domenica 31 luglio 2011

TERMINI PROCESSUALI SOSPESI SINO AL 15 SETTEMBRE

Scadranno il 16 settembre i termini processuali che cadrebbero il 30 e 31 luglio 2011, perchè questi due giorni (sabato e domenica) si aggiungono al periodo di sospensione per gli operatori della giustizia. Da domani (1 agosto) al 15 settembre i termini "processuali" (appelli, memorie, depositi), nelle liti civili amministrative e tributarie sono prorogate a dopo il 15 settembre 2011. E quest'anno, al periodo feriale si cumula la norma (articolo 155 del Codice di procedura penale) che proroga al giorno successivo ogni atto processuale che scadrebbe di sabato.
La tregua deriva dalle leggi 12/1941 e 742/1969, che intendono garantire un'omogenea tregua per gli operatori (giudici, professionisti, collaboratori degli uffici) che sospendono e riprendono contemporaneamente l'attività giudiziaria.

venerdì 29 luglio 2011

SISTRI PROROGA A GIUGNO 2012

L’articolo 6 del Dl 70/2011 (Dl Sviluppo), introdotta dalla legge di conversione 106/2011 pubblicata nella G.U. del 12 luglio 2011, stabilisce che al fine di "garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" il Ministero dell'Ambiente entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro l’11 settembre) deve stabilire il termine ultimo di proroga per la progressiva entrata in operatività del Sistri.
L’individuazione del termine ultimo di avvio, che comunque riguarderà soltanto i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti, non potrà in ogni caso essere antecedente al 1° giugno 2012.
Fino alla nuova data, dunque, i soggetti interessati continueranno a operare con il criterio del "doppio binario": registri e formulari obbligatori e possibilità di utilizzo del SISTRI.

giovedì 28 luglio 2011

UNICO 2011 -SPESE CON DETRAZIONE 19 %COME QUANDO PERCHE'

SPESE CON DETRAZIONI 19 %

Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
• le spese sanitarie per un importo di spesa effettuata che deve essere superiore ai 129,11 euro. Dal 1° gennaio 2008 per ottenere detrazioni fiscali sull'acquisto di un medicinale, i cittadini devono farsi rilasciare dal farmacista lo scontrino fiscale con l'indicazione del codice fiscale
• le spese sanitarie per disabili. Non ci sono limiti di importo.
• le spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili. Spesa massima detraibile per un solo veicolo è pari a 18.075,99 euro

le spese per cani guida (senza limite di importo) e il suo mantenimento con detrazione forfettaria di 516,46 euro
• le spese per l’istruzione secondaria e universitaria. Le spese non devono essere superiori a quelli previsti dagli isituti statali italiani
• le spese per attività sportive praticate da ragazzi. Per ciascun ragazzo la spesa massima detraibile è di 210 euro
• le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede per un importo non superiore ai 2.633 euro
• le spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico per un importo di massimo 250 euro
• le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo non superiore ai 632 euro all'anno
• gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza
Nell’interesse proprio del contribuente

• le spesesanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica
• le spesefunebri. Per ciascun decesso può essere indicato un importo di 1.549,37 euro
• le spese perintermediazione immobiliare, per un importo non superiore ai 1.000 euro
• le speseveterinarie per un importo di spesa effettuata che deve essere superiore ai 129,11 euro ma con unlimite massimo di 387,34 euro
• le spese per l’autoaggiornamento e la formazione sostenute dai docenti
• interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale. Gli interessi passivi dei mutui sui quali è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a 4.000 euro
• interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993, l'imporo da detrarre non può essere superiore a 2.065,83 euro
• interessi per mutui contratti dopo il 1997 per recupero edilizio, l'imporo da detrarre non può essere superiore a 2.582,28 euro
• interessi per mutui ipotecari stipulati per costruire l'abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di 2.582,28 euro
• interessi per prestiti o mutui agrari. L'importo non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati
• assicurazioni sulla vita e contro infortuni. L'importo non deve superare complessivamente i 1.291,14 euro
• le erogazioni liberali a favore di: partiti politici, Onlus, società ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura "La Biennale di Venezia", attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale.

CATASTO ENTRO FINE SETTEMBRE LA DOMANDA DI VARIAZIONE

Il Decreto Sviluppo ha previsto la facoltà per i proprietari di abitazioni rurali iscritte nel catasto fabbricati, di presentare all’Agenzia del Territorio una domanda di variazione catastale entro il 30.09.2011, per l’attribuzione della categoria A6 per gli immobili abitativi, e D10 per quelli strumentali. Alla richiesta di variazione dovrà essere allegata un’autocertificazione attestante la destinazione rurale del fabbricato in via continuativa per almeno 5 anni. L’Agenzia del Territorio dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di ruralità e avrà tempo fino al 20.11.2011 per negare, eventualmente, con in provvedimento motivato la categoria catastale del fabbricato. Se ciò avviene il proprietario dovrà pagare le imposte Ici ed Irpef non versate, oltre agli interessi e sanzioni in misura doppia.

Fonte: Il Sole 24 Ore

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE SI CAMBIA

Fino a 5 mila euro di incentivi per chi acquista una auto elettrica. Lo prevede il testo base adottato oggi dalle commissioni Trasporti e Attività produttive della Camera. Il testo, che andrà all'esame dell' Aula dopo la pausa estiva, potrebbe diventare legge in pochi mesi e prevede come copertura finanziaria una tassazione di 1 centesimo e mezzo sulle bottiglie di plastica. Il testo delle commissioni prevede un incentivo fino a 5.000 euro per le auto acquistate entro il 2012. L'incentivo massimo scende a 3.000 euro per il 2013, 2.000 per il 2014, fino a 1.000 euro nel 2015

mercoledì 27 luglio 2011

TITOLI DI STATO RENDIMENTI IN SALITA

Le aste dei BoT a sei mesi e dei CTz a due anni, in offerta per 9 miliardi in tutto, e delle Letras spagnole in vendita fino a 3 miliardi hanno fotografato ieri lo stato d'animo contrastato di un mercato provato, confuso e smarrito dall'evoluzione della crisi del debito sovrano mondiale: l'Europa che stancamente si avvicina al primo default sovrano nell'Eurozona e gli Stati Uniti che stanno mettendo in pericolo il rating "AAA", la più solida tripla "A" del mondo.
Il Tesoro però ha dovuto pagare caro il prezzo della turbolenza greca e di una più generale disaffezione degli operatori nei confronti degli stati con alto debito pubblico e bassa crescita: BoT e CTz sono stati collocati con rendimenti in rialzo, rispettivamente al 2,269% e 4,038% equivalenti a 28 e 81 centesimi in più rispetto a giugno. Tiepida la domanda per le Letras a tre e sei mesi, vendute per complessivi 2,9 miliardi (sotto il tetto massimo della forchetta di 3 miliardi già ridotta dai 3,5 previsti) a tassi schizzati all'insù da giugno: l'1,899% dei titoli trimestrali, contro l'1,568% (+0,32) e il 2,519% dei semestrali contro l'1,776% (+0,74).
L'appuntamento dell'asta italiana era atteso come un banco di prova della stabilità complessiva dell'eurozona ed è stato utilizzato dai traders per misurare il livello di gradimento degli ultimi interventi affinati dai capi di Stato e di Governo europei per risolvere la crisi della Grecia e bloccare il rischio-contagio. Il fatto che i BoT siano stati collocati a un rendimento tornato sui livelli di oltre 2 anni fa (bisogna risalire al novembre 2008 per trovare un tasso più alto al 2,47%) ha confermato il nervosismo che si respira di questi tempi sul mercato dei titoli di Stato dell'eurozona periferica e semi-periferica. Ha deluso sull'Italia anche il rapporto tra domanda e offerta dei BoT di 1,56 volte: ne sono stati collocati per 7,5 miliardi contro gli 11,7 richiesti. In giugno all'ultima asta dei semestrali questo rapporto era stato di 1,72 volte, è stato fatto notare, anche se dall'inizio dell'anno è oscillato tra un picco di 1,82 volte e 1,43 volte. Il rapporto di copertura di luglio è dunque modesto, ma non ansiogeno. E non confrontabile con il rapporto delle Letras spagnole collocate per importi molto inferiori.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

martedì 26 luglio 2011

CONDONO SANATORIA -CHIUSURA LITI FISCALI PENDENTI

Il comma 12 dell'articolo 39 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, cosiddetta manovra correttiva), in vigore dal 6 luglio 2011, prevede una chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.
Secondo le previsioni della manovra correttiva è possibile sanare il modo agevolato le liti tributarie in essere alla data del 1° maggio 2011 con l'Agenzia delle entrate se di valore non superiore ad euro 20.000,00.
Si tratta, precisa la stessa norma, delle liti pendenti davanti alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario, in ogni grado di giudizio.
Sono ricomprese anche le liti pendenti in Cassazione. Con pendenti s'intendono le controversie tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate per le quali, alla data del 1° maggio 2011, è stato presentato ricorso senza che vi sia stata una sentenza definitiva.
Possono essere sanate le liti aventi per oggetto provvedimenti, avvisi di accertamento ed altri atti impositivi, ma non quelle riguardanti il silenzio-rifiuto, il diniego di rimborsi, oltre agli avvisi di liquidazione, ingiunzioni ed iscrizioni a ruolo, salvo eccezioni, quali si riferiscano ad una funzione impositiva e non liquidatoria.

lunedì 25 luglio 2011

770 PROROGA PRESENTAZIONE MOD

La scadenza originaria del 770 è il 31 luglio, ma quest’anno slitta al 22 agosto 2011 poiché il 31 luglio cade di domenica, e il 1° agosto inizia il periodo di sospensione, previsto dal D.p.c.m. del 12.05.2011, che termina sabato 20 agosto.
L’unica modalità di presentazione ammessa è quella telematica, che può avvenire direttamente (utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline) o attraverso un intermediario abilitato

COMPENSAZIONI IMPOSTE COME QUANDO PERCHE'

I crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione possono essere compensati. In sostanza, tutti i contribuenti che vantano un credito d’imposta derivante dalla dichiarazione possono utilizzarlo per il versamento di importi a debito.
Esistono due forme di compensazione:
- utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d’imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), ma riferibili a differenti esercizi (ad esempio, si utilizza un credito Irpef relativo all’anno d’imposta 2010 per pagare gli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2011);
- utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio si utilizza un credito Irpef o Irap
per pagare l’Ici, l’addizionale regionale, i contributi previdenziali, eccetera).
La compensazione si effettua attraverso il modello di pagamento F24 in cui occorre indicare, nelle apposite
sezioni, sia gli importi a credito utilizzati che gli importi a debito dovuti.
L’importo del credito compensato non può essere superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello. Infatti, il saldo finale del modello non può essere mai negativo. In sostanza, si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito. I crediti eventualmente eccedenti potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi, o chiesti a rimborso.
IL LIMITE MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE
Esiste una limitazione all’utilizzo dei crediti a compensazione che è pari, attualmente, a 516.456,90 euro
per ciascun anno solare.
In detto limite non si comprendono:
- i crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta, anche se la compensazione viene
effettuata attraverso il modello F24;
- i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali (credito d’imposta per investimenti, per incremento
dell’occupazione, eccetera)
SANZIONE X INDEBITA COMPENSAZIONE
La misura della sanzione prevista per tale violazione. Si applica, infatti, la sanzione dal 100 al 200% del credito inesistente, ovvero il 200% se il credito inesistente compensato è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. Inoltre, il termine di scadenza per l’accertamento della violazione è per questa ipotesi elevato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito. misura della sanzione prevista per tale violazione. Si applica, infatti, la sanzione dal 100 al 200%
del credito inesistente, ovvero il 200% se il credito inesistente compensato è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. Inoltre, il termine di scadenza per l’accertamento della violazione è
per questa ipotesi elevato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.
ATTENZIONE
Dal 1° gennaio 2011 è stato introdotto il divieto di compensazione per i contribuenti nei cui confronti risultano iscrizioni a ruolo (a titolo definitivo) di importo superiore a 1.500 euro. Maggiori particolari sull’argomento
cercateli nel blog.
Dal 1° gennaio 2010 l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
da cui emerge.
Inoltre, i crediti annuali Iva di importo superiore a 15.000 euro possono essere utilizzati solo in presenza di visto di conformità apposto nella dichiarazione dai soggetti abilitati.

venerdì 22 luglio 2011

BUONI PASTO COME QUANDO E PERCHE'

I buoni pasto costituiscono un mezzo di pagamento, utilizzabile per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari, che viene utilizzato dalle aziende, pubbliche e private, per remunerare i lavoratori, in alternativa alla mensa aziendale interna.
Come "servizio sostitutivo di mensa", il buono pasto non prevede oneri fiscali o previdenziali, né a carico del datore di lavoro, né del lavoratore, fino a un valore di 5,29 euro per singolo buono. Inoltre, il costo del servizio è deducibile e l'IVA è detraibile integralmente. Tale regime fiscale rende il servizio di buoni pasto vantaggioso, soprattutto per le aziende, rispetto una equivalente cifra netta versata in busta paga (ad esempio, a titolo di indennità di mensa).

LIBRI CONTABILI DIGITALI SI CAMBIA

Tutti i libri contabili anche di rilevanza fiscale potranno essere gestiti informaticamente grazie alla firma digitale e alla marcatura temporale.
La legge di conversione 106/2011 del DL 70/2011 dà il via alla gestione informatizzata di tutti i libri contabili, repertori e scritture delle aziende, comprese quelle di rilevanza fiscale. Con la modifica dell’art. 2215 bis del Codice Civile viene infatti introdotta la parificazione degli obblighi e del valore probatorio con il formato cartaceo.
La firma digitale e la marcatura temporale sono gli strumenti tecnici che permetteranno un cambiamento rilevante per la semplificazione e il risparmio nell’amministrazione contabile delle aziende. Esse garantiscono infatti la datazione certa e la non modificabilità dei documenti.
La nuova disposizione le richiederà tra l’altro solo per la numerazione progressiva e la vidimazione, eliminando l’obbligo relativo alla "regolare tenuta" di libri, repertori e scritture.

mercoledì 20 luglio 2011

TICKET IN DETRAZIONE DA UNICO NELLA MISURA DEL 19 %

L'importo dei ticket pagati per le spese sostenute nell'ambito del servizio sanitario nazionale, rientra infatti tra le spese sanitarie che, per la parte che supera il limite di 129,11 euro, cioè 250mila delle vecchie lire, danno diritto a uno sconto Irpef del 19 per cento. Ad esempio, se nel corso dell'anno, le spese sanitarie sostenute, compresi i ticket, ammontano a 850 euro, tolto l'importo di 129,11 euro, sulla differenza di 720,89 euro, il contribuente ha diritto ad una detrazione Irpef di 136,97 euro (pari al 19% di 720,89 euro), che si arrotonda a 137,00 euro. Se, invece, le spese sanitarie sostenute nell'anno, compresi i ticket pagati, non superano il limite di 129,11 euro, il contribuente non ha diritto ad alcun beneficio fiscale.

martedì 19 luglio 2011

OMESSI E INSUFFICIENTI VERSAMENTI DI IMPOSTA SI CAMBIA CON LE SANZIONI

L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del cd. ‘ravvedimento operoso’ al fine di regolarizzare l’Omesso o Insufficiente pagamento dei tributi.
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
A far data dal 1° febbraio 2011 le sanzioni applicabili risultano ridotte (rispetto a quelle 'edittali' del 30%) nel modo seguente:
- ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un anno dalla violazione,nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).

CONTRATTO COMMERCIO AUMENTI DA SETTEMBRE 2011

ECCO DI SEGUITO GLI AUMENTI LORDI CHE SI AVRANNO SULLA BUSTA DA SETTEMBRE 2011
Aumenti lordi dal 1 settembre 2011:
Quadro - 22,57 euro
I livello - 20,33 euro
II livello - 17,59 euro
III livello - 15,03 euro
IV livello - 13 euro
V livello - 11,75 euro
VI livello - 10,54 euro
VII livello - 9,03 euro

domenica 17 luglio 2011

OWLING COME QUANDO E PERCHE'

L'"owling" e' l'ultimo gioco nato in Rete: da "owl", gufo, i suoi adepti si fanno immortalare accovacciati nei luoghi piu' bizzarri nella posizione del gufo: sul frigorifero, la scrivania dell'ufficio o il tavolo della cucina. La nuova moda si aggiunge al gia' esistente "planking", nato su Facebook, che consiste nel farsi fotografare distesi a faccia in giu' con le braccia lungo il corpo nelle situazioni piu' improbabili. Sul social network stanno nascendo gruppi di fan dell'ultima tendenza, tra cui "Owling: the evolution of planking". Segno che il "planking" potrebbe essere presto rimpiazzato come nuova mania estiva, leggermente pi� pericolosa: stare appollaiati come gufi.
FONTE: TISCALI.IT

SPESOMETRO SI CAMBIA COLPISCE ANCHE LE VACANZE

Il nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, interessa anche il settore delle vacanze e le agenzie di viaggi sono chiamate a fornire all'agenzia delle Entrate i dati necessari a contrastare eventuali fenomeni evasivi.
Oggetto della comunicazione sono le operazioni di organizzazione di pacchetti e servizi turistici, rientranti nel regime speciale Iva, di importo (a regime) non inferiore a € 3.600. Si tratta di operazioni, che pur essendo soggette all'obbligo di emissione della fattura, sono infatti disciplinate dal regime speciale Iva che vieta l'esposizione in fattura dell'eventuale imposta: si tratta delle prestazioni di servizi rese nei confronti dei viaggiatori ed annotate nel «registro Iva dei corrispettivi 74-ter» (relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno) entro il mese successivo alla data di partenza del viaggio o inizio del soggiorno, ovvero all'atto del pagamento dell'intero corrispettivo se antecedente. Per queste comunicazioni non assumono rilevanza gli eventuali acconti ricevuti dai clienti, trattandosi di operazioni fuori campo Iva.
Il nuovo obbligo, seppure alquanto ridimensionato dai chiarimenti dell'agenzia delle Entrate, costringe a rilevanti implementazioni nelle procedure gestionali delle agenzie di viaggi, con un aggravio di costi amministrativi. Poi, per quanto concerne le "liste di nozze", nonché le operazioni le cui spese non restano a carico del viaggiatore, il limite per la comunicazione resta sempre pari a € 3.600, ma l'importo deve essere riferito al corrispettivo globale dell'intero pacchetto o servizio turistico, nonché al committente effettivo, e quindi non alle singole quote di partecipazione, corrisposte da parenti ed amici.

LIBRI CONTABILI DIGITALIZZATI SI CAMBIA

Si parte definitivamente con la formazione e gestione completamente dematerializzata di tutta la documentazione imprenditoriale, compresa quella a rilevanza fiscale. Con le modifiche apportate all'articolo 2215 bis del Codice civile dalla legge 106 di conversione del decreto legge 70 del 2011, sono state infatti definitivamente semplificate le operazioni di tenuta informatica di libri, repertori e scritture delle imprese.
L'articolo 2215 bis prevede che possono essere formati e tenuti con strumenti informatici i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa.
La principale e fondamentale semplificazione introdotta riguarda la riduzione della frequenza con cui vanno apposte marca temporale e firma digitale: una volta all'anno, rispetto alla cadenza trimestrale in precedenza richiesta. Per i libri e le scritture contabili tenuti e formati in modalità analogica o meccanografica, invece, l'articolo 7, comma 4-ter del Dl 357/1994 ha sempre richiesto la stampa annuale entro tre mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni annuali.
Il nuovo articolo 2215 bis allinea di fatto la tempistica tra tenuta completamente informatizzata e gestione meccanografica: ciò significa che un'impresa può redigere i propri libri contabili tramite i software gestionali di cui dispone, integrati con i programmi necessari per la redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali, per poi procedere alla stampa su carta del file creato oppure all'apposizione su di esso di firma digitale e marca temporale ai sensi dell'articolo 2215 bis del Codice civile, osservando in entrambi i casi la medesima cadenza annuale.
Le registrazioni informatiche devono inoltre essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Inoltre, se per un anno non sono eseguite registrazioni, la firma annuale e la marca temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione: da questa apposizione decorre il periodo annuale previsto per la tenuta.
Un'ulteriore semplificazione introdotta, consiste nel fatto che l'apposizione di marca temporale e firma digitale annuale interessa esclusivamente gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione e non più gli altri obblighi in precedenza richiamati, quali quelli di regolare tenuta di libri, repertori e scritture. Con l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 2215-bis è stato infine stabilito che, nel caso di libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine annuale opera secondo le norme ivi previste in materia di conservazione sostitutiva.
FONTE:IL SOLE 24 ORE

giovedì 14 luglio 2011

LA CARTELLA ESATTORIALE SI CAMBIA NO AGLI INTERESSI DI MORA SU SANZIONI ED INTERESSI

Cartella di pagamento scaduta, interessi di mora sulle somme (articolo 7, commi 2-sexies e 2-septies). Disposizioni ai fini del calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta. Tramite una novella all'articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973, concernente gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dispone che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi di mora non si applichino sulle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi. Questa norma si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo.
FONTE<. IL SOLE 24 ORE

TESSERA SANITARIA E CARTA D'IDENTITA' SI CAMBIA

DECRETO SVILUPPO
Norme sulla carta di identità elettronica: si riserva da un lato al ministero dell'Interno la responsabilità sul processo di produzione e rilascio di essa, dall'altro si prevede l'unificazione, anche progressiva, della carta d'indentità con la tessera sanitaria e la conseguente definizione delle modalità di realizzazione, distribuzione e gestione del documento unificato. Un "atto di indirizzo strategico" del ministro dell'Economia ridefinirà compiti e funzioni delle società per azioni in cui è stato trasformato l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (Sogei) in relazione alle nuove disposizioni sull'emissione e inizializzazione della carta d'identità elettronica e alla realizzazione dell'unificazione della carta stessa con la tessera sanitaria. Soppresso il limite di età di rilascio della carta d'identità. Modificata la durata di validità della carta di identità (3 anni per i minori di 3 anni, 5 anni nella fascia di età 3-18 anni, 10 anni per i maggiorenni). Minori di 12 anni esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali. I minori dei 14 anni che si recano all'estero possono utilizzare la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci o da chi, in qualità di persona, ente o compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, verrà menzionato sulla carta d'identità o in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione. Responsabilità dell'ufficiale di anagrafe, a titolo disciplinare e di danno erariale, nei casi di ritardo nella trasmissione dei dati all'indice nazionale delle anagrafi
fonte:il sole 24 ore

RITARDATI PAGAMENTI,CANCELLAZIONE DELLE SEGNALAZIONI SI CAMBIA

DECRETO SVILUPPO (art 8 )
Al momento della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi da intermediari e banche. Le segnalazioni già registrate dovranno essere estinte entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un'unica rata semestrale.
fonte:il sole 24 ore

mercoledì 13 luglio 2011

FINANZIAMENTI AL TURISMO SI PARTE ECCO LE BANCHE -PROGETTO E SVILUPPO

Il presidente del Consiglio è fortemente impegnato nell’azione di rafforzamento competitivo strutturale del turismo italiano, un’attività produttiva che riguarda quasi 3 milioni di addetti ed una quota del PIL nazionale superiore al 10% .
In questo percorso, il ruolo ed il sostegno alle imprese turistiche da parte del sistema creditizio deve essere fondamentale ed è per questo che il Ministero del Turismo, voluto dal presidente Berlusconi per meglio favorire la strutturazione del settore, ha avviato il Progetto “Italia & Turismo”, con l’obiettivo di mettere a disposizione del comparto ingenti risorse finanziarie aggiuntive ed a condizioni particolarmente vantaggiose, si può dire eccezionali, rispetto alla ordinaria attività creditizia, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di categoria e dei Consorzi CONFIDI.
Il Progetto è, quindi, riuscito a riunire un plafond di 1,6 miliardi di euro realmente ed immediatamente disponibili per il finanziamento di nuovi investimenti nel settore dell’accoglienza ricettiva turistica, sulla base di condizioni di servizio applicate dalle imprese bancarie partecipanti, estremamente innovative ed interessanti che non riguardano solo le condizioni economiche del credito ( tasso RIBS e Euribor 1/3/6 mesi base 360, maggiorato di uno spread che, in ogni caso partirà da 1,0 punti percentuali mentre lo spread massimo non potrà superare il 2,5%, determinato di volta in volta in relazione alla tipologia di intervento, alla durata e al rating della clientela), ma anche i tempi di risposta ed evasione delle istruttorie di finanziamento, il supporto operativo allo sviluppo anche commerciale ed altri servizi aggiuntivi a quello centrale creditizio che ciascuna banca ha voluto riservare alle imprese del settore turistico. La distribuzione territoriale degli sportelli delle banche partecipanti copre integralmente il territorio nazionale, con un totale di 14.621 sportelli, e la presenza capillare dei CONFIDI.
Considerato l’obiettivo del rafforzamento strutturale del settore del turismo, questo Protocollo di Intesa prevede il contributo delle banche non solo attraverso un concreto sostegno creditizio allo sviluppo di nuovi investimenti, ma anche con “progetti pilota” finalizzati ad accompagnare le micro e piccole imprese del settore in un percorso di cambiamento per consentire loro di eccellere nel proprio settore di attività.
Il presidente del Consiglio è fortemente impegnato nell’azione di rafforzamento competitivo strutturale
ore di attività.
Occorre sottolineare l’importanza del plafond creditizio messo a disposizione dagli importanti partner bancari del Progetto “Italia & Turismo”. In un momento in cui, da più parti, si denuncia una perdurante limitazione nell’accesso al credito da parte soprattutto delle micro e piccole imprese (rilevazioni di Banca d’Italia segnalano un aumento medio nazionale di quasi il 300% dei dinieghi alle richieste di finanziamento, con picchi a livello geografico e per le micro imprese ben più elevati) , sapere di poter contare su un plafond aggiuntivo e migliorativo di 1,6 miliardi è senza dubbio un risultato estremamente importante, in grado di consentire agli imprenditori del settore turistico di avviare fondamentali investimenti per lo sviluppo, consapevoli che presso le banche potranno trovare idonee linee di credito alle migliori condizioni di mercato, ma anche competenze e relazioni commerciali in grado di consentire la migliore valorizzazione dell’investimento programmato.
In questo Progetto il contributo delle Associazioni di categoria Assoturismo – Confesercenti, Confturismo - Confcommercio, Federturismo – Confindustria e delle proprie strutture CONFIDI è fondamentale e centrale. Infatti, sono queste capillari e professionali strutture ad assicurare la migliore diffusione e circolazione delle informazioni tra imprese turistiche e banche, nonché a garantire e sostenere, in modo direi quasi creditizio, i migliori progetti di investimento delle imprese ricettive turistiche, facilitando quell’indispensabile conoscenza e dialogo tra sistema bancario e sistema produttivo che è fonte di efficacia e competitività
Banche Partecipanti
Gruppo Banca Intesa Sanpaolo 6.354 sportelli
Gruppo Unicredit 5.053 sportelli
Gruppo Banco Popolare 2.126 sportelli
Gruppo Banca Popolare Milano 790 sportelli
Gruppo Banca Popolare Sondrio 260 sportelli
Plafond Euro 1,6 Miliardi

Beneficiari Imprese del settore turistico ricettivo
(compresi agriturismi, campeggi, villaggi turistici, ecc.).
FONTE:WWW.GOVERNO.IT

RISCOSSIONE SI CAMBIA -DECR.SVILUPPO 2011

La legge di conversione del Decreto Sviluppo 2011 cambia le procedure della riscossione, introducendo novità a tutela dei contribuenti. In particolare, l’iscrizione di ipoteca dovrà essere preceduta dalla notifica di un’intimazione a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Se l’importo a ruolo è in contestazione e se l’immobile da ipotecare è l’abitazione principale del debitore, la soglia oltre la quale è ammessa l’ipoteca sale a 20.000 euro. In tutti gli altri casi, resta la soglia di 8.000 euro. Scatta, invece, il divieto del ricorso alle ganasce fiscali, per importi fino a 2.000 euro, se prima non sono stati inviati due solleciti di pagamento a distanza di sei mesi.

Fonte: Il Sole 24 Ore

martedì 12 luglio 2011

IVA-SANATORIE PER LE PARTITE INATTIVE

Ultima chiamata del Fisco per le partite "spente". I titolari di una posizione Iva che, pur non svolgendo alcuna attività, non hanno comunicato la cessazione, hanno 90 giorni di tempo per regolarizzare spontaneamente la propria situazione, versando una sanzione ridotta di 129 euro tramite l'F24 dedicato. Sanare il rapporto con il Fisco è facile e immediato: basta pagare con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", indicando il codice tributo 8110 (istituito con la risoluzione n. 72/E dell'11 luglio), il numero di partita Iva da chiudere e l'anno di cessazione dell'attività. Chi non si avvale di questa opportunità, rischia una sanzione che può variare dai 516 fino ai 2.065 euro.
I contribuenti che hanno dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 giorni prescritti dalla norma (articolo 35, comma 4, del Dpr 633/1972) possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, un importo pari a 129 euro, somma che equivale ad 1/4 della sanzione minima.
In pratica, per aderire alla norma di favore, è sufficiente versare l'importo entro il prossimo 4 ottobre. Nell'ottica della semplificazione, non occorre presentare anche la dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7 (i soggetti diversi dalle persone fisiche) ovvero AA9 (le imprese individuali e i lavoratori autonomi), perché a chiudere la partita Iva sarà l'Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.


FONTE :FISCO OGGI

CONTRIBUENTI MINIMI SI CAMBIA REGIME DAL 2012

Dal 1° gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi si applica per 5 anni:
per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e,
per i quattro successivi.
Potranno accedere al regime dei minimi solo le persone fisiche che:
intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31.12.2007;
a condizione che:
non abbiano esercitato attività artistica professionale o imprenditoriale negli ultimi 3 anni;
l’attività non costituisca mera prosecuzione di un’altra svolta precedentemente (salvo il periodo di pratica obbligatorio).È prevista, invece, la possibilità che il contribuente continui l’attività svolta da un altro soggetto se i ricavi dell’anno precedente a quello di accesso al regime non superano i 30.000 €.
L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sarà del 5%.
Secondo la nuova disciplina il regime dei minimi cessa quando i contribuenti:
nell’anno solare precedente:
hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi superiori a € 30.000;
hanno effettuato cessioni all’esportazione;
hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co. o collaboratori a progetto;
nel triennio solare precedente, hanno effettuato acquisti di beni per un ammontare complessivo superiore a € 15.000;
si avvalgono di regimi speciali Iva;
sono non residenti;
effettuano esclusivamente o prevalentemente cessioni di immobili ex articolo 10, numero 8), DPR 633 del 1972 o di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge numero 331 del 1993; sono soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116 del Tuir.
FONTE: FISCO E TASSE

lunedì 11 luglio 2011

I.C.I. RAVVEDIMENTO COME QUANDO PERCHE'

l'articolo 1, comma 20, della Legge di stabilità 2011 (in precedenza definita Legge Finanziaria), cioè la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010) riduce le misure sanzionatorie previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, modificate dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "Decreto anti-crisi"), convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.
Queste sono le riduzioni previste per le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, dal 1° febbraio 2011:

1/10 del minimo la misura della sanzione applicabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

1/8 la sanzione prevista per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

1/10 del minimo la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

RISPARMIO ENERGETICO RIDOTTA LA RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI

A partire dal 1° luglio 2010, le banche e Poste Italiane Spa sono tenute ad operare una ritenuta d’acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico alle imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione 36%) o risparmio energetico (detrazione 55%). L’articolo 23, comma 8 della bozza della Manovra Correttiva 2011 riduce al 4% la misura della suddetta ritenuta d’acconto.
Ridotta dal 10% al 4% la ritenuta da operare sui bonifici destinati al pagamento delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie o per il risparmio energetico, che danno la possibilità di usufruire delle detrazioni, rispettivamente, del 36% e del 55%. La novità è contenuta nella bozza della Manovra correttiva 2011 che modifica l’art. 25 del D.L. n. 78/2010.
Si ricorda, che la ritenuta si applica a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti. Sono obbligati a operare la ritenuta le banche e le Poste Italiane S.p.A., che dovranno poi:
versare la ritenuta d’acconto con modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo “1039”, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta stessa è stata effettuata;
rilasciare al beneficiario del bonifico la certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte;
indicare i dati relativi al beneficiario, le somme accreditate e la ritenuta effettuata nel modello 770 relativo al periodo d’imposta in cui è stata effettuata la ritenuta stessa.
FONTE: FISCO E TASSE

IMPOSTA DI BOLLO SU DOSSIER TITOLI

La nuova manovra finanziaria potrebbe aumentare l’imposta di bollo sui dossier titoli:più entrate per lo Stato con l’imposta sul portafoglio titoli dei conti correnti.
gli importi previsti: imposta su deposito titoli
- 2011 – 120 euro
- 2012 – 120 euro
- 2013 – 150 euro per depositi sotto i 50.000 euro;
380 euro sopra i 50.000 euro
Quindi l’imposta di bollo sui dossier titoli potrebbe aumentare da 34,20 euro a 120 euro per 2011 e per il 2012.
Nel 2013 sarebbero previsti 150 euro per i dossier titoli sotto i 50.000 euro e 380 euro per chi ha un portafoglio superiore a 50.000 euro (valore nominale o di rimborso complessivo del dossier titoli

sabato 9 luglio 2011

CREDITO D'IMPOSTA ATTREZZATURE INFORMATICHE

Per chi avvia una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (articolo 13 della L. 388/2000) e chiede di avvalersi dell’assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate (c.d. “tutoraggio”) è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per acquistare le apparecchiature informatiche necessarie per il collegamento.

Ammontare del credito
Il credito d’imposta spetta nella misura del 40% del prezzo d’acquisto dell’apparecchiatura informatica e degli accessori necessari per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito non può comunque superare l’importo di 309,87 euro.
FONTE:AGENZIA ENTRATE.IT

giovedì 7 luglio 2011

AUTO BLU SI CAMBIA CON LA MANOVRA 2011

LA CILINDRATA DELLE AUTO DI SERVIZIO NON POTRA' SUPERARE I 1600 CC ,FANNO ECCEZIONE LE AUTO IN DOTAZIONE A:
-CAPO DELLO STATO
-PRESIDENTE DELLA CAMERA
-PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ANCHE GLI AEREI BLU SARANNO RISERVATI ESCLSIVAMENTE ALLE CINQUE PIU' ALTE CARICHE DELLO STATO

PARTITE IVA MORTE CAMNBIAMENTI CON LA MANOVRA 2011

La partita I.V.A. verrà chiusa automaticamente se per tre anni consecutivi resterà inutilizzata e il contribuente non avrà esercitato.

MANOVRA IN PILLOLE-STIPENDI DEI POLITICI

Una delle prime novità che si scorre tra le righe della manovra pubblicata è quella sulle retribuzioni delle alte cariche dello stato.
Gli stipendi dei parlamentari,degli altri politici non potranno superare la media degli stipendi dei colleghi europei con cariche analoghe e una volta cessati dalla carica ,fatta eccezione il Presidente della Repubblica ,non potranno più utilizzare gli uffici pubblici, le auto blu ,ne le altre agevolazioni di cui usufruivano con le loro cariche.

mercoledì 6 luglio 2011

MANOVRA 2011

Roma, 06 lug - "Il presidente Napolitano ha firmato la manovra questa mattina, questa sera sara' pubblicata in Gazzetta Ufficiale e domani entrera' in vigore". Lo annuncia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta, aprendo la conferenza stampa sui contenuti della manovra con il ministro dell'Economia, Gioulio Tremonti e altri ministri.

martedì 5 luglio 2011

studi di settore inviate centoventimila comunicazioni di irregolartità

spuntata ieri una norma che consentirà di effettuare accertamenti di tipo induttivo per chi commette errori nella compilazione dei modelli relativi agli studi
La novità che dovrà naturalmente passare al vaglio del Parlamento arriva negli stessi giorni in cui dall'agenzia delle Entrate, come avviene ormai da quattro-cinque anni, sono partite le segnalazioni delle anomalie. In particolare, a 122.408 contribuenti, che pure sono stati congrui, sono state inviate le comunicazioni relativi a indici di incoerenza riscontrati per il periodo 2007-2009 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
Dal 10 giugno è stata creata una sezione sul sito delle Entrate per chi intendesse spiegarne le ragioni ovvero volesse denunciare volontariamente eventuali imprecisioni delle comunicazioni. Ma la campagna dell'amministrazione finanziaria per il recupero di gettito non si ferma qui. In una circolare interna del 16 giugno alle direzioni regionali, il direttore centrale accertamento, Luigi Magistro, fa anche presente che attraverso Entratel sono state indirizzate agli intermediari altre 68.694 comunicazioni aventi a oggetto irregolarità sempre relative agli studi di settore
. Nella circolare si sottolinea inoltre come l'applicazione Gerico Uffici disponibile da Serpico consenta agli uffici di consultare, per effettuare i necessari riscontri, i dati comunicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta fino al 2009.
Si tratta, in sostanza, di comunicazioni fatte dall'amministrazione che, incrociando i dati disponibili, ha verificato la probabile esistenza di irregolarità dovute a omessa o infedele compilazione del modello studi oppure perché il contribuente ha invocato una causa di inapplicabilità o di esclusione dagli studi stessi non veritiera. In queste circostanze, ma ovviamente si deve trattare di gravi infedeltà che determinano l'applicazione della sanzione prevista dal comma 2 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 471 del 1997 e non della semplice compilazione sbagliata di un rigo, ora potrebbe scattare l'accertamento induttivo in base al secondo comma dell'articolo 39 del Dpr 600 del 73. Controlli nei quali è possibile prescindere dalle scritture contabili, per cui gli uffici possono contestare un certo livello di reddito sulla base di elementi di fatto comunque raccolti.
fonte:il sole 24 ore

PENSIONE A 68 ANNI CON LA MANOVRA IN APPROVAZIONE

Il calendario è lungo e tutto declinato al futuro, ma gli effetti a regime saranno importanti: l'innalzamento progressivo dell'asticella che le lavoratrici del settore privato, dipendenti o autonome, dovranno superare per maturare i requisiti della pensione di vecchiaia potrà sfiorare nel 2032 i 66 anni e mezzo di età, e portare al pensionamento effettivo a 67 anni e mezzo per chi lavora in un'azienda e a 68 anni per chi ha un'attività in proprio. Numeri che, visto il superamento della differenza di genere in campo previdenziale, torneranno identici anche per i lavoratori.
Questi numeri sono il risultato combinato degli interventi previdenziali prodotti dalla manovra di quest'anno e da quella dell'anno scorso.
Il decreto approvato la settimana scorsa dal consiglio dei ministri introduce una sorta di «rampa» progressiva per l'età di vecchiaia delle lavoratrici: il meccanismo partirà nel 2020 e in 12 anni,

EQUITALIA MAI PIU' CARTELLE ESATTORIALI PER MULTE STOP RISCOSSIONE

Mai più cartelle esattoriali per multe di 100 euro o piccole cifre. È questa la principale conseguenza di uno dei due emendamenti presentati al decreto Sviluppo dai due relatori, Giuseppe Marinello (Pdl) e Maurizio Fugatti (Lega), con l'assenso del governo.
La proposta di modifica esclude che Equitalia e le società da essa partecipate possano effettuare attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie dei comuni e delle società partecipate: multe automobilistiche, Ici, tassa sui rifiuti eccetera.
«Con il nostro emendamento - ha spiegato Marinello - stabiliamo che Equitalia non potrà più effettuare riscossioni o atti assimilati per i comuni e le società controllate», come ad esempio quelle che gestiscono i rifiuti o i servizi idrici, «che poi sono quelle che generano maggiori disagi e malcontento tra i cittadini». «Inoltre stabiliamo che per somme esigue - spiega ancora il relatore al decreto sviluppo - non si possa passare ad accertamento coattivo; per esse l'agente della riscossione potrà procedere solo a solleciti di pagamenti».
Insomma, è la fine delle «cartelle pazze»? «Sì - spiega Marinello - perché non sarà più possibile che per un insoluto di 100-200 euro, come una bolletta del gas o dei rifiuti non pagata, possa essere emessa una cartella».
Ma c'è anche un secondo emendamento dei due relatori, che riguarda la sospensione per 180 giorni (rispetto agli attuali 120) dell'esecuzione forzata in vigenza di una istanza di sospensione dell'esecuzione. A questo si aggiunge un comma che in qualche modo obbliga l'Amministrazione a far presto nello sbrigare le pratiche.
«L'emendamento - spiega ancora Marinello - impone l'obbligo per le Commissioni tributarie di evadere le pratiche entro i 120 giorni, pena un profilo diretto di responsabilità. In più i presidenti delle stesse Commissioni avranno l'obbligo di segnalare alla Corte dei Conti le inadempienze».
«I nostri emendamnenti - hanno affermato Marinello e Fugatti - rappresentano la sintesi di importanti questioni che, in ogni caso, nel corso dell'esame in commissione dei prossimi giorni potranno trovare ulteriore affinamento. Per quanto riguarda la questione della prima casa - concludono i due relatori - verrà affrontata da una nostra proposta emendativa in fase di elaborazione, che presenteramo lunedì prossimo».

lunedì 4 luglio 2011

SUPERBOLLO AUTO DI LUSSO DA QUEST'ANNO-MANOVRA 2011

A partire dall'anno in corso scatta il superbollo per le auto di lusso. Secondo la bozza della manovra inviata al Quirinale, "è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt". In caso di "omesso o insufficiente versamento dell'addizionale" si applicherà una sanzione pari al 30% dell'importo non versato

TESSERA SANITARIA COME QUANDO PERCHE'

La tessera sanitaria, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia di una visita specialistica in ospedale e alla ASL o quando fruisce di cure termali e, comunque, ogni volta che deve certificare il proprio codice fiscale.
La tessera, che è strettamente personale, permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione europea.
Ai nuovi nati, dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una tessera sanitaria con validità di un anno; alla sua scadenza, una volta acquisiti i dati di assistenza dalla Asl competente, viene inviata la tessera con scadenza standard.
I cittadini che non l’hanno ancora ricevuta possono rivolgersi alla propria Asl di appartenenza; se non hanno ancora il codice fiscale, devono invece rivolgersi a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Per tutte le informazioni e le risposte ad altre domande sulla Tessera sanitaria consultare il sito "Progetto Tessera Sanitaria".
Per avere maggiori dettagli è comunque sempre possibile rivolgersi al numero verde 800.030.070.

"CIVIS" COME QUANDO PERCHE'

Il servizio “Civis” è un nuovo servizio d’assistenza dedicato ai contribuenti che ricevono le comunicazioni di irregolarità a seguito di controllo formale e automatico delle dichiarazioni dei redditi già presentate. I cittadini possono chiedere chiarimenti sugli errori che sono stati riscontrati per poi sanare eventuali anomalie e pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate le ragioni per cui si ritiene il pagamento non dovuto. Una volta inoltrata la domanda di assistenza si può in qualsiasi momento interrogare il sistema per conoscere l’iter della propria richiesta. Per accedere al servizio è necessario abilitarsi ai servizi telematici.

Fonte:AGENZIAENTRATE.IT

TUTORAGGIO AGENZIA ENTRATE COME QUANDO PERCHE'

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un importante servizio gratuito denominato “Tutoraggio” a favore delle imprese che usufruiscono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge n. 388/2000).

L’assistenza si svolge, prevalentemente, attraverso collegamenti telematici tra il contribuente e il sistema informativo dell’Agenzia e, in tutti i casi in cui l’informazione richiesta non può essere trattata in maniera automatica, mediante rapporti diretti con l’ufficio o tramite la posta elettronica. Gli uffici locali aiutano i contribuenti negli adempimenti tributari e forniscono consulenza nelle materie relative all’applicazione del regime fiscale agevolato.
Fonte: Agenziaentrate.it

NO PROFIT AGEVOLAZIONI

Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali. In particolare:

le associazioni godono dell’esenzione dall’Ires
le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità
FONTE:AGENZIAENTRATE.IT

I.N.P.S. DAL 2012 TUTTO TELEMATICO NIENTE PIU' CARTE

Con il Comunicato Stampa del 29.06.2011, l’Inps informa che a partire dal 1° agosto 2012 tutte le richieste di servizi e prestazioni Inps viaggeranno online. Secondo il presidente dell’Inps, Antonio Mastropasqua, entro il mese di marzo del 2012 le istanze e le richieste di servizi dovranno transitare senza carta, mentre da aprile a luglio 2012 si potranno utilizzare gli sportelli solo per i servizi di consulenza. A breve, sul sito istituzionale dell’Inps, sarà disponibile la tabella dei servizi che potranno essere richiesti esclusivamente con modalità telematizzata, in aggiunta a quelli già esistenti. La stessa tabella sarà pubblicata, nelle prossime settimane, nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Fisco Oggi

sabato 2 luglio 2011

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COME QUANDO E PERCHE'

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione Irpef pari al 55 per cento delle spese sostenute entro la fine del 2011.

La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:

interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

NUOVA IRPEF COME QUANDO PERCHE' NELLA MANOVRA IN CORSO DI APPROVAZIONE

Riforma del fisco da realizzare in tre anni. L'Irpef cambierà volto: tre aliquote di base del 20, 30 e 40%, contro le cinque attuali, finanziate dalla graduale e opzionale revisione delle aliquote Iva «tenendo conto degli effetti inflazionistici prodotti da un aumento», e dal riordino delle agevolazioni fiscali.
Nel testo della legge delega approvato ieri dal Consiglio dei ministri, si conferma la graduale abolizione dell'Irap, «con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro», l'introduzione di un'imposta sui servizi che accorperà l'imposta di registro, le ipotecarie e catastali, il bollo, la tassa sulle concessioni governative e quella sui contratti di borsa, l'imposta sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti. La struttura fiscale sarà in sostanza assicurata da cinque grandi imposte: Irpef, Ires, imposta sui servizi, Iva e Irap fino alla sua abolizione.
Il ddl si compone di 10 articoli e nella parte finale concentra l'attenzione sugli interventi di riordino della spesa in materia sociale. Nel presupposto della «separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale», si punta a riqualificare e integrare le prestazioni socio assistenziali «in favore dei soggetti autenticamente bisognosi». Verranno rivisti gli indicatori di situazione economica equivalente, «con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare», e si provvederà al riordino dei criteri (compresi quelli sulla reversibilità e invalidità) per l'accesso alle prestazioni assistenziali.
Per quel che riguarda la futura Irpef, il ddl delega fissa tra i principi generali l'identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello minimo personale escluso da imposizione. Una nuova «no tax» area, in poche parole. I regimi fiscali di favore verranno concentrati soprattutto su natalità, lavoro e giovani, mentre un regime differenziato di favore fiscale sarà riservato alla parte di retribuzione commisurata «agli incrementi di efficienza e ai risultati di impresa».

contratto commercio 2011 -scatti di anzianità

Nel contratto commercio, si ha diritto a dieci scatti triennali in base alll'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale.
Ai fini della maturazione degli scatti l'anzianità di servizio decorre:
• dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987
• dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 per tutto il personale assunto antecedentemente e che a tale data non abbia ancora raggiunto il 21° anno di età
• dal 21° anno di età per tutto il personale assunto antecedentemente alla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987 e che a tale data abbia già compiuto il 21° anno di età
Gli importi degli scatti in misura fissa risultano , per ciascun livello di inquadramento, nella seguente misura:
• Quadri: euro 25,46
• I Livello: euro 24,84
• II Livello: euro 22,83
• III Livello: euro 21,95
• IV Livello: euro 20,66
• V Livello: euro 20,30
• VI Livello: euro 19,73
• VII Livello: euro19,47
Appena vi è il nuovo scatto l'importo degli scatti maturati successivamente al 1° luglio 1973 sono calcolati in base ai valori indicati nella tabella di cui al presente articolo senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
L'importo degli scatti calcolati in base ai criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.

venerdì 1 luglio 2011

dichirazione redditi chi è esonerato dalla presentazione

Non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che, nell’anno d’imposta, hanno posseduto:
• esclusivamente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.)
• esclusivamente redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico datore di lavoro che effettua le ritenute d’acconto, ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze
• esclusivamente redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti (se all’ultimo datore di lavoro è stato chiesto di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha pertanto effettuato il conguaglio) a cui si possono sommare eventuali redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 8.000 euro, al quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 7.500 euro, al quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 7.750 euro, al quale concorre un reddito di pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni, non sono state operate ritenute e il contribuente ha un’età non inferiore a 75 anni
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 4.800 euro, al quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione spettante non deve essere rapportata al periodo di lavoro (ad esempio, i compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale) e/o redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente
• redditi da pensione per un periodo non inferiore a 365 giorni e un ammontare non superiore a 7.500 euro, a cui si sommano redditi di terreni per un importo massimo di 185,92 euro e di fabbricati derivanti dal possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze
• soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500 euro
• soltanto redditi esenti: per esempio, le rendite erogate dall’Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio (quelle per corsi di perfezionamento, specializzazione o dottorato di ricerca, quelle bandite nell’ambito del programma “Socrates”, ecc.), le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, le pensioni, le indennità e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, i sussidi a favore degli hanseniani, le pensioni sociali, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 7.500 euro
• soltanto redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (per esempio, i compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino all’importo di 28.158,28 euro, gli interessi sui conti correnti bancari o postali)
• soltanto redditi soggetti a imposta sostitutiva (ad esempio, gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato).

fonte: agenzia entrate

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