venerdì 29 aprile 2011

DICHIARAZIONE REDDITI-UNICO PERSONE FISICHE "MINI" -

Possono utilizzare Unico Mini i contribuenti residenti in Italia che:
  • non hanno cambiato il domicilio fiscale dal 1° novembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione (per esempio, dal 1° novembre 2008 per Unico 2010)
  • non sono titolari di partita Iva
  • hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
    • redditi di terreni e di fabbricati
    • redditi di lavoro dipendente o assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione
    • redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e quelli derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
  • vogliono fruire delle detrazioni (per esempio, spese sanitarie, interessi passivi su mutui, ecc...), e delle deduzioni (per esempio, contributi previdenziali e assistenziali, spese sanitarie sostenute dai disabili, ecc...) per le spese sostenute, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro (per esempio, per coniuge e/o figli a carico, per lavoro dipendente, ecc..)
  • non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (per esempio, erede, tutore)
  • non devono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla propria residenza anagrafica
  • non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.
La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata:
  • direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
  • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc..).
E’ possibile, inoltre, presentare la dichiarazione recandosi direttamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono assistenza anche per la compilazione.
Presentazione telematica diretta
I contribuenti che compilano la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente mediante il canale telematico “Fisconline”, senza avvalersi di un intermediario abilitato.
Per accedere a questa modalità occorre avere un codice Pin da richiedere preventivamente all’Agenzia delle Entrate.
Con l’utilizzo della presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data, in questo caso, dalla comunicazione dell’Agenzia che attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione. La presentazione telematica può avvenire anche consegnando la dichiarazione presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che ne curerà l’invio telematico.
Presentazione telematica tramite un intermediario
Il contribuente può anche rivolgersi a un intermediario abilitato per la trasmissione del modello Unico Mini.
La dichiarazione da trasmettere può essere compilata sia dall’intermediario sia dal contribuente. L’accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente, però, è facoltativa e l’intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.
L’intermediario abilitato deve rilasciare:
  • una dichiarazione datata e sottoscritta, con l’assunzione dell’impegno a trasmettere, in via telematica, i dati contenuti nel modello
  • l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (ricevuta) che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione.
Il contribuente deve conservare copia della dichiarazione trasmessa.
Presentazione in modalità cartacea
Possono presentare il modello Unico Mini cartaceo, presso un ufficio postale, i contribuenti che:
  • non possono presentare il modello 730 esclusivamente perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione: è il caso, per esempio, di chi ha redditi di terreni, di fabbricati o di capitale (per i quali è possibile utilizzare il 730), ma non ha redditi di lavoro dipendente
  • pur avendo redditi di lavoro dipendente da dichiarare nell’anno, al momento della presentazione della dichiarazione sono privi di un sostituto d’imposta perché il rapporto di lavoro è terminato: è il caso, per esempio, di chi è stato licenziato o ha cessato il rapporto di lavoro. 

lunedì 25 aprile 2011

730-QUANDO PRESENTARE IL MOD 730

Il 730 è il modello - pdf per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi:
  • è semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli
  • il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro)
  • il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre)
  • se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.
Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno)
  • alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

sabato 23 aprile 2011

inps dal 26 aprile 2011 ricorsi on line

Dal 26 aprile 2011 le domande per i ricorsi amministrativi potranno essere presentate all'Inps esclusivamente attraverso il canale telematico o tramite gli intermediari abilitati. Il ricorso amministrativo è necessario per la procedibilità delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. La richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it nello spazio riservato ai “Servizi Online”.
Fonte: Il Sole 24 Ore

venerdì 22 aprile 2011

LA CARTELLA ESATTORIALE-EQUITALIA COME PAGARE LE CARTELLE ESATTORIALI SE LA RATEIZZAIZIONE E’ TROPPO ONEROSA O VIENE RIFIUTATA

In merito alla rateizzazione della cartella esattoriale, dobbiamo porci una domanda  ,un quesito che tra l’altro molti di voi ci hanno inoltrato via email,cosa fare e come pagare se la rateizzazione chiesta ad equitalia, viene rifiutata o è troppo onerosa la rata mensile?
Molti contribuenti non pagano più e lasciano che le more e gli interessi, raggiungano cifre elevatissime.
Ricordiamoci quello che vi ho detto in precedenza sui debiti,un debito è solo un debito e va affrontato  e risolto nel modo ,meno oneroso possibile ed in ossequio alle leggi vigenti.
Quindi ove la rateizzazione sia rifiutata o risulti troppo onerosa, possiamo comunque pagare mensilmente secondo un importo che per noi è possibile sborsare,qualsiasi importo anche di modesta entità,mediante bollettino postale mod F35 di colore rosso, appositamente predisposto per i pagamenti diretti a Equitalia.
Tale modalità di pagamento ci permette uno di non doverci recare presso il Concessionario della riscossione sottoponendoci talvolta a turni estenuanti e che sottraggono tempo alla ns attività lavorativa, due di decidere l’importo mensile che dobbiamo sborsare.
Il concessionario della riscossione deve imputare tale pagamento parte a quota capitale e parte a interessi e accessori, cosa importante non può e non deve omettere di  imputare parte delle somme ricevute a quota capitale.
Importante però da non dimenticare mai,sono gli elementi da indicare nel mod F 35 di versamento a mezzo posta bollettino c.c e i principali sono:

nome di chi versa
importo
codice fiscale
numero cartella esattoriale
progressivo tributo
è anche opportuno  scrivere nel retro del bollettino nella parte che va ad Equitalia cod tributo e  anno
Non dimenticate mai numero cartella esattoriale e codice fiscale  questo permette di imputare i pagamenti  alla cartella che voi desiderate estinguere per prima.
Ove servano ulteriori chiarimenti e delucidazioni, lasciate un commento  a questo articolo.

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mercoledì 20 aprile 2011

previdenza liberi professionisti -cassazione sentenze

la Cassazione  , in materia di previdenza dei liberi professionisti, con le sue sentenze salva  i diritti acquisiti a danno delle esigenze di riforma e del patto intergenerazionale. Le sentenze, infatti, accolgono il ricorso di iscritti alla Cassa dei ragionieri contro la decisione di quest'ultima di liquidare la pensione non più sulla base di una media dei 15 migliori redditi degli ultimi 20 anni di contribuzione, bensì della meno cospicua media dei redditi di tutta la vita (con l'ulteriore limite di una differenza massima del 20% a sfavore della seconda modalità). 
Al di là degli aspetti tecnici, non vi è dubbio che si tratti di una rinnovata difesa della categoria dei "diritti acquisiti", al cui altare molti diritti, non ancora acquisiti, delle generazioni giovani e future sono stati sacrificati, e molte disparità di trattamento, ingiustificabili sul piano etico, tollerate. È difficile comprendere le ragioni profonde di questa scarsa sensibilità agli equilibri tra le generazioni. In un'epoca in cui ovunque si afferma l'importanza dell'alfabetizzazione economico-finanziaria, non sembra che i giudici ne dovrebbero esserne esenti, e il concetto di costo-opportunità nell'uso delle risorse dovrebbe farne parte.
L'origine sta in una malintesa autonomia gestionale delle Casse. Le "vecchie" – che fanno capo alle professioni storiche, come avvocati, architetti, commercialisti, ragionieri – furono privatizzate nel 1994 con un provvedimento che attribuiva loro la possibilità di combinare il meccanismo finanziario della ripartizione con la generosa formula retributiva (le Casse di nuova istituzione nascono invece con il vincolo della pensione contributiva). Una combinazione che, a meno di una continua e forte crescita degli iscritti e dei loro redditi pro-capite, è scarsamente compatibile con l'equilibrio finanziario, almeno nel medio-lungo periodo. Ne è scaturita una grande sproporzione tra i benefici garantiti (è il caso di dirlo) alle generazioni anziane e quelli "promessi" (si fa per dire) ai più giovani, che già scontano maggiori difficoltà nell'accesso alla professione e peggiori condizioni reddituali, con scarse prospettive famigliari, di lavoro e, di volta in volta, vengono definiti sfaticati o "bamboccioni". Poiché alle prime è attribuito, in termini di pensione, un multiplo del corrispettivo attuariale dei loro contributi, sulle seconde generazioni viene a gravare il conseguente divario.
Consapevoli di questa contraddizione intrinseca, alcune Casse hanno innovato il loro disegno previdenziale, sempre mantenendo il finanziamento a ripartizione ma passando al metodo contributivo, che si basa per l'appunto sull'equità attuariale propria dei mercati assicurativi. Il legislatore è, a sua volta, intervenuto imponendo l'utilizzo sia di proiezioni su un periodo più lungo, sia di parametri più realistici, con i quali pilotare la gestione delle Casse nel breve-medio periodo: se i contributi non sono sufficienti, e si genera in previsione un disavanzo strutturale a partire dai 2-3 lustri successivi, le Casse debbono mettere in atto misure correttive del disavanzo.
Purtroppo quest'azione riformatrice si scontra con la difesa, ribadita dai giudici, dei diritti acquisiti. Così, le sentenze che danno ragione ai ricorrenti "puniscono" le casse più coraggiose e premiano quelle che hanno opposto maggiori resistenze alle correzioni. Dopo queste sentenze, sarà più difficile per le Casse affrontare il tema dell'equità tra le generazioni, e quelle più conservatrici se ne faranno comodo "scudo".
fonte :il sole 24 ore

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martedì 19 aprile 2011

LA CARTELLA ESATTORIALE-PROROGA EQUITALIA PER CHI NON E' IN REGOLA CON LA RATEIZZAZIONE

Pronti e prelevabili presso gli sportelli degli agenti della riscossione i moduli per le richieste di prorogaSull'onda del milleproroghe, Equitalia illustra le modalità per rimodulare, fino a sei anni, l'originario piano di rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, in caso di mancato versamento della prima rata o di due consecutive.
Con un comunicato, la Società di riscossione nazionale spiega le condizioni per accedere al beneficio e, contestualmente, lancia una direttiva interna con le istruzioni per le proprie partecipate. I contribuenti che hanno chiesto e ottenuto, dal concessionario della riscossione, la dilazione dei propri debiti fiscali e contributivi ma, "provati" dalla crisi economica, non sono riusciti a rispettare la cadenza fissata nel programma di pagamento, possono contrattare, con l'agente di Equitalia, una proroga della rateizzazione "… per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione". Questo è scritto nell'articolo 2, comma 20, del milleproroghe (Dl 225/2010).
il beneficio non viene concesso indiscriminatamente, bensì unicamente quando sia provata una effettiva impossibilità di solvenza. Innanzitutto, il trattamento di favore è circoscritto alle dilazioni definite prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (la n. 10 del 26 febbraio 2011) del milleproroghe, cioè il 27 febbraio scorso.
La rinegoziazione, poi, segue le stesse regole delle "normali" rateizzazioni:
·         per importi fino a 5mila euro, basta una semplice domanda motivata, che chiarisca il peggioramento della temporanea situazione di difficoltà del contribuente
·         se il debito supera i 5mila euro, invece, il concessionario è comunque tenuto ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal debitore, differenziando il controllo in base alla categoria del richiedente (persona fisica, ditta individuale, società di capitali, eccetera).Riguardo al secondo punto, il documento idoneo a testimoniare l'andamento economico "discendente" di persone fisiche e titolari di ditte individuali con regimi fiscali semplificati è l'Isee. In particolare, ne va presentato uno nuovo se il precedente è già scaduto (la validità dell'Isee è annuale), in caso contrario serve la sola dimostrazione delle cause che hanno aggravato la situazione reddituale dell'interessato.
Quando, invece, a chiedere la proroga delle rate è una società, ad esempio di capitali, è necessario far riferimento a parametri diversi, quali l'Indice di liquidità e quello Alfa, che viene utilizzato per calcolare il numero delle rate concedibili.

domenica 17 aprile 2011

RIMBORSO IN UNICO MAGGIORI IMPOSTE SU LAVORO STRAORDINARIO

La detassazione per lavoro straordinario e lavoro notturno nelle Dichiarazioni 2011; il recupero della maggiore tassazione su compensi per incrementi di produttività per lavoro notturno e lavoro straordinario diventa più semplice con la Dichiarazione 730/2011 o Unico 2011, questo quanto chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27/09/2010 n. 48

RIMBORSI ATTENZIONE

VIA AI RIMBORSI DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SUI TELEFONINI PER I PRIVATI E PER GLI ENTI PUBBLI SOTTO L'ARTICOLO

via ai rimborsi tassa di concessione governativa telefonini

Tassa concessione governativa: via libera ai rimborsi con la sentenza CTR Veneto del 5/1/2011.E’ possibile chiedere il  rimborso della tassa di concessione governativa sui servizi di telefonia mobile  per gli enti locali e i privati secondo la sentenza sopra indicata emanata dalla Commissione Tributaria del Veneto che evidenzia l’illegittimità del tributo. Secondo quanto dispone la Commissione tributaria regionale del Veneto (sentenza del 05/01/11) la tassa di concessione governativa (T.C.G.) sui contratti riferiti ai servizi di telefonia mobile in capo agli enti locali non è dovuta all’amministrazione finanziaria poiché gli stessi sono da considerarsi pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.1 comma 2 del dlg n. 165/2001 e quindi andrebbero esclusi dal tributo al pari delle amministrazioni centrali dello stato (art.114 Costituzione).
Viene ribadita inoltre l’ abrogazione della normativa che regolamentava la tassa, per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle telecomunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) recante disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi di comunicazione. Per quanto precedentemente esposto,quindi si apre la possibilità di chiedere il rimborso della tassa concessione governativa anche ai cittadini privati titolari di un contratto di abbonamento  e agli enti locali.
La sentenza è preceduta comunque da altri pronunciamenti che si sono avuti sulla stessa materia: su circa 80 sentenze, solo 3 casi infatti sono risultati favorevoli all’amministrazione finanziaria. La sentenza non si limita a ribadire la fondatezza del rimborso in favore delle amministrazioni comunali che hanno proposto il ricorso, ma accerta anche l'illegittimità stessa della tassa, aprendo quindi la possibilità anche ai privati di richiedere il rimborso. Secondo il dispositivo emanato, infatti, il D.Lgs n. 259/2003 pur non cancellando esplicitamente l'articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, che include tra gli atti soggetti a TCG le licenze per l'impiego per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, abroga implicitamente il contributo attraverso la privatizzazione del servizio Data tale nuova circostanza, secondo i giudici, viene eliminato il presupposto del tributo che poggiava su un rapporto concessionario di tipo pubblicistico.Ora  L'articolo 13 del dpr n. 641/1972 stabilisce che il contr.ibuente può chiedere la restituzione delle tasse di concessione governativa «erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso». Tuttavia laddove venisse riconosciuta l’illegittimità (in Cassazione) della tassa stessa, si potrebbe anche configurare il caso dell’indebito pagamento e non del’erroneo pagamento, il che renderebbe di dieci anni il termine a entro il quale chiedere il rimborso. Considerando il termine triennale:
• per i contratti di utenza privata la t.c.g. è pari ad euro 5,16 euro al mese moltiplicato per 36 mesi (per un massimo di 185.76 euro di rimborso),
• per i contratti intestati invece a titolari di partita iva, l’imposta è pari ad euro 12.91 al mese per lo stesso periodo triennale (per un massimo di 464.76 euro di rimborso)Modalità di rimborso della tassa concessione governativaOccorre inoltrare idonea istanza di rimborso della tassa concessione governativa indebitamente versata, considerando che, in caso di esplicito rifiuto o di silenzio rifiuto, decorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa, è possibile ricorrere alla commissione tributaria provinciale competente.
La domanda va inviata alla propria compagnia telefonica esclusivamente presso la sede legale a mezzo raccomandata A/R, allegando copia delle fatture e delle ricevute di pagamento.
Al fine di interrompere il termine prescrizionale occorre inviare la stessa istanza anche presso l’Agenzia delle Entrate di competenza.

sabato 16 aprile 2011

SEQUESTRI IPOTECHE E PINGORAMENTI COME DIFENDERE I PROPRI BENI- 1 PARTE

Come promesso questo blog da oggi dedicherà una parte dei suoi spazi per inserire articoli, che daranno modi e istruzioni su come difendere i prorpi beni da sequestri ipoteche e pignoramenti,a presto
il con sulente fiscale online
IL FONDO PATRIMONIALE
Il fondo patrimoniale, la cui ratio, ab origine, era quella di creare un patrimonio specificamente destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ha assunto, nella prassi, la funzione precipua di sottrarre determinati beni appartenenti ai coniugi alla possibilità si essere sottoposti ad esecuzione forzata in relazione a debiti facenti capo ai coniugi stessi.
L’art. 167 c.c. prevede che il fondo patrimoniale possa essere costituito da ciascuno dei coniugi individualmente o da ambedue per atto pubblico o da un terzo anche per testamento destinando specifici beni immobili o mobili registrati o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale, così come tutte le convenzioni matrimoniali, in caso di costituzione per atto tra vivi, deve essere stipulato per atto pubblico e con l’assistenza dei testimoni ai sensi dell’art. 48 della legge notarile. In caso di costituzione del fondo patrimoniale da parte del terzo è necessario il consenso dei coniugi che può anche essere manifestato con atto pubblico successivo. La costituzione del fondo patrimoniale per testamento dà origine di regola ad un legato anche se non può essere esclusa l’istituzione di erede, il testamento può essere pubblico, olografo, segreto o speciale.
Come sopra accennato il fondo patrimoniale può avere per oggetto esclusivamente beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri oppure titoli di credito; tali beni possono essere costituiti in proprietà o in godimento.
L’amministrazione dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale è affidata ad entrambi i coniugi secondo la disciplina della comunione legale e, cioè essenzialmente amministrazione disgiunta per gli atti d’ordinaria amministrazione ed amministrazione congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione. Tra gli atti di straordinaria amministrazione deve segnalarsi che, in caso di presenza di figli minori, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e con l’autorizzazione del giudice nei soli casi di necessità ed utilità evidente.
Come già accennato, nella prassi, la funzione principale che la costituzione del fondo patrimoniale è stata chiamata ad assolvere è stata quella di escludere i beni ad esso destinati dal possibile assoggettamento a procedure esecutive. L’art. 170 c.c. stabilisce, infatti, che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale cessa, ai sensi dell’art. 170 c.c., a seguito dell’annullamento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili dello stesso (non, invece, in caso di separazione personale dei coniugi, separazione giudiziale dei beni o fallimento di uno dei coniugi). Ove ci siano figli minori il fondo patrimoniale permane sino al compimento della maggiore età da parte dell’ultimo dei figli ed il Giudice, su istanza di chi vi abbia interesse, può dare disposizioni sull’amministrazione dei beni del fondo.
Anche il fondo patrimoniale, così come in generale le convenzioni matrimoniali, soggiace all’onere dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e della trascrizione negli appositi registri.


successione come quando e perche'

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
  • gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari
  • i trust.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.
Soggetti esonerati
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Attenzione
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (Ici). Spetta, infatti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.

C.U.D. Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente come dove quando e perche'

Il Cud è la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) e di pensione che il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario.
Il Cud deve essere consegnato, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro può trasmettere al contribuente il Cud in formato elettronico a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per ricevere e stampare il Cud rilasciato in via elettronica.
Il Cud deve essere consegnato, invece, in forma cartacea, per esempio, agli eredi oppure al dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro.
E’ comunque sempre il datore di lavoro che deve accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica il Cud, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI -UNICO PERSONE FISICHE

Devono utilizzare il modello Unico Pf:
  • i contribuenti che hanno prodotto redditi e non rientrano nelle condizioni di esonero
  • i contribuenti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito
  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e hanno ricevuto più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (modello Cud), se l’imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero
  • i lavoratori dipendenti ai quali sono state riconosciute dal datore di lavoro o ente pensionistico deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta (ad esempio, per carichi di famiglia) non spettanti in tutto o in parte
  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari, baby-sitter)
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi soggetti a tassazione separata, tranne quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione (per esempio, le indennità di fine rapporto, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) quando sono erogati da soggetti obbligati a effettuare le ritenute alla fonte
  • i lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute in tutto o in parte le addizionali comunale e regionale all’Irpef (il modello Unico va presentato soltanto se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera 10,33 euro)
  • i contribuenti che hanno realizzato plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva e da indicare rispettivamente nei quadri RT e RM.

ASSUNZIONI NEL MONDO -LAVORO TROVA

L’azienda Michelin, il celebre produttore di pneumatici, ricerca brillanti laureati e neolaureati da inserire in azienda. Secondo quanto scritto sul sito corporate, in Italia i settori in cui l’azienda presenta maggiori possibilità di inserimento sono Produzione, Qualità, Supply Chain, Ambiente e Prevenzione, Progettazione Impianti, Finanza e Controllo di Gestione, Marketing e Vendite.Le posizioni aperte per laureati e neolaureati riguardano sia la sede italiana che le altre sedi dislocate in tutto il mondo. I requisiti desiderati dall’azienda francese riguardano la formazione che deve essere di tipo tecnico-scientifico e comprendere lauree di tipo ingegneristico ed economico conseguite con il massimo dei voti. Completano il profilo del candidato ideale una buona conoscenza di lingue straniere quali l’inglese e/o il francese.

venerdì 15 aprile 2011

messaggio del fondatore

dedicato ad un amico
da oggi tutti i nuovi post saranno dotati di appositi spazi per i commenti, questo perchè sempre da oggi nascerà uno spazio su questo blog che si occuperà di esporre giorno dopo giorno tutti i mezzi di tutela legale, gli atti e gli uffici ,che aiutano e tutelano  chi subisce ingiuste condanne,illeggittime detenzioni personali ,multe errate  ,sanzioni sproporzionate dal fisco,espropri illeggittimi,accensioni di ipoteche sproporzionate rispetto al debito  ecc... e quant'altro vedendo violati così i suoi diritti umani,sconvolta la sua vita.
Vi aspetto in tanti e spero cone è successo sino ad oggi,come ho constatato dall'email che ricevo da voi ,di potervi essere utile.a presto

il consulente fiscale online

come impedire la cancellazione della cronologia su un computer

Curiosavo per internet e leggete cosa ho scovato può interessarvi:

Sono tutti esperti nello sbarazzarsi di qualsiasi traccia dei siti web visitati recentemente, ma cosa fare nel caso in cui si voglia impedire la cancellazione della cronologia su un computer? Esiste un modo per impedire a qualcuno di eliminare la storia dei siti visitati? La risposta è si. Se desiderate controllare i siti che vostro figlio, coniuge, dipendente e cosi via, stanno visitando, potrete utilizzare i criteri di gruppo in Windows Vista per assicurarvi che questi non possano essere eliminati.
Ecco come fare. Come prima cosa cliccate sul pulsante Star nella barra di avvio di Windows e digitate GPEDIT.MSC all’interno della schermata Esegui. Si aprirà una finestra dalla quale, sul lato sinistro, dovrete espandere la voce “Configurazione computer” o “Configurazione utente”. Scegliete la prima se desiderate applicare le impostazioni per tutti gli utenti che utilizzano il computer, la seconda se desiderate impostare le restrizioni solo per l’utente attualmente autenticato.
Espandete ora la voce “Modelli amministrativi – Componenti di Windows – Internet Explorer” e scegliete “Disattiva la funzionalità – Elimina cronologia esplorazioni”. Fatto questo, dovrete trovare ognuna delle seguenti voci ed impostarle come attive:
  • Impedisci la configurazione della cronologia
  • Impedire l’eliminazione di file temporanei Internet e cookie
  • Disattiva la funzionalità “Elimina cronologia esplorazioni”
  • Disattiva la funzionalità “Elimina moduli”
  • Disattiva la funzionalità “Elimina password”
  • Disattiva la modifica delle impostazioni dei file temporanei Internet
  • Disattiva la modifica delle impostazioni avanzate alle pagine
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TEMPI DI APPROVAZIONE PER I BILANCI

Entro il 31 marzo va consegnato il progetto di bilancio, tempi supplementari in presenza di esigenze motivateEntro il 31 marzo l’organo amministrativo delle società di capitali deve predisporre il progetto di bilancio, da consegnare agli organi di controllo. Questi, entro 15 giorni devono redigere le proprie relazioni che, insieme al bilancio, devono restare depositate presso la sede della società nei 15 giorni che precedono l’assemblea. L’assemblea deve essere convocata entro il 30 aprile (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) per l’approvazione del bilancio, solo in determinati casi è possibile posticiparla ad una data successiva, che non può superare i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Fonte: Il Sole 24 Ore

ACQUISTI SENZA FATTURA PER LO SPESOMETRO SI PARTE DA LUGLIO

Slitta di due mesi l’avvio della rilevazione dei dati delle operazioni che riguardano i consumatori finali
Esteso il termine di esclusione dall’obbligo di annotare, per la successiva comunicazione al Fisco, gli acquisti di beni e servizi che oltrepassano la soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non si è tenuti a emettere fattura. L’esonero, previsto inizialmente per le spese effettuate fino a tutto aprile, interessa anche quelle dal 1° maggio al 30 giugno.
 
A stabilirlo il provvedimento n. 2011/59327 del 14 aprile firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate.
 
Lo slittamento, dettato da esigenze di natura prevalentemente tecnologica, connesse al nuovo adempimento telematico, riguarda le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nei confronti dei consumatori finali.
 
Il provvedimento del 22 dicembre 2010 che ha messo sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che superano una certa soglia ha previsto, in linea con il Dl 78/2010, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
FONTE:FISCO OGGI

giovedì 14 aprile 2011

pensione anticipata per lavori usuranti

Dopo 20 anni di discussioni, passi avanti, ripensamenti, veti incrociati, il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato il decreto legislativo sugli sconti i requisiti di età e contributi per la pensione, una compensazione per i lavoratori che hanno svolto «attività usuranti». In ogni caso sono sempre richiesti almeno 35 anni di contributi (si vedano i grafici). A regime, dal 2013, sull'età per il pensionamento e sulla quota tra anzianità anagrafica e contributi ci sarà uno sconto di tre anni rispetto ai requisiti "normali" per l'assegno di anzianità. Resta fermo che per ottenere l'assegno occorrerà attendera la finestra (secondo la disciplina vigente al momento di maturazione dei requisiti; si parte dal 2008) e che l'età sarà adeguata all'aumentare dell'aspettativa di vita. Le domande di quanti hanno maturato o raggiungono i requisiti entro il 31 dicembre vanno presentate entro il 30 settembre. A regime, le istanze andranno inviate entro il 1° marzo dell'anno in cui sono raggiunti i requisiti.
Il decreto (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) fa proprie le risultanze dei confronti svolti in questi anni: basti pensare che tra le attività riconosciute meritevoli di un'agevolazione nei requisiti pensionistici figurano quelle elencate nel decreto «Salvi» del 19 maggio 1999 (lavoro in spazi angusti, cave, casseformi eccetera). Inoltre, sulla definizione di lavoro notturno si è fatto tesoro – a tre anni di distanza – del "lascito" della scorsa legislatura, quando si era proposto di scendere, per individuare i turnisti da agevolare, sotto la soglia delle 80 notti l'anno. Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore comprensive della fascia tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno 64 notti l'anno (con una graduazione degli sconti su età e contributi) per quanti raggiungono i requisiti dal 1° gennaio 2009. Inoltre, è usurante il lavoro svolto in modo ordinario in periodo notturno (almeno tre ore). Completano l'elenco i dipendenti addetti alle linee di catena, i conducenti addetti a mezzi per il trasporto di persone (almeno nove posti) e i lavoratori individuati, come detto sopra, dal decreto «Salvi». Il lavoro usurante deve essere svolto per almeno sette anni (compreso quello di maturazione dei requisiti) negli ultimi dieci; e dal 2018 per almeno la metà della vita lavorativa.
L'approvazione del provvedimento ha registrato la soddisfazione di tutte le parti politiche. «Il processo di riforma del sistema previdenziale si è completato con il riconoscimento ai lavoratori che hanno svolto attività usuranti adeguati benefici che riducono l'età per la pensione. Si è trattato – ha riconosciuto il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi – di un esercizio non semplice perché il confine di questi lavori può essere opinabile ma conforta la decisione presa il largo consenso riscontrato nelle commissioni parlamentari».
«La normativa – gli fa eco Giuliano Cazzola, relatore del provvedimento alla commissione Lavoro della Camera – era attesa da almeno vent'anni. Il Governo ha rispettato l'impegno preso con la delega e ha riconosciuto priorità ai diritti dei lavoratori».
«Si compie un atto di giustizia sociale dopo anni di dibattito - ha dichiarato al Sole 24 Ore l'ex ministro Cesare Damiano (Pd) -. Si riconosce il diritto di andare in pensione prima

FONTE:Il sole 24 ore

YOU CAT IL CATECHISMO DEI GIOVANI CHE NON ASSOLVE CHI NON PAGA LE TASSE

Al punto 431 il riferimento è esplicito, chi raggira il fisco “pecca” perché ruba e sottrae il proprio contributo
La Giornata mondiale della gioventù, in agenda dal 16 al 21 agosto a Madrid, ha già il suo libro.
Non è un giallo noir, e nemmeno un romanzo a tinte fosche o passionale. Piuttosto, si tratta della nuova versione del catechismo rivisitata in chiave contemporanea, anzi, globale, e pensata “da e per” i giovani.
 
In pratica, è YouCat, acronimo di Youth Catechism, in italiano Catechismo giovanile, una sorta di bussola spirituale il cui obiettivo è orientare, con 300 pagine fitte di raccomandazioni, i comportamenti materiali e concreti dei giovani che guardano al dischiudersi d’una società costantemente in fieri, la comunità globale.
l'articolo continua  su :  http://www.fiscooggi.it/
 
 

mercoledì 13 aprile 2011

CONTRATTO CCNL DEL COMMERCIO 2011 RINNOVO CONTRATTO 2

in riferimento agli articoli pubblicati in precedenza, sul rinnovo contratto commercio 2011, vi allego con la presente l'indirizzo di un sito che riporta il testo integrale siglato per il rinnovo contratto commercio 2011, invitandovi a fare particolare attenzione a due punti aumento permessi di ore 32 in misura annua a causa della soppressione festività e il premio presenza per chi percepisce solo 13 mensilità.
ulteriori approfondimenti saranno pubblicati nei prossimi giorni.
sito in cui è pubblicato il testo integrale del contratto siglato:http://www.ebinaspri.it/servizi/ccnl.html

PENSIONI 2011 NUOVA DECORRENZA

L'INPS, con la Circolare n. 53 del 16 marzo 2011, fornisce istruzioni in merito alla nuova disciplina in materia di decorrenza delle pensioni, prevista dall'art. 12, c. 1 e 2 del D.L. 78/2010. Si ricorda, che in base a tale decreto sono stati modificati, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i tempi di fruizione dei trattamenti pensionistici: i lavoratori dipendenti devono aspettare 12 mesi per ottenere la pensione, che si alza a 18 mesi per i lavoratori autonomi. Ora, con la Circolare, l’INPS chiarisce che questi termini si applicano anche alle donne che optano per la pensione di anzianità contributiva e per la pensione supplementare.
Fonte: Il Sole 24 Ore

martedì 12 aprile 2011

COMUNICAZIONE OPERAZIONI SUPERIORI A 3000 EURO SCATTA DAL 1 MAGGIO L'OBBLIGO DI TRASMISSIONE

Scatta dal 1° maggio, dell’anno in corso, l’obbligo previsto dall’articolo 21 D.L. 78/2010, che prevede che tutti i soggetti passivi d’IVA (imprese, lavoratori autonomi, enti commerciali e non), devono compilare un elenco dove indicare eventuali operazioni, (siano esse cessione di beni o prestazioni di servizi), per un importo pari o superiore a 3.000 euro.
Il decreto specifica che la soglia dei 3000 euro è al netto dell’IVA  e vale per coloro che emettono fattura; mentre per coloro che non sono obbligati all’emissione di fattura ( quindi coloro che emettono scontrini fiscali) il limite minimo è di 3600 euro compresa IVA.
La novità è soprattutto per i dettaglianti, che si devono dotare di strumenti (scontrino fiscale parlante, o ricevuta fiscale integrata) per identificare, nei casi di acquisti superiori alla soglia di euro 3.600, gli acquirenti. In questo modo si fornisce all’Amministrazione Finanziaria uno strumento per eventuali controlli contro l’evasione fiscale.
Solo per l’anno in corso, i contribuenti dovranno comunicare le operazioni in oggetto per le quali hanno emesso scontrino fiscale, effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2011 e dovranno altresì comunicare, sempre per l’anno 2011, anche le operazioni, per le quali hanno emesso fattura, avvenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011.
Questi elenchi devono essere comunicati, tramite i software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento. Per esempio, le operazioni effettuate nel 2012 saranno comunicate entro il 30 aprile 2013.
Inoltre, solo per le operazioni avvenute nell’anno 2010, visto che i contribuenti, soprattutto i dettaglianti, non sono in grado di fornire le informazioni necessarie per la comunicazione, quest’obbligo deve essere adempiuto solo dai soggetti che hanno emesso fattura e per operazioni con importi superiori a 25.000 euro + IVA. La scadenza per comunicare l’elenco del 2010 è prevista per il 31 ottobre 2011.
Per i soggetti non titolari di partita IVA (per i privati), oltre ad indicare l’anno di riferimento, il commerciante deve solamente acquisire il codice fiscale. Se si tratta clienti non residenti, bisogna procurarsi tutti i dati necessari per la compilazione degli elenchi, quali: nome, cognome, data di nascita comune o stato di nascita se estero. Il cliente, di contro, è obbligato a fornire tutti dati richiesti.
Vanno comunque escluse per legge alcune operazioni che, seppur soggette ad IVA e di ammontare pari o superiore a 3000 euro, non vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate. Esse sono: le importazioni, le esportazioni, le operazioni con soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata, ed anche le operazioni per le quali bisogna eseguire una comunicazione all’anagrafe tributaria. Tali operazioni non devono essere comunicate in quanto per quest’ultimi i dati saranno comunicati con altre dichiarazioni.


COME QUANDO DOVE E PERCHE' SUL FISCO ECCO SOLO ALCUNI DEI PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI NEL MIO BLOG

RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO 2011
LA NUOVA CARTELLA ESATTORIALE
ISTANZA DI AUTOTUTELA AGENZIA ENTRATE
FAC SIMILE RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA
PENSIONE
CODICE FISCALE
TESSERA SANITARIA
ONERI DEDUCIBILI
DETRAZIONI D'IMPOSTA
RIMBORSI IRPEF
ECC.....................

ATTUALITA' COMPENSARE E PAGARE VIA WEB CON EQUITALIA

Equitalia annuncia il restyling e pubblica sul proprio sito una guida che accompagna il cittadino passo dopo passo
Per l’estratto conto on line un restyling nel segno dell’approfondimento. A circa due anni dall’operatività del servizio, la Società di riscossione nazionale annuncia, con un comunicato stampa, la possibilità per i contribuenti che accedono alla “memoria” di Equitalia, di trovare informazioni dettagliate sullo stato dei propri debiti.
Debiti ai raggi X
Oltre a poter verificare che un provvedimento a proprio favore sia stato effettivamente recepito dall’ente riscossore e che sia stata portata a conclusione la procedura di sgravio della cartella, o sia stata effettivamente annullata una multa su sentenza, ora, ad esempio, sarà più facile capire il percorso di un tributo da pagare ovvero perché una determinata somma sia stata così quantificata. Il nuovo estratto conto fornirà, infatti, l’opportunità di visualizzare l’importo iniziale e quello finale spiegandone le differenze attraverso una chiara esposizione della ripartizione degli interessi e delle altre spese.
Compensazioni consapevoli
Una conseguenza, la più importante del rinnovato servizio (attivo su tutto il territorio nazionale, esclusa la Sicilia), sta nel fatto che, conoscendo in maniera approfondita la natura dei tributi da pagare, sia il cittadino sia l’intermediario delegato si troveranno nella condizione di poter scegliere consapevolmente se e cosa chiedere in compensazione con il modello F24.
Conoscere il debito e pagare da casa
Nel nuovo estratto conto on line, inoltre, sono operative tre ulteriori funzioni che consentono, ai cittadini di 40 province di pagare i debiti via web. Cioè, applicazioni ad hoc per selezionare la cartella che si desidera saldare e effettuare il pagamento tramite il proprio home banking, mediante la creazione di un nuovo codice Rav, per controllare lo stato dell’eventuale piano di rateizzazione e per verificare se esistono provvedimenti, per esempio, di sgravio o sospensione.
Le debuttanti applicazioni, utilizzabili attualmente a: Ancona, Avellino, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Benevento, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Fermo, Firenze, Frosinone, Grosseto, Isernia, L’aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Terni, Trento, Urbino e Viterbo, presto saranno attivate in tutta la Penisola.

PENSIONI 2011 MAGGIORAZIONI

La normativa prevede una maggiorazione della pensione stessa nel caso in cui il cittadino non possegga redditi o ne disponga in misura limitatissima. Dal 1° gennaio 2002, la Finanziaria ha stabilito un incremento della maggiorazione sociale così da garantire un reddito pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità.

L'importo percepito aumenta di anno in anno tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni Inps. Rimandiamo al link dell'Inps per verificare l'importo che è possibile ricevere.

Questa prestazione, oltre ad essere legata all’età del pensionato ed all’importo minimo della sua pensione viene erogata in presenza di determinati limiti di reddito. Per i non coniugati il limite è 7.730,32 euro, per i coniugati redditi propri e del coniuge non devono superare in totale 13.047,97 euro.

Per quanto riguarda i redditi, vengono presi in considerazione
  • redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutivi
  • redditi conseguiti all'estero o assimilati
Non vengono presi in considerazione
  • trattamenti di famiglia 
  • del reddito catastale della casa di abitazione
  • pensioni di guerra
  • indennittà di accompagnamento di ogni tipo
  • l'importo aggiuntivo previsto dalla legge 388/2000
  • sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti

L’Inps eroga d’ufficio questi aumenti solo per i pensionati che già usufruiscono delle maggiorazioni sociali. Chi invece non ha mai goduto di tali maggiorazioni deve invece presentare una domanda, direttamente o tramite patronato, all’Inps. Le domande presentate permetteranno di ottenere la maggiorazione con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione.
Possono dunque richiedere la maggiorazione coloro che sono titolari di pensioni sociali, trattamento minimo e assegno sociale, fermo restando i requisiti necessari di reddito ed età

MESSAGGIO DEL FONDATORE