domenica 28 ottobre 2012

bonus sud prontoper il suo utilizzo

In base a quanto stabilito dal D.L. n. 70/2011, i datori di lavoro che creano nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno aumentando il numero dei lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad un credito d’imposta, anche detto “bonus sud”. L’incremento occupazionale deve riguardare lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, secondo la definizione data dal regolamento CE n. 800/2008, e deve avvenire nel periodo compreso dal 14.05.2011 al 13.05.2013.
Il credito d’imposta è pari al 50% del costo salariale sostenuto nei 12 mesi successivi all'assunzione (24 mesi nel caso di lavoratori “molto svantaggiati”).
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con un Provvedimento del direttore e con una Risoluzione, ha, rispettivamente, stabilito le modalità di fruizione del credito d’imposta ed ha istituito il codice tributo per il suo utilizzo in compensazione nel modello F24, fornendo così gli ultimi tasselli mancanti per il concreto utilizzo del bonus.
 

Soggetti interessati

I datori di lavoro che possono fruire del credito d’imposta istituito dal D.L. n. 70/2011 sono coloro che, nel periodo compreso tra il 14.05.2011 ed il 13.05.2013, aumentano il numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia).
I lavoratori assunti devono rientrare nella definizione di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” di cui al Regolamento CE n. 800/2008.
In particolare, per lavoratori “svantaggiati” si intendono quelli:
  • privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • che abbiano superato i 50 anni di età;
  • che vivano soli con una o più persone a carico;
  • occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna;
  • membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie conoscenze linguistiche o la propria formazione professionale al fine di migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Per lavoratori “molto svantaggiati”, si intendono quei lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
Ai fini del credito di imposta, l’incremento occupazionale è dato dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione.
 

Come fruirne

Per fruire del bonus in esame, i datori di lavoro interessati devono presentare un’apposita istanza alla Regione competente (quella dove è svolta l’attività per la quale si è verificato l’incremento occupazionale) entro i termini previsti dalla Regione stessa, come indicato dal D.M. 24.05.2012. Ciascuna Regione, dopo aver formulato la graduatoria definitiva dei beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta, con i relativi importi concessi nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili.
Successivamente, comunica ai beneficiari l’accoglimento delle istanze. Tale comunicazione di accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per fruire del credito d’imposta.
Il bonus in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 a partire dalla data di accoglimento dell’istanza ed entro 2 anni dalla data di assunzione. A tal fine, si utilizza il codice tributo “3885”, istituito con Risoluzione n. 88/E del 17.09.2012.
Per evitare utilizzi impropri del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente all’Agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale (ex D.M. n. 567 del 28.12.1993).
Il credito d'imposta va poi indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso (quindi, se ad esempio se ne è fruito nel 2012, il bonus va indicato nel modello UNICO 2013).
FONTE:  Fisco e tasse.it

RIDUZIONE ALIQUOTE I.R.P.E.F. DI UN PUNTO

Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 9 ottobre, a Palazzo Chigi per approvare il disegno di legge di stabilità che consente, come previsto dagli impegni assunti in Europa, di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013.
Il testo ufficiale del disegno di legge è stato reso pubblico di recente, e vista la sua importanza si riepilogano in questa tabella le disposizioni fiscali più rilevanti, ricordando comunque che nell’iter parlamentare, cui ora è sottoposto, potrebbe subire modifiche anche rilevanti.


DDL STABILITA’ 2013
AUMENTO IVA DAL 1° LUGLIO 2013
(Art. 12 comma 1 Ddl stabilità 2013)
La legge di stabilità prevede a partire dal 1° luglio 2013 l’aumento delle aliquote Iva del 10 e del 21%[1], che diventeranno dell’11 e del 22%.

RIDUZIONE ALIQUOTE IRPEF

(Art. 12 comma 2  Ddl stabilità 2013)


Sono state ridotte di un punto percentuale le aliquote IRPEF relative ai primi 2 scaglioni di reddito: l’aliquota del 23% del primo scaglione scende così al 22% e quella del 27 del secondo scaglione scende al 26%.
SCAGLIONE DI REDDITO
ALIQUOTA
Fino al 2012
Dal 2013

23%
22%
Fino a 15.000 €
27%
26%
Da 15.001 € a 28.000 €
38%
Da 28.001 € a 55.000 €
41%
Da 55.001 € a 75.000 €
43%
DETASSAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ 2013
(Art. 12 comma 3  Ddl stabilità 2013)
E’ ancora tutto da decidere per la proroga degli sgravi dei premi di produttività per il periodo 1.1.2013 – 31.12.2013: sarà un apposito Dpcm a definire le modalità di attuazione dell’agevolazione, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a 1.200 milioni nel 2013 e di 400 milioni nel 2014.
ONERI DEDUCIBILI CON FRANCHIGIA

(Art. 12 commi 4, 6, 7, 9, 10 del Ddl stabilità)
Alcuni oneri deducibili indicati all’articolo 10 comma 1 del tuir sono soggetti, a partire dal 2012, ad una franchigia di 250 Euro. La nuova limitazione alla deducibilità non si applica ai redditi complessivi annui inferiori a 15.000 €.




[1] L’aliquota Iva al 21% è entrata in vigore il 17 settembre 2011, per effetto della modifica all’art. 16 del D.p.r. 633/72 ad opera dell’articolo 2 comma 2-bis del D.l. 138/2011 conv. in L. 148/2011.

giovedì 18 ottobre 2012

FERMO AMMINISTRATIVO E SEQUESTRO DEL MOTOCICLO NORMATIVA INCOSTITUZIONALE E’ ILLEGGITTIMA



Mi scrive un contribuente  comunicandomi che il mezzo del proprio figlio, è stato sequestrato mesi addietro per circolazione in due, conducente minorenne più passeggero anche lui minore,ed e’ stata irrogata una sanzione pecuniaria-multa di euro 78,00.
Durata del sequestro giorni 30.Il 31 giorno, il contribuente si e’ recato presso il comando locale dei vigili urbani per pagare il verbale e liberare il mezzo, ma gli è stato presentato un conto tra verbale ,e diritti del deposito per il periodo di custodia del mezzo,diritto di chiamata (questo 29 euro-per una telefonata),di oltre 250 euro iva compresa.In sostanza 250 euro+78,00 euro , una cifra enorme per una famiglia   mono reddito euro 328,00.
Chiaramente il contribuente ha chiesto qualche giorno di proroga e si è allertato per disporre di questa somma e restituire il motociclo al figlio, che lo utilizzava soprattutto per recarsi a scuola, perché il luogo dove abitavano distava oltre 20 km  ed era privo di mezzi pubblici,anzi per meglio specificare a suo dire quasi sprovvisto.
Recatosi 20 gg dopo con la somma raccolta, con tanta fatica,si vede il conto aumentato di ben 60 euro per ulteriore spese di custodia e il mezzo non più disponibile perché venduto all’asta ,per euro 500,00 .
Gli è stato spiegato che nel verbale era scritto che trascorsi 30 gg dal sequestro quest’ultimo aveva 10 gg per ritirare il mezzo e pagare il dovuto oltre il mezzo entrava di diritto in possesso dello stato.
A lui sono state liquidate euro 112, 00  quale differenza tra il ricavo della vendita del mezzo e tutto il dovuto allo stato.
Ora per non dilungarmi ancora, non ho mai avuto esperienze del genere e non ci assumiamo alcuna responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato e narrato dal contribuente, ma è ns intenzione approfondire quanto sopra, controllare la normativa del codice della strada e ove tutto ciò fosse vero, costituendo un fatto grave peraltro tutelato dalla legge,trovare norme e sentenze a difesa dei contribuenti che cadono in questa rete,rivolgendo  anche ,se il caso un quesito alle istituzioni.
Vi sarei grato se come lettori,mi aiutate a capire se  effettivamente quanto sopra è vero narrando fatti simili se accadutovi, postandoli come commenti a questi articoli.
Vi assicuro che sarà mia cura approfondire l’argomento e rivolgere una interrogazione alle autorità competenti, per chiarire in via principale una domanda che sorge spontanea  e cioe-perché in caso di minore il motociclo non viene affidato al genitore con l’obbligo di custodirlo e di impedirne la circolazione per il periodo dettato dalla legge? Perché affidare tali mezzi a ditte private, farle trainare con automezzi che costano centinaia di euro  e gravare il contribuente di ulteriori oneri? Perché fare lavorare con compensi così alti per rimozione e custodia, ditte che peraltro restituiscono i mezzi in condizioni pessime,anche se la legge impone la custodia e la restituzione nelle condizioni in cui si trovava ?Perche’ gravare un genitore di euro 100 di rimozione, piu’ di quello che si paga per un  intervento privato?
Aspetto  i vostri commenti.
Il consulente fiscale online

domenica 14 ottobre 2012

cedolare secca quanto e come si versa

L’ importo della nuova imposta (“cedolare secca”) si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
E’ stata introdotta, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) Da2012 la misura dell’acconto è pari al 95% dell’importo della cedolare secca che risulta dovuta per tale anno (per il 2011 era stato stabilito un versamento in acconto dell’85%).In particolare, il pagamento va effettuato:
in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
la prima, del 40%, entro il 16 giugno (nel 2012, 18 giugno)
la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre. Per l’anno 2012, il Dpcm del 21 novembre 2011 ha disposto il differimento di tre punti percentuale sul versamento della seconda o unica rata.
Pertanto, la misura dell’acconto dovuto è pari al 92% (invece che 95%). Se il pagamento si effettua in due rate, la prima (da versare entro il 18 giugno) è pari al 38%, la seconda nella restante misura del 54%
L'acconto non è dovuto quando l’anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell’immobile, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta.
Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’Irpef: il versamento va effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% (nel 2012 rispettivamente, 9 luglio e 20 agosto).
FONTE:agenzia entrate

giovedì 4 ottobre 2012

TASSA RIFIUTI DAL 2013 LA NUOVA TARES

Dal 2013 entrerà in vigore la nuova tassa TARES riformata dal DL 201/2011 Decreto Monti , Tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili dei Comuni che contemporaneamente abroga tutti le tasse rifiuti precedenti . La gestione sarà affidata esclusivamente ai Comuni.
 Purtroppo si potrebbe riproporre la diatriba tassa-tariffa, in quanto il nuovo prelievo sarà comunque composto di due parti : una fissa , per servizi indivisibili (fra l’altro destinata per la quota base di lo 0,30 euro al metro quadrato allo Stato e solo per la quota incrementale all’ente locale), l’altra parte calcolata sul servizio effettivo di raccolta. Per i comuni (pochi per ora) che hanno provveduto a realizzare una reale misurazione dei rifiuti raccolti è già previsto che questa possa essere non un tributo bensì una tariffa imponibile IVA. Un disegno di legge attualmente in seconda lettura alla Camera sta già pensando ad un estensione della possibilità che lascerebbe agli enti gestori la resposabilita della raccolta rifiuti e di raccogliere separatamente la quota relativa al servizio .
FONTE: FISCO E TASSE

mercoledì 3 ottobre 2012

PENSIONI DA 1000 EURO IN SU NIENTE CONTANTI


Al fine di contrastare i fenomeni dell’evasione fiscale e dell’antiriciclaggio, l’art. 12 del D.L. n. 201/2011 (c.d. “Manovra Monti” o Decreto “salva Italia”), ha ridotto ulteriormente il limite alla trasferibilità del denaro contante, portandolo da € 2.500 a € 1.000 a partire dal 06.12.2011.
Il divieto di trasferimento di denaro contante a partire da € 1.000 riguarda anche l’erogazione dipensioni ed emolumenti corrisposti da enti pubblici.
Lo stesso decreto ha, infatti, inserito nell’art. 2 del D.L. n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto 2011) il nuovo comma 4-ter, il quale stabilisce che le pensioni e gli altri emolumenti corrisposti da enti pubblici di importo pari o superiore a € 1.000 devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche.
L’obbligo di tracciabilità delle pensioni dai € 1.000, che inizialmente doveva scattare dal 6 marzo 2012 (3 mesi dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore della Manovra Monti), è stato poi prorogato dal D.L. n. 16/2012 prima al 1° maggio 2012 e successivamente, in sede di conversione in legge del decreto, al 1° luglio 2012.
Entro il 30 giugno 2012, quindi, i pensionati dovevano indicare all’ente erogatore della pensione un conto di pagamento sui cui ricevere i pagamenti dai € 1.000.
 Il periodo transitorioSebbene l’obbligo sia scattato dal 1° luglio 2012, il D.L. n. 16/2012 aveva stabilito che, in caso di mancata indicazione, entro il termine del 30 giugno 2012, del conto su cui far transitare le somme, era previsto un periodo transitorio dal 1° luglio al 30 settembre 2012 durante il quale esse nonandavano comunque “perse”, ma semplicemente “sospese” e versate temporaneamente su un conto corrente infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario, fino all’indicazione del tipo di strumento di pagamento prescelto da parte del beneficiario.
Una volta ricevuta tale indicazione, le somme venivano trasferite al beneficiario con assegno di “traenza”.
 Entrata a pieno regime dell’obbligo dal 1° ottobreDecorso anche il termine del 30 settembre 2012 senza che sia stata fornita alcuna indicazione in merito allo strumento di pagamento tracciabile prescelto, le somme pensionistiche vengono restituite all’ente erogatore.
Pertanto, da lunedì 1° ottobre, i pensionati che non abbiano indicato all’ente il tipo di strumento di pagamento, non si vedranno più accreditate le somme.
L’ente erogatore potrà restituire le somme a seguito di indicazione dell’Iban o del conto corrente postale, ma la procedura sarà più complicata ed i tempi per il recupero delle somme più lunghi. 
FONTE: FISCO E TASSE

MESSAGGIO DEL FONDATORE