giovedì 31 marzo 2011

contratto commercio

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Commercio interessa tutti i lavoratori delle aziende dei seguenti settori:
- terziario (servizi)
- commercio (incluse le attività di vendita per corrispondenza o online) Il ccnl commercio include le attività commerciali che trattano beni appartenenti al settore:
o    Alimentazione
o    Merci d'uso e prodotti industriali
o    Ausiliari del commercio e commercio con l'estero
o    Fiori, piante e affini
o    Servizi alle Imprese/alle Organizzazioni, Servizi di rete, Servizi alle persone
Il CCNL commercio disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti con contratto a:
o    tempo indeterminato
o    di somministrazione a tempo determinato
Il CCNL Commercio impone la forma scritta per la validità del contratto di lavoro. Tale contratto, una cui copia deve essere consegnata al lavoratore, deve contenere i seguenti elementi:
o    la data di assunzione
o    l'unità produttiva di assegnazione
o    la tipologia e la durata del rapporto di lavoro
o    la durata del periodo di prova
o    l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore
o    il trattamento economico
Il ccnl commercio e servizi fissa in sette livelli la scala gerarchica del personale dell'azienda.

* I livello: personale con funzioni ad alto contenuto professionale e con responsabilità di direzione esecutiva
* II livello: personale che svolge compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo
* III livello: lavoratori che svolgono mansioni di concetto a cui sono richieste conoscenze tecniche ed adeguata esperienza
* IV livello: personale che esegue mansioni operative (es. vendita e relative operazioni complementari)
* V livello: dipendenti che svolgono lavori qualificati a cui si richiedeono varie conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche
* VI livello: dipendeni che posseggono semplici conoscenze pratiche e svolgono mansioni più semplici
* VII livello: personale che svolge mansioni di pulizia o equivalenti
Sul sito del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) è possibile visionare online la contrattazione nazionale. E' sufficiente scegliere il settore e la categoria lavorativa nel motore di ricerca dei contratti.

domenica 27 marzo 2011

rinnovo del contratto nazionale inerente logistica, trasporto merci e spedizione

Sottoscritta l' ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale inerente logistica, trasporto merci e spedizione.
L' ipotesi è stata sottoscritta da tutte le parti coinvolte in data 26 gennaio 2011, la durata del contratto si spinge sino 31 dicembre 2012.
i nuovi importi retributivi saranni in vigore dal 1° gennaio e 1° settembre 2011 , 1° febbraio e 1° dicembre 2012 e verranno qui pubblicati nei prossimi giorni.
Classificazione del personale, sono state inserite due nuovi livelli il 4° junior ed il 6° junior, con le specifiche inerenti i passaggi da un livello all'altro.Orario di lavoro, per il personale non viaggiante non può superare mediamente le 48 ore settimanali comprensive di prestazioni di lavoro straordinario.
Contratto a termine, dopo un primo periodo di 36 mesi con contratto a termine è possibile la stipula di un successivo contratto a termine con durata massima di 8 mesi, tale contratto deve avvenire presso la DPL competente.
Flessibilità, distribuzione settimanale dell’orario con modalità non omogenee per una durata massima di 5 settimane. La prestazione di lavoro quotidiana deve essere compresa tra un minimo di 6 ore ed un massimo di 9. I lavoratori coinvolti percepiranno un’indennità di 10,00 euro per ogni settimana non omogenea.
Maternità, la retribuzione rimane al 100% per i primi 5 mesi di astensione, cala al 50% per il sesto mese.
Festività, soppressa la giornata di Pasqua, soppresso il pagamento della giornata del 4 novembre come festività cadente di domenica.

CONTRATTO DI LAVORO-IL DIRITTO ALLE FERIE

Le ferie (o vacanze) sono le giornate di astensione dal lavoro.
Le prescrizioni normative a tal proposito previste da più ordinamenti, si rivolgono generalmente solo alla categoria dei lavoratori dipendenti, non ai lavoratori autonomi né ai liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti di ogni professione e tipologia contrattuale, le ferie sono giornate di non lavoro, pagate per diritto al 100% del salario giornaliero lavorativo e quantificate annualmente per norma o contratto. La durata minima delle ferie, quando prevista dalle Costituzione (come in molti stati) è fruibile anche se il contratto di lavoro non lo specifica (la Costituzione è una fonte del diritto di ordine superiore ad un contratto di lavoro e dunque prevalente).
La Costituzione italiana sancisce che ogni lavoratore ha diritto personale e inalienabile ad un periodo di ferie al quale non può rinunciare e di cui deve fruire (art. 36). La Costituzione non specifica la durata minima di tale periodo (né nel testo originale né nelle successive integrazioni).
Per la legge, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, che non possono essere liquidate in economico (art.10 del decreto legislativo n° 213 del 2004). Il minimo di 20 giorni annuali, previsti da tutti i contratti collettivi, è stato introdotto dal D.lgs. n. 66 del 2003.
Per i giorni restanti, se non vengono concesse le ferie al lavoratore, questi ha diritto che gli vengano retribuite. I Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono aumentare le ferie cui ha annualmente diritto il lavoratore.
Secondo parte della dottrina giuslavorista, tali benefici dovrebbero essere estesi anche ai lavoratori autonomi o liberi professionisti, mettendo a carico della previdenza sociale anche il periodo di ferie del lavoratore autonomo, definendone limiti e benefici, per garantire la salute del lavoratore stesso, i periodi di gravidanza, e più in generale il sistema social-lavorativo del paese.
Ove i diritti dei lavoratori non vengano rispettati questi ultimi si possono rivolgere ai sindacati ,alle varie Direzioni Provinciali del lavoro competenti per provincia o in casi più gravi al Comando Carabinieri per la tutela dei lavoratori istituito sin dal lontano 1937.


CONTRATTO LAVORO - DIRITTO ALLE FERIE PER APPRENDISTI E DETENUTI

Le ferie è un diritto sancito e ribadito da diverse disposizioni di legge. Esistono particolari categorie di lavoratori che per la loro particolare posizione sociale godono di disposizioni differenti.
Per l’apprendista maggiorenne valgono, in base all’articolo 2 del decreto n. 66/2003, le regole generali in uso per tutti gli altri lavoratori: in pratica quattro settimane annue minime di cui due differibili ai diciotto mesi successivi.
Per gli altri apprendisti occorre riferirsi alla disciplina prevista in maniera specifica per gli adolescenti e bambini. Per questa particolare normativa bisogna considerare l’articolo 23 della legge n. 977/1967, l’articolo 2 del decreto n. 345/1999, l’articolo 14 della legge n. 25/1955 e l’articolo 18 del DPR n. 1668/1956, precisando che si può affermare che, per i minori di sedici anni, il periodo di ferie retribuite non può essere inferiore a 30 giorni di calendario.
Diversa è la condizione per coloro che hanno un età compresa tra i sedici ed i diciotto anni; infatti, il limite minimo di venti giorni per questa particolare gruppo di lavoratori non ha più senso e deve ritenersi abrogato
Di conseguenza  gli apprendisti di età superiore a 16 anni compiuti matureranno un periodo di riposo pari a 4 settimane di ferie.
Ad ogni modo è opportuno riferirsi agli accordi collettivi che in molti casi danno garanzie superiori a quelle legislative sulla tutela  delle ferie degli apprendisti.
Anche i lavoratori detenuti hanno diritto alle ferie pagate così ha stabilito una sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 2001 che ha dichiarato in parte illegittimo l’articolo 20, sedicesimo comma, della legge del 1975 che regola il lavoro dei detenuti nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’amministrazione carceraria.
La stessa Costituzione si impegna a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35) e a garantire il diritto alle ferie annuali retribuite.
Il diritto al riposo annuale integra una di quelle posizioni soggettive che non possono in alcun modo essere negate a chi presti attività lavorativa in stato di detenzione.
La garanzia del riposo annuale è imposta in ogni rapporto di lavoro subordinato per volontà diretta e inequivocabile del Costituente e non consente deroghe e va perciò assicurata ad ogni lavoratore senza distinzione (sentenza n. 189 del 1980) e, quindi, anche al detenuto

sabato 26 marzo 2011

COLLEGATO LAVORO-LICENZIAMENTI ILLEGGITTIMI-CASI DI INVALIDITA' DIMISSIONI IN BIANCO

In talune ipotesi espressamente previste dalla legge, il licenziamento è considerato radicalmente nullo. Le ipotesi principali previste dall'ordinamento italiano sono le seguenti:
  • licenziamento intimato alla lavoratrice madre, nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 d.lgs. 151 del 2001)
  • licenziamento intimato al lavoratore padre, in caso di fruizione del congedo di paternità, per la durata del congedo e fino al compimento del primo anno di vita del bambino
  • licenziamento intimato per appartenenza ad un sindacato o partecipazione ad uno sciopero, ovvero per motivi di discriminazione politica, religiosa, razziale, di sesso, di lingua, di nazionalità, di età, ovvero legati ad un handicap, all'orientamento sessuale, alle convinzioni personali (art. 15 l. 300 del 1970; art. 3 l. 108/90; art. 4 l. 604/66).
  • licenziamento intimato per rappresaglia o altro motivo illecito (art. 1345 c.c.)
  • licenziamento intimato alla lavoratrice a causa di matrimonio (l. 7 del 1963),
  • licenziamento "simulato" con le dimissioni coartate (nullo ai sensi della legge n. 188/2007).
L'onere della prova spetta al lavoratore che sostenga la nullità del licenziamento.
In conseguenza della nullità giudizialmente accertata, il datore è tenuto a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a risarcirgli tutti i danni subiti. Questo particolare regime, assimilabile a quello della tutela reale previsto dall'art. 18 St.lav., si applica indipendentemente dalle soglie occupazionali (quindi anche nell'area della tutela obbligatoria), e persino nell'area di libera recedibilità (lavoratori domestici, ecc.) e ai dirigenti
FONTI :WILKIPEDIA

COLLEGATOI LAVORO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO

l licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, o intimato senza rispetto della prescritta procedura, o contrario a norme imperative (es. perché discriminatorio, o comminato nei periodi in cui non è possibile recedere per tutela della lavoratrice madre) può essere impugnato.
L'impugnazione è di norma proposta dal lavoratore personalmente, ovvero dal sindacato cui questi è iscritto o da un legale munito di procura speciale. Per impugnare il licenziamento è sufficiente qualsiasi atto scritto (di norma una lettera) con cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro la sua intenzione di contestare la legittimità del provvedimento espulsivo.
Tale impugnazione deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla data del licenziamento ovvero dalla successiva data di comunicazione dei motivi, qualora richiesti (art. 6 l. 604/66). Il termine ha natura decadenziale: se il licenziamento non è impugnato, si decade dalla possibilità di richiedere al Giudice del lavoro l'accertamento della illegittimità del provvedimento datoriale e la conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno.
L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione od arbitrato lavoratore ha cinque anni di tempo. Tale termine è ridotto a sessanta giorni nel caso in cui la parte che abbia richiesto il tentativo di conciliazione presso le apposite commissione di conciliazione abbia rifiutato di aderire al tentativo. Sotto il profilo procedurale, trovano applicazione le norme sul processo del lavoro, compresa la necessità di dar corso al tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale o amministrativa

FONTE:WILKIPEDIA

venerdì 25 marzo 2011

attenzione Bonus assunzione invio comunicazione entro il 31.marzo.2011

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi 2010 ed è utilizzabile in compensazione con F24
Adempimento finale da parte dei datori di lavoro ammessi a usufruire dell’agevolazione prevista per l’incremento dei livelli occupazionali nelle aree svantaggiate negli anni 2008, 2009 e 2010 (“bonus assunzioni”). Entro giovedì 31 marzo dovranno inviare, per via telematica, la prevista comunicazione C/IAL per l’ultima volta. Se non rispetta la scadenza, il datore di lavoro decade dall’agevolazione a partire dall’anno in cui il modello deve essere inviato.
Facciamo un po’ di storia
La Finanziaria del 2008 ha previsto un beneficio fiscale per gli anni 2008, 2009 e 2010 a favore dei datori di lavoro che, nel corso del 2008, hanno incrementato, nelle aree svantaggiate del Paese, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto a quelli esistenti nel corso del 2007. L’agevolazione fiscale si è tradotta in un credito d’imposta di 333 euro mensili per ciascun lavoratore “neoassunto”, che passa a 416 euro se si tratta di una lavoratrice che rientra nella definizione comunitaria di “lavoratore svantaggiato”.
 Il “bonus assunzioni” è stato riconosciuto ai datori di lavoro - siano essi liberi professionisti, lavoratori autonomi, società di persone, di capitali, cooperative ma anche persone fisiche residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise - che ne hanno fatto richiesta entro il 31 gennaio 2009 e ne abbiano ottenuto l’attribuzione, anche parziale, per gli anni 2008, 2009 e 2010.
 L’utilizzo del beneficio è subordinato al mantenimento del livello occupazionale per il triennio e i datori di lavoro sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione in cui attestano che il numero complessivo dei dipendenti, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time o di formazione lavoro è superiore a quello mediamente esistente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007.
 Per effettuare la comunicazione annuale il datore di lavoro si può avvalere del prodotto informatico, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, Comunicazione C/IAL”.
Come utilizzare il “bonus assunzioni”
Il credito d’imposta derivante dall’accoglimento delle istanze va riportato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta per il quale viene concesso e può essere utilizzato in compensazione di altri tributi indicando il codice 6807 - credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate - art. 1, commi da 539 a 547, della legge 244/2007 - nel modello F24.
 Un ultimo avvertimento: il “bonus assunzioni” non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario all’occupazione.
 FONTE:fisco oggi

giovedì 24 marzo 2011

BONUS ENERGIA ULTIMI GIORNI PER LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA ENTRATE

Ultimi giorni per comunicare alle Entrate le spese sostenute lo scorso anno per interventi ancora in corso
Scadenza in vista per residenti, non residenti e titolari di reddito d’impresa, proprietari di immobili oggetto di lavori di riqualificazione energetica iniziati nel 2010, non ancora ultimati e quindi in corso anche nel 2011. Per usufruire dell’agevolazione che concede loro una detrazione Irpef o Ires pari al 55% dei costi, dovranno comunicare via web, entro il 31 marzo, all’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute nel 2010.
 Dal 2009, infatti, come previsto dal Dl 185/2008, per gli interventi che si protraggono per più periodi d’imposta, occorre inviare alle Entrate, entro 90 giorni dalla fine dell’anno in cui sono stati effettuati i pagamenti, una comunicazione telematica dei costi sostenuti in quella determinata annualità (provvedimento del 6 maggio 2009). Un modello per ogni anno, quindi, rispettando sempre gli stessi termini e le stesse modalità, fino a conclusione lavori.
In breve, il 31 marzo è l’ultimo giorno utile per informare l’Agenzia delle Entrate delle somme versate nel 2010 per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che proseguono quest’anno.
 Si tratta dell’incentivo introdotto dalla legge finanziaria 2007 per quel solo anno e poi prorogato fino al 31 dicembre 2011. Il beneficio non è cumulabile con altri bonus previsti per gli stessi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
 Un’agevolazione a tutto campo
Vasta la platea dei possibili beneficiari; possono infatti applicare lo sconto:
·         le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
·       i titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
·         le associazioni tra professionisti
·         gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Ma anche:
·         i titolari di un diritto reale sull’immobile
·         i condomini, per gli interventi sulle parti comuni del fabbricato
·         gli inquilini
·         chi detiene l’immobile in comodato.
Ammessi alla detrazione anche i familiari conviventi del proprietario dell’immobile se hanno pagato i lavori. In tal caso, però, l’estensione del beneficio va intesa soltanto in ambito privatistico, in pratica per gli immobili a uso abitativo.
 Piccole ma sostanziali modifiche
In vista della scadenza, forse è bene fare il punto su cosa non dimenticare per non lasciarsi sfuggire lo sconto fiscale o incorrere in sanzioni.
I principali aggiornamenti da segnalare riguardano non tanto la normativa, quanto determinate procedure.
Una novità essenziale è entrata in vigore il 1° luglio dello scorso anno. Da quella data, infatti, banche e Poste devono operare una trattenuta, a titolo d’acconto, pari al 10% dell’imposta sui redditi dovuta, sui bonifici emessi dai contribuenti a favore delle ditte che hanno eseguito i lavori di riqualificazione (articolo 25 del Dl 78/2010).
Il pagamento mediante bonifico è diventata “prassi” necessaria per usufruire del bonus fiscale. Fanno eccezione i titolari di reddito d’impresa, che possono effettuare il pagamento con modalità diversa, e le opere effettuate in leasing. In quest’ultimo caso, è chi usufruisce della detrazione ad assolvere gli adempimenti documentali richiesti dalla norma, mentre la società di leasing attesta solamente il termine dei lavori e il costo sostenuto.
Un’ultima precisazione, sul bonifico - quando necessario - va indicata la causale della spesa e il codice fiscale o la partita Iva del destinatario della somma.

DECORRENZA DELLE PENSIONI NUOVE ISTRUZIONI

Nuove istruzioni dall’INPS in materia di decorrenza delle pensioni, prevista dalla Manovra Correttiva 2010
L'INPS, con la Circolare n. 53 del 16 marzo 2011, fornisce istruzioni in merito alla nuova disciplina in materia di decorrenza delle pensioni, prevista dall'art. 12, c. 1 e 2 del D.L. 78/2010. Si ricorda, che in base a tale decreto sono stati modificati, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i tempi di fruizione dei trattamenti pensionistici: i lavoratori dipendenti devono aspettare 12 mesi per ottenere la pensione, che si alza a 18 mesi per i lavoratori autonomi. Ora, con la Circolare, l’INPS chiarisce che questi termini si applicano anche alle donne che optano per la pensione di anzianità contributiva e per la pensione supplementare.
Fonte: Il Sole 24 Ore

domenica 20 marzo 2011

AUMENTI RETRIBUTIVI RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO 2011


Aumenti retributivi

La soluzione individuata per la chiusura del negoziato, in linea con quanto previsto nell’accordo interconferale del 2009, è stata quella di prevedere effetti economici protratti per un triennio, compatibili con il valore economico di riferimento concordato tra le parti, conosciuto come IPCA, che prevede un incremento lordo medio (quarto livello) di 86 euro fino al 31 dicembre 2013.La decorrenza dell’aumento – non assorbibile - salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, è fissata al mese di gennaio 2011. L’erogazione degli importi arretrati avverrà con la retribuzione del mese di marzo 2011. 
Le decorrenze e gli importi dell’aumento, al quarto livello, sono i seguenti:
-
10 euro dal 1° gennaio 2011
-
13 euro dal 1° settembre 2011
-
15 euro dal 1° aprile 2012
-
16 euro dal 1° ottobre 2012
-
16 euro dal 1° aprile 2013- 16 euro dal 1° ottobre 2013.

sabato 19 marzo 2011

BOLLO AUTO TERMINE PRESCRIZIONALE TRE ANNI

Termine di prescrizione bollo auto – l’accertamento del mancato pagamento bollo auto è possibile entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento: considerando l’anno di competenza, la prescrizione è di quattro anni
In tema di bollo auto, “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Successivamente lo stesso articolo recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione.
La scadenza del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia. In particolare, anche se l’elenco è da considerarsi non esaustivo:
• Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.;
• Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
• Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Come si ricorderà, la "tassa di circolazione", una volta divenuta "tassa di possesso", è diventata regionale dal 1993, per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è rimasta un tributo di tipo erariale.
Vanno in tale ottica attentamente considerati gli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso.
A tal proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi, cosi come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658/1997).
In tale ottica assume particolare rilevanza la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003) della Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo. Il dispositivo emanato infatti, bocciando le leggi di proroga, dichiara che è costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 2, della Legge Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che ha stabilito la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione relativamente all'anno 1999.
La Corte infatti ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo" che non può definirsi come tributo proprio della regione dal momento che la tassa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle stesse.
Atti interruttivi della prescrizione del bollo auto
Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato rispettato, per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale, devono essere considerate tutte le eventuali precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale (normalmente da leggi finanziarie o decreti fiscali).
L'ultima legge che ha previsto proroghe e' il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2004 (art.37 legge 326/03) che ha disposto che tutte le prescrizioni (in materia di bollo) con scadenza tra il 25/11/03 e il 31/12/05 fossero prorogate a tale ultima data.
Occorre considerare che in tema di bollo auto,oltre all’avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) seppur comporti l’interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale).
Modalità di inoltro istanza di annullamento in autotutela
Se il contribuente ritiene quindi l’avviso bonario, l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale infondata, poiché il diritto di richiesta da parte della Regione di competenza non è stato esercitato nei termini, può presentare direttamente alla propria Regione, tramite raccomandata A.R., istanza di annullamento dell’atto stesso.
In caso di ricezione di un avviso di accertamento, ove l’Amministrazione regionale contesta l’omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento della tassa automobilistica, o di un avviso bonario, ossia di un invito al pagamento che se accolto evita un futuro invio di un avviso di accertamento, si può presentare istanza di autotutela entro 30 giorni dalla notifica.
In caso invece di ricezione di cartella esattoriale la presentazione dell’istanza in via di “autotutela” non interrompe il termine (60 giorni dalla data di notifica) entro il quale ricorrere alla Commissione Tributaria.
In caso di mancato pagamento, entro 60 gg. dalla notifica della cartella, il concessionario avvierà la riscossione coattiva.
FONTE: Fisco e tasse

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO-SPESE CONNESSIONE TELEFONICA

In generale, le spese relative ai servizi di connessione telefonica ad Internet sono deducibili dal reddito d’impresa nella misura dell’80%. Con la Risoluzione n. 104/E del 17 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, specificato che tra le spese di acquisto e di impiego degli apparecchi telefonici sono comprese anche quelle relative alle componenti accessorie necessarie per la connessione ed il funzionamento del servizio telefonico, quali ad esempio le spese per l’acquisto del modem, del router ADSL e dello specifico software. Non rientra nell’ambito applicativo, invece, la spesa relativa al personal computer, ancorché lo stesso venga utilizzato per la connessione.

MESSAGGIO DEL FONDATORE -un debito

"Un debito è un debito, è un fatto, un numero, una conseguenza di circostanze. Un debito non è nè bello nè brutto, è misurabile, è circoscrivibile, è aggirabile. Talvolta un debito aiuta, talvolta è un nemico, ma si puó sempre affrontarlo, sconfiggerlo, o venirci a patti. Un debito non è alla fine così terribile se si conoscono le regole del gioco, un po' come il diavolo, che è meno brutto se si ha la forza e il coraggio di guardarlo negli occhi. Terribile invece è vedere una società fondata sui consumi, che marginalizza chi non riesce a stare al passo. Terribile è vedere tanta gente che di fronte all'indebitamento ed ai problemi contingenti, si perde d'animo e non riesce più a pensare al domani" (Antonio Iuri Donati)
FONTE : Indebitati.it

Lo dedico ad un ex collega che ha deciso di intrerrompere la sua vita per problemi di debiti  e mi rivolgo a tutti voi affinchè prima di prendere decisioni insane, pensate prima a voi stessi, poi alle vostre famiglie e ai vostri figli   e andate avanti,vi garantisco che a tutto c'è una soluzione ,a presto.

il consulente fiscale online
Fabio

RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO 2011-LA MALATTIA APPROFONDIMENTI

il rinnovo del contratto del commercio 2011, porta importanti novità anche per la malattia. Rimane invariata la retribuzione in caso di malattia che si distingueva in tre diverse tranche:
1.      100% della retribuzione giornaliera per i primi tre giorni
2.      75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno
3.      100% della retribuzione giornaliera dal 21° giorno in poi (integrazione a carico dell'Inps)
Sindacati e Confcommercio hanno però con questo rinnovo introdotto una novità importante con decorrenza fine febbraio 2011, al punto numero 1 (cioè il 100% della retribuzione nei prime tre giorni) viene concesso solo nelle prime due malattie dell'anno di calendario (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Per la terza e quarta malattia durante l'anno, nei primi tre giorni di malattia la retribuzione si dimezza (al 50%). A partire dalla quinta malattia durante l'anno, il punto numero 1, cioè i primi tre giorni di malattia, non si percepirà nessuna retribuzione.
Il  nuovo regolamento, relativo alla retribuzione dei primi tre giorni di malattia, non si applica nel caso di:
  • ricovero ospedaliero, day hospital ed emodialisi
  • malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore ai 12 giorni
  • sclerosi multipla o progressiva e qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita

venerdì 18 marzo 2011

PRIMA CASA SE IL DICHIARANTE NON ATTESTA IL VERO ANCHE I COEREDI PERDONO L'AGEVOLAZIONE

Unico immobile e più successori: il destino dell’agevolazione dipende solo da chi attesta il possesso dei requisiti
La risoluzione n. 33/E del 15 marzo fornisce chiarimenti sulla decadenza dall’agevolazione fiscale “prima casa”, nella particolare ipotesi di successione con un solo immobile e più beneficiari.
 L’Agenzia ricorda, inizialmente, la norma che prevede, in caso di successione o donazione, l’applicazione sul trasferimento di proprietà di case non di lusso, delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a patto che sussistano, almeno per un beneficiario, i requisiti e le condizioni previste – dall’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Tur – per l’acquisto agevolato della prima abitazione (legge 342/2000, articolo 69, comma 3). Il possesso dei requisiti deve risultare nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione (comma 4).
 In sostanza, è sufficiente che la dichiarazione di possesso dei requisiti per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” sia resa da almeno uno dei beneficiari: il regime di favore verrà esteso automaticamente agli altri senza necessità di ulteriori dichiarazioni (vedi anche circolare 44/2001).
 La normativa vigente, quindi, prevede l’estensione del beneficio, in caso di successione o donazione, anche ai coeredi o donatari che non abbiano i requisiti, essendo sufficiente che siano posseduti dall’erede (o donatario) dichiarante.
 Dopo aver delineato il quadro normativo, il documento di prassi chiarisce gli effetti delle eventuali cause di decadenza dall’agevolazione e le relative conseguenze.
 Nel caso di falsa dichiarazione, perdono il beneficio sia il dichiarante sia gli altri beneficiari, per inefficacia dell’atto stesso, ma sconta la sanzione solo il primo, colpevole di dichiarazione mendace.
 La decadenza dall’imposizione agevolata si estende alla totalità dei beneficiari anche nel caso in cui non avvenga il trasferimento di residenza richiesto dalla norma (entro 18 mesi dall’acquisizione del bene). In questa ipotesi, il recupero dell’imposta, ma anche la relativa sanzione, interesserà per intero e solamente il dichiarante.
 Nel caso di rivendita dell’immobile infraquinquennale senza “riacquisto” entro l’anno di un altro immobile da adibire a prima casa, bisogna distinguere a seconda che il bene sia ceduto dal dichiarante o dal coerede.
Nel primo caso, la decadenza dal beneficio è totale, ma a pagare imposta e sanzioni è solo il dichiarante.
Se a vendere è invece un coerede (o donatario), l’agevolazione non si perde, in quanto il coerede (o donatario) non è vincolato dai limiti di tempo - imposti al solo dichiarante - e, quindi, ha agito nell’ambito di un suo diritto.
 In sostanza, il comportamento dei coeredi non rileva sul piano fiscale, in quanto i benefici “prima casa” sono legati alla figura del dichiarante.

fonte: fisco oggi

giovedì 17 marzo 2011

nuova cartella esattoriale Avvertenze I° parte

A seguito dell’approvazione del nuovo modello di cartella, di cui al
Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2010, si è proceduto ad una revisione sotto
il profilo contenutistico e lessicale delle “Avvertenze” relative alle diverse tipologie
di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, al fine di fornire informazioni
più dettagliate e di facile comprensione in ordine alle attività che il contribuente ha
facoltà di porre in essere a fronte della notifica di una cartella di pagamento.
Ciascun foglio “Avvertenze” contiene, infatti, le principali indicazioni
relative alle modalità di richiesta di riesame in autotutela del ruolo, di presentazione
del ricorso avverso la cartella nonché di richiesta di sospensione del pagamento.
In particolare, la sezione dedicata a “Quando e come presentare ricorso”
contiene le informazioni relative all’autorità da adire (Commissione Tributaria,
autorità giudiziaria ordinaria, organo estero competente) nonché alle modalità di
presentazione del ricorso (od opposizione) avverso il ruolo e/o la cartella.
La sezione conclusiva è dedicata generalmente alla richiesta di sospensione
del pagamento formulabile dal contribuente che propone ricorso, sia in sede
amministrativa che giudiziale, con l’espressa precisazione, a seconda dei casi, delle
ipotesi in cui la suddetta facoltà è esclusa in ragione della particolare tipologia di
somme iscritte a ruolo, ovvero in cui essa è oggetto di specifica disciplina
normativa.
Pubblichiamo qui una parte che riguarda le nuove cartelle esattoriali ricevute per presunto omesso pagamento di :
 canone di abbonamento alla televisione

cosa fare
AVVERTENZE:
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA
Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni alla RAI - Radiotelevisione italiana, Funzione
Regionale Abbonamenti TV, all’indirizzo indicato nel prospetto riportato nella cartella alla pagina contenente l’ufficio che ha dispoto l’iscrizione a ruolo.
Allo  stesso indirizzo può essere spedita o consegnata l’eventuale istanza di riesame per chiedere l’annullamento del ruolo, che deve essere intestata alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al
“Dettaglio degli addebiti; l’istanza non interrompe né sospende i termini di proposizione dell’eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell’intestazionedella pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”, o un suo delegato.
QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO
Quando presentare il ricorso
Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella (artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).
A chi presentare il ricorso
Il contribuente deve:
· intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n.546/1992);
· notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativaal “Dettaglio degli addebiti”, spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all’impiegato addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
· notificare il ricorso all’Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività
(ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per postain plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.
Dati da indicare nel ricorso
Nel ricorso devono essere indicati:
· la Commissione tributaria provinciale
· le generalità del ricorrente
· il codice fiscale
· il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
· la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
· la Direzione/Ufficio e/o l’Agente della Riscossione contro cui si ricorre
· il numero della cartella di pagamento
· i motivi del ricorso
· la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
· la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.
E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notificadella cartella.
N.B. Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamenteassistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del d.lgs. n.546/1992). Per importo contestato si intende l’ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso dicontroversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.
Costituzione in giudizio
Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o
spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Il fascicolo deve contenere:
· l’originale del ricorso se è stato notificato tramite l’Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all’originale del ricorso;
· la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
· la fotocopia della cartella di pagamento.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale.
Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
· Sospensione amministrativa: l’istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.
· Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l’istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L’istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare l’istanza alla Direzione/Ufficio o all’Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

MESSAGGIO DEL FONDATORE