martedì 30 agosto 2011

COME ANDARE IN PENSIONE IL SISTEMA DELLE QUOTE

Questa scheda contiene informazioni utili sul cumulo di pensione e redditi da lavoro.

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995. Attualmente la pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo ma continuano a convivere anche i sistemi retributivo e misto.




IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996.
Tale sistema di calcolo si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Ai fini del calcolo occorre:

•individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
•calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);
•determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;
•applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:

Età Coefficiente
57 4,419%
58 4,538%
59 4,664%
60 4,798%
61 4,940%
62 5,093%
63 5,257%
64 5,432%
65 anni ed oltre 5,620%


IL SISTEMA RETRIBUTIVO
Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.
Si basa su tre elementi:

•l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
•la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
•l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2009 di 42.111 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.
L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:
Quota A determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi

Quota B determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.




IL SISTEMA MISTO
Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In questo caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995 (peraltro per la quota B sulla base della media delle retribuzioni/redditi degli ultimi anni antecedenti la decorrenza della pensione il cui numero varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992) , in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996. Se però si possiede un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 successivi al 1995, è possibile utilizzare l'opzione per avere la pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo. L'opzione non può essere esercitata da chi ha diritto al calcolo con il solo sistema retributivo.
FONTE :INPS

domenica 28 agosto 2011

CONTRATTO COMMERCIO SI CAMBIA ECCO GLI AUMENTI LORDI DA SETTEMBRE 2011

Aumenti lordi dal 1 settembre 2011:
Quadro - 22,57 euro
I livello - 20,33 euro
II livello - 17,59 euro
III livello - 15,03 euro
IV livello - 13 euro
V livello - 11,75 euro
VI livello - 10,54 euro
VII livello - 9,03 euro

UNICO 2011 SCADENZA PRESENTAZIONE COME QUANDO PERCHE'

I termini di consegna del Modello Unico PF 2011 sono i seguenti:
- Giovedì 30 giugno 2011 in caso di presentazione in formato cartaceo presso le poste
- Venerdì 30 settembre 2011 in caso di presentazione in formato elettronico per via telematica
La consegna del Modello Unico/11 per via telematica non ha costi, avviene mediante un apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Analogo servizio telematico è fornito dalle banche, dalle poste e dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
La trasmissione telematica può avvenire anche mediante un intermediario abilitato, quest'ultimo può chiedere all'intestatario del modello il pagamento del servizio di trasmissione.
In caso di ritardo nell’invio del l Modello Unico PF non superiore ai 90 giorni si incorre in una sanzione amministrativa di 25 euro se versati entro i 90 giorni mediante ravvedimento operoso. Senza il pagamento del ravvedimento operoso entro i 90 giorni la sanzione sale da 258 euro a 1.032 euro, in caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili la sanzione applicata è il doppio.

giovedì 25 agosto 2011

LETTERA APERTA AL NOSTRO PREMIER

LETTERA APERTA AL NOSTRO PREMIER

Egregio Sig Presidente,

Leggendo lo scorrere delle notizie sul web, viene fuori la notizia che il governo ha intenzione di fare un altro condono stile 2002, che sana le omissioni dei contribuenti , le loro evasioni dal 2006 in poi.
Ora a mio modesto giudizio sarebbe utile che a questa norma ,così strutturata ,che in questa forma andrebbe solo ad agevolare ricchi ed evasori, permettendo loro di non pagare le tasse o di pagarle in misura ridotta,sarebbe utile inserire in accompagnamento una norma sulla rottamazione dei ruoli (delle imposte iscritte a ruolo e pendenti presso i vari Concessionari delle Riscossione d’Italia) sempre stile condono 2002, che permetta stavolta alla povera gente che ha regolarmente dichiarato le tasse , ma non le ha potuta pagare e si è vista notificare iscrizioni a ruolo ,(le cui sanzioni e i cui interessi sfiorano la soglia di usura quando non la superano e diventano per quest’ultimi, onesti contribuenti impossibili da pagare) di poter assolvere i propri doveri nei confronti dello stato.
Ora sempre a mio modesto parere,ciò darebbe una boccata di ossigeno a molti contribuenti, onesti e che dichiarano i propri redditi allo stato anche se non possono pagare le relative imposte, mettendo in pericolo il proprio patrimonio,con le azioni spesso sproporzionate rispetto al debito, non solo ma il gettito proveniente da questa norma , sarebbe sicuramente più certo e non limato da elusioni e quant’altro che i contribuenti oggetto di condono tombale sui redditi, adotterebbero per limare la soglia da sottoporre a sanatoria.
La ringrazio per la sua eventuale attenzione e mi scuso per il mio sfogo che sono sicuro sarà oggetto di solidarietà di diversi lettori di questo blog che troverò nei commenti a questo articolo.
Il consulente fiscale online
Il fondatore

Manovra 2011 nasce il contributo di solidarietà

La Manovra 2011istituisce un contributo di solidarietà in vigore da subito, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, derogando alle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente. Il prelievo di solidarieta' si applichera' nella misura del 5 per cento sui redditi superiori a 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro, e del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

mercoledì 24 agosto 2011

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI COME QUANDO PERCHE'

E’ stata introdotta a partire dal 2011 la "cedolare secca sugli affitti". Si tratta di un’imposta che sostituisce quelle attualmente dovute sulle locazioni (articolo 3 del dlgs 23/2011). E’ un regime facoltativo e si applica in alternativa a quello ordinario.
La cedolare secca, in pratica, sostituisce:
• l’Irpef e le relative addizionali
• l’imposta di registro
• l’imposta di bollo.
E ancora:
• l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione
• l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto
• Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.
• L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
• Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.
• Contitolarità
• In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
• I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
• L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
Sono interessate, quindi, soltanto:
• le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati)
• le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).
La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.
Contratti misti
Se il contratto di locazione ha ad oggetto unità immobiliari abitative per le quali viene esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca e altri immobili per i quali non è esercitata l’opzione l’imposta di registro è calcolata:
• sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non è stata esercitata l’opzione
• sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita, se il canone è stato pattuito unitariamente.

FONTE: AGENZIA ENTRATE

pensioni quattordicesima mensilità

Anche quest’anno, a favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni, verrà riconosciuta una somma aggiuntiva, determinata in funzione dell’anzianità contributiva maturata. La somma, una sorta di 14ª mensilità, viene corrisposta insieme alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps. Lo prevede la legge 127/2007.
FONTE : leggi illustrate

CONTRATTI DI LOCAZIONE REGISTRO ENTRO IL 30.08.11

Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2011 e per il versamento dell’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui rinnovi taciti dei contratti di locazione e per il nuovo anno di locazione.

lunedì 22 agosto 2011

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CON LA MANOVRA 2011 SI CAMBIA

sono due le misure che riguarderebbero il Tfr: il momento della liquidazione che passerebbe da sei a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e quello relativo alle funzioni dirigenziali lo stipendio di riferimento deve riferirsi all'incarico precedente se
l'ultimo incarico dura da meno di tre anni. In vigore dal 1 gennaio 2012.

Fonte: Il Sole 24 Ore

domenica 21 agosto 2011

SCADENZA F24 PAGAMENTO AGOSTO 2011-IVA MENSILE

Entro il: 16-09-2011
Contribuenti Iva mensili
Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
tramite Modello F24 con modalità telematiche
Codici tributo: 6008 - Versamento Iva mensile agosto

assegni familiari si cambia da luglio 2011

Dal 1° luglio sono cambiati i limiti di reddito per ottenere l’assegno familiare, di cui possono usufruire le categorie del lavoro dipendente e gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata. La rivalutazione è stata effettuata sulla base dell’aumento (+ 1,6%) del costo della vita registrato dal Istat tra il 2009 e il 2010. I nuovi valori, validi fino al 30 giugno del 2012, sono stati resi noti dall’Inps con le tabelle allegate alla circolare 83/2011.

fonte: leggi illustrate

OPERAZIONI SUPERIORI A 3600 EURO SPESOMETRO DAL 1 LUGLIO GIA' OPERATIVO

Occhio alle spese sopra i 3.600 euro: dal 1° luglio sono pienamente operative le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 78/2010, articolo 21, per intercettare informazioni su spese e consumi di particolare rilevanza. Dati dei quali gli uffici dell’Amministrazione fiscale si serviranno per individuare concretamente la capacità contributiva delle persone fisiche. Le modalità di attuazione del nuovo adempimento sono regolate dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010, mentre una serie di chiarimenti è arrivata con la circolare n. 24/E del 30 maggio. Ulteriori puntualizzazioni sono arrivate, con la circolare n. 28/E del 21 giugno .

fonte: leggi illustrate

venerdì 19 agosto 2011

pensioni per insegnanti e donne con la manovra di ferragosto novità

Dal 1 gennaio 2012 slitta la pensione degli insegnanti: per chi maturerà il diritto alla pensione a partire dal 1° gennaio 2012, la finestra di uscita slitta al 1° settembre 2013.
Si avvicina inoltre l’età dei 65 anni per andare in pensione da parte delle donne che ora incomincerà a crescere dal 2016. L'obiettivo è raggiungere la parità uomo-donna nel 2028, con cinque anni di anticipo rispetto a quanto previsto dalla manovra di appena un mese fa.
Rivisti anche i criteri per le pensioni di invalidità e gli assegni di reversibilità
Fonte il sole 24 ore - fisco e tasse

lunedì 15 agosto 2011

SCADENZA F24 PAGAMENTO IMPOSTE OMESSE LUGLIO 2011

22 AGOSTO 2011
Il DPCM 12/5/2011 ha prorogato a questa data le seguenti scadenze originariamente previste tra il 1° e il 20 agosto
Scade il termine per la regolarizzazione degli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 18 luglio scorso con l’applicazione della sanzione ridotta del 3% e degli interessi dell’1,5% annuo dal 19 luglio fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito (per i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni, si veda il sito dell'Agenzia delle entrate nell'apposita sezione).

domenica 14 agosto 2011

F24 SCADENZA PAGAMENTO IVA LUGLIO 2011- II TRIM 2011 AL 22.08.11

IVA MENSILE E TRIMESTRALE - Il DPCM 12/5/2011 ha prorogato a questa data le seguenti scadenze originariamente previste tra il 1° e il 20 agosto
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dell’Iva relativa al 2° trimestre 2011 (per i contribuenti che hanno optato per i versamenti trimestrali) o relativa al mese di luglio (per i contribuenti mensili).
I codice tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
6032 - Versamento Iva trimestrale- 2° trimestre;
6007 - Versamento Iva mensile luglio

FAC SIMILE CONTRATTO SUBLOCAZIONE

Contratto di sublocazione




Il Sig. …………….., nella sua veste di conduttore dell’immobile sito a …………………., in via ………………… n° ……, locatogli dal
Sig. ……………….., mediante atto …….. , registrato il …………….,
avendo ottenuto l’assenso scritto del locatore con dichiarazione che si allega, dà in sublocazione al Sig. ………………, che accetta, l’immobile medesimo, per la stessa durata prevista nella locazione , e precisamente ……………….., per il canone annuo di € ………………., sotto tutti i patti e condizioni portati nel contratto di locazione e dei quali il sublocatore si dichiara edotto, nonché sotto i seguenti altri patti e condizioni…………………………………………………………………...


Luogo, data e firma

fac simile contratto locazione uso foresteria



Scrittura privata

Tra:

-…………., denominato anche locatore

e

-…………., quale legale rappresentante della società……., denominata anche conduttrice;


si conviene e si stipula quanto segue:



1. Il Signor …….. concede in locazione a uso foresteria alla società …….., che accetta, il seguente immobile: ……………………… per la durata di ………………. a decorrere da……………………..

2 Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392.

3. La conduttrice si obbliga a destinare l’immobile unicamente ad abitazione temporanea e occasionale delle proprie maestranze o di ospiti. La violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del presente contratto su semplice comunicazione del locatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.

4 Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore


 5 Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.


L’abitazione si intende temporanea quando la permanenza non supera la durata continuata di …… mesi.
Al presente contratto viene allegato l’elenco dei dipendenti attualmente in forza presso la conduttrice.

4. Il canone annuo è convenuto in € …………….



(data e firme)

sabato 13 agosto 2011

contabilità semplificata si cambia più ampie le fasce per accedere

Il D.L. n. 70/2011 ), convertito dalla L. n. 106/2011, ha infatti aumentato i limiti di ricavi entro i quali è possibile usufruire di questo regime contabile, riservato a imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e esercenti attività commerciale. In particolare, il regime semplificato sarà adottato “naturalmente” qualora i ricavi conseguiti nell’anno precedente non siano superiori a:
• € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
• € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

TREDICESIMA RISCHIO DI CONGELAMENTO PER GLI STATALI

La novità contenuta nel decreto legge varato i giorni scorsi dal Consiglio dei ministri per «ristrutturare» la manovra sui conti pubblici riguarda i dipendenti statali.
Non solo i dirigenti che dovranno versare un contributo di solidarietà, ma tutti i dipendenti che e di lavorano per lo Stato, circa 3 milioni e mezzo di persone, saranno quindi interessati dalle nuove norme decise dal governo.
La prima è, diciamo così, pone un obbiettivo . Se gli obiettivi fissati di riduzione delle spese dei ministeri non verranno rispettati, ci sarà il congelamento delle tredicesime mensilità dei dipendenti del pubblico impiego. È ovviamente una norma che spingerà le amministrazioni a non prendere sotto gamba la necessità di rispettare i tagli decisi dal governo.
Per tutti gli statali ci sarà un congelamento di due anni del tfr, cioè della buonuscita al momento di andare in pensione. In tutto, secondo quanto detto dal ministro Tremonti, dalla previdenza del comparto statale arriveranno risparmi per circa un miliardo di euro.
Una terza misura che riguarderà solamente gli insegnanti. Il loro pensionamento verrà ritardato di un anno. Questo «fermo» non scatterà subito, ma solo a partire dal primo settembre 2012. In questo modo sono state messe al sicuro le 67 mila nuove immissioni in ruolo che andranno a rimpiazzare gli insegnanti che vanno in pensione tra poco più di quindici giorni.
In ogni caso siamo molto lontani dalla scure che la Banca centrale europea ha richiesto e ottenuto sul comparto statale di Atene (licenziamento degli esuberi e mobilità forzata). Ma anche da noi esiste il problema di riduzione del sovradimensionato settore pubblico. E così è stato previsto entro il marzo 2012 il taglio del 10 per cento dei dirigenti di seconda fascia e del 10 per cento dei reggenti delle amministrazioni centrali.
Da molte forze politiche si esprime contrarietà e condanna al ritardo a 24 mesi contro i sei precedenti per il versamento del tfr ,somma che ad ogni lavoratore serve per esigenze strettamente familiari, la sua mancanza causerà gravi squilibri.
fonte: il corriere della sera

giovedì 11 agosto 2011

bonus bebè ritorna in Sicilia, fondi per 1.800.000 euro,scadenza domanda 31.12.2011

Bonus bebè pari a 1000 euro per i nuovi nati o per i bambini adottati in Sicilia nel 2011. È di nuovo attivo i il provvedimento approvato con decreto dalla Regione che ha stanziato 1 milione e 800 mila euro da erogare con graduatoria a chi presenterà domanda entro il 31 dicembre 2011. Possono usufruire del bonus bebè anche i figli di extracomunitari ma solo se in possesso di permesso di soggiorno, ma non tutti possono presentare domanda
. I requisiti per avere il diritto al bonus prevedono:
-reddito Isee annuo non superiore a 5000 euro;
-residenza nella regione Sicilia al momento del parto, per gli extracomunitari la residenza deve essere di almeno dodici mesi prima del parto.
Sarà stilata una graduatoria da parte di ogni Comune divisa per quadrimestri di nascita: gennaio-aprile 2011, maggio-agosto, settembre-dicembre). La graduatoria tiene conto della
a) Stima del parametro reddituale (ex art. 6, comma 5, L.R. 31 luglio 2003, n. 10): i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
b) stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con maggior numero di componenti avranno priorità;
e) data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l’ordine cronologico delle nascite.

martedì 9 agosto 2011

IRAP 2011 CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE COME QUANDO E PERCHE'

Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
Devono quindi presentare la dichiarazione Irap:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir) a eccezione dei minimi
- le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir) a eccezione dei minimi
- i produttori agricoli titolari di reddito agrario (articolo 32 del tuir), esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo (descritto nell’articolo 56, comma 5 del Tuir) che tiene conto del numero dei capi allevati
- coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono di un regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991)
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
- le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir)
- gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
- gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso
- le Amministrazioni pubbliche.
Le persone fisiche non residenti sono tenute alla dichiarazione Irap se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.
Sono invece esonerati dalla dichiarazione Irap:
- i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito o semplicemente posseggono i requisiti per rientrare nel regime dei minimi (comma 96 e seguenti della Legge finanziaria 2008)
- gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta
- i produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti Iva (articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972) a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero e non svolgono altre attività rilevanti ai fini Irap
fonte: agenziaentrate.it

domenica 7 agosto 2011

ISTAT PER LE LOCAZIONI DA SETTEMBRE 2010 A MAGGIO 2011

L'ISTAT PER LE LOCAZIONI

Ferma l’inflazione a maggio rispetto ad aprile. Ha fatto registrare, infatti, ancora un +2,6%. Questi dati, ufficializzati dall’Istat, sono quelli utili per l’aggior¬na¬mento dei canoni derivanti da contratti liberi e per l’adegua¬mento degli affitti commerciali. Come è noto esistono più indici: c’è l’indice Istat che indica il costo della vita per la collettività nazionale, ed è quello che viene per lo più comunicato dai mass-media (giornali e televisione); invece, per l’adeguamento dei canoni di affitto, l’indice da prendere in considerazione è il cosiddetto “indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati”. Risultato di questa assurda duplicazione è che spesso si registrano differenze tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in considerazione per stabilire l’aumento dei prezzi).
La variazione dell’indice del costo della vita, applicabile ai canoni d’affitto, registrata ad maggio 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011), è il se¬guente:
• Variazione costo del¬la vita da maggio 2010 a maggio 2011: + 2,6% (ridotto al 75%: + 1,95%).
• Variazione costo del¬la vita da maggio 2009 a maggio 2011: + 4,2% (ridotto al 75%: + 3,15%).

TABELLA VARIAZIONI
Le variazioni sono già ridotte al 75% e quindi immediatamente applicabili:
Mese annuale biennale
Settembre 2010 + 1,2 % + 1,275%
Ottobre 2010 + 1,275 % + 1,425%
Novembre 2010 + 1,275 % + 1,8%
Dicembre 2010 + 1,425 % + 2,175%
Gennaio 2011 + 1,65 % + 2,625%
Febbraio 2011 + 1,725 % + 2,7%
Marzo 2011 + 1,875 % + 3%
Aprile 2011 + 1,95 % + 3,225%
Maggio 2011 + 1,95 % + 3,15%

venerdì 5 agosto 2011

PERDITE RIPORTO SI CAMBIA CON LA MANOVRA ECONOMICA 2011

La perdita di un esercizio è compensabile nei successivi esercizi entro l’80% del reddito e senza alcun limite temporale .La Manovra economica 2011 cambia le regole per il riporto delle perdite fiscali, solo per le società di capitali. L’art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 dispone che la perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Il tetto dell’80% però non riguarda, invece, le perdite generatesi nei primi tre esercizi di vita della società.
Fonte: Il Sole 24 Ore

F24 PROROGA PAGAMENTI CON SCADENZA AGOSTO 2011 -PRECISAZIONI

Il rinvio è stato stabilito dal Dpcm del 12 maggio che concede più tempo in previsione del periodo festivo
Contribuenti in ferie e il Fisco ne tiene conto.
L’articolo 3 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 12 maggio scorso ha stabilito lo spostamento al 20 agosto delle scadenze ricadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto stesso. Ma il 20 agosto è sabato. Il giorno da cerchiare sull’agenda dei contribuenti è lunedì 22.
Passano alla stessa data anche le “naturali” scadenze del 31 luglio, che quest’anno cade di domenica e si giova dell’effetto “trascinamento” della proroga.
Proroga estiva, ma non per tutti
Le uniche eccezioni riguardano i versamenti risultanti da Unico 2011 (compreso il primo acconto per il 2011), dovuti dalle persone fisiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche “interessati” dagli studi di settore, e la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva per coloro che hanno scelto il regime della cedolare secca. Per questi adempimenti, se non effettuati entro il 6 luglio, resta ferma la scadenza del 5 agosto se si vuole sfruttare la seconda “chiamata”, nei successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40%.
Effetto domino” sulle scadenze del 31 luglio
I contribuenti che avrebbero dovuto adempiere a obblighi fiscali entro la scadenza del 31 luglio quest’anno avranno più tempo, dal momento che il termine previsto cade di domenica e, in virtù della “proroga ferragostana” accordata con il Dpcm del 12 maggio, slitta anch’esso al 22 agosto.
Queste le principali scadenze per le quali si ingenera l’“effetto domino":
• invio telematico del modello 770, semplificato e ordinario, da parte dei sostituti d’imposta
• versamenti derivanti da Unico 2011 da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che hanno optato per il pagamento rateale delle imposte
• versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno da parte degli enti non commerciali
• invio telematico degli elenchi Intra-12, relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno, da parte degli enti non commerciali e degli agricoltori esonerati
• invio della comunicazione telematica (riguardante il mese di giugno e il 2° trimestre 2011) da parte dei soggetti Iva che hanno rapporti commerciali con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi “black list”
• invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di giugno
• versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di giugno da parte delle imprese di assicurazione.
Chiamata generale in cassa il 22 agosto
Il 22 agosto diventa il “fiscal day” anche per tutti gli adempimenti con scadenza ricadente nell’arco dei primi 20 giorni del mese.
Vengono dunque chiamati in cassa o devono assolvere gli adempimenti fiscali anche:
• le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2011 (scadenza ordinaria 16 agosto)
• i contribuenti Iva (mensili e trimestrali) che devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio o per il secondo trimestre 2011 e quelli che devono assolvere i diversi adempimenti previsti entro il quindicesimo giorno del mese (registrazione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, invio del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di luglio, emissione e registrazione delle fatture differite riguardanti beni consegnati o spediti nel mese di luglio)
• coloro che si avvalgono del ravvedimento per i versamenti di imposte e contributi non effettuati o effettuati in misura insufficiente, entro il 18 luglio
• i sostituti d’imposta che devono versare le ritenute operate nel mese di luglio
• le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici che hanno operato ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese di luglio
• le banche e le Poste Italiane Spa che devono versare la ritenuta eseguita sui bonifici effettuati nel mese di luglio all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che danno luogo a oneri deducibili e detrazioni d’imposta del 36 e 55 per cento
• gli enti, pubblici e privati, che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui, che devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno e la rata del canone Rai per conto dei pensionati che hanno presentato la richiesta di rateizzazione entro lo scorso 15 novembre
• coloro che esercitano attività di intrattenimento che devono provvedere al versamento dell’imposta riguardante le attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio.

FONTE .FISCO OGGI

giovedì 4 agosto 2011

SCUDO FISCALE-ATTENZIONE NON COPRE I REATI IN MATERIA DI IVA

La regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero non prevede una generica “non punibilità”
Lo scudo fiscale si applica rigorosamente ai capitali rimpatriati e non copre il reato di omesso versamento Iva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la pronuncia 28724 del 19 luglio.
Diversamente dal Tribunale del riesame, con la sentenza 28724/2011, la Cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi dei contribuenti, ritenendo priva di valore l’asserzione da loro sostenuta sulla valenza ontologica della dichiarazione di emersione, che sarebbe atta a coprire ogni tipologia di infrazione penale commessa.
Sì che l'articolo 13-bis del Dl 78/2009 - si legge in motivazione - prevede come misura incentivante il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato, ma lo scudo fiscale non offre una generica e onnicomprensiva non punibilità della condotta per il solo fatto di aver operato un rimpatrio o una regolarizzazione di capitali (illecitamente) detenuti all'estero. Dal punto di vista dei reati coinvolti è, infatti, noto che tale sanatoria copre solo alcuni di essi, ossia quelli legati alla dichiarazione annuale (fraudolenta, infedele o omessa, ex articolo 5 Dlgs 74/2000) e quelli legati all'occultamento e alla distruzione di documenti contabili (articolo 10, Dlgs 74/2000).
l'esonero riguarda esclusivamente le condotte che fanno riferimento ai capitali oggetto, prima di espatrio illegale e, dopo, di rimpatrio sanato attraverso lo scudo fiscale. Occorre, quindi, che ci si riferisca a reati di fraudolenta, omessa o infedele dichiarazione riconducibili alle somme che si sono riportate in Italia, ma l'assenza di un siffatto legame rende del tutto sterile la “protezione”, con la conseguenza che se non si riesce a dimostrare, come nel caso di specie, che le somme rimpatriate (o regolarizzate) sono quelle trasferite all'estero a seguito della commissione dei reati contestati, nessuna esclusione di punibilità può essere invocata.
In concreto, quindi, lo scudo fiscale non può comunque coprire reati legati agli omessi versamenti dell’Iva e delle ritenute alla fonte (rispettivamente articoli 10-ter e 10-bis Dlgs 74/2000) o reati legati a condotte illecite diverse da quelle espressamente previste, come il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 Dlgs 74).
FONTE :FISCO OGGI

mercoledì 3 agosto 2011

IRPEF RIMBORSI PER 2 MIL .DI DI EURO IN ARRIVO DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE

secondo quanto dichiarato da fonti dell'Agenzia delle Entrate il Ministero delle finanze sta lavorando istanze di rimborso per oltre due miliardi di euro,sempre secondo quanto da loro dichiarato, nel corso del 2011 e nei primi mesi del 2012, l'85 % di tali somme per le annualita' fino al 2008 andranno rimborsate ai contribuenti,le restanti somme saranno restiuite nel
corso degli anni 2012-2013.
questa sembra una buona notizia staremo a vedere.

martedì 2 agosto 2011

ECCO CHI NON PAGA IRPEF NELL UNICO 2011

Ecco chi non paga l’irpef sui redditi 2010 ,di seguito i redditi appartenenti all'area di esenzione Irpef 2010:
Redditi da lavoratore autonomo sino a 4.800
Redditi da lavoratore dipendente sino a 8.000 euro
Redditi da pensione
- sotto i 75 anni di età: sino a 7.500 euro
- sopra i 75 anni di età: € 7.750 (con pensione percepita per l'intero anno)
Redditi da terreni sino a 185,92 euro
Redditi da fabbricati sino a 500 euro
Rendita catastale "prima casa" e relative pertinenze (autorimessa, posto auto, cantina, ...)
L'area di esenzione si allarga ulteriormente nel caso di uno o più familiari a carico grazie alle relative detrazioni per familiari a carico. Dove si definisce familiare a carico qualsiasi familiare a cui si provvede e avente un reddito personale non superiore a 2.840,51

lunedì 1 agosto 2011

irpef niente imposte sul reddito delle persone fisiche nel Principato di Monaco

Nessuna imposta personale sui redditi è la principale regola generale che caratterizza il sistema fiscale monegasco
Il Principato di Monaco, il paese più piccolo al mondo fatta eccezione per lo Stato Vaticano, è sempre stato oggetto di critiche da parte della comunità internazionale essendo considerato un “porto sicuro” per l’attuazione di strategie evasive ed elusive e per le attività di riciclaggio di fondi neri.
Nel 2009 l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), a seguito della stipula da parte del Principato di 12 accordi per lo scambio di informazioni in ossequio a quanto previsto dall’articolo 26 del Modello Ocse contro le doppie imposizioni, elimina il Principato dalla lista “grigia” dei paradisi fiscali non cooperativi (ossia dalla lista degli Stati che non applicano pienamente le regole internazionali in materia fiscale e che non adottano una politica fiscale conforme ai criteri dell’organizzazione).
Il Principato di Monaco è viceversa incluso nella lista dei paesi black list di cui al D.M. 04/05/1999; sussiste dunque l’obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorse fra soggetti passivi IVA italiani ed operatori economici aventi sede, residenza o domicilio a Monaco (articolo 1, del D.L. n. 40/2010).
I soggetti monegaschi persone fisiche e coloro che abbiano ottenuto la residenza nel principato non sono soggetti alla imposizione sul reddito. Nel 1869, infatti, il Principe Carlo III ha emanato una ordinanza che ha abolito la tassazione diretta sul reddito delle persone fisiche.
Tale principio non si applica ai cittadini francesi sottoposti alla Convenzione bilaterale franco-monegasca del 18 maggio 1963 secondo cui gli individui di nazionalità francese, che hanno assunto la residenza a Monaco dopo il 18 maggio 1957 o che comunque non possono provare di averla presa prima di tale data, sono soggetti al sistema fiscale francese, alle stesse condizioni di coloro che hanno il domicilio in Francia. Tali individui peraltro versano le imposte allo Stato francese.
Coloro che esercitano attività di impresa in forma individuale sono soggetti allo stesso trattamento fiscale delle società.

ENEL BOLLETTE DA 1500,00 EURO CHE SALASSO

in dieci anni abbiamo hanno visto triplicare, a parità di consumi, il conto di elettricità e gas. Dieci anni fa una famiglia media spendeva 476 euro per l’energia, l’anno scorso ne ha sborsati 1.500: più del triplo. Un vero salasso per le famiglie italiane il cui reddito negli ultimi sette anni, come rivela la Banca d’Italia, è aumentato, in termini reali, soltanto dello 0,96 per cento.

MESSAGGIO DEL FONDATORE