giovedì 27 dicembre 2012

ACCONTO IVA AL 27 DICEMBRE 2012

Titolari di partita Iva in compagnia del Fisco anche negli ultimi giorni dell’anno: i contribuenti mensili e trimestrali, tenuti alla liquidazione periodica dell’imposta, risultati a debito nel 2011 e attivi nell’anno in corso, dovranno versare, entro giovedì 27 dicembre, l’acconto dell’imposta sul valore aggiunto 2012 per evitare di aggiungere al tributo sanzioni e interessi. Non sono esentati dall’appuntamento neanche coloro che hanno deciso di applicare il regime Iva per cassa, new entry della disciplina. Questa la regola generale che, però, come ogni regola, prevede delle eccezioni. Le eccezioni Ed è proprio dai casi non interessati dalla scadenza del 27 dicembre che cominciamo un breve excursus sulle modalità di calcolo e di pagamento dell’acconto Iva 2012. Ricordiamo, innanzitutto, il primo motivo di esonero: l’anticipo non è dovuto se l’importo non supera i 103,29 euro. Ed ecco le altre ipotesi di esclusione, connesse, per lo più, a situazioni specifiche e a determinati settori che adottano regimi particolari. Non versano l’anticipo: i contribuenti che hanno aperto la partita Iva nel 2012 coloro che hanno cessato la loro attività entro il 30 novembre di quest’anno, se contribuenti mensili, il 30 settembre, se trimestrali gli imprenditori individuali trimestrali, che hanno affittato la loro unica azienda entro il 30 settembre 2012 e quelli mensili, che l’hanno invece fatto entro il 30 novembre, sempreché non abbiano svolto altra attività rilevante ai fini dell’imposta i soggetti a credito: nella dichiarazione annuale 2011 (anche nel caso abbiano richiesto il rimborso), se trimestrali ordinari; nell’ultima liquidazione mensile e, quindi, relativa a dicembre 2011, se mensili; nella liquidazione del quarto trimestre 2011, se trimestrali speciali (articolo 74 del Dpr 633/1972) i titolari di partita Iva che sanno già di chiudere a credito il 2012, anche se hanno effettuato, secondo il regime scelto, un versamento per il mese di dicembre 2011 o per l’ultimo trimestre dello scorso anno o in occasione della dichiarazione 2011 gli operatori che nel 2012 hanno effettuato esclusivamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti o non imponibili, a meno che non abbiano realizzato operazioni intracomunitarie e determinate prestazioni nel campo dell’edilizia o acquistato oro e argento applicando il reverse charge le persone fisiche che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000) coloro che usufruiscono del regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, a favore dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”) i contribuenti che usufruiscono del regime agevolato previsto dall’articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011 (“vecchi minimi”) gli agricoltori in regime semplificato e quelli esonerati dalla tenuta delle scritture contabili perché con volume d’affari inferiore a 7mila euro le imprese del settore intrattenimento, gioco e spettacolo che applicano l’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/2011, anche se da quest’anno hanno deciso di passare al regime Iva ordinario i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta i casi espressamente previsti da specifici provvedimenti legislativi per calamità naturali le organizzazioni no profit e le associazioni dilettantistiche sportive a regime forfetario. Chiamati in cassa A parte le eccezioni sopra elencate, l’appuntamento del 27 dicembre deve essere “onorato” da tutti i titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione a prescindere dalla loro forma giuridica, enti territoriali compresi. In cassa, quindi, in linea generale, i contribuenti Iva trimestrali ordinari e “speciali”, i residenti all’estero identificati direttamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, che hanno chiuso il 2011 con un debito Iva nel mese di dicembre, se mensili, nel quarto trimestre 2011, se trimestrali, e a debito anche nell’anno in corso. Il calcolo Tre i metodi di calcolo a disposizione: storico, analitico o previsionale. Al contribuente scegliere quello più conveniente e adatto alla sua situazione. Il metodo storico è senz’altro il più adottato e semplice da applicare. Si basa, infatti, sui risultati del “passato” e, quindi, su importi già ben determinati. In particolare, seguendo questa procedura, l’ammontare dell’acconto è pari all’88% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al lordo dell’acconto. In pratica, per il calcolo dell’anticipo, occorre avere sotto mano, la liquidazione del mese di dicembre 2011 (se contribuenti mensili), quella annuale (Iva o Unico 2012, se trimestrali ordinari) o quella relativa al quarto trimestre 2011 (trimestrali “speciali”). Viceversa, il metodo previsionale non prende spunto da dati certi, ma da “supposizioni”, da quanto cioè il contribuente pensa di realizzare complessivamente nell’anno. La percentuale dell’anticipo è sempre uguale all’88% del tributo totale, ma questa volta il calcolo prenderà le mosse dall’imposta “ipotizzata” a debito per il 2012. Inutile sottolineare che si tratta di una metodologia adatta a chi pensa di avere un volume d’affari inferiore rispetto a quello dell’anno precedente e di conseguenza una minore Iva da pagare rispetto a quanto risulterebbe dal metodo storico. Attenzione però a non esagerare con il “pessimismo”. A liquidazione definitiva, una previsione troppo al ribasso con conseguente minore imposta versata, fa scattare la sanzione per “versamento carente”. Sale al 100% dell’imposta la percentuale dell’acconto da pagare secondo l’ultimo sistema di calcolo che andiamo a esaminare, il metodo analitico. La procedura si fonda sull’attività effettivamente svolta nell’anno e, quindi, sugli acquisti e sulle vendite registrati o che dovevano essere registrati dall’1 al 20 dicembre in caso di contribuenti mensili, dall’1 ottobre al 20 dicembre se trimestrali. In pratica, si tratta dell’intero debito d’imposta emerso dalla liquidazione straordinaria al 20 dicembre 2012. Quando si transita da un regime all’altro Il contribuente trimestrale nel 2011 e mensile nel 2012 deve calcolare l’acconto da corrispondere entro il 27 dicembre, agganciandosi al metodo storico e versando un terzo dell’imposta risultante dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2011. Chi si è mosso, invece, in senso contrario, ossia è passato dal mensile al trimestrale, dovrà sommare quanto versato negli ultimi tre mesi del 2011, al netto dell’eccedenza detraibile emersa dalla liquidazione relativa al mese di dicembre dello stesso anno. F24 protagonista unico del round finale Fatti i calcoli, per archiviare l’acconto Iva 2012, non resta che compilare il modello F24 e versare il tributo, esclusivamente per via telematica. È questa l’unica via ammessa per effettuare il pagamento. La somma non è rateizzabile, ma può essere compensata con eventuali crediti d’imposta e contributivi. Diversamente da quanto avviene per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell’1 per cento. I codici tributo da utilizzare sono il 6013 per i mensili, il 6035 per i trimestrali. La somma dovrà essere detratta dall’Iva dovuta dai contribuenti mensili nel mese di dicembre 2012, nell’ultimo trimestre dell’anno dai trimestrali. Sanzioni Saltata la scadenza, arrivano, puntuali, sanzione e interessi (2,5% annuo). La sanzione amministrativa prevista per l’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto Iva, è pari al 30% della somma dovuta (articolo 17 del Dlgs 471/1997). Se però il contribuente corre ai ripari entro quattordici giorni dalla scadenza, la penalità scende al 2% del tributo per ogni giorno di ritardo. Uno “sconto” anche per coloro regolarizzano il debito prima che la somma sia iscritta a ruolo ed entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso dell’ufficio. In quest’ultimo caso, la sanzione è ridotta a un terzo dell’importo non versato. Ma c’è anche il ravvedimento Il contribuente ritardatario – a patto che l’irregolarità non sia stata già accertata e che non siano in corso controlli e accertamenti nei suoi confronti – può, comunque, ricorrere al ravvedimento operoso e scontare una pena meno gravosa rispetto a quella ordinariamente prevista per questo tipo di violazioni (omesso, tardivo, insufficiente pagamento). In questo modo, grazie all’istituto disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997, l’interessato si trova a pagare una sanzione ridotta a un decimo, se il versamento avviene entro trenta gironi dalla scadenza naturale – diminuzione applicata anche al 2% giornaliero in caso di versamento avvenuto nel periodo breve dei quattordici giorni –, a un ottavo se il contribuente regolarizza il debito (costituito dall’imposta, dalla sanzione ridotta e dai relativi interessi) nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale. Attenzione a non cadere nel penale La data del 27 dicembre indica anche un’altra scadenza: è l’ultimo giorno utile per pagare l’omesso versamento dell’Iva relativo al 2011, superiore a 50mila euro, senza che la violazione, data l’entità, si trasformi da amministrativa a reato penale, punibile con la reclusione da sei mesi a due anni. Per chi vuole controllare, il debito è quello indicato nella dichiarazione Iva annuale 2011. FONTE: FISCO E TASSE

mercoledì 26 dicembre 2012

I.M.U. COME QUANDO E PERCHE'

Con la riforma del federalismo fiscale, è stata introdotta una nuova tassa, l'Imposta Municipale Unica (Imu), che sostituisce sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l'Ici, introdotta nel 1992 e presto diventata una delle entrate più importanti nel bilancio dei Comuni, prima di essere abolita per le prime case. Le aliquote Imu possono essere fissate da ciascun Comune aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria, secondo il seguente schema. Aliquote Imu Aliquota ordinaria Variabilità Minimo-massimo Prima casa 0,4% ±0,2% 0,2%-0,6% Altre proprietà 0,76% ±0,3% 0,46%-1,06% Chi deve pagare l'Imu La nuova imposta interessa i proprietari di tutti gli immobili, sia residenziali, sia commerciali. La prima casa, quella di abitazione, può beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio (fino a 26 anni d'età) che compone la famiglia. La condizione perché una casa venga considerata abitazione principale è che il proprietario vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente. La casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell'Ici, non viene considerata come abitazione principale. Per chi ha case in affitto, è prevista un dimezzamento dell'aliquota ordinaria, ma solo a partire dal 2015. Ciascun Comune può comunque deliberare una riduzione fino allo 0,4 per cento. Il pagamento dell'Imu spetta inoltre ai proprietari di aree edificabili (dove l'edificabilità può anche discendere dal solo piano regolatore generale). In questo caso, la base imponibile viene determinata dal valore di mercato al 1 gennaio dell'anno per il quale si paga l'imposta. Esempio di calcolo Casa di categoria catastale A/3, di circa 100 metri quadrati, con rendita catastale non rivalutata di 945,11 euro, adibita come abitazione principale. Rendita catastale rivalutata del 5%: 945,11 + 5% = 992,37 Rendita catastale rivalutata del 60%: 992,37 + 60% = 1.587,78 Valore catastale: 1.587,78 x 100 = 158.778 Imu: 0,4% di 158.778 = 635,11 Detrazione prima casa: 635,11 - 200,00 = 435,11 Detrazione figli: 435,11 - 50,00 - 50,00 = 335,11 (importo dovuto) Chi non paga nulla: facendo riferimento all'aliquota ordinaria, con una rendita catastale uguale o inferiore a 446,43 euro, una famiglia con due figli non deve pagare nulla. Chi non ha figli può invece arrivare a zero solo con una rendita catastale uguale o inferiore a 297,62 euro, sempre se l'aliquota è quella ordinaria dello 0,4 per cento. Case all'estero Con la manovra "Salva Italia" del governo Monti è stata introdotta una nuova tassa a carico di chi, pur essendo residente in Italia, possiede immobili all'estero. I proprietari dovranno dovranno versare un'imposta dello 0,76 per cento del valore dell'immobile. Tale valore è dato dal costo riportato nell'atto di acquisto dell'immobile o dai contratti o, in assenza, dal valore di mercato dove è situato l'immobile. L'importo dovuto è proporzionale alla quota di possesso del bene. Per evitare che l'immobile sia tassato due volte, viene riconosciuto un credito d'imposta pari ad eventuali prelievi patrimoniali applicati nello Stato in cui si trova l'immobile. FONTE: INTRAGE.IT

MESSAGGIO DEL FONDATORE