martedì 29 maggio 2012

EQUITALIA ATTENZIONE NON ACCREDITA I PAGAMENTI RICEVUTI PER POSTA

Attenzione ad Equitalia ed ai vari concessionari della riscossione, stiamo ricevendo in questo blog numerose testimonianze  di contribuenti che hanno effettuato i pagamenti a mezzo bollettino f 35 e che non hanno riscontrato dopo oltre 1 anno, l'accredito nelle loro posizione debitorie, con l'aggravante del crescere delle more sugli interessi di un debito ormai estinto.
Ove accada anche a voi rivolgetevi subito ad un legale denunciate l'accaduto e procedete ai sensi di legge, per cancellare tutti gli interessi e le more dalla data dell'avvenuto pagamento.
per ulteriori chiarimenti siamo a vs disposizione.
il consulente fiscale online

lunedì 28 maggio 2012

NUOVO F24 DA GIUGNO 2012


Nuovo arrivato nella famiglia degli F24 con ilprovvedimento del 25 maggio. Con il modello semplificato, di più agevole compilazione, l’Amministrazione finanziaria intende facilitare il compito a chi deve pagare e compensare le imposte dovute all’Erario, alle Regioni e agli Enti locali, presso gli sportelli degli agenti della riscossione, delle banche convenzionate e degli uffici postali.

Il modello è composto da un’unica pagina, divisa in due parti, una per il contribuente e l’altra per chi riceve la delega di pagamento. Ciò consente anche un risparmio in termini di carta e di costi di archiviazione.

L’F24 semplificato è disponibile gratuitamente, assieme alle avvertenze per la compilazione, anche in formato elettronico, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e può essere utilizzato dal prossimo 1 giugno. Dalla stessa data è soppresso il modello “F24 predeterminato” per i pagamenti dell’Ici, fermo restando che quelli già distribuiti ai contribuenti saranno ancora utilizzabili.

Novità in fase di compilazione
Le due parti in cui è diviso il modello si differenziano solo per la firma del contribuente che va apposta, evidentemente, sulla copia in basso che resta a chi riscuote. Nella sezione “motivo del pagamento” va indicato, nella colonna “sezione”, il destinatario delle somme, identificandolo con una delle seguenti sigle:
ER – Erario
RG –Regioni
EL – Enti locali.

Le colonne con lo sfondo grigio (“ravvedimento”, “immobili variati”, “acconto”, “saldo”, “numero immobili “ e “detrazione”) vanno compilate solo in caso di versamenti relativi all’Imu.

Più possibilità per il versamento con “F24 EP”
Con lo stesso provvedimento, inoltre, sono state estese le possibilità di utilizzo del modello “F24 EP” per consentire agli enti pubblici di impiegarlo anche per il versamento dell’Imu.
FONTE : FISCO OGGI

venerdì 25 maggio 2012

TASSA DI LUSSO SULLE BARCHE SI PARTE


La tassa sulle barche è annuale e va versata entro il prossimo 31 maggio con Mod. F24 elementi identificativi, in alternativa è consentito pagare con bonifico in euro.
I possessori di imbarcazioni di lunghezza superiore a 10 metri, residenti in Italia, devono pagare entro il prossimo 31 maggio la tassa annuale sulle unità da diporto, introdotta dal decreto salva Italia e poi modificata dal decreto liberalizzazioni e dal decreto fiscale. La tassa si riferisce al periodo 1.5.2012 – 30.4.2012; qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento deve avvenire entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Soggetti tenuti al versamento della tassa
Sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, di unità da diporto.
La tassa deve essere pagata anche se la barca è messa in secco; con la conversione in legge del D.l. 1/2012, infatti, è stata eliminata la disposizione che prevedeva l’esclusione dal pagamento per le unità che si fossero trovate in un’area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. 
Soggetti esonerati
Sono escluse dalla tassa, le barche che presentano una delle seguenti caratteristiche:
·         primo anno di immatricolazione;
·         lunghezza inferiore a 10 metri;
·         proprietà o in uso allo Stato o ad altri Enti pubblici;
·         obbligatorie di salvataggio;
·         battelli di servizio purché indichino l’unità da diporto al cui servizio sono posti;
·         in uso ai soggetti portatori di handicap (art. 3 L. 104/1992), affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime;
·         con bandiera italiana ma in possesso di soggetti esteri;
·         posseduti e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
·         nuove con targa di prova nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore;
·         usate ritirate dai cantieri costruttori o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto;
·         rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore;
·         bene strumentale di aziende di locazione e noleggio;
·         possedute da soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia). 
Importi
Gli importi della tassa sono rapportati alla lunghezza dello scafo:
·         800 €, da 10,1 a 12 metri;
·         1.160 €, da 12,01 a 14 metri;
·         1.740 €, da 14,01 a 17 metri;
·         2.600 €, da 17,01 a 20 metri;
·         4.400 €, da 20,01 a 24 metri;
·         7.800 €, da 24,01 a 34 metri;
·         12.500 €, da 34,01 a 44 metri;
·         16.000 €, da 44,01 a 54 metri;
·         21.500 €, da 54,01 a 64 metri;
·         25.000 €, superiore a 64 metri.

La tassa è ridotta della metà:
·         per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;
·         per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.
La tassa è ridotta:
·         del 15%, dopo 5 anni dalla data di costruzione;
·         del 30%, dopo 10 anni dalla data di costruzione;
·         del 45%, dopo 15 anni dalla data di costruzione.
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione. 

Modalità di versamento
Il versamento dovrà essere effettuato con Modello F24 elementi identificativi, utilizzando icodici tributo istituiti con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012:
·         3370 tassa sulle unità da diporto;
·         8936 sanzione per tassa sulle unità da diporto;
·         1931 interessi per tassa sulle unità da diporto.
All’interno del modello “F24 con elementi identificativi” occorre indicare:
·         nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
·         nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli importi a debito versati: 
o     la lettera R nel campo “tipo”;
o    il codice identificativo dell’unità da diporto nel campo “elementi identificativi”;
o    il giorno di inizio del contratto, giorno e mese di fine periodo del contratto (formato GGGGMM) e il codice identificativo dell’unità da diporto, nel campo “elementi identificativi” nel caso di contratti di cui all’art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011;
o    il codice tributo nel campo “codice”;
o    l’anno di decorrenza (in formato AAAA)della tassa nel campo “anno di riferimento”.Esempio: 1.5.2012-30.04.2013, indicare 2012.
I soggetti che non possono pagare con mod. F24, possono versare l’importo dovuto con bonifico in “Euro”, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:
·         codice BIC: BITAITRRENT;
·         causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
·         IBAN: IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it 
Per compilare il Mod. F24 elementi identificativi scarica dal nostro Business Center  il nostro Modello Editabile
Termini di versamento
La tassa si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo, e il suo versamento va effettuato entro il 31.05 di ciascun anno.
Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
Per i contratti di locazione (art. 16 comma 7 del D.l. 201/2011) per i quali la tassa è dovuta dall’utilizzatore per la durata del contratto, la tassa è determinata rapportandola a giorni effettivi, e va versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo 1.5-30.04 dell’anno successivo. 
FONTE:  FISCO  E TASSE


sabato 19 maggio 2012

giovedì 17 maggio 2012

proroga bonus occupazione al sud si riparte


Firmato il decreto attuativo che concede alle aziende unbonus (credito d’imposta) per assunzioni con contratto a tempo determinato nel Sud d’Italia: si tratta di uno  sgravio fiscale del 50% sui costi salariali sui contratti stipulati con personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013.
Il decreto è stato approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni nella sefduta del 10 maggio 2012.
I nuovi incentivi all'occupazione in favore delle imprese del mezzogiorno arrivano dal Fondo Sociale Europeo, «attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari disposta con il Piano d’Azione Coesione dello scorso 15 dicembre 2011 del Ministro per la Coesione Territoriale» si legge nel comunicato di Palazzo Chigi.
Le otto regionii interessate dallo stanziamento dei fondi, che ammontano a142 milioni di euro, sono Abruzzo (4 milioni di euro), Molise (1 milione di euro), Basilicata (2 milioni di euro), Campania (20 milioni di euro), Calabria (20 milioni di euro), Puglia (10 milioni di euro), Sicilia (65 milioni di euro) e Sardegna (20 milioni di euro).
Lo stanziamento dei fondi è previsto dal decreto sviluppo  di maggio 2011, e ora è arrivato il via libera della Conferenza Stato-Regioni, che ha approvato il decreto attuativo redatto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale, che fissa i criteri di erogazione del “Bonus Sud”.
Per le imprese del Mezzogiorno sarà possibile usufruire del credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il mpdello F24, destinato a tutti i datori di lavoro che hanno assunto, o assumeranno stabilmente nuova forza lavoro, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013.
Lavoratori svantaggiati
Da precisare che le risorse sono destinate alle sole imprese che assumano a tempo indeterminato lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati: nel primo caso il credito d’imposta è concesso fino al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, mente nel secondo caso il contributo è stanziato fino al 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi alla stabilizzazione.
La Presidenza del Consiglio ricorda che, secondo la definizione della Commissione europea, si classifica come un lavoratore “svantaggiato”:
·         chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
·         chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
·         i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
·         chi vive solo con una o più persone a carico;
·         i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT);
·         chi è membro di una minoranza nazionale.
Mentre viene definito lavoratore “molto svantaggiato” chi è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Nel caso di assunzioni a tempo parziale e indeterminato, il credito d’imposta viene stabilito in modo proporzionale alle ore di lavoro effettuate. Per richiedere gli incentivi le imprese inoltrare la domanda alla Regione di competenza, che dovrà stabilire con decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del citato provvedimento attuativo  della legge, le modalità e le procedure per la concessione del bonus.
Cause di revoca bonus
Ricordiamo che l’incentivo è volto ad incrementare la base occupazionale nelle Regioni coinvolte, pertanto il bonus fiscale verrà revocato in caso di indebito utilizzo, ovvero qualora
·         il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato risulti inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti l’assunzione;
·         i nuovi posti di lavoro non siano conservati per almeno due anni in caso di PMI o tre anni dalle altre imprese;
·         vengano accertate violazioni non formali alla normativa fiscale, a quellacontributiva o a quella sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
«In caso di indebita fruizione, anche parziale, o nel mancato rispetto delle condizioni previste o dell’utilizzo in misura superiore all’importo concesso, l’ammontare, maggiorato di interessi e sanzioni, deve essere recuperato dalla Regione» precisa il comunicato.
L’agevolazione, infine, non può essere cumulata con altri aiuti di statoné con altre misure di sostegno comunitario.
Fonte: Presidenza del Consiglio

mercoledì 16 maggio 2012

EQUITALIA NON PAGA-MESSA IN MORA


EQUITALIA SPA due pesi e due misure , non paga debiti ma va oltre i limiti per incassare.
Messa in mora , giudizio di ottemperanza e nomina di un Commissario , EQUITALIA costretta a rimborsare
Segnaliamo questa interessantissima sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna, sez.16, sent.21/16/12 depositata il 22/803/2012 – Diffida Equitalia Spa e Agenzia delle entrate in solido a rimborsare quanto dovuto in ottemperanza alla sentenza passata in giudicato, nomina quale garante un commissario ad acta, ex art. 70, comma 7 Dlgs.546/92
Il caso
 Intimazione di pagamento di Equitalia Spa
Equitalia Spa (allora Gest line) nel 2006 notifica al contribuente avviso di intimazione di pagamento relativa ad una cartella risalente al 2004, che veniva impugnata per vizi propri ex art. 19, let.d), Dlgs 546/92. con notifica sia all’Agente per la riscossione Gest line che, in via prudenziale, all’Agenzia delle entrate per eventuali emersioni di merito, disquisendo sullo scibile delle notifiche vista la complessità del caso.
 Contenzioso: giudizio di 1° e 2° grado
I giudici di prima istanza, pur ritenendo ammissibile il ricorso, nel merito veniva respinto poiché “dall’esame della documentazione prodotta dalla Gest Line S.p.A., emerge la regolare notifica della cartella di pagamento” (CTP Bologna n. 55/14/07, depositata il 9/05/2007). Con tutta evidenza la CTP adita commetteva un errore di valutazione, la cartella di cui si discuteva era stata notificata all’indirizzo errato, quello corretto era stato comunicato all’Agenzia delle entrate a consultabile anche presso il Registro delle imprese (pubblicità legale).
Ciò considerato, il contribuente propone ricorso di appello per contestare l’illegittimità della sentenza, che essendo immediatamente esecutiva ha spinto Equitalia Spa a riscuotere, con maniere “energiche” (pignoramento presso terzi) la cartella e i consistenti oneri annessi.
In sede di appello i giudici di seconda istanza, analizzando con più attenzione fatti e la linea difensiva del ricorrente , sentenziavano “La Commissione in accoglimento dell’appello del contribuenti dichiara la nullità della notificazione della cartella esattoriale” (CTR Bologna, Sez. n.16 n.109/16/09, depositata il 14/12/2009)
 Mancata opposizione per Cassazione
Trascorsi i termini di opposizione per cassazione, ex art. 62/546 , non avendo le parti soccombenti, si suppone, argomentazioni difensive, non presentava alcun ricorso, di talché la sentenza de plano passava in giudicato per entrambi le parti avverse.
 Formazione del giudicato
il Contribuente prendeva dunque atto che le controparti avevano deciso di desistere, cosi da generare inesorabilmente tutti gli effetti del giudicato formale ex Artt. 324 e 327 cpc, oltre che ai sensi dell’art. 2909 del codice civile.
Da ciò restava in attesa, ex art.68/546, della restituzione d’ufficio di quanto Equitalia Spa coercitivamente aveva preteso in anticipo nel corso del processo di merito.
 Mancato Rimborso
Infatti l’art.68 del Dlgs. 546/92 (pagamento del tributo in pendenza del processo), al 2 comma dispone : Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza” , termini decorsi inutilmente , nessuna delle parti soccombenti provvedeva in merito.
 Mancata ottemperanza
A questo punto al contribuente non rimaneva che attivare l’art.70 Dlgs. 546/92 (Giudizio di ottemperanza) che dispone “Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria …. regionale. (1)
 Messa in mora
A norma del comma 2, sempre dell’art. 70, Dlgs 546/92, la difesa del contribuente decideva di mettere in mora le controparti a ciò che provvedessero all’adempimento, notificando l’atto a mezzo ufficiale giudiziario – Corte di appello di Bologna.
Anche difronte a questa perentoria richiesta, le controparti facevano “orecchie da mercante”, dopo di che, trascorsi 30 giorni di legge, al contribuente non rimaneva che depositare in segreteria della CTR competente la richiesta del giudizio di ottemperanza.
Udienza per il giudizio di ottemperanza
Infatti, il patrocinante, a norma degli Artt. 68 e 70 del D. Lgs. N. 546/92, vista la costituzione in mora priva di riscontro, provvedeva a chiedere al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Bologna di dar corso al giudizio di ottemperanza, secondo gli obblighi derivanti dalla sentenza della CTR passata in giudicato.
Nomina del Commissario “ad acta”
Il collegio giudicante della predetta CTR di Bologna, Sez.16, il giorno dell’udienza, sentite le parti in contraddittorio (presente l’Agenzia delle entrate che ne chiede l’estromissione, assente Equitalia Spa) ed acquisita la documentazione necessaria, ha adottato il provvedimenti per l’ ottemperanza in luogo dell’Agente per la riscossone Equitalia Spa in solido con l’Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze che li aveva omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione.
Il contribuente, avendo altresì’ richiesto al Collegio giudicante, ai sensi dell’art. 70, comma 7. Dlgs.546/92, se lo riteneva opportuno, di nominare un commissario e fissare un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi, la CTR vi provvede.
 Il dispositivo
Infatti, la Commissione tributaria regionale di Bologna, sez.16, con sent. 21/16/12 depositata il 22/803/2012, diffidava Equitalia Spa in solido con l’Agenzia delle entrate a rimborsare, nei termini prescritti, quanto dovuto in ottemperanza alla sentenza passata in giudicato, nominando quale garante il commissario ad acta ex art. 70, comma 7 Dlgs.546/92, questo il
D I S P O S I T I V O
“La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, sezione XVI, dispone, in ottemperanza alla sentenza n. 109.16.2009 emessa il 20.10.2009 e depositata il 14.12.2009 della sezione 16 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, il pagamento della somma di € 10.555,51, oltre gli interessi legali della richiesta del rimborso a saldo, a favore della societa’ …… e a carico di Gest Line Spa ( ora Equitalia Spa ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con l’Agenzia delle Entrate di Bologna 4, in persona del Direttore pro tempore. Nomina Commissario ‘ad acta’ , per l’ottemperanza della sentenza, il Direttore pro tempore qell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 4. Assegna il termine di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza, per i necessari provvedimenti attuativi. Condanna Gest Line Spa (ora Equitalia Spa) , nella persone del legale rappresentante pro tempore, in solido con l’Agenzia delle Entrate di Bologna 4, in persona del Direttore pro tempore, alle spese del presente procedimento, liquidate nella misura di € ……….. oltre accessori di legge.” (cfr allegato)

_______________
(1) Secondo i giudici di legittimità, il ricorso in ottemperanza è ammissibile ogniqualvolta debba farsi valere l’inerzia della Pubblica Amministrazione rispetto al giudicato, ovvero la difformità specifica dell’atto posto in essere dall’Amministrazione rispetto all’obbligo processuale di attenersi al disposto della sentenza da eseguire (Cons. Stato n. 992/1998) e ciò indipendentemente dall’attivazione di altra eventuale procedura esecutiva.
È infatti proprio il comportamento della Pubblica Amministrazione inerte, elusivo, o peggio contrario al giudicato a costituire condizione dell’azione di ottemperanza al giudicato (Cons. Stato, n. 535/1990; n. 779/1995; n. 328/1996 e Cass. civ., sent. n. 4126 del 2004)
Si ricorda altresì che il giudizio di ottemperanza non costituisce una nuova vicenda processuale, rispetto alla pretesa sostanziale della parte, ma solo “un’integrazione e una realizzazione del giudicato” (Cass., n. 5925 del 12 marzo 2009).
FONTE::FISCO E TASSE

lunedì 14 maggio 2012

LAVORATORI SVANTAGGIATI AL SUD -BONUS SI PARTE

Bonus Sud in arrivo per chi crea occupazione stabile in otto regioni del Mezzogiorno.
Si tratta un beneficio fiscale spettante nella misura del 50% dei costi salariali da utilizzare in compensazione da parte dei datori di lavoro che hanno assunto o assumono a tempo indeterminato tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, personale "svantaggiato" o "molto svantaggiato" in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
 
Con l’obiettivo di promuovere opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori sono stati messi a disposizione 142 milioni di euro del Fondo sociale europeo, attraverso la riprogrammazione disposta dal ministro per la Coesione territoriale, così suddivisi: 4 milioni in Abruzzo, 2 milioni in Basilicata, 20 milioni in Campania, 20 milioni in Calabria, 1 milione in Molise, 10 milioni in Puglia, 20 milioni in Sardegna e 65 milioni in Sicilia. Le regole sono fissate da un decreto attuativo delle norme già introdotte dal Dl 70/2011, emanato di concerto dal ministro dell’Economia e delle Finanze, dal ministro del Lavoro e dal ministro della Coesione territoriale.
 
Lavoratori “svantaggiati” e lavoratori “molto svantaggiati”
Per stabilire chi siano i lavoratori svantaggiati occorre ricordare la definizione della Commissione europea che li individua nel seguente modo:
  • chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
  • chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale
  • chi ha superato i 50 anni di età
  • chi vive solo con una o più persone a carico
  • chi è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat)
  • chi è membro di una minoranza nazionale.
Lavoratori “molto svantaggiati” sono coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
 
Bonus Sud: come si utilizza
Il datore di lavoro che ha assunto alle proprie dipendenze un lavoratore “svantaggiato” potrà utilizzare il credito d’imposta pari al 50% del costo salariale sostenuto nei dodici mesi successivi all’impiego; nel caso di assunzione di un lavoratore “molto svantaggiato” la somma verrà utilizzato per ventiquattro mesi.
Per calcolare quante sono le unità lavorative per le quali spetta il bonus occorre determinare la differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, rilevato mese per mese, e quello dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Nel caso di assunzione a tempo parziale il credito spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro effettuate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Per accedere al beneficio, dopo che ciascuna regione avrà stabilito le modalità e le procedure per la concessione, gli interessati dovranno inviare una richiesta alla regione che, a sua volta, comunicherà l’ammissione al credito nei limiti delle risorse stanziate.
Una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda i datori di lavoro potranno utilizzare il la somma esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro due anni dalla data di assunzione del lavoratore.
L’agevolazione fiscale non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario.
Va, inoltre, ricordato che si decade dall’agevolazione quando:
  • il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti all’assunzione
  • i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle imprese
  • viene accertata definitivamente la violazione non formale di normativa fiscale, contributiva o sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
FONTE :FISCO OGGI

MESSAGGIO DEL FONDATORE