giovedì 29 settembre 2011

LETTERA SEGRETA DALLA BCE AL GOVERNO ITALIANO

Francoforte/Roma, 5 Agosto 2011
Caro Primo Ministro,
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea il 4 Agosto ha discusso la situazione nei mercati dei titoli di Stato italiani. Il Consiglio direttivo ritiene che sia necessaria un'azione pressante da parte delle autorità italiane per ristabilire la fiducia degli investitori.
Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'area-euro del 21 luglio 2011 ha concluso che «tutti i Paesi dell'euro riaffermano solennemente la loro determinazione inflessibile a onorare in pieno la loro individuale firma sovrana e tutti i loro impegni per condizioni di bilancio sostenibili e per le riforme strutturali». Il Consiglio direttivo ritiene che l'Italia debba con urgenza rafforzare la reputazione della sua firma sovrana e il suo impegno alla sostenibilità di bilancio e alle riforme strutturali.
Il Governo italiano ha deciso di mirare al pareggio di bilancio nel 2014 e, a questo scopo, ha di recente introdotto un pacchetto di misure. Sono passi importanti, ma non sufficienti.Nell'attuale situazione, riteniamo essenziali le seguenti misure:
1.Vediamo l'esigenza di misure significative per accrescere il potenziale di crescita. Alcune decisioni recenti prese dal Governo si muovono in questa direzione; altre misure sono in discussione con le parti sociali. Tuttavia, occorre fare di più ed è cruciale muovere in questa direzione con decisione. Le sfide principali sono l'aumento della concorrenza, particolarmente nei servizi, il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e il ridisegno di sistemi regolatori e fiscali che siano più adatti a sostenere la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato del lavoro.
a) È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, inclusa la piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali. Questo dovrebbe applicarsi in particolare alla fornitura di servizi locali attraverso privatizzazioni su larga scala.
b) C'è anche l'esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale collettiva, permettendo accordi al livello d'impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. L'accordo del 28 Giugno tra le principali sigle sindacali e le associazioni industriali si muove in questa direzione.
c) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi.2.Il Governo ha l'esigenza di assumere misure immediate e decise per assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.
a) Ulteriori misure di correzione del bilancio sono necessarie. Riteniamo essenziale per le autorità italiane di anticipare di almeno un anno il calendario di entrata in vigore delle misure adottate nel pacchetto del luglio 2011. L'obiettivo dovrebbe essere un deficit migliore di quanto previsto fin qui nel 2011, un fabbisogno netto dell'1% nel 2012 e un bilancio in pareggio nel 2013, principalmente attraverso tagli di spesa. È possibile intervenire ulteriormente nel sistema pensionistico, rendendo più rigorosi i criteri di idoneità per le pensioni di anzianità e riportando l'età del ritiro delle donne nel settore privato rapidamente in linea con quella stabilita per il settore pubblico, così ottenendo dei risparmi già nel 2012. Inoltre, il Governo dovrebbe valutare una riduzione significativa dei costi del pubblico impiego, rafforzando le regole per il turnover (il ricambio, ndr) e, se necessario, riducendo gli stipendi.
b) Andrebbe introdotta una clausola di riduzione automatica del deficit che specifichi che qualunque scostamento dagli obiettivi di deficit sarà compensato automaticamente con tagli orizzontali sulle spese discrezionali.
c) Andrebbero messi sotto stretto controllo l'assunzione di indebitamento, anche commerciale, e le spese delle autorità regionali e locali, in linea con i principi della riforma in corso delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.Vista la gravità dell'attuale situazione sui mercati finanziari, consideriamo cruciale che tutte le azioni elencate nelle suddette sezioni 1 e 2 siano prese il prima possibile per decreto legge, seguito da ratifica parlamentare entro la fine di Settembre 2011. Sarebbe appropriata anche una riforma costituzionale che renda più stringenti le regole di bilancio.
3. Incoraggiamo inoltre il Governo a prendere immediatamente misure per garantire una revisione dell'amministrazione pubblica allo scopo di migliorare l'efficienza amministrativa e la capacità di assecondare le esigenze delle imprese. Negli organismi pubblici dovrebbe diventare sistematico l'uso di indicatori di performance (soprattutto nei sistemi sanitario, giudiziario e dell'istruzione). C'è l'esigenza di un forte impegno ad abolire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi (come le Province). Andrebbero rafforzate le azioni mirate a sfruttare le economie di scala nei servizi pubblici locali.
Confidiamo che il Governo assumerà le azioni appropriate.
Con la migliore considerazione,
FONTE: TISCALI-CORRIERE DELLA SERA

mercoledì 28 settembre 2011

PARTITE IVA INATTIVE SI CHIUDE

Con Risoluzione del 21/09/2011 n. 93 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla chiusura delle partite Iva inattive, in particolare chiarisce che in capo al contribuento non vi sono altri adempimenti se non quello di versare la sanzione di 129,00 euro.
A tale proposito si ricorda che la Manovra correttiva 2011 (DL 98/2011) ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129,00 da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.
La modalità agevolativa è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Con la presente Risoluzione viene chiarito che la delega di versamento modello F24-Elementi identificativi è necessaria per fruire del beneficio previsto, pertanto, è necessario che il modello di pagamento sia correttamente compilato in ogni sua parte.
In dettaglio, le indicazioni per la compilazione del modello:
• nella sezione “CONTRIBUENTE” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
• nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo” indicare la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi” indicare con la partita Iva da cessare;
- nel campo “codice” indicare il codice tributo 8110;
- nel campo “anno di riferimento” indicare l’anno di cessazione dell’attività.
La chiusura della partita IVA è, infatti, effettuata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.
Si precisa inoltre che non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti, in particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate; non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del dPR n. 633 del 1972.
FONTE: FISCO E TASSE

martedì 27 settembre 2011

scadenze fiscali ottobre 2011

scadenza imposta adempimenti soggetti obbligati
15/10/2011 IVA Emissione fattura differita per la cessione di beni spediti o consegnati nel mese precedente, la cui consegna risulti da un DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti fra i quali è effettuata l'operazione Soggetti esercenti attività d'impresa
Annotazione, anche cumulativa, nel registro dei corrispettivi delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente

Soggetti obbligati alla emissione di scontrino o ricevuta fiscale
16/10/2011 IVA Liquidazione e versamento dell' IVA dovuta per il mese precedente Contribuenti IVA mensili
Liquidazione e versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese precedente Contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità
Versamento della 8^ rata dell’ IVA dovuta in base alla dichiarazione per l'anno precedente Contribuenti IVA mensili e trimestrali
Comunicazione in via telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente Contribuenti IVA che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali
16/10/2011 Ritenute alla fonte Versamento ritenute alla fonte su :
• redditi di lavoro dipendente e assimilati
• redditi di lavoro autonomo
• provvigioni
corrisposti nel mese precedente Soggetti operanti in qualità di sostituto di imposta
Versamento (rata o unica soluzione) dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente
Versamento (rata o unica soluzione) dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai dipendenti sulle retribuzioni del mese precedente
16/10/2011 IRPEF e addizionali, IRAP, IVA, IRES Versamento 5^ rata ovvero 4^ rata delle imposte dovute a saldo per l’anno precedente ed in acconto per l’anno in corso Soggetti titolari di partita IVA interessati o meno agli studi di settore
25/10/2011 IVA Invio telematico elenchi INTRASTAT riepilogativi delle cessioni ed acquisti nonché prestazioni di servizi intracomunitari relativi al periodi precedente (mese o trimestre) Operatori intracomunitari con obbligo mensile o trimestrale
31/10/2011 IRPEF e addizionali

Versamento 6^ rata ovvero 5^ rata delle imposte dovute a saldo per l'anno precedente ed in acconto per l'anno in corso

Società di persone e soggetti IRES estranei agli studi di settore che non hanno partita IVA
IRPEF e addizionali
Cedolare secca sugli affitti

IVA

IVA Versamento 5^ rata ovvero 4^ rata delle imposte dovute a saldo per l'anno precedente ed in acconto per l'anno in corso
Versamento 5^ rata ovvero 4^ rata del primo acconto per l'anno in corso relativo ai contratti di affitto in corso al 31 maggio 2011

Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente con soggetti aventi sede, domiciliati o residenti nei paesi c.d. "Black list"

Invio comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA di cui all'art.21 D.L. 78/10 per le operazioni effettuate nel 2010 di importo superiore
a euro 25.000 Soggetti non titolari di partita IVA obbligati alla presentazione del Modello Unico
Soggetti che hanno optato per l'applicazione della cedolare secca

Soggetti IVA che hanno effettuato tali operazioni

Soggetti IVA che hanno effettuato tali operazioni

venerdì 23 settembre 2011

spesometro slitta al 31 dicembre 2011 la comunicazione per le operazoni superiori a 25.000 euro

Un Provvedimento dell’Agenzia proroga al 31 dicembre 2011 il termine per effettuare la comunicazione dello spesometro per le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro, prima previsto per il 31 ottobre 2011. Gratuitamente offriamo un'informativa utile per tutte le imprese e professionisti.
Con il Provvedimento del 19 settembre 2011, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate proroga dal 31 ottobre al 31 dicembre 2011, il termine per effettuare la comunicazione dello “spesometro” per le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro, per il periodo d’imposta 2010. Sono state aggiornate, inoltre, le specifiche tecniche che tengono conto delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, relative alla migliore qualità dei dati che si può ottenere con una diversa organizzazione delle informazioni richieste.
fonte: fisco e tasse

sabato 17 settembre 2011

ACCERTAMENTI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI DAL 01 OTTOBRE 2011

Dal prossimo 1° ottobre 2011 gli accertamenti saranno esecutivi decorsi i 60 giorni dalla loro notifica. Non sarà più recapitata la cartella di pagamento e sparisce l’iscrizione a ruolo. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto con l’atto di accertamento, l’aggio risulta interamente a carico del contribuente (9%) oltre i 60 giorni. È questo un aspetto sul quale occorrerebbe fare delle opportune riflessioni, considerando il peso di tale “gravame” sui contribuenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore

certificati malattia solo online

Dal 14 settembre 2011 i certificati di malattia saranno solo telematici
A partire dalla data sopra indicata sono diventate definitivamente operative le disposizioni in materia di certificati di malattia telematici, secondo cui in tutti i casi di assenza per malattia, la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'INPS, e l’istituto lo girerà all’azienda. Con la Circolare n. 117 del 9 settembre 2011, l’INPS fornisce alcune istruzioni per i datori di lavoro, per gli intermediari e per i lavoratori sulle nuove disposizioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore

condono liti fiscali pendenti approvato il modello per la presentazione

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente approvato il modello per la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011, di valore non superiore a 20.000 Euro.
Con il provvedimento n. 2011/119854 del 13 settembre 2011, dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti al 1° maggio 2011, di valore non superiore a 20.000 Euro. Il modello è composto di :
- un frontespizio
- alcune sezioni ove il contribuente deve inserire i dati per identificare la parte che rispettivamente ha :
1) dato inizio al contenzioso,
2) chi presenta l’istanza
3) la causa di riferimento.
Il contribuente dovrà presentare l’istanza in via telematica, e per ciascuna lite, andrà prodotta una distinta domanda di definizione entro e non oltre il 2 aprile 2012, attraverso i soggetti abilitati o presso una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare il modello, verrà comunicata dall’Agenzia delle Entrate con un’ulteriore e successiva nota.
Fonte: Fisco Oggi

IVA AL 4 % PER I MALATI DI DIABETE

Iva agevolata al 4% per i dispositivi medici per prevenzione e cura del diabete
L’applicazione dell’Iva agevolata nelle forniture delle farmacie ai diabetici confermata dalla Risoluzione n. 90/E dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 90/E del 15.09.2011, chiarisce che il rilascio gratuito degli strumenti strettamente correlati alla patologia a pazienti iscritti al Registro regionale non richiede ulteriore documentazione per vedere applicata l’aliquota IVA minima nelle fatture emesse dalle farmacie verso le aziende sanitarie locali .
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 16 settembre 2011

lva al 21 % da domani 17 settembre aumenta l'iva

Domani entra in vigore le nuova regola dell'iva introdotta dalla manovra e aumenta l'aliquota dal 20 al 21 %.
Scatta quindi la corsa contro il tempo per aggiornare listini e prezzi con l'iva al 21 %.
Per calcolare l'aumento e determinare il nuovo prezzo al lordo dell'iva basterà moltiplicare,tale prezzo per 0,833334%.
Per fare un esempio su un prezzo al lordo di iva di euro 120,00 (100+20 di iva) l'aumento sarà pari ad un euro.
Buon lavoro a tutti

mercoledì 14 settembre 2011

AUMENTO IVA AL 21 % A BREVE SI PARTE

La nuova aliquota ordinaria dell’Iva è pronta a passare dal 20 al 21%, l' aumento IVA 21% che riguarderà gran parte dei beni e prestazioni entrerà in vigore 24 ore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dopo l' approvazione alla Camera prevista il 14 settembre.

L’aumento dell’Iva al 21%, che costerà in media 385 euro a famiglia, non riguarderà come detto tutte le operazioni, ma ci sono delle eccezioni che rientrano in una norma speciale con aliquota dal 4 o al 10 per cento.

Dal momento dell' entrata in vigore bisognA modificare la fatturazione e l’annotazione dei corrispettivi, con la percentuale da applicare in base al tipo e al momento dell' operazione, infatti per per la cessione dei beni immobili vale la data della stipulazione, mentre per la cessione di beni mobili vale la data della consegna o spedizione, per prestazioni e servizi la data del pagamento.

Negli altri casi vale il momento dell’incasso o la fatturazione.


Una cosa è certa, l' aumento dell' Iva oltre ad un aumento delle tasse comportA anche un effetto moltiplicatore sull' aumento dei prezzi per via delle imposte aggiuntive nei vari passaggi di un prodotto o servizio, e quindi a rimetterci sarà anche il consumatore.

martedì 13 settembre 2011

messaggio del fondatore-violenza su minori

Mi giungono alle orecchie, continue voci di atti di bullismo compiuti da maggiorenni ,ragazzi dai 20 anni in su su minorenni ragazzi di 14/15/16 anni .
Tali maggiorenni ( nel fisico ma non nel cervello), approfittando della loro età e della loro prestanza fisica rispetto ad un minorenne ,compiono atti di bullismo e di violenza fisica nei confronti di minori, per un niente o solo per fare bella figura con la ragazza del momento.
Vi esorto a Voi ragazzi ditelo ai genitori e fate una regolare denuncia all'autorità giudiziaria senza alcuna paura, ogni violenza soprattutto se vittima un minore va perseguita legalememte ed è punibile penalmente.
Vi esorto a Voi genitori fate attenzione ai Vostri figli, comunicate con loro e ove veniste a conoscenza di unn atto di violenza accaduto a danno del proprio figlio denunciate il fatto all'autorità giudiziaria senza alcuna titubanza o esitazione, tali atti vanno soppressi sul nascere e i responsabili anche se di giovane età, ma maggiorenni vanno puniti severamente al fine di evitare che tali atti di violenza sfocino in delitti o quant'altro.L'autorità giudiziaria risponderà con prontezza alle vs segnalazioni, ove intendiate mantenere l'anonimato, questo blog ed ogni suo collaboratore restano a vs disposizione per fare da tramite con l'autorità riferendo le vostre segnalazioni.la ns email la trovate in alto a qesto blog

lunedì 12 settembre 2011

INPS BONUS DI 5000 EURO A CHI ASSUME GENITORI DI ETA' INFERIORE A 35 ANNI CON FIGLI MINORI

Genitori di figli minori, di età non superiore a 35 anni, in cerca di un lavoro stabile, possono iscriversi alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, istituita presso l’Inps. L’iniziativa consente alle imprese private e alle società cooperative che assumono a tempo indeterminato gli iscritti alla “banca”, di fruire di un incentivo pari a 5mila euro a lavoratore.
Il decreto del ministro della Gioventù del 19 novembre 2010, infatti, ha stanziato 51 milioni di euro per favorire l’occupazione di giovani genitori. Le modalità di iscrizione alla Banca dati nella circolare 115/2011 dell’Inps.
Requisiti
Per iscriversi al neo database è necessario non aver compiuto il trentaseiesimo anno d’età, essere genitori di figli minori (legittimi, naturali o adottivi) o affidatari, ed essere titolare di:
• lavoro subordinato a tempo determinato
• lavoro in somministrazione
• lavoro intermittente
• lavoro ripartito
• contratto di inserimento
• collaborazione a progetto o occasionale
• lavoro accessorio
• collaborazione coordinata e continuativa.
Il superamento del limite di età (del lavoratore o dei figli) e l’assunzione a tempo indeterminato comportano la cancellazione automatica dalla banca dati. In caso di cessazione dell’affidamento, invece, la cancellazione spetta all’interessato. È consentito ripresentare la domanda di iscrizione, nel caso in cui si verifichino nuove condizioni di accesso.
Beneficiari
L’Inps riconosce l’importo di 5mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, alle imprese private, alle società cooperative e alle imprese sociali (Dlgs 155/2001). Sono escluse dall’incentivo gli enti pubblici (economici e non) e i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile.
Percorso telematico per l’iscrizione on-line
L’iscrizione si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’Inps seguendo il seguente percorso: “al servizio del cittadino”, “autenticazione con Pin”, “fascicolo previdenziale del cittadino”, “comunicazioni telematiche”, “invio comunicazioni”, “iscrizione banca dati giovani genitori”. È possibile iscriversi anche collegandosi al dipartimento della Gioventù, sempre tramite il Pin rilasciato dall’Inps.
Richiesta dell’incentivo
Avviene tramite il modulo telematico disponibile sul sito internet dell’Inps, alla sezione “Istanze on-line” del Cassetto previdenziale Aziende. Il giorno successivo all’invio, l’Inps, dopo aver controllato l’esistenza di tutti i requisiti necessari per accedere al beneficio, attribuisce un Codice alla posizione contributiva interessata. Nella stessa sezione “Istanze on-line” sarà disponibile l’esito della richiesta
FONTE : FISCO OGGI

sabato 10 settembre 2011

scadenze fiscale al 15 settembre 2011

IRPEF - Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:
1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio ed emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L’acconto dell’addizionale comunale 2011 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847;
2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);
3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);
4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);
5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);
6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);
7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni (cod. 1040);
8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);
9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);
10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040);
11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);
12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040).
Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni).
13) ritenute operate nel 2° trimestre 2011 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035).

mercoledì 7 settembre 2011

D.L. 78/2010 PARTE LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IL TERMINE E' IL 31 OTTOBRE 2011

Scatta dal 1° maggio, dell’anno in corso, l’obbligo previsto dall’articolo 21 D.L. 78/2010, che prevede che tutti i soggetti passivi d’IVA (imprese, lavoratori autonomi, enti commerciali e non), devono compilare un elenco dove indicare eventuali operazioni, (siano esse cessione di beni o prestazioni di servizi),
Per questa,anno ci dobbiamo limitare solo per le operazioni avvenute nell’anno 2010, visto che i contribuenti, soprattutto i dettaglianti, non sono in grado di fornire le informazioni necessarie per la comunicazione, quest’obbligo deve essere adempiuto solo dai soggetti che hanno emesso fattura e per operazioni con importi superiori a 25.000 euro + IVA. La scadenza per comunicare l’elenco del 2010 è prevista per il 31 ottobre 2011.
Per i soggetti non titolari di partita IVA (per i privati), oltre ad indicare l’anno di riferimento, il commerciante deve solamente acquisire il codice fiscale. Se si tratta clienti non residenti, bisogna procurarsi tutti i dati necessari per la compilazione degli elenchi, quali: nome, cognome, data di nascita comune o stato di nascita se estero. Il cliente, di contro, è obbligato a fornire tutti dati richiesti.

martedì 6 settembre 2011

FAC SIMILE RICORSO AL GIUDICE DI PACE PER ANNULLAMENTO MULTE

Al Giudice di Pace di ...................

RICORSO AI SENSI DELLA LEGGE 689/81

Il sottoscritto .........., nato il ..../..../....... a ......., residente in ....... e, per gli effetti del presente atto, domiciliato in ......, via .........

PREMESSO DI AVER RICEVUTO

accertamento di violazione-verbale di contestazione n. ........ di infrazione al Codice della Strada per la presunta violazione dell'art. ....... (indicare la violazione contestataci), notificato in data ..../..../.......
Poiche' l'accertamento operato appare infondato, illegittimo e ingiustificato, il sottoscritto intende proporre ricorso alla S.V. Ill.ma contro il suddetto accertamento-contestazione sulla base dei seguenti

MOTIVI
(esposizione dei motivi)

Per tutti questi motivi il sottoscritto

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma, riscontrate l'infondatezza e l'illegittimita' dell'accertamento operato, Voglia annullare il verbale di accertamento e contestazione impugnato.

CHIEDE

altresi' che la S.V. Ill.ma Voglia sospendere l'esecutivita' del provvedimento impugnato, sussistendo sia il "fumus boni iuris" sia il "periculum in mora", e attesi la fondatezza dei motivi addotti e il grave pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione del provvedimento stesso, considerate l'entita' della sanzione pecuniaria irrogata e delle condizioni economiche del ricorrente (illustrare brevemente le proprie eventuali condizioni economiche non agiate).

Si allegano:
- n. ... copie del presente ricorso;
- n. ... copie del verbale di accertamento;
- ... eventuali altri documenti.

Luogo e data

Firma

sabato 3 settembre 2011

SPESOMETRO ATTENZIONE E' OPERATIVO DAL 1 LUGLIO 2011

Occhio alle spese sopra i 3.600 euro: dal 1° luglio sono pienamente operative le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 78/2010, articolo 21, per intercettare informazioni su spese e consumi di particolare rilevanza. Dati dei quali gli uffici dell’Amministrazione fiscale si serviranno per individuare concretamente la capacità contributiva delle persone fisiche. In pratica, gli elementi raccolti con le comunicazioni a cui sono chiamati tutti gli operatori soggetti passivi IVA costituiranno la base del rinnovato e più incisivo accertamento sintetico fondato appunto sulla capacità di spesa (c.d. “spesometro”)

ASSEGNI FAMILIARI ATTENZIONE CAMBIANO I LIMITI DI REDDITO DAL 1 LUGLIO 2011

Dal 1° luglio sono cambiati i limiti di reddito per ottenere l’assegno familiare, di cui possono usufruire le categorie del lavoro dipendente (pensionati compresi) e gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata. La rivalutazione è stata effettuata sulla base dell’aumento (+ 1,6%) del costo della vita registrato dal Istat tra il 2009 e il 2010. I nuovi valori, validi fino al 30 giugno del 2012, sono stati resi noti dall’Inps con le tabelle allegate alla circolare 83/2011.
Trovate le tabelle e ogni chiarimento sul sito dell'INPS, nell'apposita sezione.

RIMBORSI IRPEF CON LA BUSTA PAGA DI LUGLIO O DI AGOSTO

Con le proroghe disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2011, in tema di dichiarazioni dei redditi, i tempi per gli adempimenti conseguenti alla presentazione del modello 730/2011 subiscono una netta contrazione. Lo spostamento dal 31 maggio al 20 giugno 2011 per la presentazione del 730 ai CAF, infatti, si ripercuote inevitabilmente anche sulle operazioni di conguaglio in busta paga che fanno carico ai datori di lavoro. I lavoratori hanno avuto più tempo per presentare le proprie dichiarazioni dei redditi i CAF-dipendenti, , hanno più tempo per elaborare i dati e consegnare i risultati finali all'Agenzia delle Entrate e ai sostituti d'imposta (il termine è passato dal 30 giugno al 12 luglio); per i datori di lavoro chiamati a movimentare concretamente i flussi di imposte in busta paga, invece, nessuna scadenza ritoccata. Questo è di fatto il risultato dell'operazione "proroghe" disposta dal Governo con il DPCM citato, a seguito della quale gli unici soggetti a non aver ottenuto proroghe – anzi hanno visto ridursi proporzionalmente i loro tempi di lavoro per una quantità di giorni pari allo slittamento concesso agli altri soggetti – sono i sostituti d'imposta per i quali il periodo di paga di luglio resta il momento ultimo per iniziare le operazioni di conguaglio. Pertanto avranno tempo dal 12 luglio (sempreché abbiano ricevuto tutte le comunicazioni dai CAF) fino al giorno in cui è prevista la chiusura dei cedolini paga relativi allo stesso mese di luglio che, a seconda degli usi aziendali, è fissata negli ultimi giorni del mese di competenza (es: tra il 26 e il 28 di luglio) o nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza
FONTE:LEGGI ILLUSTRATE

venerdì 2 settembre 2011

compensazioni indebite paga il consulente

In sede di legittimità e in materia di misure cautelari reali, il sindacato del giudice deve essere limitato alla sola “verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa”. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 24166 del 16 giugno.
A seguito di una complessa indagine investigativa, la Guardia di finanza ha inviato alla competente procura della Repubblica la segnalazione dell’esistenza di un’associazione a delinquere (416 codice penale) finalizzata alla commissione di plurimi reati in materia fiscale, tra i quali quello di indebita compensazione di imposta (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000). Dell’associazione fanno parte diversi soggetti (sia le società di un gruppo sia gli imprenditori sia, infine, il consulente delle stesse società) che hanno provveduto a effettuare compensazioni indebite (utilizzando il modello F24) perché relative a crediti inesistenti, e hanno omesso il versamento di tributi per gli anni 2008, 2009 e 2010 per una somma superiore a 1 milione di euro.

In particolare, nei confronti del professionista, il Gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere e anche il sequestro preventivo di tre autovetture e numerosi immobili a lui intestati. Il sequestro è stato, poi, confermato, dal tribunale del riesame. E nonostante il professionista, deducendo in sede di legittimità la violazione dell’articolo 606 cpp, lettera b), abbia ritenuto che il sequestro preventivo era illegittimo poiché relativo a beni appartenenti a un soggetto del tutto estraneo al reato, la Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo, quanto alla legittimità e alla pertinenza del vincolo reale valutate dal giudice del riesame, che “si trattava di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente di mobili ed immobili di proprietà …, ai sensi dell’art. 323 ter c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, fino alla concorrenza della somma dei tributi evasi, somma certamente superiore nel suo complesso ad Euro 1.000.000,00”.
Giova precisare che tale azione nei confronti del porfessionista, va valutata caso per caso,al fine di non creare un precedente che nei casi di accertate indebite compensazioni ,ed utilizzare il patrimonio del professionista per recuperare, imposte omesse che a nostro giudizio vanno richieste solo al contribuente che dovrebbe e deve restare l'unico responsabile delle proprie azioni ed evasioni.
Si legge nella sentenza di cui sopra che essendo il professionista a conoscenza delle omissioni, lui ne risponde come obbligato solidale, ma ciò a nostro giudizio non è corretto.
Il professionista, deve rispondere con il proprio patrimonio, solo in caso di appropriazione indebita o nel caso abbia tratto lucro o profitto dall'azione / evasione del contribuente.
Non si conosce il caso in questione nel dettaglio, ma si spera che gli organi preposti al controllo adottino le opportune cautele e facciano gli opportuni approfondimenti al fine di tutelare il professionista da ingiusti attacchi ,sequestri e azioni legali,che scoraggiano e deprezzano la professione di consulente, ove quest'ultimo invece è promotere della legalità e degli adempimenti tributari.

MESSAGGIO DEL FONDATORE