lunedì 31 ottobre 2011

ASSEGNO CORRISPOSTO AL CONIUGE SUA DEDUCIBILITA'

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c, del Tuir, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, si deducono dal reddito complessivo nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo.
L’onere sostenuto può essere giustificato con le ricevute di pagamento e copia del provvedimento dell’autorità giudiziaria.

iIL FISCO METTE LE RUOTE 2011

Il Fisco mette le ruote" è un'iniziativa che offre informazione ed assistenza fiscale ai cittadini che vivono in comuni distanti dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Un camper, attrezzato come un vero e proprio front-office, sosterà in diverse piazze italiane dove il personale dell'Amministrazione sarà a disposizione dei cittadini per fornire i servizi abitualmente disponibili presso gli uffici.
CALENDARIO 2011
Lazio dal 5 all’ 8 aprile Terracina (LT)
Campania dal 12 al 15 aprile Vietri sul Mare (SA)
Puglia dal 19 al 20 aprile
dal 21 al 22 aprile
Alberobello (BA)
Polignano a Mare (BA)
Basilicata dal 3 al 4 maggio
dal 5 al 6 maggio
Irsina (MT)
Acerenza (PZ)
Calabria dal 10 al 13 maggio Scalea (CS)
Sicilia dal 17 al 20 maggio Caccamo (PA)
Sardegna dal 24 al 27 maggio
dal 31 maggio al 3 giugno
Sant’Antioco(CA)
Bosa (NU)
Liguria dal 7 all’ 8 giugno
dal 9 al 10 giugno
Busalla (GE)
Ronco Scrivia (GE)
Piemonte dal 14 al 15 giugno
dal 16 al 17 giugno
Arquata Scrivia (AL)
Serravalle Scrivia (AL)
Valle D’ Aosta dal 21 al 24 giugno Morgex (AO)
Lombardia dal 28 giugno al 1° luglio Cesano Maderno (MB

domenica 23 ottobre 2011

SUPERBOLLO AUTO DI LUSSO ECCO I CODICI TRIBUTO PER GLI F24

Pronto il codice tributo 3364 per il versamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica dovuta dai proprietari di autoveicoli di grossa cilindrata. Istituito con la risoluzione 101/E del 20 ottobre, va riportato nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Lo stesso documento di prassi individua altri due “numeri”, il 3365 e il 3366, da utilizzare rispettivamente per sanzioni e interessi, nell’ipotesi in cui il pagamento del superbollo avvenga in ritardo.
Il “superbollo”, introdotto dal decreto legge 98/2011 (articolo 23, comma 21), deve essere versato entro il prossimo 10 novembre. In particolare, interessati all’adempimento sono i possessori, al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del Dl), di autovetture e autoveicoli “per il trasporto promiscuo di persone e cose”, che devono pagare un importo “pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt...”, e “In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione …, pari al 30 per cento dell’importo non versato”.
A partire dal 2012 l’addizionale dovrà essere corrisposta alle stesse scadenze previste per il bollo auto.
Il versamento dell’addizionale va effettuato con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, indicando:
• nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale di chi versa
• nella sezione “Erario ed altro”, la lettera “A” nel campo “tipo”, la targa del veicolo nel campo “elementi identificativi”, l’anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo “anno di riferimento” (ad esempio, l’annualità riferita a un bollo, con validità dodici mesi e scadenza aprile 2012, è il 2011, in quanto il pagamento della tassa copre il periodo a partire da maggio 2011

lunedì 17 ottobre 2011

ISE ED ISEE CERTIFICAZIONE DAL 01 DICEMBRE SI CAMBIA

Continua l'estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell'Inps. A partire dal 29 settembre, la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per richiedere i certificati che attestano la situazione economica del cittadino (Ise e Isee) deve avvenire on line, tramite Pin, dal sito dell'Istituto.


A prevederlo, la circolare Inps n. 130 del 10 ottobre che, in linea con il decreto legge 78/2010 e con la determinazione presidenziale 75/2010 (che ha dato attuazione alla norma), ha ribadito l'utilizzo esclusivo del web per la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), ai fini del rilascio delle certificazioni Ise e Isee.
Le disposizioni attuative della determinazione 75/2010 (fornite con la circolare 169/2010) hanno fissato l'utilizzo graduale del canale telematico a partire dal 1° gennaio 2011 per le principali domande dei servizi Inps, mentre la decorrenza di tale esclusività per la dichiarazione sostitutiva unica è stata stabilita con determinazione 277/2011.


Ise e Isee
L'Ise (indicatore della situazione economica) e l'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sono i due valori che attestano la situazione economica del cittadino e servono per richiedere prestazioni sociali agevolate, come adeguamento della retta di frequenza degli asili nido comunali, contributi per l'affitto, assegni universitari, riduzione delle bollette, ecc. Per calcolare il primo, si sommano i redditi e il 20% del patrimonio immobiliare e mobiliare della famiglia. L'Isee, invece, scaturisce dal rapporto tra l'Ise e il parametro desunto dalla scala di equivalenza, che tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare e alcune situazioni particolari (ad esempio, la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, eccetera).


Nuove modalità di richiesta
Facili le modalità di accesso: basta collegarsi al sito dell'Inps, andare su "Servizi on line", cliccare su "Al servizio del cittadino", identificarsi con il codice fiscale e il Pin e poi accedere al portale Isee. Il cittadino può scegliere fra "Acquisizione", la funzione che consente di fornire i dati anagrafici e reddituali, "Rettifica", per sanare eventuali informazioni errate presenti nella banca dati Isee e "Consultazione", l'opzione che permette di vedere le dichiarazioni e le attestazioni Isee del richiedente, presenti nella banca.
Come accennato, è previsto un periodo transitorio, fino al 30 novembre, durante il quale sarà ancora possibile l'invio cartaceo. Dal 1° dicembre 2011, invece, l'unica modalità di richiesta sarà quella telematica.

FONTE: FISCO OGGI

fac simile dichiarazione sostitutiva atto notorio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)


Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
cognome nome
nato/a a ___________________________________ (_______pa__) il

_______________________
luogo sigla prov. data
residente a Palermo, --------------------------------------
comune sigla prov.

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presenze dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________________ ______________________________


luogo e data firma del dichiarante (*)
* La firma non deve essere autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente/Ufficio che ha richiesto la dichiarazione.
- Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
- Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37, comma 1, del DPR 445/2000

martedì 11 ottobre 2011

DETRAZIONE 55 % occhio alle scadenze di fine anno

La detrazione del 55% si applica a condizione che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale entro il 31.12.2011. Non sono agevolati solo i pagamenti effettuati quest’anno per i lavori o i servizi professionali già eseguiti (ad. esempio la consulenza per il progetto), ma anche i bonifici effettuati quest’anno a titolo di anticipo o di saldo su lavori ancora da eseguire o da terminare. Inoltre, nei contratti di appalto, d’opera, di fornitura con posa in opera o di acquisto dei beni agevolati, il committente può pretendere dall’impresa, a garanzia delle somme pagate (caparra, anticipo o acconto) il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa, condizionata alla corretta esecuzione dell’opera concordata o alla consegna del bene ordinato.

Fonte: Il Sole 24 Ore

DIRITTO AL FUTURO FONDI PER GIOVANI ,STUDENTI, FAMIGLIE E COPPIE ,MUTUI E CREDITO PER STUDENTI UNIVERSITARI

Nell'ambito del pacchetto di iniziative denominato "Diritto al Futuro", il ministro della Gioventù, Giorgia Meloni, il presidente dell'Abi, Giuseppe Mussari, e il presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua hanno presentato il 31 agosto 2011 le iniziative sui fondi di garanzia per l'accesso al credito per gli studenti universitari, per l'accesso al mutuo per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie di precari e per il bonus dedicato a stabilizzare i giovani genitori precari iscritti in apposita banca dati.

È stata, infatti, istituita presso l’Inps la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.
Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:
• età non superiore a 35 anni;
• essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
• essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
lavoro subordinato a tempo determinato
lavoro in somministrazione
lavoro intermittente
lavoro ripartito
contratto di inserimento
collaborazione a progetto o occasionale
lavoro accessorio
collaborazione coordinata e continuativa.
La circolare n.115 del 5 settembre 2011 illustra le modalità d’iscrizione alla banca dati e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione.
L’accesso alla banca dati può anche essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’Inps.


Con “Diritto al futuro” a partire da settembre 2011 sarà più semplice ottenere credito per finanziare gli studi universitari, l’apprendimento di una lingua straniera o la specializzazione per un dottorato o un master.
Il progetto è in linea con la politica di sviluppo per i giovani dell’Unione Europea, che prevede anche misure di sostegno finanziario con l’obiettivo di accrescere le competenze professionali e aumentare il tasso di occupazione.
Il Fondo – con una dotazione patrimoniale di 25 milioni di euro e gestito dalla Consap SpA – rilascia a favore delle banche e degli intermediari finanziari garanzie a copertura del 70% della quota capitale dei finanziamenti ammissibili, degli interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale e di mora e dei costi di recupero.
I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo presentano le seguenti caratteristiche:
• si riferiscono a corsi e a master universitari e sono cumulabili fra loro per un ammontare massimo di 25.000 euro;
• sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 5.000 euro;
• sono concessi a studenti di età compresa tra 18 e 40 anni;
• hanno un piano di ammortamento che inizia a decorrere dal trentesimo mese di erogazione dell’ultima rata del finanziamento.
La documentazione inerente all’iniziativa, il modulo di domanda per accedere ai finanziamenti, l’elenco delle banche e degli intermediari aderenti sono pubblicati nel sito del Dipartimento della Gioventù e dell’ABI.


Inoltre, a partire da settembre 2011 le giovani coppie con contratti di lavoro non a tempo indeterminato potranno ottenere più facilmente “mutui prima casa” a condizioni di favore. È quanto previsto dall’intesa siglata dal Dipartimento della Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Abi sul Fondo di garanzia per l’accesso ai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale.
L’iniziativa nasce dall’esigenza primaria di favorire l’inserimento dei giovani nella vita sociale – anche attraverso l’acquisto della propria abitazione.
Una campagna di comunicazione video accompagna il lancio dei provvedimenti sui media nazionali.
Ciascuno spot mostra un momento della vita quotidiana dei giovani protagonisti che improvvisamente si trasforma in qualcosa di eccezionale.

FONTE: GOVERNO.IT

CARTELLA ESATTORIALE SI CAMBIA OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

L'obbligo di una congrua e intellegibile motivazione sussiste anche per le cartelle di pagamento, soprattutto quando non siano state precedute dalla notifica di un motivato avviso di accertamento. A stabilirlo è la Ctr della Puglia nella sentenza n. 61/8/11. Per motivare l'iscrizione a ruolo di una maggiore imposta non è sufficiente asserire che «il sistema centrale ha calcolato un minor credito d'imposta» ma occorre che la cartella di pagamento contenga un'adeguata illustrazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa impositiva.

domenica 9 ottobre 2011

VERIFICHE FISCALI SI CAMBIA CON LA MANOVRA

Durante la verifica fiscale presso lavoratori autonomi e contribuenti semplificati la presenza dei funzionari non può superare i 15 giorni.
Il Decreto Sviluppo (DL 70/2011) ha ridotto ad un massimo di 15 giorni la durata di permanenza per le verifiche fiscali dell’amministrazione finanziaria presso lavoratori autonomi e contribuenti semplificati. Ai fini del conteggio dei 15 giorni però contano solo quelli di effettiva presenza dei funzionari presso la sede del contribuente, mentre non hanno rilievo i giorni di durata complessiva della verifica. In questo modo, ad esempio, una verifica ad un lavoratore autonomo potrebbe durare anche tre mesi, ma la presenza fisica degli addetti nei locali dell'azienda non può protrarsi per più di 15 giorni.
Fonte: Il Sole 24 Ore

BUSTA PAGA DI UN PARLAMENTARE-RETRIBUZIONE DEPUTATI

STIPENDIO Euro 19.150,00 AL MESE

STIPENDIO BASE circa Euro 9.980,00 al mese

PORTABORSE (che può essere anche la moglie….) circa Euro 4.030,00 al mese (generalmente parente o familiare)

RIMBORSO SPESE AFFITTO circa Euro 2.900,00 al mese

INDENNITA’ DI CARICA (da Euro 335,00 circa a Euro 6.455,00)

TELEFONO CELLULARE gratis

TESSERA DEL CINEMA gratis

TESSERA TEATRO gratis

TESSERA AUTOBUS – METROPOLITANA gratis

FRANCOBOLLI gratis

VIAGGI AEREO NAZIONALI gratis

CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE gratis

PISCINE E PALESTRE gratis

FS gratis

AEREO DI STATO gratis

AMBASCIATE gratis

CLINICHE gratis

ASSICURAZIONE INFORTUNI gratis

ASSICURAZIONE MORTE gratis

AUTO BLU CON AUTISTA gratis.

sabato 8 ottobre 2011

MESSAGGIO DEL FONDATORE

GRAZIE,

A TUTTI I LETTORI DEGLI STATI UNITI CHE IN NUMERO E COME PAGINE VISTE HANNO EGUAGLIATO E STANNO BATTENDO QUELLI ITALIANI,VI ASPETTO SEMPRE PIU' NUMEROSI SARA' CURA DI QUESTO BLOG E DEL SUO FONDATORE ,PUBBLICARE ARGOMENTI E TEMI VICINI A VOI.
VI ASPETTO NUMEROSI
GRAZIE DELLA VOSTRA VISITA
IL FONDATORE DEL CONSULENTE FISCALE ONLINE

venerdì 7 ottobre 2011

nuovo accertamento esecutivo dopo 60 gg pignoramento immobili decorsi 270 gg

Ingiustificati gli allarmismi registrati in questi giorni nei confronti dell’accertamento esecutivo entrato in vigore il 1° ottobre. Non è vero, come è stato detto, che Equitalia può pignorare la casa al 61° giorno dalla notifica dell’accertamento da parte dell’Agenzia dell’entrate, ma devono trascorrere, per legge, almeno 9 mesi prima che si possa avviare qualsiasi procedura in tal senso. Il contribuente ha, infatti, 60 giorni per fare ricorso o per pagare e, trascorsi altri 30 giorni dalla scadenza, il recupero delle somme è affidato a Equitalia. Da questo momento ogni azione esecutiva è sospesa per 180 giorni. A conti fatti, quindi, passano 270 giorni prima dell’esecuzione forzata (60+30+180).

Le nuove regole per la riscossione delle somme contenute negli atti di accertamento (e nei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni) emessi dal 1° ottobre 2011 ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e relative addizionali, Ires, ritenute, imposte sostitutive, tassazione separata), dell’Irap e dell’Iva, relativi ai periodi d’imposta 2007 e successivi, sono state introdotte dall’articolo 29, comma 1, del Dl 78/2010.
A tali atti è stata attribuita efficacia di titolo esecutivo, prevedendo che gli stessi contengano l’intimazione a pagare, entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica), gli importi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati, misura così fissata dal “decreto sviluppo” n. 70/2011; in precedenza era il 50%). Pertanto, non verrà più notificata la cartella di pagamento.

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all’Agente della riscossione.

Da questo momento scatta la sospensione ex lege (articolo 29, comma 1, lettera b), Dl 78/2010) dell’esecuzione forzata per un periodo di 180 giorni, senza che il contribuente debba compiere alcun adempimento. Pertanto, prima che Equitalia possa intraprendere qualsiasi azione esecutiva, passano complessivamente 270 giorni.

Il contribuente che invece propone ricorso può chiedere la sospensione delle somme dovute a titolo provvisorio. La sospensione può essere chiesta:

•in via amministrativa, in carta semplice, all’ufficio accertatore, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale
•in via giudiziale alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, se il pagamento dell’avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile (i giudici dovranno pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza - articolo 7, lettera gg-novies), del Dl 70/2011).
fonte: fisco oggi

giovedì 6 ottobre 2011

nuovo l'accertamento esecutivo ,fondato pericolo per la riscossione

Con la Nota interna diramata il 30.09.2011, la Direzione accertamento dell’Agenzia delle Entrate si sofferma sul ruolo rivestito dal “fondato pericolo per la riscossione” nella procedura che riguarda i nuovi accertamenti esecutivi. In particolare, si tratta di una circostanza alla cui maturazione più giungere l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche valutando la concreta situazione patrimoniale del contribuente in rapporto dell’entità delle somme dovute.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Equitalia in arrivo le comunicazioni di iscrizione ipotecarie

L’ inasprimento della lotta all’evasione previsto dall’ultima manovra si apre con la ripresa delle azioni esecutive di Equitalia , che dovranno però essere precedute dall’invio di una comunicazione preventiva sia riguardo le iscrizioni ipotecarie che i fermi amministrativi, con possibilità di replica dei contribuenti entro 30 giorni. Anche il redditometro , ha annunciato ieri il direttore delle Entrate , Attilio Befera , partirà già fra un mese e riguarderà i redditi 2009 dichiarati del 2010.
Fonte: Il Sole 24 Ore

bollo auto scadenza pagamento 31 ottobre 2011

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a settembre 2011, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto). Il versamento va effettuato utilizzando apposito bollettino di c/c/p presso le agenzie postali, gli uffici dell’Aci, le tabaccherie autorizzate o le agenzie di pratiche auto

presentazione elenchi intrastat il 25 ottobre 2011

Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di settembre.

Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale devono provvedere alla presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel terzo trimestre 2011.

mercoledì 5 ottobre 2011

ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2011 COME QUANDO PERCHE'

L’acconto d’imposta IRPEF ed IRES per il 2011 è determinato secondo le seguenti due modalità:
• metodo storico;
• metodo previsionale.
Con il metodo storico l’acconto viene calcolato sulla base di quanto il contribuente ha dichiarato relativamente al periodo d’imposta precedente. Attraverso tale metodo l’importo da prendere in considerazione per il calcolo dell’acconto è rappresentato dall’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2010.
Con il metodo previsionale viene invece concessa al contribuente la facoltà di versare un minore acconto nel caso in cui lo stesso ritenga di realizzare nel 2011 minori redditi e quindi una minor imposta rispetto al 2010. L’acconto versato secondo tale metodo deve essere almeno pari al 99% dell’IRPEF dovuta a differenza e risultante dalla dichiarazione relativa al 2011 o al 100% dell’IRES dovuta che si suppone dovrebbe indicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011.
Se le previsioni del contribuente non si verificano lo stesso è assoggettato alla sanzione per l’insufficiente versamento dell’acconto nella misura del 30% della somma non versata (fermo restando il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso).
Il versamento dell’acconto
E’ possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre nei seguenti casi:
• debito d’imposta IRPEF compreso tra euro 51,65 ed euro 260,11;
• debito d’imposta IRES compreso tra euro 20,66 ed euro 257,50.
Il versamento deve essere effettuato invece in due rate quando il debito d’imposta è superiore ai suddetti importi. Le scadenze per il 2011, per le persone fisiche (indistintamente) e per i soggetti diversi che applicano gli studi di settore, e le misure dell’acconto sono le seguenti:
• acconto IRPEF:
• prima rata entro il 6 luglio 2011 o il 5 agosto 2011 (con maggiorazione 0,40%) nella misura del 39,60% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011 (per semplicità 40% del 99%);
• seconda rata entro il 30 novembre 2011 nella misura del 59,40% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011 (per semplicità 60% del 99%).
• acconto IRES:
• prima rata entro il 6 luglio 2011 o il 5 agosto 2011 (con maggiorazione 0,40%) nella misura del 40% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011;
• seconda rata entro il 30 novembre 2011 nella

lunedì 3 ottobre 2011

Cooperative ridotte le agevolazioni fiscali (art. 2, commi da 36-bis a 36-quater)

Si riduce del 10% l’esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente(con eccezione delle cooperative agricole) della quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili,prevista dall’art. 12 della L. n. 904 del 1977.
Per effetto della modifica la quota degli utili netti destinati a riserve indivisibili che concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente passa:
- dal 30% al 40%, per le altre cooperative e loro consorzi;
- dal 55% al 65%, per le società cooperative di consumo e loro consorzi.
Vengono, inoltre, modificate le disposizioni per ridurre del 10% l’attuale totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dell’ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le
cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse, a mutualità non prevalente

money transfer -introdotta imposta di bollo sui trasferimenti di denaro

Viene introdotta un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero. L’imposta è dovuta nella misura del 2% dell’importo trasferito per singola operazione, con un importo minimo di 3 euro. Sono soggetti ad imposizione i trasferimenti effettuati mediante istituti bancari, agenzie di “money transfer” ed altri agenti in attività finanziaria. Le disposizioni esentano da imposta i trasferimenti effettuati verso i paesi dell’Unione europea e quelli effettuati da soggetti muniti di matricola Inps e codice fiscale

Detrazione 36 % si cambia

Detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie (art. 2, commi 12-bis e 12-ter)
Modificata la disciplina relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 1 della L. n. 449 del 1997. Per effetto di tale intervento, nel caso di vendita dell’unità immobiliare, la detrazione del 36% può essere utilizzata dal venditore od essere trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Contributo di solidarietà (art. 2, comma 1-bis)

In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo.
Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui
redditi.
Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, saranno determinate le modalità di attuazione della norma. Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l’efficacia della disposizione in esame può essere prorogata anche negli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
La norma in esame precisa che il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, e di cui all’art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011. In pratica, il predetto
contributo non si applica sui redditi dei dipendenti pubblici e sui redditi da pensione, su cui già grava il contributo del 5%, per i redditi sopra i 90.000 euro, e del 10%, per i redditi sopra i 150.000 euro, introdotto dalle predette disposizioni.

sabato 1 ottobre 2011

CONDONO 2002 IN ARRIVO LE RISCOSSIONI DI QUANTO NON PAGATO ALLORA

Con il D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011 vengono introdotte nuove norme volte al potenziamento della riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002. Nello specifico, gli Agenti della riscossione procederanno ad una ricognizione dei contribuenti che hanno omesso i versamenti delle somme da condono, e, per ciascuno di essi, oltre ad intraprendere ogni tipologia di riscossione coattiva prevista dall'ordinamento, invieranno un'ulteriore intimazione al pagamento di detti importi, che dovrà avvenire entro il 31.12.2011. In caso di inadempimento, verrà irrogata una sanzione amministrativa pari al 50% delle somme dovute per effetto dell'adesione ai condoni e non versate, e la posizione fiscale dei contribuenti verrà sottoposta a controllo entro il 31.12.2012, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza per l'accertamento.

Fonte: Il Sole 24 Ore

BUSTA PAGA DEI PARLAMENTARI

Si da domani la busta paga del parlamentare ,la vera busta e non tutte le ipotesi pubblicate sino ad oggi su internet

MESSAGGIO DEL FONDATORE