sabato 31 dicembre 2011

PER IL PROFESSIONISTA CHE NON RILASCIA CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI RICORRE LA SOSPENSIONE DALL'ALBO

Il professionista che non rilascia il documento di certificazione dei corrispettivi ai propri clienti viene sospeso dall’Albo o Ordine. La sospensione può durare da tre giorni a un mese. E’ quanto prevede l’articolo 2 del Dl 138/2011, che interviene ad apportare correttivi, questa volta in materia di sanzioni accessorie per violazioni alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In tal modo, vengono estese alle libere professioni le misure di verifica e antievasione già in vigore per gli esercenti attività commerciali.

RIMBORSI IN ARRIVO PER OLTRE 1 MILIONE DI CONTRIBUENTI

Sono in arrivo sotto l’albero di Natale di oltre 1 milione di contribuenti più di 900 milioni di euro di rimborsi. Le somme in erogazione comprendono anche i rimborsi chiesti con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 e le restituzioni del canone Rai agli over75 (esenti). Il risultato complessivo conseguito nel 2011 mostra un aumento di circa il 60 % del numero dei soggetti rimborsati rispetto al 2010. A famiglie e aziende nel 2011 sono stati erogati complessivamente quasi 2 milioni di rimborsi per un importo complessivo di circa 8,7 miliardi di euro. Fonte : Fisco oggi

martedì 27 dicembre 2011

tassazione persone giuridiche-stati uniti

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche In base al sistema societario vigente negli Stati Uniti, è possibile distinguere le seguenti diverse forme di società: - la società di capitali di tipo C (C-corporation) ovvero società di capitali di tipo classico caratterizzata dal possesso di una personalità giuridica e di un patrimonio sociale perfettamente autonomi e distinti dai soci; - la società di capitali di tipo S (S-corporation) che , da un punto di vista giuridico, è identica a quella di tipo C mentre fiscalmente, ma si caratterizza per la possibilità di optare, in presenza di determinati requisiti (quali la residenza degli azionisti negli Stati Uniti, l'esistenza di una sola classe di azioni e un numero massimo di azionisti), per un regime fiscale "trasparente" per effetto del quale il reddito viene tassato una sola volta, direttamente in capo agli azionisti; - la Limited Liability Company società di recente istituzione nella legislazione commerciale e fiscale degli Stati Uniti, che oltre al beneficio della responsabilità limitata dei soci, tipico delle società di capitali, prevede la possibilità di applicare il regime di tassazione "trasparente", analogamente alle società di persone; - la General Partnership che prevede la responsabilità illimitata e solidale dei soci che rispondono con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società. Sotto il profilo fiscale, il reddito prodotto dalla partnership non è imputato a quest'ultima ma viene attribuito ai singoli soci per mezzo del c.d. regime di tassazione "trasparente"; - la Limited Partnership, assimilabile alla nostra società in accomandita semplice poiché in essa, vi sono alcuni limited partner che beneficiano della limitata responsabilità patrimoniale all'importo della quota conferita. Le tipologie societarie Sono soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: le C-corporation (ad eccezione delle partnership, delle S-corporations e delle LLC qualora vengano tassate "per trasparenza" in capo ai loro soci); le associazioni; le compagnie di assicurazione; le banche. Le società statunitensi, sono tassate sul proprio reddito c.d. "worldwide", e cioè senza avere riguardo all'ubicazione della fonte del reddito e senza che rilevi il luogo di esercizio della propria attività o dove sia situato il centro direzionale ed amministrativo delle stesse. Il reddito delle società viene quantificato sulla base delle scritture contabili regolarmente tenute. Il metodo di contabilizzazione dei fatti amministrativi ordinariamente previsto è quello della competenza (accrual method), a meno che il volume dei ricavi lordi nei tre esercizi precedenti non abbia superato il limite dei 7 milioni di dollari (in questo caso è anche ammesso il criterio di cassa (cash method). I dati ricavati dalla contabilità sono oggetto di una serie di successive rettifiche che permettono di determinare il taxable income. È possibile dedurre tutte le spese sostenute per lo svolgimento dell' attività d'impresa, come: le spese di natura "ordinaria"; le quote di ammortamento; gli interessi passivi, salvo limitazioni; le imposte federali e locali sul reddito; i contributi ad enti caritatevoli; le perdite non coperte da assicurazioni; i crediti non recuperabili; le spese di ricerca e sviluppo (sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza, ovvero, possono essere ammortizzate in 60 mesi); le spese di natura organizzativa; i costi di start-up; le spese inerenti alla lavorazione di risorse naturali (petrolio, gas, minerali, ecc.). L'imposta federale sul reddito delle società si configura come un'imposta progressiva per scaglioni di reddito; dal 2011, le aliquote di imposizione sono comprese tra il 15 ed il 35%. Sono inoltre previste due aliquote aggiuntive, pari rispettivamente al 38 e 39%, in corrispondenza di due scaglioni di reddito intermedi, che hanno la funzione di "correggere" le sperequazioni di imposizione emergenti in prossimità dei limiti superiori delle fasce di reddito intermedie. le aliquote vanno dal 15 al 35 % per scaglioni di reddito. Anche le società, al pari delle persone fisiche, sono soggette alla alternative minimum tax (Amt), che viene calcolata su una base imponibile più ampia rispetto alla tassazione ordinaria, utilizzando un'unica aliquota di imposizione del 20%. La funzione di tale imposta è quella di garantire che tutte le società che presentano un reddito significativo contribuiscano all'onere tributario federale pur avendo diritto ad un certo numero di esenzioni, detrazioni e crediti di imposta. L'imposta alternativa è dovuta se l'ammontare della stessa supera l'imposta calcolata con il metodo di tassazione ordinaria. L'Amt non si applica alle piccole imprese ovvero alle società che presentano un ammontare medio dei ricavi, riferito agli ultimi tre anni, inferiore ai 7,5 milioni di dollari. fonte :fisco oggi

INDENNITà CESSAZIONE ATTIVITA' -I.N.P.S. IN SCADENZA

È concesso, a domanda, agli iscritti alla gestione autonoma dei commercianti che cessano definitivamente l’attività nel periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2011. CHI HA DIRITTO Possono chiedere l'indennizzo: • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; • i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; • gli agenti e rappresentanti di commercio. I REQUISITI L'indennizzo può essere corrisposto se il richiedente: • ha compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna; • è iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, come titolare o coadiutore, nella Gestione speciale commercianti. Per poter ottenere l'indennizzo l'assicurato deve cessare definitivamente l’attività commerciale e riconsegnare al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto e/o per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il titolare dell'attività deve aver effettuato la cancellazione: • dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; • dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; • dal ruolo provinciale istituito presso la Camera di commercio,industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio. LA DOMANDA Deve essere presentata, entro il 31.1.2012, presso la sede Inps territorialmente competente per residenza, utilizzando il modulo appositamente predisposto (Mod. IND COM/207-448), direttamente o tramite uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante: • la cessazione definitiva dell'attività commerciale; • l'avvenuta riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto ovvero dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero di entrambe in caso di attività abbinata; • la cancellazione del titolare dell'attività dal registro degli esercenti attività di commercio (REC) se l'attività si riferiva alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; • la cancellazione del titolare dell'attività dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. QUANDO SPETTA L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti (compresa la cancellazione definitiva dell'attività commerciale) e fino alla decorrenza della c.d. finestra di accesso per la pensione di vecchiaia. La corresponsione cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell'attività lavorativa, subordinata o autonoma. QUANTO SPETTA L'indennità é pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. PARTICOLARITÀ L'indennità é compatibile con qualsiasi pensione diretta (anzianità, assegno ordinario, inabilità) e ai superstiti. Non è previsto il pagamento di trattamenti di famiglia. FONTE:INPS

lunedì 26 dicembre 2011

DIMISSIONI-LICENZIAMENTO I.N.P.S.

Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro, a condizione che si dia regolare preavviso all'altra parte. In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere: •15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro; •30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro. Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere: •8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità; •15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità. Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo. Comunicazioni obbligatorieA partire dal 29 gennaio 2009 tutte le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domestico devono essere presentate all’Inps entro cinque giorni dall'evento. Da aprile 2011 tali comunicazioni potranno essere effettuate solo utilizzando il nuovo servizio online per la Comunicazione di Variazione e Cessazione, accessibile dal Menu Servizionline/Servizi al cittadino/Lavoratori domestici del portale Inps. La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Trattamento di fine rapporto Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana. Ciò anche nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova. Per calcolare le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto, bisogna tenere conto della retribuzione mensile, della tredicesima e, per il lavoratore che consuma due pasti al giorno e dorme in casa, dell'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio. I calcoli variano a seconda del periodo a cui si riferisce il servizio. Occorre distinguere tre periodi, ai quali corrispondono tre diverse modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR): •Il primo periodo arriva fino al 31 maggio 1982; •il secondo periodo va dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989; •il terzo periodo dal 1° gennaio 1990 in poi FONTE:INPS

PENSIONE INPS-L'ASSEGNO SOCIALE

L' assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: l'assegno sociale è sempre liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell’anno successivo l’Inps opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati. L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile. A CHI SPETTA Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che: • hanno compiuto il 65° anno di età; • risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia; • sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge. In particolari condizioni possono averne diritto i cittadini comunitari, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo. Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni. LA DOMANDA Può essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il modulo di domanda è a disposizione presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it e deve essere corredato della prevista dichiarazione reddituale. QUANDO SPETTA L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali). QUANTO SPETTA La misura massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato. In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta. L’importo mensile dell'assegno è dato dalla misura massima spettante. FONTE: I.N.P.S.

SPESOMETRO ECCO GLI ESCLUSI

Per l’attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, l’obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria decorre dal 21 novembre 2011, fermo restando, per il 2010 e per la frazione del 2011 che va dal 1° gennaio al 20 novembre, l’assoggettamento allo spesometro. E’ solo la prima indicazione, contenuta nel documento – on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate – attraverso il quale l’Amministrazione ha dato riscontro ai quesiti – pervenuti tramite e-mail o posti nel corso degli incontri con le Associazioni di categoria – in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva e dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio. Fra i dubbi dissipati, quelli relativi all’eventuale marginalità dell’attività di locazione. Ebbene, l’Agenzia ha chiarito che, a prescindere dalla loro prevalenza, le operazioni relative all’attività di noleggio sono soggette alla comunicazione dei dati relativi ai contratti. Per intenderci, il quesito era il seguente: “la comunicazione è obbligatoria anche per le attività di locazione o noleggio poste in essere da soggetti che marginalmente svolgono le medesime (esempio: autoriparatore che noleggia a pagamento l’auto sostitutiva)? Oppure, in generale, che nel caso di svolgimento di più attività sono soggette alla comunicazione in parola solo quelle in cui l’attività di noleggio/locazione è la prevalente in termini di ricavi conseguiti?”. Così come è stato precisato che, nella categoria residuale dei beni (altri veicoli) che devono formare oggetto di monitoraggio, rientrano i beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima. Al confine fra le due comunicazioni si pongono, poi, tre risposte. La prima: chi è obbligato a entrambe (noleggio/locazione e spesometro) può inviare 2 comunicazioni separate, rispettando le diverse scadenze; nel caso, invece, si opti per un’unica comunicazione, contenente anche i dati dello “spesometro”, la scadenza è quella prevista per i contratti di noleggio/locazione. La seconda: gli utilizzatori in leasing o noleggio non sono affatto esclusi dall’obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo “spesometro”, le operazioni oggetto di monitoraggio con quella a carico delle società locatrice/noleggiatrice. Infatti, l’esonero previsto per le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria ha lo scopo di evitare duplicazioni “soggettive” degli adempimenti. L’ultima: le prestazioni di noleggio di autovetture e autoveicoli con conducente devono essere segnalate nell’ambito dello spesometro e non dei dati relativi ai contratti di leasing/noleggio. E’ valida, infatti, l’interpretazione per cui “al di là del nomen iuris l’attività di noleggio di autovetture con conducente ha ad oggetto, non la messa a disposizione e l’utilizzo del veicolo in sé considerato, ma un servizio di trasporto di persone da un luogo ad un altro”. Per concludere, un chiarimento relativo interamente allo spesometro. E’ oggetto di comunicazione anche l’“autoconsumo” (quando, ovviamente supera la soglia di rilevanza). Il dubbio era stato sollevato in conseguenza del mancato riferimento all’autoconsumo, nel punto in cui, nella circolare 24/2011, era stata affermata l’attrazione, nella comunicazione, delle operazioni destinate a finalità estranee all’impresa. FONTE: FISCO OGGI

venerdì 23 dicembre 2011

CONTRIBUENTI MINIMI NO RITENUTA D'ACCONTO

A partire dal 1° gennaio 2012 i “nuovi minimi” applicheranno un’imposta sostitutiva del 5%, molto più bassa rispetto a quella delle ritenute d’acconto dei professionisti (del 20%), comportando la chiusura delle relative dichiarazioni sempre con un credito d’imposta. Con il Provvedimento n. 185820/2011 del 22.12.2011, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che dal 2012 i ricavi e i compensi dei contribuenti minimi non saranno più assoggettati a ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta. A tal fine, i percettori devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva. Con il Provvedimento n. 185825/2011 del 22.12.2011 viene stabilito, invece, che i “vecchi minimi” che non possono accedere al nuovo regime agevolato, potranno optare dal 2012 non solo per il regime contabile ordinario, ma anche per la contabilità semplificata. Fonte: Il Sole 24 Ore

mercoledì 21 dicembre 2011

spesometro proroga al 31.01.2012

Per consentire i necessari adeguamenti tecnologici e superare le difficoltà operative dei soggetti titolari di partita Iva, con Provvedimento del 21 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha rinviato l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva di importo non superiore a 25.000 Euro. Il recente provvedimento modifica quello del 16 settembre 2011, che aveva prorogato al 31 dicembre 2011 il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010. Per ora, quindi, la scadenza prevista per il 31.12.2011, che slittava al 2.1.2012 in quanto il 31 cadeva di sabato, è spostata al 31.1.2012.

martedì 20 dicembre 2011

COME APRIRE UN AGRITURISMO

Un agriturismo è l'attività di un imprenditore agricolo che offre ai turisti, nei propri fondi, vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri e organizzando talvolta attività ricreative o culturali. E' un imprenditore agricolo "Colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse" (art. 2135, I comma, del Codice civile). L'articolo 2 della legge quadro sull'agriturismo 730/1985 definisce l'agriturismo come "ogni attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli [...] attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali". Ciò significa che la coltivazione può essere indifferentemente portata avanti in proprio o tramite personale dipendente, ma è comunque necessario possedere terreni agricoli coltivati che forniscano un reddito agricolo. Solo chi soddisfa tale condizione può assumere la titolarità dell'impresa agrituristica, come persona fisica, in società con altri o come cooperativa, potendo poi avvalersi dei familiari come collaboratori o assumere dipendenti. L'attività agrituristica risulterà sempre connessa e complementare a quella agricola, la quale dovrà in ogni caso rimanere prevalente. Infatti, è proprio l'attività agricola a fornire in massima parte i prodotti impiegati per la ristorazione in agriturismo. L'azienda agricola Per avviare l'attività di agriturismo occorre quindi disporre di un'azienda agricola, in proprietà, usufrutto, affitto, comodato, o per altro valido titolo. Occorre inoltre che si tratti di un'azienda agricola in esercizio; pertanto non è sufficiente, ad esempio, essere proprietari di un fondo o di un casolare, ma occorre che sul fondo sia effettivamente esercitata un'attività di coltivazione, allevamento o silvicoltura. I fabbricati Per quanto riguarda le strutture, possono essere utilizzati come alloggi solamente i fabbricati rurali già impiegati per l'attività agricola o come abitazione dell'agricoltore che non abbiano più di trenta posti letto, salvo qualche eccezione regolamentata dalle leggi regionali. Nessun altro edificio è ammesso, nemmeno se di proprietà dello stesso imprenditore agricolo. In più, non sono possibili costruzioni ex-novo, ma solo ristrutturazioni o recuperi. Per avviare l'attività agrituristica, a livello legale, per l'imprenditore agricolo è obbligatorio chiedere l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici presso la Commissione provinciale per l'agriturismo, situata in ogni sede provinciale del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole (in modo che venga verificato che sussistano le condizioni per l'avvio dell'attività). Alla domanda, seguirà un sopralluogo da parte del funzionario regionale che determinerà le giornate lavorative nel fondo, sulla base delle quali assegnerà le giornate lavorative in agriturismo, secondo la rispettiva percentuale di 51 e 49%. Successivamente la normativa regionale prevede che ogni agricoltore che voglia intraprendere l'attività debba fare domanda al Sindaco del Comune dove è ubicato il fondo agricolo nel quale si vuole esercitare l'attività stessa. La domanda va accompagnata da una relazione che indichi esattamente quali attività, tra quelle permesse, si vuole svolgere; inoltre va presentata una documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni interessati all'attività; è richiesto infine copia dei libretti sanitari degli operatori ed il parere della locale Azienda Sanitaria su strutture e impianti dell'agriturismo che si vuole realizzare. A seguito di quest'unica richiesta, il Comune provvede quindi a valutare i requisiti soggettivi di carattere penale del richiedente, nonché, attraverso la conferenza dei servizi, i requisiti oggettivi (di principalità e di complementarità) delle attività e quelli igienico -sanitarie dei locali e la classifica da concedere alla struttura recettiva. Gli adempimenti necessari In particolare, gli adempimenti e le autorizzazioni necessarie per l'avvio di un'attività agrituristica, sono i seguenti: - Apertura della partita Iva. - Conto fiscale. - Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. - Iscrizione al registro regionale degli operatori agrituristici. - Autorizzazione del sindaco per lo svolgimento dell'attività. - I.n.p.s. - I.n.a.i.l. - Autorizzazione dei Vigili del Fuoco. - Autorizzazione per l'installazione delle insegne e dei cartelli segnaletici stradali. - Libretto di idoneità sanitaria. - Autorizzazione sanitaria per i locali. - Tassa sui rifiuti. - Iscrizione alle associazioni di categoria. Tutto questo richiede tempo (circa un anno, tra l'iscrizione all'albo e l'apertura dei locali) e denaro, la cui quantificazione è assai variabile. Norme contabili e amministrative Per quanto riguarda le norme contabili ed amministrative, la contabilità dell'agriturismo va separata da quella relativa alla produzione agricola, quindi con un suo specifico registro dei corrispettivi giornalieri e un registro delle fatture emesse. Oltretutto bisogna evidenziare che l'attività agrituristica ha un regime IVA differenziato (aliquota pari al 10%); per questo motivo, l'agricoltore deve denunciare al competente Ufficio IVA l'inizio attività agrituristica. All'interno della struttura agrituristica è obbligatoria l'esposizione al pubblico del menù, e tutti gli esercizi agrituristici devono comunicare annualmente, al Comune, le tariffe praticate. Dal punto di vista reddituale va ricordato che, per le aziende individuali, ai sensi della Legge 415/1991 l'agriturismo determina forfetariamente il reddito imponibile ai fini IRPEF in misura del 25% del giro d'affari al netto di IVA. Anche il calcolo dell'IVA da versare all'erario avviene su base forfetaria, nella misura del 50% dell'IVA complessivamente incassata, fatto salvo chi opera in contabilità ordinaria che porterà in detrazione tutta l'IVA sugli acquisti per agriturismo e dovrà versare tutta l'IVA dei ricavi agrituristici. Altro adempimento amministrativo importante è l'obbligo di comunicare i nominativi delle persone ospitate alla locale autorità di pubblica sicurezza. L'agricoltore che vende i propri prodotti non ha necessità di specifica licenza di commercio; ci si avvale della legge 59/1963. L'operatore agrituristico, infatti, anche se non ha fatto domanda di autorizzazione alla vendita, con la stessa richiesta di autorizzazione all'esercizio di agriturismo può ottenere anche il permesso di effettuare in azienda la vendita diretta dei propri prodotti. CIRCA GLI ADEMPIMENTI E LE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER L'APERTURA DELL'AGRITURISMO, QUESTI CAMBIANO DI ANNO IN ANNO E DI CONSEGUENZA AL MOMENTO DELLA STESURA DI QUESTO TESTO POTREBBERO ESSERCI NOVITA'. FONTE: AGRITURISMO.IT

mercoledì 14 dicembre 2011

I.M.U. SI PARTE DAL 2012

Imu, anticipazione sperimentale (articolo 13, commi da 1 a 19). Si anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), istituita e disciplinata dal D.Lgs. n.23/2011 sul federalismo municipale (in sostituzione dell'Ici), prevedendone tuttavia un periodo di applicazione sperimentale per un triennio ( 2012-2014). Il presupposto dell'imposta, la cui aliquota ordinaria è stabilita pari allo 0,76%, è costituito dal possesso di immobili che viene ora a ricomprendere, a differenza di quanto prevede la disciplina vigente, anche l'abitazione principale e le relative pertinenze. Viene inoltre disposta la rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni agricoli.Imu, anticipazione sperimentale (articolo 13, commi da 1 a 19). Si anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), istituita e disciplinata dal D.Lgs. n.23/2011 sul federalismo municipale (in sostituzione dell'Ici), prevedendone tuttavia un periodo di applicazione sperimentale per un triennio ( 2012-2014). Il presupposto dell'imposta, la cui aliquota ordinaria è stabilita pari allo 0,76%, è costituito dal possesso di immobili che viene ora a ricomprendere, a differenza di quanto prevede la disciplina vigente, anche l'abitazione principale e le relative pertinenze. Viene inoltre disposta la rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni agricoli. Si include poi nel Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sulla fiscalità municipale.

agevolazioni fiscali per chi assume una badante

Il datore di lavoro che assume regolarmente una colf o una badante ha diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:
- deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e familiare entro il limite di 1.549,37 euro
- detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Spetta se il reddito complessivo non supera 40mila euro e per una spesa massima di 2.100 euro

martedì 13 dicembre 2011

oneri deducibili dal reddito t.u.917/86 agg.to art.10

Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari; (1)
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. (1)
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE VIA EMAIL

L’Agenzia delle Entrate è costretta a segnalare nuovamente casi in cui si è provato a raggirare i cittadini sfruttando illecitamente il suo nome e il suo logo.

Questa volta l’inganno è rappresentato da un’e-mail contenente la notifica di un presunto rimborso fiscale (l’oggetto è, appunto “Notifica di rimborsi fiscali”).
Il messaggio chiede anche di scaricare e compilare un file allegato: cestinate immediatamente l’e-mail e non aprite il modulo, perché potrebbe essere pericoloso.
L’Amministrazione, precisano in una nota le Entrate, non chiede informazioni sulle carte di credito.

È l’ennesimo tentativo di phishing, con l’obiettivo di entrare in possesso dei dati personali del soggetto “prescelto”. Nel modulo allegato, infatti, viene chiesto al destinatario di inserire una serie di informazioni utili al pagamento del rimborso, tra cui anche quelle relative alla sua carta di credito.
È una truffa informatica, ribadisce l’Agenzia, rinviando al sito delle Entrate, sezione “Home – Cosa devi fare – Richiedere – Rimborsi”, per conoscere la procedura giusta da seguire per avere l’accredito del rimborso sul conto corrente.
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domenica 11 dicembre 2011

ESONERO DALLA CONTABILITA' PER CHI USA PAGAMENTI TRACCIATI

Dal prossimo anno, le imprese individuali e le società di persone in
contabilità semplificata, oltre che tuttii professionisti, potranno sostituire i registri contabili con gli «estratti conto bancari», a patto che tutti gli incassi e i pagamenti relativi all’attività vengano effettuati, non in contanti, ma tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità dell’operazione. La sostituzione degli «estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili» è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2012 e, se non verrà modificataò entro fine anno, varrà per tutti i «soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che
effettueranno operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili», cioè attraverso bonifici, assegni, ricevute bancarie (ri.ba.), carte di credito, prepagate o di debito (bancomat), ovvero con altristrumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni (art. 14, co. 10, L. 12 novembre
2011, n. 183)

sabato 10 dicembre 2011

iva alla cassa acconto iva 27 dicembre 2011

Versamento acconto Iva relativo al 2011 da
parte dei contribuenti mensili (codice tributo 6013) e dei contribuenti
trimestrali normali e speciali (codice 6035). È punito con la reclusione
da sei mesi a due anni chiunque non versi entro oggi l’Iva dovuta
in base alla dichiarazione annuale relativa al 2010 se l’ammontare risulti
superiore a € 50mila per il periodo d’imposta (art. 10-ter, D.Lgs.
74/2004)–

spese di rappresentanza-deduzione pranzo di lavoro imprenditore o soci

Nel caso del pranzo di lavoro, l’Iva è completamente detraibile, se il costo è documentato dalla fattura, mentre il costo può essere dedotto al 75%
dalla ditta individuale o dalla società di persone.

spese di rappresentanza-deduzione cena natalizia per i dipendenti-

la cena aziendale rivolta solo ai dipendenti per gli auguri natalizi. In questo caso, la limitazione della deduzione è del 75%, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande, ma si deve anche fare i conti con
quanto indicato nell’art. 100, co. 1, Tuir, il quale prevede che la spesa del ristorante, abbattuta del 25%, non possa superare il 5 per mille del costo
del personale.

I.C.I. ALLA CASSA ENTRO IL 16/12/2011-SALDO I.C.I.

L’Ici (imposta comunale sugli immobili) è la principale tassa sulla casa,l’Ici si ottiene applicando l’aliquota fissata dal singolo Comune (che varia dal 4 al 7 per mille) al valore dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%) moltiplicato a sua volta per un coefficiente fisso, in base alla categoria catastale di appartenenza:
• 140 per la cat. B (per esempio scuole, biblioteche, uffici pubblici);
• 100 per le cat. A (abitazioni) e C (per esempio magazzini, laboratori, box), escluse le categorie A/10 e C/1;
• 50 per le cat. D (per esempio alberghi, teatri, capannoni) e A/10 (uffici e studi privati)
• 34 per la cat. C/1 (negozi e botteghe).

L’ici viene pagata dal proprietario dell’immobile e dal possessore di terreni ed aree edificabili, in due rate - ciascuna pari al 50% dell’imposta complessiva :
• la prima entro il 16 giugno (c.d acconto);
• la seconda entro il 16 dicembre (c.d. saldo).
Il saldo entro il 16.12. 2011
In linea di massima il saldo ICI 2011 si determina come differenza tra:
• l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso,
• l’acconto versato entro il 16.6.2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo, necessario in quanto:
- l’acconto versato entro il 16.6.2011 era solo il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, computata fra l’altro tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel 2010;
- in sede di determinazione dell’ICI dovuta per il 2011, occorre ora assumere le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno in corso.

Il versamento del saldo Ici
Dal 1° maggio 2007 è possibile effettuare il versamento dell’imposta Ici oltre che con bollettino di c/c/p o versamento diretto in tesoreria, anche mediante Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
• 3901 per abitazione principale;
• 3902 per i terreni agricoli;
• 3903 per le aree fabbricabili;
• 3904 per gli altri fabbricati.
Per i soggetti titolari di Partita Iva è obbligatorio il canale telematico.

A prescindere dalle modalità scelte, l’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di Euro.
Nel caso di omesso o carente versamento del saldo Ici è possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando gli interessi legali pari 1,5% dal 1° gennaio 2011 (codice tributo 3906) e le relative sanzioni (codice tributo 3907):
• dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint);
• 3% se il pagamento è effettuato tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza (ravvedimento breve);
• 3,75% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (ravvedimento lungo

mercoledì 7 dicembre 2011

PRESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DELLA LIRA

1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96,e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1 bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote,i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario condecorrenza immediata ed il relativo controvalore è versatoall’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato

Decreto Monti-tassazione auto di lusso imbarcazioni ed aerei in aumento art 16

Art. 16
Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinquechilowatt.”.
2. Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette alpagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle
misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzateesclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuniubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela
on motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, aquelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazionedell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino inun’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle
informazioni necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione d carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione. 34
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria etributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui aicommi da 2 a 7 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale diconstatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per
territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.
Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di impostesui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento
dell’ imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernentil’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della
tassa dovuta.
11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. Nel
caso in cui il certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale
data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o ilrinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la datadi entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI,
capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le
35 Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation); gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club locali e dell’Associazione nazionale
paracadutisti d’Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso.
15. L’imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Decreto monti-disposizioni in materia di accise art 15

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di
cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure
sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
2.A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo
nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico
richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro
593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera a), e 2, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato comecarburante, disposti dai commi 1, lettera b), e 2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confrontidei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto mercicon veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto
legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Decreto Monti-riduzione del limite della tracciabilità dei pagamenti a 1000 euro dal 01.12.12.

1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento,riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche
Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti percassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di
emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui
al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da
specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.”.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche di un conto corrente di base.
4. Le banche sono tenute ad offrire il conto corrente di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito;
22
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011sull’accesso al conto corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
9. L’Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole
generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero delle sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, verifica l’efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.

Decreto Monti -Manovra 2011-art 4 spese per riqualificazione energetica

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-bis)”;
b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: “15 e 16”, sono sostituite dalle seguenti: 15, 16 e 16-
bis)”;
c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente: “Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del
codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale,
anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorchè non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente
dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lett. c) e d) dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei
mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività
commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di
imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n.
60, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese
di ristrutturazione edilizia”.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.”;
d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: “e i)”, sono aggiunte le seguenti: “, eì dell’articolo 16-bis)”.
2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “31 dicembre 2011”
sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2012”. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, si applica alle spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

sabato 3 dicembre 2011

Comunicazione dei beni d'impresa in godimento a soci e familiari

Con un recente Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini della comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento al socio o familiare dell’ imprenditore estendendo la disciplina anche ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati/ricevuti dai soci delle società concedenti
Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione “fittizia”, ad imprese e società, di beni utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell'imprenditore, la cd “Manovra di Ferragosto” ha introdotto una particolare disciplina riguardante la tassazione in capo ai soggetti (soci o familiari dell’imprenditore) che utilizzano beni (mobili o immobili) in godimento.
La nuova tassazione sui beni in godimento a soci e familiari
In particolare, dunque, a partire dal periodo d'imposta 2012 :
• si considera reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci/familiari dell’ imprenditore.
• sono indeducibili dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
• l'impresa concedente, in solido, con il socio/familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento;
• è prevista l’ applicazione, in solido, anche delle sanzioni.
Con un recente Provvedimento (n. 166485 del 16 Novembre 2011) l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità ed i termini di presentazione della suddetta comunicazione.
La comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento
Il provvedimento dell'Agenzia prevede in particolare che:
• la comunicazione va effettuata, entro il 31/3/2012, anche per i beni per i quali nel periodo di riferimento è cessato il diritto di godimento.
• l'obbligo è esteso anche i soci "indiretti" ed ai loro familiari;
• va comunicata la concessione in godimento di qualsiasi tipologia di bene (attenzione: i beni diversi dai mezzi di trasporto e da immobili vanno indicati solo se di valore superiore a € 3000);
• vanno comunicati anche finanziamenti o capitalizzazioni effettuati a favore della società in presenza di godimento di beni ai soci.
fonte: FISCO E TASSE

MESSAGGIO DEL FONDATORE