venerdì 30 marzo 2012

A.C.E.

L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) debutta già in UNICO 2012. Il calcolo per la determinazione dell’agevolazione introdotta dall’art. 1 del Decreto salva – Italia (D.L. n. 201/2011) trova, infatti, spazio all’interno del quadro RS del modello UNICO Società di Capitali 2012. La quota dell’ACE che può essere portata in deduzione dal patrimonio netto, risultante dal quadro RS, va poi riportata nel quadro RN di determinazione dell’imposta.
Fonte: Il Sole 24 Ore

I.M.U Approda al senato

Tre sono gli emendamenti al Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012) ,depositati ieri al Senato, di cui uno dedicato interamente ai casi di riduzione dell’IMU. Viene proposta la riduzione del 25% della base imponibile per gli imprenditori agricoli, l’esenzione per i fabbricati rurali nei comuni di montagna al di sopra dei 1.000 metri di altitudine, il versamento dell’IMU per i fabbricati rurali strumentali in due rate (30% in acconto a giugno e 70% a saldo a dicembre), l’eliminazione della quota erariale dell’IMU sugli immobili di proprietà dei Comuni siti nel proprio territorio e sugli immobili ex Iacp delle cooperative edilizie  a  proprietà indivisa, la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili di interesse storico o artistico a condizione però che non producano reddito. 
Fonte: Il Sole 24 Ore

BLACK LIST COMUNICAZIONE 02 APRILE 2012

Entro il prossimo 2 aprile i contribuenti che hanno effettuato operazioni con Paesi black list dovranno inviare l’apposita comunicazione relativa alle operazioni effettuate nel mese di febbraio. Dovrebbe scattare già da tale appuntamento la nuova regola prevista dal D.L. n. 16/2012, in vigore dal 2 marzo, che prevede che, ai fini della comunicazione, rilevano solo le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a € 500.
Fonte: Il Sole 24 Ore

domenica 25 marzo 2012

F24 ACCISE SI CAMBIA DAL 10 APRILE 2012


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 12.03.2012, ha approvato il nuovo modello F24 Accise che sostituirà, a partire dal 10 aprile 2012, quello approvato con il provvedimento del 23 ottobre 2007. Il nuovo modello, assieme alle Avvertenze per la compilazione, sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo F24 Accise permetterà una gestione più efficiente dei versamenti effettuati da parte dei contribuenti che hanno scelto la modalità rateale, sono stati infatti introdotti i nuovi campi “codice ufficio”, “codice atto” e “rateazione”. È stato modificato anche il modello di quietanza dei versamenti eseguiti telematicamente con F24, con un altro provvedimento direttoriale del 12 marzo 2012. La modifica riguarda l’inserimento del campo “rateazione” nella sezione Accise/Monopoli nella legenda della quietanza di versamento F24. Anche in questo caso la nuova quietanza e la relativa agenda sostituiranno le vecchie dal prossimo 10 aprile.
Fonte: Fisco Oggi

BENI AI SOCI LA COMUNICAZIONE RINVIATA AL 15 OTTOBRE 2012


La proroga è arrivata ieri, 13 marzo 2012, con il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 37049 che modifica così il provvedimento del 16.11.2011, disponendo un termine più lungo per la comunicazione dei dati. Lo slittamento si è reso necessario per le particolari difficoltà di attuazione e per l’assoluta novità dell’obbligo. Scopo di tale adempimento, previsto dalla manovra di “Ferragosto” e attuato con il provvedimento del 16.11.2011, è di recuperare base imponibile non dichiarata attraverso l’individuazione degli effettivi destinatari di determinati beni. Il termine ultimo per l’adempimento era stato in origine fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui il bene è stato a disposizione del socio o del familiare, oppure ne è terminato il godimento. Quindi il primo appuntamento, prima fissato per il 31 marzo 2012, slitta al prossimo 15 ottobre.
Fonte: Fisco Oggi

CREDITO IVA COMPENSAZIONI A 5000 EURO DAL 01 APRILE 2012


Con il comunicato stampa del 13 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate anticipa la decorrenza delle nuove regole sulla compensazione del credito Iva, che sarà indicata in un prossimo provvedimento, in corso di emanazione. Fino al 31 marzo 2012 continuano a valere le vecchie regole: i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva fino a 10.0000 €, senza aver necessariamente presentato prima la dichiarazione Iva o l’istanza da cui il credito emerge. Mentre dal 1° aprile 2012 le compensazioni di importi annui superiori a 5.000 Euro potranno essere effettuate solo a partire dal girono 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge. La regola ha validità sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo ai periodi inferiori all’anno.
Fonte: Agenzia delle Entrate

SPESOMETRO SI PARTE DAL 2012


In una informativa sul sito dell’Agenzia delle entrate si chiarisce che l’invio delle comunicazioni delle operazioni IVA in scadenza il 30 aprile va fatto tenendo conto della vecchia soglia di 3000 euro, selezionando quindi solo le operazioni pari o superiori a tale importo. Inoltre sono escluse dallo spesometro quelle riferite a regolamenti contabili e quelle finanziarie e senti o tra compagnie di assicurazione. Le istruzioni per la trasmissione restano quelle allegate al provvedimento del 16.9.2011: un ulteriore conferma che la norma del Dl 16/2012 riporterà in uso l’elenco clienti-fornitori per le operazioni a partire dal 1.1. 2012.
Fonte: Il Sole 24 Ore

SPONSORIZZAZIONI SI CAMBIA CON LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE


Con la sentenza 3433 del 5 marzo 2012, la Cassazione ribadisce la diversa natura giuridica tra spese di rappresentanza e di pubblicità .  Se non viene provato il ritorno direttamente commerciale dell’operazione di sponsorizzazione ossia  un incremento delle vendite essa rientra tra le spese di rappresentanza e non di pubblicità . Come tale gode di una deducibilità limitata. Il caso riguardava la sponsorizzazione dell’attività di un pilota tramite l’apposizione del marchio di una azienda impiantistica sull’auto da corsa.
Fonte: Fisco Oggi

IRAP la sua evasione non costituisce reato penale


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11147 della Terza sezione penale, depositata ieri 22 marzo 2012, ha affermato il principio secondo il quale non costituisce reato penale l’evasione dell’Irap, almeno sulla base dell’art. 2, D. Lgs. n. 274/2000. La legge, infatti non attribuisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive, “non trattandosi di un’imposta in senso tecnico”.
Fonte: Il Sole 24 Ore

imposta sule reddito delle società diventerà I.R.I.


E’ pronta la bozza di 17 articoli della delega fiscale. Messa a punto dal Governo Monti e presentata giovedì 15 marzo nel corso del vertice politico con i leader dei partiti, il provvedimento sarà varato per la fine della prossima settimana. Il testo conterrà una vera e propria riforma fiscale: la sostituzione dell’Ires (imposta sul reddito delle società) con l’Iri (imposta sul reddito imprenditoriale), revisione dei regimi fiscali, delle agevolazioni fiscali, degli interpelli, dell’assistenza fiscale, del contenzioso, delle sanzioni penali e del Catasto. All’art. 1 della delega si legge che il Governo si riserva 9 mesi di tempo per attuare la riforma mediante l’emanazione di uno o più decreti legislativi.
Fonte: Il Sole 24 Ore

giovedì 22 marzo 2012

MEDIAZIONE TRIBUTARIA IN VIGORE DAL 01 APRILE 2012


Dal 1° aprile 2012 entrerà in vigore il nuovo istituto della mediazione tributaria, che consentirà di chiudere le liti fiscali di importo fino a € 20.000, con uno sconto fino al 40% delle sanzioni. Lo precisa la Circolare n. 9/E diffusa ieri 19 marzo in concomitanza con la conferenza stampa tenuta dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e dal direttore centrale Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa. In particolare, la mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti che hanno l’obiettivo di ridurre il contenzioso, ha carattere generale e obbligatorio: generale perché opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio perché il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.
Fonte: Fisco Oggi

ARTICOLO 18 -SI CAMBIA

 Sui licenziamenti si volta pagina, con tre diversi regimi che si applicano per tutti i lavoratori, non solo per i neoassunti. Per i licenziamenti economici, se giudicati illegittimi, il giudice ordina il pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva compresa da 15 a 27 mensilità. Per i licenziamenti disciplinari il giudice deciderà tra reintegrazione – solo nei casi più gravi – e indennizzo, sempre tra 15 e 27 mensilità. Per i licenziamenti discriminatori è invece confermato l'attuale apparato sanzionatorio dell'articolo 18, con il reintegro obbligatorio disposto dal giudice a prescindere dalle dimensioni dell'impresa. È questo lo schema contenuto in un documento di 4 pagine illustrato alle parti sociali dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero, che prevede la riscrittura dell'articolo 18 dello Statuto dei di Giorgio Pogliotti -.
FONTE:  Il Sole 24 Ore

lunedì 19 marzo 2012

REDDITI DEI PARLAMENTARI, MA ALMENO LORO LI DICHIARANO


Silvio Berlusconi aumenta di otto milioni il suo reddito ed è ancora il più ricco del Parlamento,Antonio Di Pietro supera Umberto Bossi eAngelino Alfano sorpassa  Pierferdinando Casini e Pier Luigi Bersani. E’ quanto emerge dalle dichiarazioni dei parlamentari del 2011 e relativo al 2010 che oggi sono state rese pubbliche alla Camera e al Senato.

Il reddito dell’ex presidente del Consiglio, dichiarato nel 2011 e relativo all’anno precedente è di48.180.792 euro, vale a dire circa otto milioni in più rispetto a quanto dichiarato lo scorso anno, ovvero 40.897.004. Per quanto riguarda beni immobili e mobili l’unica variazione che risulta è l’acquisto di un immobile a Lampedusa il 28 giugno dello scorso anno. Tra le proprietà dichiarate ci sono due appartamenti uso abitazione in Milano e due box, insieme ad altri tre appartamenti sempre nel capoluogo lombardo. Berlusconi dichiara anche comproprietà al 7,46 per cento di parti comuni in Milano, un immobile nel comune di Lesa, e uno a Antigua cui si aggiunge anche un terreno. Ma i beni immobili ad Antigua sono scesi da tre a due.

Inoltre, non risultano nuovi acquisti per quanto riguarda autovetture e imbarcazioni da diporto e partecipazioni nelle società. Invariati anche tre depositi di gestione patrimoniale e il deposito amministrato presso la Banca Popolare di Sondrio, il Monte dei Paschi di Siena e la Banca Arner Italia Spa. Tra i beni immobili intestati a Berlusconi risultano due appartamenti in uso abitazione a Milano, due box e altri tre appartamenti sempre a Milano ed una comproprietà. Nella dichiarazione dei redditi è poi iscritto un immobile nel comune di Lesa e alcune proprietà nell’isola di Antigua.

L’attuale presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti ha dichiarato come imponibile per l’anno 2010 1.513.030 euro. La moglie, Elsa Antonioli, ha avuto come imponibile 20.894 euro. Svariati i beni immobili del professore: 40% di un ufficio, due negozi e un deposito a Milano; 50% di una casa a Bruxelles; 50% di una casa e due box a Milano. Sempre nel capoluogo lombardo il 100% di una casa e un box. Altre proprietà a Varese: nove case e sei box, un negozio e il 50% di un terreno. Le automobili sono una Lancia Dedra del ’95 e una Lancia K del ’98. La moglie possiede il 10% di un ufficio e due negozi a Milano; il 50% di quattro case sempre a Milano e un seminterrato sempre nel capoluogo lombardo. Elsa Antonioli possiede inoltre il 50% di due villini con terreno a Novara e il 50% della casa a Bruxelles e una Lancia Musa del 2009.

Tra i leader di partito il più ricco è Gianfranco Fini con 201.115 euro dichiarati per il 2011. Segue a poca distanza il numero uno dell’Idv, Antonio Di Pietro, con 182.207 euro. Di Pietro, che nella dichiarazione dei redditi del 2011 ha segnalato l’acquisto di alcuni terreni a Montenero di Bisaccia, guadagna di più del segretario del Pdl, Angelino Alfano, che ha denunciato al fisco 169.317 euro. Seguono poi il leader del Pd, Pier Luigi Bersani, con 136.885 euro, Francesco Rutellicon 131.252 e Umberto Bossi con 124.871 in calo rispetto all’anno precedente, quando ammontava a 167.957. ‘Ultimo’ tra i leader di partito, Pier Ferdinando Casini, il cui reddito imponibile nel 2011, quindi riferibile al 2010, è di 116.986 euro. Ma a suo nome risulta una fitta compravendita di azioni. Tra quelle vendute spiccano le 1.525 azioni di Unicredit, tra gli acquisti c’è invece Intesa Sanpaolo con 967 azioni.

Per quanto riguarda i presidenti delle due Camere,  Renato Schifani è più ricco del suo omologo alla Camera, Gianfranco Fini. La seconda carica dello Stato ha, infatti, dichiarato un reddito imponibile di 223.939 euro contro i 201.115 euro di Fini. Il reddito di Schifani è leggermente calato rispetto a quello della precedente dichiarazione (229.918 euro), mentre quello di Fini è aumentato visto che lo scorso anno aveva dichiarato 186.563 euro.

Il capogruppo più facoltoso alla Camera è Siegfried Brugger (gruppo Misto). Nonostante una flessione rispetto al reddito dichiarato nel 2010, Brugger guida la classifica con 238.091 euro di imponibile. A seguirlo, di poco distante, è il presidente dei deputati del Pd, Dario Franceschini, con 225.854 euro. Il terzo in classifica è il presidente di Popolo e Territorio, Silvano Moffa, con 167.132 euro di imponibile, seguito da Gianpaolo Dozzo, della Lega, che dichiara 163.607 euro. Subito dopo Fabrizio Cicchitto del Pdl, con 157.452 euro percepiti nel 2010; quindi Massimo Donadi dell’Idv con 151.197 euro. In fondo alla classifica il presidente del deputati di Fli,Benedetto Della Vedova, con 125.360 euro e Pier Ferdinando Casini con 116.986 euro.

Tra i redditi disponibili anche quello di 
Luigi Lusi, l’ex tesoriere della Margherita al centro di un’inchiesta giudiziaria per appropriazione indebita per 13,5 milioni di euro dalle casse del partito. Il reddito imponibile per il 2010 (dichiarato nel 2011) è di 304.926 euro mentre  l’anno precedente era stato di 320.165. Lusi ha sottoscritto come capitale sociale del giornale Europa 84.893 euro, pari all’87,4% del totale (97.189). Come variazione dalla precedente dichiarazione dei redditi l’ex senatore del Pd ha venduto una Lancia Delta del 2009 e una Mercedes Ml e ha comprato una Fiat 500.

domenica 18 marzo 2012

COMPENSAZIONI CREDITI IVA SI CAMBIA


Con il comunicato stampa del 13 marzo 2012 l’Agenzia delle Entrate anticipa la decorrenza delle nuove regole sulla compensazione del credito Iva, che sarà indicata in un prossimo provvedimento, in corso di emanazione. Fino al 31 marzo 2012 continuano a valere le vecchie regole: i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva fino a 10.0000 €, senza aver necessariamente presentato prima la dichiarazione Iva o l’istanza da cui il credito emerge. Mentre dal 1° aprile 2012 le compensazioni di importi annui superiori a 5.000 Euro potranno essere effettuate solo a partire dal girono 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge. La regola ha validità sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo ai periodi inferiori all’anno.
Fonte: Agenzia delle Entrate

via ai rimborsi irap sul costo del personale


Per effetto dell’art. 4, comma 12, D.L. n. 16/2012, sarà possibile per i contribuenti chiedere il rimborso della quota Irap relativa al costo del personale per gli anni pregressi (prima deducibile nella misura forfetaria del 10% ed ora deducibile, invece, al 100%). Il rimborso può essere richiesto dai contribuenti per i quali è ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento. Sarà un provvedimento a chiarire le modalità e di termini di presentazione del rimborso, che verosimilmente sarà con un “click day” che premierà le istanze secondo l’ordine di arrivo.
Fonte: IL SOLE 24 ORE

PROROGA COMUNICAZIONE DEI BENI IN USO AI SOCI


La comunicazione dei beni societari in uso ai soci e familiari nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011 è stata rinviata dal 2 aprile, termine fissato nella manovra di Ferragosto, a data da destinarsi. Con un imminente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’adempimento dovrebbe essere spostato almeno alla fine di giugno. L’indeducibilità e la tassazione del reddito previste dalla norma scattano invece dal 2012
Fonte: Il Sole 24 Ore

PARTITE IVA INATTIVE IN ARRIVO UN AVVISO


La chiusura d’ufficio delle partite IVA introdotta dal Dl 98 /2011, avverrà dopo preavviso ai contribuenti da parte dell’Agenzia e scatterà sulla base dei dati dell’Anagrafe tributaria, non solo sull'inattività per 3 anni. I contribuenti avranno 30 giorni  per dare riscontro alla comunicazione.
La sanzione minima per la mancata presentazione di cessazione attività è fissata ora in €172 da versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Decreto ,con la modifica dell'art. 35 quater al DRP 633/72, istituisce inoltre un servizio di libera informazione a chiunque sullo stato delle partita IVA  attive.
Fonte: Fisco Oggi

sabato 17 marzo 2012

Nasce il Registro delle Opposizioni alle telefonate commerciali indesiderate


 
Le nuove regole per il Telemarketing. L'istituto del registro delle opposizioni è un servizio a tutela del cittadino che non desidera essere contattato telefonicamente per scopi commerciali.
Dal 1 febbraio 2011 è divenuto operativo il Registro pubblico delle opposizioni, istituito con D.P.R 7 settembre 2010, n. 178, contenente il Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
Il Registro delle Opposizioni
Il registro è, da un lato, un servizio a tutela del cittadino che non desidera essere contattato telefonicamente per scopi commerciali o di ricerche di mercato, dall’altro, uno strumento di implementazione della competitività nel mercato degli operatori di marketing telefonico.
Con l’iscrizione nel registro gli abbonati, intesi come persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Sarà dunque vietato telefonare per fini commerciali o pubblicitari alle persone iscritte al registro. Al contrario, per i non iscritti vale il principio del silenzio assenso, per cui non iscriversi equivale a prestare il proprio consenso.
Come iscriversi al Registro
Ciascun abbonato può chiedere al gestore in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate, che la numerazione della quale è intestatario sia iscritta al registro gratuitamente e secondo le seguenti modalità:
1) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro pubblico www.registrodelleopposizioni.it. In tale caso, l'abbonato è tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;
2) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui sopra, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero verde appositamente predisposto dal gestore del registro 800.265.265. Il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilità per l'abbonato di ottenere comunque assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;
3) mediante invio di lettera raccomandata, con allegata copia di un documento di riconoscimento a: Gestore Registro pubblico delle opposizioni – abbonati Ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7212, 00162 Roma Rm. In tale caso, fa fede la data di effettiva ricezione da parte del gestore;
4) mediante spedizione via fax al numero 06.5424822 (dal numero da inserire in lista), della richiesta di iscrizione con allegata copia di un documento di riconoscimento;
5) mediante posta elettronica all’ indirizzo abbonati@rpo.fub.it con indicazione del numero da schermare, dati anagrafici e d’identità.
In caso di richiesta a mezzo raccomandata o fax verrà dato riscontro dell’avvenuta iscrizione, che comunque avverrà il giorno lavorativo successivo alla richiesta.
Come cancellarsi dal Registro o modificare i propri dati
Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l'iscrizione ad esso. Ogni abbonato può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione. L'iscrizione dell'abbonato al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza. A tale fine è assicurato l' aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica degli abbonati.
Cosa fare in caso di violazioni
Se nonostante l’iscrizione si fosse raggiunti da telefonate indesiderate, è consigliabile, in primo luogo, fare presente all’operatore la propria opposizione. È comunque sempre possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) per le segnalazioni del caso.
Riferimenti normativi:

- Dlg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- DlLg. 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
- D.P.R 7 settembre 2010, n. 178, contenente il Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali
 FONTE: FISCO  E TASSE

venerdì 16 marzo 2012

mobilità in deroga -I.N.P.S.


È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

A CHI SPETTA
L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
  • licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
  • in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;
  • che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
    • imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
    • imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
    • cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
    • imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
    • aziende in regime transitorio:
      • aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
      • agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
      • imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.
Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre.

QUANDO SPETTA
In caso di licenziamento per:
  • esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
  • riduzione di personale;
  • trasformazione dell'attività aziendale;
  • ristrutturazione dell'azienda;
  • cessazione di attività aziendale

LA DOMANDA
La domanda di indennità di mobilità ordinaria può essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center integrato – n. 803164;
  • Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

LA DECORRENZA
L'indennità decorre:
  • dall' 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell'indennità per mancato preavviso;
  • dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno.

IL PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità a scelta dell'interessato:
  • tramite bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi dell'IBAN (27 caratteri:stato, CIN, ABI, CAB e numero di c/c.);
  • allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento dell'identità del percettore, presentando:
    • un documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • consegnando l' originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel in Posta Prioritaria.

QUANTO SPETTA
Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.

Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

PER QUANTO SPETTA
L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata l'azienda.

Età del lavoratore all'atto del licenziamento
Aziende NON del Mezzogiorno
Aziende del Mezzogiorno
(T.U. D.P.R. 218/78)
Fino a 40 anni (non compiuti)
12 mesi
24 mesi
Da 40 a 50 anni (non compiuti)
24 mesi
36 mesi
Oltre 50 anni
36 mesi
48 mesi

L' indennità di mobilità non può essere, di regola, superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha effettuato il licenziamento.

fonte:I.n.p.s.

venerdì 9 marzo 2012

SPESE SANITARIE DETRAIBILI DAL REDDITO


Il 19% delle spese sostenute per farmaci, cure mediche e per l'assistenza sanitaria può essere detratto, scalato cioè dalle tasse da versare, calcolate sul reddito annuale. La detrazione è applicata per somme eccedenti 129,11 euro (franchigia).
Per riconoscere i farmaci propriamente detti dai parafarmaci (non deducibili) bisogna osservare il codice ministeriale che si trova immediatamente sotto il codice a barre del prodotto (codice a lettura ottica) : detto codice per i farmaci inizia sempre con "A 0".
Per quanto riguarda i farmaci per cui al momento dell'acquisto è richiesta la ricetta medica, è necessario presentare lo scontrino fiscale emesso dalla farmacia in cui deve apparire anche il codice fiscale del paziente.
Anche i ticket possono essere detratti presentando lo scontrino fiscale.
Per i farmaci da banco ed i medicinali omeopatici valgono le stesse regole.
Per le preparazioni galeniche, cioè quelle preparazioni allestite dal farmacista in farmacia su prescrizione medica, valgono le norme relative ai medicinali.
Le spese veterinarie, infine, se sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva, si detraggono nel limite massimo di euro 387,34 e per la parte eccedente l'importo di euro 129,11.
La documentazione riguardante tutte le spese detratte deve essere conservata per cinque anni.
Gli scontrini fiscali vanno riposti al riparo dalla luce per evitare che sbiadiscano perdendo in leggibilità; si consiglia di farne una fotocopia, che nel tempo non si altera.
Per quanto riguarda le spese mediche si possono detrarre:
  • interventi chirurgici necessari e trapianti;
  • medicinali non rimborsabili o rimborsabili in parte, conservando la prescrizione del medico e la ricevuta di pagamento o lo scontrino fiscale. Per i medicinali senza prescrizione, è necessaria un'autocertificazione che ne attesti la necessità;
  • visite mediche di medici generici, specialisti e omeopati;
  • assistenza di infermieri e fisioterapisti (paramedici);
  • esami di laboratorio e cure prescritte da un medico;
  • protesi sanitarie prescritte da un medico;
  • cure dentistiche;
  • noleggio o acquisto di attrezzature sanitarie (macchine per aerosol, per misurare la pressione, ecc);
  • cure termali prescritte da uno specialista;
  • cure mediche e medicine per una persona anziana ricoverata in un Istituto. Le spese devono essere documentate separatamente e comprovate dallo scontrino fiscale. Non sono detraibili la retta di ricovero e l'assistenza ordinaria;
  • spese sanitarie fatte da un familiare, non fiscalmente a carico, che soffra di una tra quelle malattie che danno diritto all'esenzione dalle spese sanitarie. In questo caso, è possibile detrarre la parte che il malato stesso non può detrarre dalla sua dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 6.197,48 euro;
  • alcune polizze assicurative
Le spese mediche sostenute e rimborsate nell'ambito di una polizza malattia possono essere dedotte. Non sono detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza.
I portatori di handicap e gli invalidi o i propri familiari non sono soggetti alla franchigia di 129,11 euro e possono detrarre anche le spese per i mezzi per la deambulazione e per i sussidi tecnici informatici (poltrone, arti artificiali, costruzione di rampe, trasporto in ambulanza, fax, modem, computer, ecc.), e per l'adattamento delle auto alle limitazioni della persona (la detrazione spetta una volta in 4 anni per una sola macchina e per non più di 18.075,99 euro).
I non vedenti possono detrarre anche 516,46 euro l'anno per il mantenimento del cane guida e possono dedurre, anziché detrarre, le spese mediche ed infermieristiche

Come si documentano le spese

La documentazione delle spese è costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva. Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla (e cioè, per la dichiarazione dei redditi 2005 - modello 730 o UNICO persone fisiche - fino a tutto il 31 dicembre 2010). ). Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori. Nel caso in cui i genitori intendono ripartire la spesa in misura diversa, devono annotare la percentuale di ripartizione sul documento comprovante la spesa. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.
  

Documentazione utile per la detrazione delle spese dei medicinali in occasione della presentazione  della denuncia dei redditi

Una recente Risoluzione, la n.10/E del 17 Febbraio 2010 dell'Agenzia delle Entrate, è stata diramata in merito alla documentazione necessaria per detrarre le spese relative all'acquisto di medicinali in occasione della presentazione della denuncia dei redditi.  Il Ministero ha ribadito che: "....  gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, come modificati dall'art. 1, comma 28, lettera a) e lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispongono che ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione "la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario".   L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato inoltre che: "... in seguito all'introduzione dei nuovi, e più stringenti, obblighi concernenti la certificazione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali, si deve ritenere che non sia più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si  evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie".

lunedì 5 marzo 2012

EQUITALIA RATEAZIONI-SI CAMBIA


L'Agente della  riscossione, su  richiesta  del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro.
Recentemente sono state introdotte importanti novità in materia di rateazione, con la direttiva di Equitalia del 1° marzo 2012 e con il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 emanato dal Governo.

La disciplina che regola la concessione del beneficio è sempre stata differenziata a seconda dell’importo del debito. Con direttiva del 1° marzo 2012 Equitalia ha innalzato da 5 mila a 20 mila euro la soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, presentando semplice domanda motivata.

Per debiti oltre 20 mila euro  la concessione della rateazione resta subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’Agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

La stessa direttiva eleva, inoltre, da 25 mila euro a 50 mila euro la soglia di debito da rateizzare che richiede la comunicazione relativa alla determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati.

Infine, nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, l’indice Alfa non è più considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. L’Indice di Liquidità costituisce la soglia di accesso alla dilazione se il valore è inferiore a 1.

Importanti cambiamenti sono stati apportati anche con il dl 2 marzo 2012, n. 16, sulla semplificazione fiscale, in base al quale:



       è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescentianziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione;
         l’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca 
nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate. L’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
          il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento   
         delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive;
Anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.




La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

FONTE:  EQUITALIA.IT

Decreto semplificazione in materia tributaria -prima puntata


Articolo 1 -
Art. 1 Rateizzazione debiti tributari
In vigore dal 2 marzo 2012
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 e' abrogato.
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel
caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione della rateazione».
c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due rate» e'inserita la seguente: «consecutive».
3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato
possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficolta' economica, ancorche' intercorra
contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso gia' fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.
5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «;
costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16 -
Pagina 2
6. Sono fatti salvi i comportamenti gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.

domenica 4 marzo 2012

STIPENDI DEI MANAGER PUBBLICI

Nello scorrere delle riviste che cerco di leggere on line giornalmente per aggiornarmi,sulle novità fiscali e tributarie,mi salta subito all'occhio questo titolo che occupa, le pagine dei principali quotidiani italiani ed è pubblicato nei titoli e nei blog piu' letti.
il mio occhio va subito all'elenco di alcuni manager pubblici che prendono i seguenti stipendi:

-capo dipartimento dell'amministrazione penitneziaria   s.e.o euro 543.954,00 ;
-capo della polizia                                                     s.e.o euro 621.253,00;
-capo del gabinetto del ministero dell'economia            s.e.o euro 536.906,00;
e così via per oltre 60 nomi, per un complessivo che eroga lo stato di oltre 40.000.000,00 di euro in misura annua, solo per questi 60 nomi.
Tutto ciò ha destato in questi giorni enorme scandalo, a ragion veduta.
Innanzitutto erogando tali stipendii i vari enti  pubblici in cui tali manager sono ai vertici, violano una norma di un decreto applicativo,cioè violano una legge e si rifiutano di applicarla.
Nel mese di Gennaio 2012 un decreto del ministro Monti, ha regolato e limitato gli stipendi dei manager pubblici, disponendo che quest'ultimi dovessero essere adeguati e diminuiti ove occorreva sino a euro 304.000,00 lordi e non oltre.
Ciò vale a dire che nessun individuo ,di qualsiasi ordine e grado che copre un posto pubblico,di qualsiasi livello, dal 01 febbraio 2012 doveva percepire più di 304.000,00 euro lordi.
ora in base a quanto sopra pubblicato nei vari quotidiani, ciò non è stato fatto,molti enti pubblici hanno violato ,ignorato e disatteso una norma legislativa, sottraendo denaro pubblico al popolo.
i manager pubblici  italiani , secondo quello che si legge sono i più pagati del mondo  e la cosa più grave  e che il loro stipendio come nel resto delle aziende pubbliche del mondo non  è legato ai risultati aziendali, ma anche aziende pubbliche  in perdita  e sovvenzionate con le nostre tasse,retribuiscono con fior di milioni i loro manager in beffa ad ogni  norma legislativa.
Dall'altra parte della barricata, esiste invece un Italia in difficoltà, gli stipendi dei dipendenti privati italiani  i più bassi nel mondo e le pensioni sfiorano la fame e la miseria,la pensione sociale non supera oggi neanche i 500,00 euro una vera vergogna.
Gli assegni familiari sono rimasti ancorati al tenore di vita di dieci ,quindici anni fa,gli altri ammortizzatori sociali neanche a parlarne  e poi arriva uno stratega che invece di rimediare,scartando le mele marce dice al popolo italiano, che bisogna stringere ancora la cinghia, aumentando le tasse.
Ma mi chiedo io dove arriveremo?  E quanto ancora ci faremo pigliare in giro? Perchè non si procede a perseguire legalmente chi viola norme legislative  erogando ancora oggi tali retribuzioni e invece si arresta chi va in fallimento per mancanza di lavoro e denaro, si pignorano i beni e si sequestrano le  case di chi onestamente dichiara le tasse da buon cittadino ma non c'è la fa a pagarle per mancanza di entrate.
Perchè non si aumentano le pensioni minime, dando la possibilità a tante persone di sopravvivere , npon di vivere ma di sopravvivere.
perchè non   si detassano gli stipendi fino a 24.000 euro lordi ,a chi ha famiglia ed è monoreddito,cioè due terzi d'Italia , incoraggiando così la ripresa della spesa,la rinascita dell'economia ,la possibilità di nuovi posti di lavoro.
Tutto ciò non viene fatto e ci continuano a pigliare in giro , ma dov'è Grillo con i suoi discorsoni, come mai non interviene?
Girando nelle principali città d' Italia le vetrine dei principali negozi sono coperte di scritte che invitano a saldi per chiusura o cessazione.se quà non si fa qualcosa,finiremo veramente male.
Da parte nostra,pubblicheremo questi casi straordinari giorno per gionro nei prossimi mesi ,leggeteci e date i vostri commenti che saranno particolarmente graditi.
il consulente fiscale on,line
il fondatore

MESSAGGIO DEL FONDATORE