martedì 24 gennaio 2012

FAC SIMILE RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE


ALLA ON. LE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL …………………
AL COMUNE DI ………………..  - UFFICIO TRIBUTI

ATTO DI APPELLO

ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA

Per l’impugnativa
Della sentenza n. ………………. resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ………… sez. ……….., del ………….. e depositata in data …………………….
NEI CONFRONTI
Dell’Ufficio Tributi del Comune di …………………..
Il contribuente sig. ……………….., nato in ………… il ……………., C.F.: ……………………….residenti in ……………., ……………, rappresentato e difeso per delega a margine del presente atto dal dott. ……………. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in …………………….., si costituisce, depositando il presente ricorso.
PREMESSO
-          Che prima della presentazione del ricorso era stata percorsa la strada dell’ autotutela ai sensi di legge, con la presentazione di due distinte istanze;
-          Che il Comune per inerzia costringeva l’appellante, al fine di evitare la definitività dell’atto, a proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di ………………, sostenendo le spese derivanti dalla nomina del difensore;
-          Che la sentenza accoglieva totalmente le doglianze del ricorrente, ma compensava le spese
La sentenza impugnata deve essere riformata per i seguenti motivi:
IN DIRITTO
·        L’art. 15 del D.Lgs. 546/92 del processo tributario enuncia il principio secondo il quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza". La ratio della norma in esame deve essere ricercata tra i principi basilari della giustizia secondo cui  la "necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione", quindi è giusto che le spese di giudizio non siano a carico di chi è risultato nella controversia totalmente vittorioso.
·        La legge n. 263, del 28.12.2005 innova le disposizioni del processo civile e quindi di quello tributario, introducendo, per mezzo dell’articolo 2, la riformulazione del secondo comma dell’articolo 92 c.p.c., così disponendo: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Il giudice non può emettere sentenze di compensazione delle spese senza motivare adeguatamente ed obbligatoriamente la sua decisione. Ne tanto meno può usare, nel caso di sentenza favorevole al contribuente, motivazioni di puro stile, quali le “Spese compensate poiché sussistono giusti motivi”. La decisione di compensare le spese nella sentenza oggetto del presente appello non è stata motivata;
·        Con il principio della compensazione delle spese per giusti motivi (equità, convenienza, merito), il legislatore ha inteso temperare il rigore previsto dal principio della condanna alle spese, in presenza di particolari circostanze e di evidente buona fede del soccombente. L’ufficio tributi del Comune di ……………. tuttavia ha documentalmente dimostrato mancanza di buona fede, derivante da un’inerzia totale, in quanto lo stesso verificato l’errore avrebbe dovuto immediatamente annullare l’avviso di liquidazione, in quanto sollecitato dall’appellante in più occasioni. L’ufficio tributi del Comune di …………………… ha omesso di annullare nei termini l’Avviso di Liquidazione, nonostante palesemente errato. Tanto più grave è l’atteggiamento del responsabile del sopra citato ufficio quanto evidente è l’errore.
  • L’addebito delle spese di giudizio al comune di …………… costituirebbe un monito non tanto a fare maggiore attenzione all’atto di emettere atti di accertamento, (l’errore è un fatto scusabile nell’attività lavorativa), quanto ad un’assunzione di maggiore responsabilità nell’esaminare atti palesemente errati ed a valutare con maggiore attenzione le documentazione bonariamente prodotta dai contribuenti;
  •  L’art. 28 della Cost. recita: << i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civile e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici >>.
P.Q.M.

FA ISTANZA

Affinché il ricorso venga discusso in
PUBBLICA UDIENZA.

Voglia la Commissione Tributaria Regionale adita, dichiarare in riforma della sentenza appellata liquidare le spese di giudizio, dovute per grave  inerzia del Comune nell’attività di autotutela, quantificate nella misura di € ………………….;
Con osservanza.
li, …………………………
Dott. ………………..

 
PROCURA
Il contribuente sig. ……………….., nato in ………… il ……………., C.F.: ……………………….residenti in ……………., ……………, delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente giudizio il Dott. ………….., nato a ……….in data ………. ed iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di ………….., abilitato al patrocinio ai sensi di legge, conferendogli ogni e più ampio potere ivi compresa la facoltà di farsi sostituire e di rinunciare all’appello, ed elegge domicilio presso il proprio studio sito in ……………………….
li, …………………………
Firma del contribuente
E’ autentica
Dott. ………………………..



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