martedì 31 maggio 2011

messaggio del fondatore

gentili lettori, vi invito a non lasciare commenti sugli articoli ove si richiede una consulenza, ma a scrivere alla seguente email -fabio96_pa@libero.it- questo al fine del rispetto della legge sulla privacy e per una maggiore celerità e accuratezza nel fornirvi le risposte ai vostri quesiti.
grazie
il consulente fiscaleonline

lunedì 30 maggio 2011

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO- DISABILI

Le detrazioni Irpef per i familiari a carico variano in funzione del
reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta. Sono previste
detrazioni di base (o teoriche) il cui importo diminuisce con l’aumentare del reddito,
fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei
figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.
Il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico non
deve essere superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per
l’abitazione principale e pertinenze.
La detrazione base per i figli è stata fissata in 800 euro e in 900 euro per i figli di età inferiore
a tre anni. Essa aumenta dei seguenti importi:
220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992;
200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.
Le detrazioni base per i figli a carico
figlio di età inferiore a 3 anni 900 €
figlio di età superiore a 3 anni 800 €

figlio portatore di handicap
inferiore a 3 anni (900+220) 1.120 €
superiore a 3 anni (800+220) 1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 €
per ciascun figlio


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domenica 29 maggio 2011

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE
URBANO AD USO ABITATIVO
Luogo,lì………………
TRA:
Il Sig. ………………………………………..nato a …………………………. Il……………………domiciliato in ………………………….. via ………………………. C.F.: ……………………….denominato parte locatrice
E:
Il Sig…………………………………………. nato a ………………………………..il……………………… domiciliato in ……………………………. via ……………………..C.F.: …………………..denominato parte conduttrice
Le parti convengono e stipulano:
1 - OGGETTTO DELLA LOCAZIONE: appartamento sito in …………………………. via ………………….. composto di n……………………….. vani utili e di n. …………………………. accessori, riportato nel catasto urbano di …………………….. alla partita ……………………………..
2 - DURATA DELLA LOCAZIONE: anni 4 (quattro)ai sensi dell’art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 431, a partire dal ……………………………..sino al……………………………, rinnovabile per anni 4 (quattro) ove non intervenga disdetta, tramite raccomandata R.R., inviata almeno sei mesi prima della scadenza.
3 - CANONE MENSILE: il canone mensile è pattuito in euro………………………………da pagarsi ta> entro il giorno cinque (5) di ogni mese a mezzo assegno bancario o a mezzo vaglia postale recanti entrambi la dicitura “non trasferibile” intestati al proprietario dell’immobile.
4 - AGGIORNAMENTO ISTAT: il canone dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici dei prezzi al consumo accertati dall’ISTAT nella misura del …………………………
5 - DESTINAZIONE D'USO: l’immobile sarà adibito esclusivamente ad uso abitativo del conduttore stipulante e dei suoi familiari con lui residenti ,è fatto divieto si sublocazione,
6 - INADEMPIMENTO: il mancato pagamento di una sola mensilità ove non regolarizzata entr otto giorni dalla scadenza indicata nell’art 3 costituisce motivo di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1455 c.c.
7 - SPESE DI REGISTRAZIONE: sono divise a metà fra le parti ai sensi di legge, con onere a carico della conduttrice di provvedere alla relativa imposta.
8-- AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI (ai sensi della Legge 675/96): La parte conduttrice autorizza espressamente il locatore a fornire i propri dati personali all'amministratore dello stabile o a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati.
9 - Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al codice civile e alla legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il locatore Il conduttore
.................................... ....................................

giovedì 26 maggio 2011

ICI SCADENZA GIUGNO 2011

Scade il 16 giugno 2011 il termine per pagare l’acconto ICI anno 2011, pari al 50% dell’imposta dovuta. Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 dicembre 2011. L’imposta potrà comunque essere versata in unica soluzione entro il 16 giugno 2011. CHI DEVE PAGARE L’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio del Comune, ovvero dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili stessi, dal locatario nei contratti in leasing, dal concessionario nel caso di concessione su area demaniale. Si fa presente che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del c.c. sulla casa adibita a residenza familiare. Con D. L. n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/08, è stata abolita l’I.C.I. sulla abitazione principale e relativa pertinenza, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune, ad esclusione degli immobili rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9. QUANTO SI DEVE PAGARE Per il calcolo dell’imposta da pagare è necessario prima determinare la base imponibile. La base imponibile è data dal valore dell’immobile (espresso in euro) calcolato, a seconda dei casi, con riferimento a diversi parametri: - per fabbricati iscritti in Catasto, la rendita risultante negli atti al 1° gennaio dell’anno in corso, deve essere sempre rivalutata del 5% (anche se si tratta di rendita attribuita successivamente al 1997) e deve poi essere moltiplicata per i seguenti coefficienti: 100 per le categorie catastali A e C (escluse A/10 e C/1); 50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese); 34 per la categoria C/1; 140 per le categorie catastali B; per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non definitiva, si deve utilizzare ( eccetto i fabbricati D posseduti da società o imprese) la rendita presunta, cioè quella diimmobili similari situati nella stessa zona; per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno in corso; per i terreni agricoli, il reddito dominicale risultante in Catasto dal 1° gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25%, va moltiplicato per 75 PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI,FATE UNNA DONAZIONE E SCRIVETE ALLA NS EMAIL,VI FORNIREMO CHIARIMENTI SU NUMERI C/C,ALIQUOTE COMUN VARI,ESENZIONI E QUANT'ALTRO.

lunedì 23 maggio 2011

DETRAZIONE 36 % ABOLITA COMUNICAZIONE PREVENTIVA A PESCARA



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Crocierissime: le migliori crociere in un click! Il D. L. n. 70/2011 (c.d. “Decreto Sviluppo”) legifera che i contribuenti che effettuano interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio non dovranno più inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione preveniva di inizio lavori. Tuttavia, per fruire della detrazione del 36%, è obbligatorio indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto d’intervento e gli estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (come il contratto di locazione), nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore ( conduttore), anziché dal possessore. E' prevista, inoltre, l’abolizione dell’obbligo di indicare analiticamente, nelle fatture relative ai lavori agevolati, il costo della manodopera. Text Link Fonte: da Il Sole 24 Ore

PROROGA MOD 730 E VERSAMENTI UNICO A GIUGNO E LUGLIO 2011

Il 13 maggio 2011 è stato firmato il DPCM che prevede lo slittamento annunciato dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza maggiorazioni, dei versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’acconto della cedolare secca. I versamenti possono essere, inoltre, effettuati dal 7 luglio al 5 agosto, con maggiorazione dello 0,4%. La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore. Il DPCM slitta, inoltre, al 16 maggio 2011 il termine di presentazione del Mod. 730/2011 da parte dei dipendenti e pensionati al proprio sostituto d’imposta; chi si avvale del CAF avrà tempo, invece, fino al prossimo 20 giugno. Rinviati, infine, al 20 agosto (di fatto al 22 agosto perché il 20 agosto cade di sabato) tutti gli adempimenti fiscali e i pagamenti in F24, in scadenza fra il 1° e il 20 agosto. Text Link Fonte: Il Sole 24 Ore

martedì 17 maggio 2011

FIGLI A CARICO-ONERI DETRAIBILI -UNICO /730

Gli assegni per il mantenimento non fanno reddito per chi li riceve né sono deducibili da chi li corrisponde L’uguaglianza della prole dal punto di vista fiscale è lampante riguardo alla ripartizione delle detrazioni per i figli a carico. Queste vanno suddivise nello stesso modo per ogni figlio della coppia; cioè, in caso di due (o più) figli, un genitore non può detrarre il 50% per uno e il 100% per l’altro. La ripartizione può essere diversa solo quando i figli hanno in comune un solo genitore. Sulla questione del trattamento fiscale degli assegni periodici versati per il mantenimento dei figli naturali, con la circolare 20/E del 13 maggio, l'Agenzia specifica che valgono le stesse regole applicate agli importi pagati per i figli legittimi: le somme sono escluse dalla base imponibile di chi le riceve e non possono essere dedotte dal reddito di chi le versa. Oneri e spese detraibili Spese di istruzione: godono della detrazione del 19%, al pari di qualsiasi altra spesa sostenuta per l’istruzione secondaria e universitaria, quelle per l’iscrizione ai conservatori e agli istituti musicali. Per questi ultimi la condizione è che siano pareggiati e non privati •Spese per attività sportive svolte dei ragazzi tra i cinque e i diciotto anni: la detrazione del 19%, per un importo non superiore a 210 euro, prevista dal Tuir, è fruibile solo se certificata nei modi stabiliti dal decreto interministeriale del 28 marzo 2007 (con bollettino bancario o postale oppure fattura, ricevuta o quietanza rilasciata dalla struttura sportiva, con indicazione dei suoi dati identificativi, causale del pagamento, attività sportiva esercitata, importo corrisposto, dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale di chi paga), a prescindere da come e da chi sono organizzate tali attività •Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede: nel caso in cui ci siano più figli universitari, a carico dei genitori e con diversi contratti di locazione, la detrazione del 19% per i canoni di locazione, su un importo massimo di 2.633 euro, è fruibile sia da mamma sia da papà. Va però dimostrato l’effettivo pagamento dei canoni: il contratto non basta. •Spese sanitarie: detraibili quelle sostenute per le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, anche senza prescrizione medica. Più complicato invece capire se si può beneficiare dello sconto d’imposta in caso di acquisto di “dispositivi medici”. La semplice dicitura sullo scontrino non è sufficiente; per individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, è necessaria la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE che ne attesta la conformità alle direttive europee •Agevolazioni in favore dei disabili: a prescindere dai criteri adottati dalla singola amministrazione locale per individuare gli invalidi civili cui attribuire benefici economici, le agevolazioni fiscali previste a favore dei disabili per l’acquisto di veicoli spettano se il certificato di invalidità fa esplicito riferimento, per i disabili motori, alla grave limitazione della capacità di deambulazione o alle ridotte/impedite capacità motorie permanenti, e, per i disabili psichici, alla natura psichica o mentale della patologia e alla sua gravità (per questi ultimi, è richiesto anche il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento). L’acquisto di un’autovettura da parte di un disabile dà diritto alla detrazione Irpef anche se effettuato all’estero; si applicano le stesse regole previste per le spese sostenute in Italia. In aggiunta, occorre la traduzione giurata in lingua italiana del relativo documento di spesa, a meno che non si tratti di inglese, francese, tedesco o spagnolo; in tal caso, infatti, basta la traduzione sottoscritta del contribuente. Le spese sostenute per l’acquisto e la realizzazione di una piscina, anche se utilizzata per fini terapeutici (idrokinesiterapia) da parte di un portatore di handicap, non rientrano tra quelle sanitarie fiscalmente detraibili, poiché il beneficio previsto dal Tuir riguarda il trattamento sanitario, non la realizzazione o l’acquisto della struttura in cui il trattamento viene svolto. FONTE:FISCO OGGI

domenica 8 maggio 2011

"Come si costruirà sui terreni demaniali"

Un provvedimento del Consiglio dei Ministri dove spunta un comma che abolisce i vincoli, ambientalisti in rivolta. Meno regole e permessi facili per chi vuole edificare o ampliare strutture esistenti.
Una nuova colata di cemento incombe sulle coste italiane. Dieci milioni di metri cubi di mattoni, calcolano gli ambientalisti, e direttamente a ridosso delle spiagge. È l'effetto del decreto sviluppo appena varato dal governo. Un terremoto contenuto in una semplice formula: "diritto di superficie". Vale a dire il nuovo regime per la gestione degli stabilimenti balneari, che però porta con sé anche il diritto a costruire nuovi edifici, non solo sui terreni demaniali, ma anche su quelli adiacenti. Una formula i cui effetti vengono moltiplicati dagli altri articoli del decreto: meno burocrazia e permessi più facili per chi vuole costruire o ampliare edifici già esistenti. È così che parte la nuova corsa alla speculazione balneare.
Nel decreto varato giovedì, all'articolo 3 si legge: "Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, fermo restando il diritto libero e gratuito di accesso alla battigia anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di novanta anni". Vuol dire che al posto delle concessioni pluriennali e rinnovabili, chi vorrà gestire un bagno ne diventerà di fatto proprietario per 90 anni in cambio di un canone "a prezzi di mercato", Ma iil diritto di superficie è uno strumento di diritto privato che ha le sue regole, fissate dal codice civile. Tra queste c'è il diritto a costruire, sia sul terreno ottenuto in gestione sia su quelli limitrofi. Nel caso di stabilimenti balneari, dunque, la norma si traduce in possibilità di costruire sugli arenili, quelle zone di "demanio marittimo" dove fino a oggi era impossibile edificare alcunché, se non chioschi e piccole strutture destinate all'attività di affitto di ombrelloni e sdraio. Ora cambia tutto, si salvano solo scogli e bagnasciuga. Con un effetto che, secondo gli ambientalisti diventa devastante per il patrimonio costiero italiano se associato agli altri articoli del decreto: variazioni di destinazione d'uso dei fabbricati, aumento di cubature, silenzio-assenso per costruire, sgravi fiscali per i distretti turistici.
Case, residence, alberghi, ristoranti, parcheggi. "È tana libera tutti - è un provvedimento che fa cadere il principio dell'indisponibilità dei beni demaniali, ma soprattutto apre alla possibilità di costruire sui terreni delle concessioni e su quelli limitrofi, spesso aree verdi comunali dove potranno sorgere parcheggi e alberghi". Per costruire servirà comunque il via libera dei Comuni, ma prima era semplicemente impossibile. E anche il vincolo paesaggistico che impone di non alzare edifici entro i 300 metri dal mare può non bastare. "Cambia tutto sulle spiagge, con le regole sul cambio di destinazione d'uso per esempio si potranno trasformare le cabine in bungalows da affittare".
Fonte:Repubblica

venerdì 6 maggio 2011

CONTRATTO COMMERCIO ORARIO LAVORO

Nel contratto commercio il normale orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali
Per le aziende che utilizzano il cosiddetto sistema di flessibilità ,avremo un incremento di numero 8 ore nei permessi retribuiti.
Ove le aziende utilizzano un orario di lavoro di 39 ore ,avremo l’eliminazione di 36 ore di permessi retribuiti,ove invece ne utilizzino 38 ore, avremo l’eliminazione di 72 ore di permessi aziendali
Ove si decidesse di modificare l’orario di lavoro,maggiormente per quello che riguarda l’articolazione settimanale ,quest’ultima va attuata cercando di concordare le esigenze della singola azienda con quella dei lavoratori.
I cambiamenti dell’orario di lavoro vanno comunicati entro il 30 del mese di novembre di ogni anno ede entreranno in vigore il primo gennaio dell’anno successivo.
In ultimo si sottolinea che l’azienda a particolari condizioni può richiedere di superare l’orario di lavoro,fino ad un limite di 44 ore settimanali, ma per un periodo massimo di sedici settimane.

giovedì 5 maggio 2011

agenzia entrate -lettere a chi ha speso troppo rispetto a quanto dichiarato

È allo studio dell'agenzia delle Entrate l'ipotesi di inviare, prima della trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e prima dei versamenti fiscali di giugno, una comunicazione ai contribuenti (persone fisiche) che negli anni scorsi hanno mostrato una capacità di spesa eccessiva rispetto a quanto dichiarato al fisco. In queste lettere l'amministrazione avviserebbe il contribuente che ha notato l'anomalia. Con un occhio alla possibilità del ravvedimento, ammessa per il primo anno d'imposta di applicazione del redditometro e del nuovo accertamento sintetico

martedì 3 maggio 2011

CASSAZIONE -SENTENZA SU FATTURE FALSE

Da segnalare la decisione della Corte di Cassazione in tema di frode carosello: con la Sentenza n. 8132 dell’11 aprile 2011, la Corte ha, infatti, stabilito che potrà detrarre l'IVA, il contribuente che riceve fatture soggettivamente false, qualora dimostri la propria buona fede nell'acquisto della merce e, quindi, la sua ignoranza incolpevole circa la frode perpetrata. L'Amministrazione finanziaria avrà invece l'onere di evidenziare gli elementi sulla base dei quali ritiene sussistere il coinvolgimento del contribuente acquirente nella frode, mentre il giudice di merito dovrà descrivere fatti ed elementi addotti dalle parti e le ragioni che consentono di condividere, sulla base di questa situazione, la colpevolezza o meno dell'acquirente.

MESSAGGIO DEL FONDATORE