martedì 31 luglio 2012

PROROGA PAGAMENTI ACCONTI IRPEF UNICO 2012

Dopo la proroga dei termini del versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e da quella unificata disposta dal Dpcm del 6 giugno, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 21 giugno, chiarisce la portata del differimento, evidenziandone gli effetti sul piano della rateazione delle somme dovute a titolo di saldo 2011 e di acconto per il 2012.
 
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che a beneficiare della proroga sono tutte le persone fisiche, soggette o meno agli studi di settore, i contribuenti diversi dalle persone fisiche se soggetti agli studi di settore e coloro che vi partecipano.
Per effetto del differimento previsto dall’articolo 1 del Dpcm, il versamento del saldo 2011 e dell’acconto 2012, in scadenza il 18 giugno, potrà essere eseguito entro il 9 luglio senza alcuna maggiorazione oppure dal 10 luglio al 20 agosto, aggiungendo alle somme da versare uno 0,40% a titolo di interessi.
 
Oggetto di proroga sono tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, l’imposta sugli immobili e sulle attività detenuti all’estero, la cedolare secca, eccetera), dalle dichiarazioni Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, compresa quindi l’Iva se si è deciso di differirne il pagamento entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del saldo Iva.
 
In caso di scelta per il pagamento rateizzato, i contribuenti che non rientrano nella proroga e quelli che pur rientrandovi non intendono avvalersene, ovviamente continueranno a seguire il piano di rateazione riportato nelle istruzioni al modello Unico 2012. L’unica novità relativa a quelle tabelle riguarda la scadenza del 16 agosto che, per effetto della messa a regime della “pausa ferragostana” decretata dal Dl n. 16/2012, slitta al 20 agosto.
 
Se invece il contribuente si avvale dello slittamento dei termini e della possibilità di frazionare il pagamento delle somme dovute, va rideterminato un nuovo piano di rateazione, considerando, come partenza, il termine fissato dalla proroga e, come fine, il 30 novembre per i non titolari di partita Iva e il 16 novembre per i titolari di partita Iva.
Ad esempio, un contribuente non titolare di partita Iva che ha deciso per un piano rateale senza maggiorazione, dovrà effettuare il primo versamento entro il 9 luglio, il secondo entro il 31 luglio e così via a scadenza mensile, fino ad arrivare al 30 novembre 2012.
 
Di seguito le tabelle rielaborate in base alla proroga del Dpcm del 6 giugno 2012, con le scadenze delle singole rate, sia per i non titolari di partita Iva sia per i titolari. 
UNICO 2012 – NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Persone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settore
Versamento della 1^ rata 
entro il 9 luglio 2012
Versamento 1^ rata, con 0,40%,
dal 10 luglio al 20 agosto 2012
RataScadenzaInteressi %ScadenzaInteressi %
1^9 luglio020 agosto0
2^31 luglio0,2331 agosto0,11
3^31 agosto0,561° ottobre0,44
4^1° ottobre0,8931 ottobre0,77
5^31 ottobre1,2230 novembre1,10
6^30 novembre1,55==========

UNICO 2012 - TITOLARI DI PARTITA IVA
Persone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settore
Versamento della 1^ rata
entro il 9 luglio 2012
Versamento 1^ rata, con 0,40%, 
dal 10 luglio al 20 agosto 2012
RataScadenzaInteressi %ScadenzaInteressi %
1^9 luglio020 agosto0
2^16 luglio0,0817 settembre0,29
3^20 agosto0,4116 ottobre0,62
4^17 settembre0,7416 novembre0,95
5^16 ottobre1,07==========
6^16 novembre1,40==========
 FONTE: FISCO OGGI
 

UNICO 2012 PROROGA PAGAMENTI CON SCADENZA GIUGNO 2012


Possono essere effettuati entro il 9.7.2012 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi/IRAP 2012 il cui termine di versamento “ordinario” è fissato al 18.6.2012.
Pertanto, oltre al saldo 2011 e all’acconto 2012 di IRPEF, IRES e IRAP sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:
• addizionali IRPEF;
• saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
• contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
• saldo 2011 e acconto 2012 della c.d. “cedolare secca”;
• acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
• imposte sostitutive (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
• imposta “patrimoniale” per attività/immobili detenuti all’estero, c.d. Ivie.
Ricordiamo che lo slittamento dei termini riguarda anche coloro che decidono di pagare a rate,ma solo con riferimento alla prima rata, mentre restano fermi i termini per il pagamento delle rate successive alla prima. 
FONTE: FISCO E TASSE

F 24 PROROGA PAGAMENTI AGOSTO 2012


PERSONE FISICHE
Analogamente allo scorso anno, tutte le persone fisiche, anche se non soggette agli studi di settore, possono beneficiare della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012.
Tali versamenti devono essere eseguiti:
·         entro il 9.7.2012 (invece del 18.6.2012, in quanto il 16 giugno cade di sabato), senza alcuna maggiorazione;
·         dal 10.7.2012 al 20.8.2012(invece del 18.7.2012, tenendo conto della suddetta proroga a regime per i termini scadenti ad agosto), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

 Versamenti che rientrano nella proroga
Rientrano nella proroga in esame, in particolare, anche i seguenti versamenti derivanti dal modello UNICO 2012:
·         il saldo 2011 e l'eventuale primo acconto 2012 della "cedolare secca sulle locazioni";
·         il saldo 2011 del contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
·         le imposte patrimoniali dovute per il 2011 da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero;
·         l'imposta sostitutiva del 12,5% per l'affrancamento in UNICO 2012 dei proventi "latenti" degli strumenti finanziari posseduti al 31.12.2011, al di fuori dell'ambito d'impresa.

martedì 17 luglio 2012

SOSPENSIONI DA INTEMPERIE PRONTO L'ELENCO DI CHI NE BENEFICIA


Dal 16 luglio prossimo vanno pagate, con un limite massimo di 6 rate, le imposte congelate per chi ha interrotto la propria attività per alluvioni e frane nel 2011

Il Governo completa, con l'ordinanza 5 luglio 2012, la procedura per la proroga degli adempimenti fiscali e dei versamenti di imposte e contributi previdenziali e assistenziali, iniziata con il decreto milleproroghe per il 2012 (Dl n. 216/2011, articolo 29, commi 15 e 15-bis).
Il provvedimento si riferisce alle zone colpite dal maltempo nel 2011, a ottobre nelle province di La Spezia e Massa Carrara, a novembre in quelle di Genova, Livorno e Messina, a febbraio a Matera e a marzo nel territorio di Ginosa in provincia di Taranto.
La proroga al 16 luglio di quest'anno degli adempimenti tributari e dei versamenti di imposte e contributi previdenziali e assistenziali e relativi alle assicurazioni obbligatorie, riguarda un elenco di soggetti titolari di attività, allegato all'ordinanza.

A seconda della data in cui si è verificata la calamità è diverso il periodo coperto dalla proroga, fermo restando il 30 giugno scorso come termine di scadenza dell'agevolazione.
Per le province di La Spezia e Massa Carrara il differimento copre gli obblighi non ottemperati dal 1° ottobre 2011, per Genova e Livorno si parte dal 4 novembre, per la provincia di Messina dal 22 novembre e per quella di Matera dal 18 febbraio. Per quanto riguarda il comune di Ginosa, in provincia di Taranto, il rinvio si riferisce agli impegni maturati dal 1° marzo dell'anno scorso.

La proroga non si applica a versamenti e adempimenti da effettuare in qualità di sostituti d'imposta, ma solo dai soggetti comunicati dalle Regioni e limitatamente agli adempimenti relativi alle attività svolte. Tuttavia non scattano sanzioni e interessi per il mancato assolvimento degli obblighi tributari da parte dei sostituti d'imposta, a condizione di effettuare i versamenti a partire dal 16 luglio, in un massimo di 6 rate mensili.
Gli importi sospesi fino al prossimo 16 luglio possono essere versati, a decorrere dalla stessa data, in un massimo di sei rate mensili di uguale importo.
 FONTE :FISCO OGGI

domenica 15 luglio 2012

ISTAT PER LE LOCAZIONI


Inflazione in discesa a maggio rispetto al mese precedente. Su base annua torna al +3%. Questi dati, ufficializzati dall’Istat, sono quelli utili per l’aggior­na­mento dei canoni derivanti da contratti liberi e per l’adegua­mento degli affitti commerciali. Come è noto esistono più indici: c’è l’indice Istat che indica il costo della vita per la collettività nazionale, ed è quello che viene per lo più comunicato dai mass-media (giornali e televisione); invece, per l’adeguamento dei canoni di affitto, l’indice da prendere in considerazione è il cosiddetto “indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati”. Risultato di questa assurda duplicazione è che spesso si registrano differenze tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in considerazione per stabilire l’aumento dei prezzi).
La variazione dell’indice del costo della vita, applicabile ai canoni d’affitto, registrata a maggio 2012 (G.U. n. 142 del 26 giugno 2012), è il se­guente:
  • Variazione costo del­la vita da maggio 2011 a maggio 2012: +3% (ridotto al 75%: +2,25%). 
  • Variazione costo del­la vita da maggio 2010 a maggio 2012: +5,8% (ridotto al 75%: + 4,35%).


  • TABELLA VARIAZIONI
    Le variazioni sono già ridotte al 75% e quindi immediatamente applicabili:

    Mese
    annuale
    biennale
    Settembre 2011
    + 2,25 %
    + 3,45%
    Ottobre 2011
    + 2,4 %
    + 3,75%
    Novembre 2011
    + 2,4 %
    + 3,75%
    Febbraio 2012
    + 2,4 %
    + 3,825%
    Gennaio 2012
    + 2,4 %
    + 4,05%
    Febbraio 2012
    + 2,475 %
    + 4,2%
    Marzo 2012
    + 2,4 %
    + 4,35%
    Aprile 2012
    + 2,4 %
    + 4,425%
    Maggio 2012
    + 2,25 %
    + 4,35%
    FONTE: LEGGI ILLUSTRATE

    SCADENZE FISCALI LUGLIO-I.R.P.E.F.

    Scade Il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi: 
    1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L’acconto dell’addizionale comunale 2012 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847; 
    2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001); 
    3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004); 
    4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012); 
    5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004); 
    6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038); 
    7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040); 
    8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040); 
    9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040); 
    10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040); 
    11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049); 
    12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040); 
    13) ritenute operate nel 2° trimestre 2012 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035). 
    Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni).
    FONTE: LEGGI ILLUSTRATE

    i.n.p.s. ASSEGN FAMILIARI DAL 01 LUGLIO 2012 AUMENTANO

    Dal 1° luglio sono cambiati i limiti di reddito per il diritto all’assegno familiare, di cui possono usufruire i lavoratori dipendenti (pensionati compresi) e gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps (lavoratori a progetto, co.co.co. ecc.). La rivalutazione dei limiti è stata effettuata sulla base dell’aumento (+ 2,7%) del costo della vita registrato dall’Istat tra il 2010 e il 2011. I nuovi valori, validi fino al 30 giugno del 2013, sono stati resi noti dall’Inps con le tabelle allegate alla circolare n. 79 dell’8 giugno 2012 (“leggi illustrate” pubblica quelle relative alle situazioni più ricorrenti). Con messaggio n. 10225/2012, inoltre, l’Inps ha fornito dei chiarimenti sul trattamento da riservare, ai fini del calcolo del reddito, agli utili percepiti dai soci di società a responsabilità limitata (Srl), ai fini del diritto all’assegno.
    fonte:leggi illustrate

    BOLLI SUL C/C ESENTI SOTTO I 5.000EURO DI GIACENZA

    Il calcolo dei 5mila euro di giacenza media per l’esenzione dall’imposta va effettuato su tutti i rapporti intestati in modo identico e intrattenuti con lo stesso istituto di credito
     
     
    Restano esclusi dall’ambito di applicazione solo i depositi minimi. Pertanto, il conto che non supera i 5mila euro, intestato alla persona fisica, è esente dalla nuova imposta di bollo, mentre più conti intestati allo stesso “cliente” presso lo stesso istituto di credito, singolarmente inferiori ai 5mila euro ma complessivamente oltre la soglia, sono imponibili. Ancora, se il valore medio della giacenza media risulta “in rosso”, non c’è alcun bollo da pagare, ma, occhio, il conto negativo non concorre al calcolo per l’esenzione. In più, l’imposta è dovuta una volta all’anno ed è trattenuta direttamente dagli “enti gestori” al momento della rendicontazione (al 31 dicembre, se la periodicità della comunicazione è annuale; alla fine del periodo rendicontato, in caso di scadenza infrannuale; alla data di chiusura del conto).

    Queste alcune delle precisazioni arrivate con il decreto del Mef del 24 maggio scorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 1° giugno, attuativo delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 dell’articolo 19 del Dl 201/2011. Il “Salva Italia” ha, infatti, modificato l’articolo 13 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972, intervenendo sia sulla disciplina dell’imposta di bollo dovuta sui conti correnti e libretti di risparmio sia su quella relativa al bollo sugli strumenti finanziari.

    Dal 1° gennaio 2012, quindi, gli estratti conto e i rendiconti dei libretti di risparmio inviati dalle banche o da Poste spa ai clienti scontano un bollo annuale di 34,20 euro, se il cliente è persona fisica, 100 euro se lo stesso è persona giuridica.

    Inoltre, il Dl 201/2011 ha introdotto un’imposta di bollo proporzionale (pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013) per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito. Il Dl 16/2012 (“semplificazioni tributarie”) ha poi puntualizzato che il prelievo riguarda anche i cosiddetti conti deposito, bancari e postali, pur se rappresentati da certificati. L’importo minimo è fissato a 34,20 euro, mentre, esclusivamente per il 2012, è stabilito anche un importo massimo, 1.200 euro.

    Il Dm è composto da soli quattro articoli. Il primo si sofferma su alcune definizioni che individuano i soggetti e gli oggetti coinvolti dalle nuove norme, come l’“ente gestore”, il “cliente” e i “prodotti finanziari”. Gli altri tre entrano nel merito del quanto dovuto, del come e del quando deve avvenire il prelievo.

    In particolare, oltre a quanto prima anticipato, è specificato che l’imposta annua va corrisposta per ogni rapporto di conto corrente, libretto, polizza assicurativa, eccetera, esclusi quelli intestati a banche, società finanziarie, imprese di assicurazione, fondi comuni, società di gestione del risparmio, Poste spa. Nel decreto, infatti, per clienti si intendono esclusivamente quelli indicati nel provvedimento del governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011.

    Riguardo ai rapporti, requisito necessario per la tassabilità è la volontà di intrattenerli: pertanto, non si considerano rapporti con il cliente quelli aperti per ordine dell’autorità giudiziaria.
    FONTE: FISCO OGGI.IT

    STUDI DI SETTORE -ECCO COME ACCEDERE AL DECRETO SALVA ITALIA

    Approvata la differenziazione dei termini di accesso al regime premiale per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Il provvedimento del 12 luglio, dando attuazione alle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 12, del Dl 201/2011, individua le attività per le quali chi comunica fedelmente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, dichiara ricavi o compensi congrui e risulta coerente con gli specifici indicatori, è ammesso ai benefici per il periodo d’imposta 2011.
     
    I benefici del regime premiale
    L’articolo 10, commi da 9 a13, del “Salva Italia”, ha introdotto alcuni benefici per i contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore, in possesso dei requisiti su ricordati: nei loro confronti sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato.
     
    Coerenza e congruità “totali”
    Il provvedimento di oggi, in primo luogo, precisa che, per poter accedere al regime premiale: la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori previsti dallo studio di settore applicabile; in presenza contemporanea di redditi d’impresa e di lavoro autonomo, entrambi devono essere assoggettabili all’accertamento basato sulle risultanze degli “studi”; in caso di applicazione di due diversi studi, la congruità e la coerenza devono sussistere per entrambi.
     
    Gli ammessi per il 2011
    Per il periodo d’imposta 2011 possono accedere al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore elencati nell’allegato 1. Si tratta degli studi per i quali risultano approvati almeno quattro dei seguenti cinque indicatori di coerenza economica:
    • di efficienza e produttività del fattore lavoro
    • di efficienza e produttività del fattore capitale
    • di efficienza di gestione delle scorte
    • di redditività
    • di struttura,
    ovvero almeno tre e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata “una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima)”.
     
    Fedeltà dei dati
    Il provvedimento precisa che la fedeltà dei dati dichiarati, necessaria per l’accesso al regime premiale, sussiste anche in presenza di errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore, a patto che non siano modificati l’assegnazione ai cluster, il calcolo dei ricavi o compensi stimati, il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.
    FONTE :FISCO OGGI

    giovedì 12 luglio 2012

    CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONE PERSONALE


    Il Decreto Crescita (art. 24 del D.l. 83/2012) ha introdotto un credito d’imposta per le nuove assunzioni da parte delle imprese di personale altamente qualificato, senza limiti temporali di applicazioni: si tratta, infatti, di un intervento di carattere sistemico e permanente. La norma è entrata in vigore il 26 giugno 2012 ma devono essere ancora stabilite le modalità per usufruire dell'agevolazione.
    Soggetti beneficiari
    Potranno usufruire dell’agevolazione tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni di profili altamente qualificati, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
    Restano esclusi i lavoratori autonomi nonché i soggetti che applicano il nuovo regime dei minimi (in quanto quest’ultimi non possono sostenere spese per lavoratori dipendenti). 
    La misura dell'agevolazione
    Il contributo è pari al 35% del costo aziendale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, e verrà fruito nella forma di credito d'imposta con un tetto massimo di 200.000 € annui per ciascuna impresa. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap,  non rileva ai fini del rapporto riguardante la deducibilità degli interessi passivi di cui agli artt. 61 e 109 del tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
    Le condizioni per usufruire del credito d'imposta
    Il contributo spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di:
    ·         dottori di ricerca con titolo di studio conseguito presso un’università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
    ·         personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico di cui all’Allegato 2 al decreto, impiegato nelle seguenti attività di ricerca e sviluppo:
    a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.
    Le imprese dovranno presentare  apposita istanza, secondo modalità che verranno stabilite con decreto ministeriale. Per consentire all’Amministrazione finanziaria di monitorare l’utilizzo del credito, evitando utilizzi non spettanti, esso dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito, e in quelle relative ai periodi d’imposta di utilizzo. Il credito, inoltre, non è soggetto al limite annuale di utilizzo pari a 250.000 € previsto dall’art. 1 comma 53 della l. 244/1997.
    Decadenza dal credito d'imposta
    Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se:
    ·         il numero complessivo dei dipendenti, è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale;
    ·         posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
    ·         sono accertate definitivamente violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 € o violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, non ché nei casi in cui sono emanati provvedimenti definitivi della Magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. 
    Certificazione del professionista
    I controlli sull’effettiva spettanza del contributo vengono eseguiti sulla base di apposita documentazione contabile, da allegare al bilanciocertificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal Collegio sindacale. Per le società non soggette alla revisione contabile o che non hanno un Collegio sindacale è comunque obbligatoria la certificazione da parte di un revisore. In questo caso le spese sostenute per la certificazione contabile sono ammissibili nella misura massima di € 5.000.
     FONTE: FISCO E TASSE

    domenica 8 luglio 2012

    MESSAGGIO DEL FONDATORE

    con la presente vi informo che questo blog in data 30 settembre 2012, cesserà definitivamente le sue pubblicazioni.
    Il motivo della chiusura del blog e' dovuto alla mancanza di entrate economiche sufficienti al suo mantenimento.
    Le visite e i lettori sono in abbondanza, anzi più del previsto data la natura del blog.
    Ma come già accennato in precedenza,le entrate non sono sufficienti ,quindi se volete che il blog continui fate anche un offerta minima  al momento in cui entrate ,ci aggiorniamo a presto ,sperando di esservi stato utile.
    il consulente fiscale online
    il fondatore

    MESSAGGIO DEL FONDATORE