, sempre piú persone avvertono durante il viaggio la necessitá di intraprendere rapporti umani genuini e di entrare in contatto con lo stile di vita della terra che li ospita. Alloggiare in Bed and Breakfast consente a chiunque di vivere l'esperienza unica di condividere lo stile di vita del luogo e la gente che vi abita.
Il B&B assolve a tantissime mancanze della consueta ospitalità. Primo fra tutti, come già detto, grazie alla sua economicità permette vacanze più lunghe e accessibili a tutti. Inoltre, vista l'esiguità dei costi di gestione (è a tutti gli effetti una attività familiare) consente l'offerta di ospitalità anche in località dove non risulta conveniente l'apertura di un hotel creando un indotto turistico, seppur minimo, anche in località non usualmente raggiunte dal turismo.
ALTRE TIPOLOGIA DI MICRORICETTIVITA' O DI RICETTIVITA' EXTRA-ALBERGHIERA
COME APRIRE UN'ATTIVITA' DI BED AND BREAKFAST
Per aprire un'attività di bed and breakfast bisogna risiedere nell'abitazione in cui si intende operare.
L'alloggio deve avere massimo 3 camere (ma l'Emilia Romagna e l'Abruzzo ne prevedono 4, la Sicilia 5) - debitamente arredate con letto, armadio, comodini, lampade, sedie e gettacarte - per un massimo di 6 posti letto (a seconda delle regioni, poi, il numero massimo di posti letto totali può variare. Ad esempio nel Lazio sono sei letti, invece nel Veneto il numero massimo di posti non è determinato mentre in Sicilia si possono avere fino a 20 posti letto).
Per rispettare il carattere saltuario dell'attività è prevista un'interruzione di almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno. In questo caso non serve l'apertura della partita IVA (in alcune regione si può optare per un numero massimo di pernottamenti).
Requisiti minimi richiesti: 14 mq per la doppia, 8 mq per la singola, conformità alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, a gas, di riscaldamento, rispetto dellle norme igieniche ed edilizie. Anche questi requisiti possono subire delle variazioni da regione a regione. E' quindi opportuno accertarsi dei dettagli consultando la legge in materia della propria regione. Il servizio va assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo la prima colazione sotto forma di cibi e bevande preconfezionate senza alcun tipo di manipolazione.
L'apertura di un B&B è facile: è sufficiente recarsi presso l'Ufficio Turistico del proprio Comune di residenza (o presso l'APT o IAT locale) e fare denuncia di inizio attività, comunicando i prezzi che si intendono praticare. I prezzi con il timbro del Comune andranno poi affissi dietro alla porta della camera degli ospiti.
Naturalmente in quella regione deve essere in vigore una legge regionale sul B&B.
Se l'attività ha il carattere dell'occasionalità (ovvero si fa un'interruzione di 90 giorni l'anno) non è necessario aprire la partita iva e quindi non si dovrà rilasciare alcun documento fiscale all'atto del pagamento.
NOVITA' - Nuovo Regolamento Regione Lazio
Il 7 novembre 2008 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Regionale n. 16 che regolamenta i B&B e le Case Vacanze. Secondo la nuova normativa, tutti i gestori di Bed & Breakfast e case-vacanza già operanti sono tenuti, entro 90 giorni dalla pubblicazione del nuovo regolamento, a presentare nuova domanda per la concessione dell'autorizzazione.
Il modulo di rinnovo si può scaricare dal sito www.aptprovroma.it e dovrà essere consegnato, previo appuntamento, direttamente alla sede dell'A.P.T. della Provincia di Roma in Via XX Settembre, 26.Per ulteriori informazioni potete chiamare l'A.P.T. ai numeri 06 42 13 81 / 06 42 13 82 20.
NOVITA' - Il B&B E IL CONDOMINIO (14/11/2008)
L'attività dei bed & breakfast non può essere subordinata alle autorizzazioni dell'assemblea di condominio.
È addirittura la Corte costituzionale a intervenire sull'attività alberghiera "fai da te" con una sentenza che dichiara incostituzionale una legge della Regione Lombardia che dal 2007 ha obbligato i proprietari degli appartamenti trasformati in bed & breakfast a chiedere il nulla osta dei condomini per avviare o proseguire l'attività. Una norma (l'articolo 45 della legge regionale 15 del 2007) contro la quale la signora Laura L., titolare di una pensione a Milano, ha presentato ricorso al Tar della Lombardia in seguito al rifiuto, da parte del Comune, delle autorizzazioni necessarie all'attività di affittacamere. Il no di Palazzo Marino era motivato con la mancanza del "via libera" da parte dell'assemblea di condominio del palazzo dove la signora Laura avrebbe "aperto" il suo appartamento a letti e colazioni. Il provvedimento comunale è stato impugnato al Tar e i giudici amministrativi hanno accolto l'eccezione di costituzionalità avanzata dalla difesa della … aspirante locandiera e hanno girato la questione ai giudici delle leggi.
Con la sentenza 369 depositata oggi la Consulta ha sottolineato che "la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in domo più severo di quanto disposto dal codice civile". E a questo proposito i giudici costituzionali ricordano che "i rapporti condominiali tra privati costituiscono materia riservata alla legislazione statale". In pratica la Regione non può prevedere adempimenti diversi e più "restrittivi" rispetto a quelli stabiliti dal codice. In particolare "l'assemblea dei condomini non può essere dotata di poteri superiori a quelli fissati dal codice civile". E il codice civile, continua la Corte, stabilisce che "il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio" e accettate al momento dell'acquisto della casa.
In seguito alla pronuncia della Corte costituzionale, il Tar Lombardia non potrà fare altro che annullare il provvedimento del Comune di Milano e obbligare l'amministrazione a concedere le autorizzazioni alla signora Laura L.

domenica 6 febbraio 2011

NEWS MUTUI GARANTITI DALLO STATO PER LE GIOVANI COPPIE

Alle giovani coppie viene data la possibilità di ottenere un mutuo per 200 mila euro per l’acquisto della prima casa. Per usufruire di tale opportunità, occorre avere un’età inferiore a 35 anni; un reddito Isee non superiore a 35 mila euro e non essere proprietari di altri immobili.
Lo ha stabilito il decreto n. 256/2010 pubblicato sulla G.U. n. 27/2011.
L’immobile, inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8, A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.
La garanzia è offerta alle giovani coppie coniugate o ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori.in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo, la banca invia ai mutuatari l’intimazione al pagamento dopo 90 giorni lavorativi dalla scadenza della rata insoluta. L’intimazione è invata con racc.ta a.r. e inviata, per conoscenza, al fondo per via telematica. Decorsi 100 giorni lavorativi senza che i mutuatari provvedano ad alcun pagamento, la banca potrà avviare la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal fondo.

ONERI DEDUCIBILI-ASSEGNO DI MANTENIMENTO CORRISPOSTO AL CONIUGE

Art. 10 comma 1, lett. c), TUIR - Sentenza Corte Costituzionale 14.11.2008, n° 373 - Risoluzione Agenzie Entrate del 19.11.2008, n° 448/E
Come noto, al soggetto che corrisponde all’ex coniuge gli assegni periodici di mantenimento a seguito di separazione legale effettiva, di scioglimento, annullamento ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio, è consentita la deduzione di tali somme solo per l’ammontare disposto dall’Autorità giudiziaria e solo per le quote relative al mantenimento dell’ex coniuge e non per quelle relative al mantenimento dei figli. Inoltre, recentemente, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello, ha negato la deducibilità delle maggiori somme corrisposte a seguito dell’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento della moglie, se l’obbligo di adeguamento non è previsto dal Provvedimento del giudice che ha fissato l’importo dell’assegno

LEGGETE E MEDITATE

"Un debito è un debito, è un fatto, un numero, una conseguenza di circostanze. Un debito non è nè bello nè brutto, è misurabile, è circoscrivibile, è aggirabile. Talvolta un debito aiuta, talvolta è un nemico, ma si puó sempre affrontarlo, sconfiggerlo, o venirci a patti. Un debito non è alla fine così terribile se si conoscono le regole del gioco, un po' come il diavolo, che è meno brutto se si ha la forza e il coraggio di guardarlo negli occhi. Terribile invece è vedere una società fondata sui consumi, che marginalizza chi non riesce a stare al passo. Terribile è vedere tanta gente che di fronte all'indebitamento ed ai problemi contingenti, si perde d'animo e non riesce più a pensare al domani
FONTE: INDEBITATI.IT

venerdì 4 febbraio 2011

Attenzione nuovi valori 2011 per il calcolo dei contributi I.N.P.S.

Nuovi valori 2011 per il calcolo dei contributi INPS. Con la Circolare n. 24 del 1° febbraio 2011, l'INPS ha reso noto il valore del limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2011 e aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. In particolare, si segnala che il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all'anno 2011 risulta essere pari a 44,49 euro e, conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 6,67 euro.

giovedì 3 febbraio 2011

New Entrants Reserve 300 milioni di quote in vendita

Pubblicato il bando per la selezione nazionale di progetti dimostrativi finanziabili con la decisione dell'esecutivo comunitario
Il  Comitato ETS, acronimo con cui viene individuato il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto alla gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, ha approvato, con la delibera 30/2010, un bando con cui si dà avvio alla selezione nazionale per la presentazione di progetti dimostrativi su scala commerciale potenzialmente finanziabili con la decisione della Commissione europea NER 300.
La decisione NER 300 e le fonti rinnovabiliNell'ambito dell'incentivazione delle attività innovative di scala commerciale assume rilievo, in questi giorni, la decisione NER300 (NER è l'acronimo di New Entrants Reserve e 300 sta ad indicare i fondi derivanti dalla vendita di 300 milioni di quote di emissione) grazie alla quale saranno finanziati i progetti nel settore delle fonti rinnovabili e del Carbon capture and storage.
La normativa comunitariaLa direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, da ultimo modificata dalla direttiva 2009/29/CE.
Il meccanismo di funzionamento delle quoteLe quote di emissione sono uno strumento fondamentale dell'Emissions Trading Scheme (ETS), un meccanismo con cui l'Unione europea mira a ridurre le emissioni globali di CO2 e permettere all'Unione europea di raggiungere gli obiettivi del protocollo di Kyoto. Funzionano in sintesi così: ogni azienda può comprare o vendere il suo "diritto a inquinare"; le aziende che rispettano i parametri fissati dall'Unione vengono premiate mentre quelle che superano i limite di emissione si vedono obbligate ad acquistare "quote" da aziende più virtuose.
Dal project sponsor alle condizioni di accesso Per ogni progetto deve essere individuato il "project sponsor", ossia il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del progetto e della sua attuazione, nonché di referente ufficiale nei confronti del Comitato e successivamente della Commissione europea e della Banca europea degli Investimenti. Le condizioni di accesso sono rigorosamente definite per i requisiti soggettivi e oggettivi. Sono qualificabili  "project sponsor" e legittimati a partecipare alla selezione le  imprese che esercitano le attività industriali dirette alla produzione di beni e/o di servizi anche di ricerca che siano:
·         regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
·         nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, ossia non sottoposti a procedure concorsuali, né in liquidazione volontaria;
·         in regime di contabilità ordinaria;
·         in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente.
Come accedere al beneficioGli interessati per accedere al beneficio non debbono:
·         trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà, così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1° ottobre 2004;
·         trovarsi nella condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n, 490);
·         rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Le altre tipogie di progetti e gli accordi di collaborazione Qualora i  progetti siano  presentati congiuntamente da più soggetti, i rapporti tra gli stessi dovranno essere regolati attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione, anche temporanee, tra imprese.
Tali accordi, descritti nella proposta tecnica, devono disciplinare i rapporti tra le parti per la realizzazione dell'iniziativa e definire, per ciascun soggetto partecipante, l'attività da realizzare, in particolare in funzione dei  costi da sostenere.
Il project sponsor e la proposta di progettoNel predisporre la propria proposta progettuale, infatti, il "project sponsor" indica i parametri di riferimento utilizzati per svolgere i calcoli economico-finanziari richiesti. Sul punto, fatta salva un'eventuale differente decisione emanata dalla Commissione europea, sono ammissibili i soli costi rilevanti del progetto sostenuti a partire dal 10 febbraio 2011.
I requisiti oggettivi si riferiscono alla ascrivibilità dei progetti a specifiche categorie individuate nella decisione della Commissione europea 2010/670/UE approvata il 3 novembre 2010.
Le autorizzazioni e i permessi del project sponsorIl "project sponsor" dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia delle autorizzazioni e dei permessi già conseguiti, ovvero copia delle pertinenti richieste inoltrate alle autorità competenti, ovvero qualsiasi documento che comprova l'avviata interlocuzione con le  autorità competenti.
Gli elementi oggetto di valutazione del ComitatoLe priorità nazionali per la selezione dei progetti saranno valutate dal Comitato considerando:
·         il livello di innovazione del progetto;
·         la replicabilità del progetto;
·         lo stato di avanzamento delle autorizzazioni necessarie;
·         le valenze strategiche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del pacchetto clima-energia dell'Unione europea e della valorizzazione della competitività del sistema industriale nazionale
A chi presentare le proposteLe proposte di progetto devono essere inviate complete di tutte le "application forms", esclusivamente per via telematica, in lingua inglese, entro le ore 24:00 del 9 febbraio 2011 ad entrambi i seguenti indirizzi email:

mercoledì 2 febbraio 2011

ATTENZIONE :il matrimonio fa bene a lui fisicamente a lei mentalmente

Gli uomini ci guadagnano in benessere fisico perché le mogli si preoccupano che conducano uno stile di vita sano, mentre le donne migliorano in benessere mentale, perché avere una relazione stabile significa, per il gentil sesso, rinforzare i benefici per la sfera emotiva: il tutto è merito del matrimonio, spiegano i ricercatori della Cardiff University in un articolo pubblicato su Student BMJ. Gli studiosi hanno calcolato anche la fascia d'età in cui è ottimale per gli uomini e per le donne dar vita a un rapporto fisso: se per le donne sembra essere tra 19 e 25 anni, per gli uomini è meglio dopo i 25.
 Dallo studio emerge anche che, al contrario, avere multipli partner sessuali può ridurre l'aspettativa di vita e il divorzio può avere un impatto devastante sulla salute. Lo studio è stato condotto da David Gallacher dell'Ospedale Universitario del Galles di Cardiff e da John Gallacher della Cardiff University School of Medicine: "L'amore - scrivono - è un viaggio che va da una storia intrisa di dopamina all'attaccamento indotto dall'ossitocina. Percorrere questo cammino può essere irto di pericoli, e portare molte persone a mettere in discussione il valore del romanticismo e dell'impegno".
 Inoltre, emerge dalla ricerca, un rapporto stabile allunga la vita: le coppie seriamente impegnate hanno infatti un tasso di mortalità del 10-15% inferiore rispetto alla media della popolazione. "L'impatto delle relazioni stabili a lungo termine sulla longevità è ben stabilito:da uno studio condotto su un miliardo di persone di sette diversi Paesi europei è emerso che le persone sposate hanno un tasso di mortalità del 10-15% per cento inferiore rispetto alla popolazione generale. Quindi, a conti fatti, vale probabilmente la pena fare lo sforzo".

CIVIS IL CANALE WEB DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il canale di comunicazione via web nel 2010 sono state erogate oltre 12mila “assistenze”
Ha compiuto un anno il servizio di “Assistenza su comunicazioni di irregolarità”, denominato CIVIS, che consente agli intermediari e ai contribuenti di effettuare via web le stesse operazioni che si effettuerebbero presso uno sportello del front office degli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
 
Nell’anno appena trascorso, a fronte delle 12.251 richieste, sono state 12.221 le assistenze erogate (99,8%). Nei due terzi dei casi le risposte sono state inviate entro tre giorni dalla richiesta.
  
Esaminando il dato su base provinciale risulta che gli uffici della provincia di Roma hanno risposto a 6.544 richieste, con una percentuale di lavorazione del 99,8%. Seguono in valore assoluto gli uffici della provincia di Frosinone (2.581 servizi forniti e il 100% di lavorazione delle richieste), quelli della provincia di Latina (1.305 assistenze fornite e il 98,9% di lavorazione), gli uffici di Rieti e di Viterbo, rispettivamente con 925 e 866 risposte alle richieste di assistenza e con il 99,9% di lavorazione delle richieste.
 
Il canale CIVIS, operativo inizialmente per gli utenti abilitati ad Entratel, è stato esteso nel corso del 2010 anche agli utenti Fisconline, al fine di consentire anche ai semplici cittadini di compiere in rete le operazioni di “sportello”, riducendo così gli accessi agli uffici.   
 

martedì 1 febbraio 2011

cambiamento aliquote iva negli stati UE

Nel rispetto della direttiva di Bruxelles alcuni Stati hanno modificato o annunciato alcuni ritocchi alle percentuali in vigore
C'è chi lo ha già fatto e chi ha annunziato che è in procinto di farlo. A ogni modo alcuni Stati appartenenti all'Unione europea e a quella economico-monetaria hanno deciso di modificare, nel rispetto della direttiva di Bruxelles (VI direttiva Eu 112/2006), le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Una decisione assunta mentre in Europa, come oltreoceano, si discute sull'opportunità di trasferire la tassazione dal reddito ai consumi nell'ambito di una generale riforma fiscale.
Una decisione già presa per Portogallo e Regno UnitoIl Portogallo di recente, ha deciso l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria (imposto sobre o valo acrescentado) dal 21% al 23% (con decorrenza 1° gennaio 2011). L'aumento è di un solo punto percentuale, invece, per le aliquote Iva che sono applicabili nelle regioni autonome di Madeira e delle Azzorre. Nel dettaglio, queste subiranno un aumento dal 15% al 16%. Il Regno Unito ha deciso di aumentare l'aliquota ordinaria dell'Iva (value added tax) di 2,5 punti; dal gennaio 2011 l'imposta passerà dal 17,5% al 20%.
Una decisione annunciata per Cipro, Grecia, Lettonia…Cipro aumenterà nel 2011 l'aliquota Iva sui prodotti alimentari e su quelli farmaceutici dallo 0% al 5%. I servizi di ristorazione passeranno all'8% mentre il livello ordinario si attesta al 15%.
La Grecia aumenterà la sua aliquota Iva. Nel dettaglio, l'aliquota ridotta aumenterà di due punti (dall'11% al 13% per i beni e servizi di cui all'allegato III del greco codice Iva). L'aliquota super ridotta, dove si applica, passerà dal 5,5% al 6,5% per i beni e servi idi cui all'allegato III, con alcuni nuovi beni e servizi che possono beneficiare del tasso super ridotto. Per alcune isole del Mar Egeo, invece, l'aliquota ridotta sarà del 9% e il tasso super ridotto è pari al 5%. Le nuove tariffe, approvate il 14 dicembre 2010 entreranno in vigore il 1° gennaio 2011.
La Lettonia ha annunciato la volontà di aumentare l'aliquota normale dell'Iva dal 21% al 22% e quella ridotta dal 10% al 12%. L'efficacia del provvedimento decorre dal 1° gennaio 2011.
… e per Polonia, Slovacchia e SvizzeraLa Polonia aumenterà il tasso normale dell'Iva dal 22% al 23%. Anche le aliquote ridotte subiranno - a partire dai prossimi giorni - l'aumento dal 7% all'8% e dal 3% al 5%. Sarà modificato, inoltre, il campo di applicazione delle aliquote Iva tanto che alcuni prezzi potrebbero scendere. In applicazione della nuova legge alcuni beni assoggettati al tasso del 7% scenderanno a quello del 5%.
La Slovacchia,dal 1° gennaio 2011, ha annunciato l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria dal tasso del 19% a quello del 20%. Le aliquote ridotte, invece, rimarranno invariate.
La Svizzera aumenterà il tasso standard di 0, 4 punti percentuali dell'Iva  e, quindi, dal 7,6% all' 8%. Le aliquote ridotte subiranno un innalzamento, rispettivamente, di 0,1% (ovvero dal 2,4% al 2,5%) e di 0,2% (dal 3,6% al 3,8).
Le proposte statunitensi …Da tempo si discute, nell'ambito di una riforma fiscale, di trasferire la tassazione dal reddito ai consumi. Negli Stati Uniti, ad esempio, si parla di fair tax. Lo scopo non sarebbe quello di tassare la ricchezza (i redditi sono attribuiti ai lavoratori "al lordo") ma di colpire i consumi (prevedendo, ovviamente, differenti aliquote o aliquote zero per beni di necessità). In altri termini, attraverso questo meccanismo, pagherebbe di più chi spende di più.
Del resto, l'Iva, mediante un sistema di detrazioni imposta da imposta, colpisce soltanto la parte di incremento che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione fino ad incidere integralmente sul consumatore finale (inciso), che, nella sostanza, corrisponderà l'intera imposta.
Anche i costi di gestione per lo Stato, in tal modo, potrebbero essere ridotti (dichiarazioni dei redditi meno complesse e più snelle a fronte di più accurati scontrini e fatture fiscali) e buona parte dell'evasione fiscale sarebbe "costretta" a emergere.
… e quelle italianeAnche in Italia, molteplici sono i dibattiti circa la rimodulazione del carico impositivo mediante un suo spostamento dalle imposte sui redditi all'Iva. Come noto, attualmente esistono 3 aliquote Iva (più una teorica aliquota zero rate prevista per taluni regimi speciali). Quella ordinaria del 20% (residuale), quella ridotta del 10% dovuta per determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio ovvero per i servizi turistici, quella super ridotta del 4% che, ad esempio, è imposta sulla vendite di generi di prima necessità (ed è accordata perché in vigore alla data del 1° gennaio 1991). Quella dello 0%, infine, è prevista, ad esempio, per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica.
Le aliquote sono definite nella tabella A allegata al Dpr n. 633/1972 (cfr., inoltre, l'articolo 74, comma 7, nonché l'articolo 30, comma 3, lett. a), del Dpr n. 633/1972).
Concludendo, uno spostamento dei carichi tributari dalle dirette alle indirette potrebbe avere effetti positivi sulla convenienza a lavorare e a investire in modo da provocare, nella sostanza, una forma di svalutazione.
FONTE : FISCO OGGI

MESSAGGIO DEL FONDATORE