mercoledì 25 aprile 2012

EQUITALIA E I SUICIDI AUMENTANO

A chiunque tu sia ,a te mi rivolgo prima che prendi una decisione sbagliata per problemi che ti assicuro gran parte di  noi privati cittadini, ha ,ha avuto ,avrà.
con notevole rammarico, leggo sui quotidiani dei giorni precedenti e vedo sui telegiornali, che i suicidi di imprenditori e individui che svolgono altre attività autonome e non aumentano, causa le cartelle di equitalia.
Tengo a precisare,che equitalia è solo un mandante come tanti altri concessionari della riscossione ,assoldato ai sensi di legge per riscuotere i tributi dai singoli cittadini e imprese.
Ma a vostro conforto la legge ci tutela e non è vero che niente si può fare per arginare tali difficoltà economiche che si stanno venendo a creare con la crisi economica attualmente in corso e non è vero che le cartelle esattoriali, non possono essere fermate, dilazionate o annullate.
Ci sono tante scappatoie legali, che nessuno vi dice e che talvolta tanti professionisti sconoscono, vi assicuro che i debiti tributari, qualunque sia la loro entità possono essere affrontati e vinti.
In presenza di un debito tributario ,rivolgetevi ai Vostri legali, ai vostri commercialisti e in ultimo ove lo desideriate a noi, al sottoscritto , ai colleghi che vi metterò a disposizione, che con l'aiuto della legge e con la nostra esperienza, vi permetteremo di affrontare un percorso difficile e impervio, evitando di perdere beni mobili ed immobili e di continuare la vostra attività, ascoltatemi a tutto c'è rimedio soprattutto ai debiti,vi aspetto e non preoccupatevi di compensi o quant'altro saranno il Vostro ultimo pensiero.
il consulente fiscale online

domenica 15 aprile 2012

F24-CORREZIONE ERRORI


IN CARTA LIBERA

All’Agenzia delle Entrate

RAVVEDIMENTO PER ERRATO CODICE TRIBUTO

Modello F24

OGGETTO: Istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24.

Il /La sottoscritt ………………………………………………………………………….
Residente in …………………………………………………………………………………
Via /Piazza…………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale ..........................................................................……………………….
Comunica che
in data …………………… ha effettuato un versamento con il modello F24, per un
importo pari a £./€. ….......………....., riportando erroneamente il codice tributo:
.................. e l’anno di riferimento …………………, in luogo del codice
tributo…………………………e dell’anno di riferimento ………………………, in
quanto trattasi di versamento relativo a
………………………………………………………………………………………………..
Ovvero. ha versato erroneamente………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
invece di …………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Chiede, pertanto, di procedere alla correzione del modello per imputare le
somme versate con il modello F24, di cui si allega copia, secondo le indicazioni
sopra comunicate.
…………………………..
Firma ……………….....................
Tipo documento ………….n. ………………rilasciato il…………….da …………………..

sabato 14 aprile 2012

I.M.U. L'ENNESIMA FREGATURA-fatelo girare condividetelo

Dire che l'I.M.U. costituisce l'ennesimo balzello fiscale, messo per danneggiare le famiglie a basso reddito è alquanto riduttivo.
Questa tassa, che per aumentarne la sua digeribilità ,stanno dando la possibilità di pagare in tre rate, si dimostra l'ennesima ingiustizia compiuta verso chi le tasse le paga, ma ha un reddito basso e  con difficoltà arriva a fine mese.
Si perchè l'I.M.U è un imposta sostitutiva anche dell'I.R.P.E.F.,limitatamente agli immobili non locati, cioè va a vantaggio di chi immobili ne possiede più di uno e non di chi ha solo la prima casa ed è comunque esente  da irpef secondo normativa vigente.
Si  l'I.M.U agevola i grossi proprietari immobiliari, che invece di pagare l'I.R.P.E.F secondo l'aliquota fiscale che scaturiva dal cumulo dei redditi,portando così un congruo incasso allo stato, ora pagano l'.I.M.U. sui loro fabbricati sfitti godendo di un notevole risparmio.
Così Monti ha istituito un imposta, che non aumenta gli introiti fiscali, ma anzi li diminuisce,danneggiando solo i proprietari della prima casa, di nuovo sottoposti a tassazione.
Questo come tutti i provvedimenti presi da questo governo,per aumentare le entrate dello stato si stanno rilevando un vero fallimento, ancor prima di iniziare e quello che effettivamente andava fatto,non è stato fatto.
Vi dicono che l'Italia davanti al resto del mondo ha un immagine migliore in questi ultimi mesi, che ogni fallimento è scongiurato, che spread e tassi sono migliorati,  tutto falso la realtà è che i fallimenti delle aziende sono aumentati,si parla di oltre 30 suicidi di persone dall'inizio dell'anno che non sanno più come andare avanti,questo è gravissimo,i licenziamenti sono aumentati e ora ci si mette l'articolo 18 a dar man forte ai tanti pseudo imprenditori.
Vi dicono che recuperano l'evasione fiscale, vediamo scene in televisione di blitz della Guardia di Finanza nei negozi in  zone di villeggiatura dei Vip ,video al telegiornale, della Polizia Tributaria, che scova grosse barche e macchine di lusso intestate ad evasori fiscali,si narra di fantomatici sequestri,ma è tutta scena per noi poveri contribuenti.
Si perchè lor signori, non vi dicono che a seguito di questi provvedimenti della Polizia Tributaria, nasce un contenzioso con il fisco, il quale va a finire nelle Commissioni Tributarie Provinciali,(una sorta di tribunale fiscale),dove nell'ottanta per cento dei casi ,come certificato dalla Corte  dei Conti per gli anni addietro ,l'evasore con l'aiuto di validi commercialisti ed avvocati,esce vittorioso, vedendosi annullato ogni verbale e vedendosi restituiti i suoi beni.
L'unico provvedimento che bisognerebbe adottare è recuperare l'evasione fiscale, inasprendo pene e condanne ,per chi viene scoperto ad evadere sopra una certa soglia che di solito dovrebbe essere sopra i 50.000 euro  e questo si potrebbe fare solo sfogliando i vari bilanci delle numerose società di capitali depositati presso le Camere di Commercio disseminate per tutta Italia, che riportano risultati di esercizio ridicoli,quasi tutti in perdita e che se realmente letti e analizzati, porterebbero a rinvenire evasioni miliardarie   e garantirebbero introiti fiscali per lo stato stratosferici.
Accanto a questi seri provvedimenti, bisognerebbe,invece premiare con un grosso sconto fiscale ,una sorta di esenzione pluriennale, chi esaminati i bilanci delle sue società risulta un onesto contribuente che dichiara tutto al fisco, chi assume personale e incrementa la sua forza occupazionale negli anni, riducendo i licenziamenti a zero o quasi.
Chi in base alle verifiche dei vari ispettorati del lavoro premia i suoi dipendenti, eroga tutto quello che è previsto dalla legge, creando un luogo di lavoro sereno e confortevole.
Ma mi rendo conto che la mia è pura utopia, niente di questo sarà fatto e continueranno a tartassarci, portando il popolo allo stremo , alla fame più nera e il resto non ho bisogno di dirvelo.
Fortunati Voi maxi evasori, avete tante complicità che nessuno vi scoverà mai.
Fate girare questo mio sfogo ,pensateci tutti e iniziamo a capire che siamo noi cittadini lo stato e che chi sale al governo, deve fare quello per cui è stato votato,quello per  cui ci ha chiesto il voto, promettendoci mari e monti e mai mantenendo neanche un impegno.
Come iniziare? Denunciamo noi gli evasori,tutti indistintamente, facciamoci rilasciare scontrini e ricevute fiscali, pretendiamo che imprenditori e lavoratori autonomi, dichiarino tutti al fisco e se vediamo illegalità denunciamole, nessuna pietà, come nessuna pietà si è avuta per quelle famiglie delle 30 persone che si sono suicidate, da Gennaio ad oggi.
Monti pensa ad aumentare le tasse e non vede che c'è gente che nemmeno può mangiare, coprare le medicine e sopravvivere , vergogna.
il consulente fiscale online















martedì 10 aprile 2012

mediazione tributaria modalità operative


La Circolare n 9/2012, nell'illustrare il nuovo istituto della mediazione tributaria, previsto dall'articolo 17-bis del Dlgs n. 546/1992, affronta anche il tema dell'instaurazione del giudizio dinanzi la Commissione tributaria provinciale.
Si tratta di una fase giurisdizionale solo eventuale cui si accede, su impulso del contribuente, ove non si pervenga a una conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione. Il contribuente, infatti, potrà valutare l'eventuale prosecuzione del contenzioso provvedendo alla sola costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale nei termini individuati dall'articolo 22 del Dlgs n. 546/1992, atteso che la notificazione dell'istanza equivale alla notificazione del ricorso.
La circolare si sofferma in particolare sulla costituzione in giudizio del contribuente fornendo chiarimenti anche in ordine alle particolari ipotesi dell'impugnazione di atti emessi dall'Agente della riscossione, dell'impugnazione cumulativa e del mancato pagamento delle somme dovute a seguito della mediazione.

La decorrenza dei termini per la costituzione
Viene innanzitutto chiarito che il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente, stabilito dall'articolo 22 del Dlgs n. 546/1992, inizia a decorrere dal giorno successivo:
  • a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della direzione provinciale o regionale, qualora entro tale termine non sia stato notificato il provvedimento di accoglimento ovvero non sia stato formalizzato l'accordo di mediazione
  • a quello di notificazione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale dell'istanza prima del decorso dei predetti 90 giorni (se il contribuente riceve comunicazione del provvedimento dopo la scadenza del novantesimo giorno, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni).
Con riferimento alla prima ipotesi, la circolare specifica che il termine dei 90 giorni utile per la trattazione dell'istanza decorre dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'ufficio; inoltre, trattandosi di una fase amministrativa e non processuale, per detto termine non trova applicazione la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre, di cui alla legge n. 742/1969.

Al termine di costituzione in giudizio si applica la sospensione feriale
La sospensione dal 1° agosto al 15 settembre si applica invece al termine di 30 giorni stabilito dall'articolo 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della Ctp, trattandosi di termine relativo a un atto processuale.
Ne consegue che, qualora il diniego o l'accoglimento parziale dell'istanza siano portati a conoscenza del contribuente nel periodo di sospensione feriale o in detto periodo venga a cadere il termine di 90 giorni previsto dal comma 9 dell'articolo 17-bis, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre a partire dal 16 settembre.

La necessaria conformità
La circolare specifica che il ricorso depositato dal contribuente presso la segreteria del Giudice deve essere conforme a quello consegnato o spedito con l'istanza di mediazione, pena l'inammissibilità dello stesso.
Come è ovvio, il ricorrente potrà depositare, successivamente alla costituzione in giudizio, documenti e memorie, anche integrative, ai sensi degli articoli 24 e 32 del Dlgs n. 546/1992.

Il contributo unificato per la costituzione in giudizio
La costituzione in giudizio del contribuente realizza il presupposto per il versamento del contributo unificato, che grava su chi propone l'istanza e insorge al momento del deposito del ricorso nella segreteria dell'Organo giurisdizionale.

La costituzione in giudizio a seguito di impugnazione di atti emessi dall'Agente della riscossione
Con riferimento alle controversie relative ad atti emessi dall'Agente della riscossione (ad esempio, le cartelle di pagamento), la circolare chiarisce che il contribuente, se solleva eccezioni riguardanti sia l'attività svolta dall'Agenzia delle Entrate sia quella dell'Agente della riscossione, notificando il ricorso a entrambi, è tenuto comunque a presentare l'istanza prevista dall'articolo 17-bis.
Al riguardo, viene precisato che anche in tale ipotesi il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre:
  • dal giorno successivo alla scadenza di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza
  • dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza prima del decorso dei 90 giorni.
Ciò - specifica il documento di prassi - è in linea con la ratio dell'istituto che, avendo una funzione deflativa del contenzioso, non concepisce uno sdoppiamento degli adempimenti processuali inerenti a un'unica controversia.
Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe all'inaccettabile conclusione di ritenere che il contribuente debba costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione dell'istanza per la sola parte del ricorso riguardante l'Agente della riscossione, laddove il termine di 90 giorni per l'esame dell'istanza stessa, limitatamente all'attività dell'Agenzia, è ancora pendente.
La correttezza della soluzione adottata risulta ancora più evidente ove si consideri che, in tali fattispecie, l'eventuale conclusione positiva del procedimento di mediazione con l'Agenzia delle Entrate farebbe venir meno l'intera controversia e, dunque, l'interesse del contribuente alla costituzione in giudizio.
Tale conclusione, inoltre, si rivela anche più economica per il contribuente (evitando, tra l'altro, il versamento del contributo unificato) rispetto alla denegata ipotesi di sdoppiamento dei termini che richiederebbe una ben più onerosa rinuncia successiva al procedimento giurisdizionale ormai avviato.
In conclusione, la circolare giunge a una soluzione rispettosa dei principi di economia amministrativa e processuale, nonché della funzione deflativa dell'istituto in questione.

La costituzione in giudizio del contribuente a seguito di impugnazione cumulativa
Nell'ipotesi di impugnazione di una pluralità di atti con il medesimo ricorso, atteso che il valore della lite va individuato con riferimento a ciascun atto impugnato, per gli atti di valore non superiore a 20mila euro, il contribuente è tenuto a osservare il procedimento di cui all'articolo 17-bis.
Anche nelle suddette ipotesi, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio - mediante il deposito dell'unico ricorso che impugna la pluralità di atti - decorre dal giorno successivo alla scadenza di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento con il quale l'Agenzia, prima del decorso di 90 giorni, rigetta o accoglie parzialmente l'istanza.

La costituzione in giudizio in caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della mediazione
Da ultimo, la circolare affronta la tempistica della costituzione in giudizio del contribuente nell'ipotesi in cui quest'ultimo, in seguito all'accordo di mediazione, non abbia provveduto al versamento integrale delle somme dovute ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale.
In tal caso, stante il mancato perfezionamento della mediazione, l'atto originario continua a produrre effetti e il contribuente potrà valutare l'eventuale instaurazione del giudizio mediante il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice.
A questo proposito, il contribuente che intende attivare la fase giurisdizionale dovrà considerare che il termine per la costituzione in giudizio decorre dal giorno successivo al compimento dei 90 giorni previsti dal comma 9 dell'articolo 17-bis.
fonte:fisco oggi

venerdì 6 aprile 2012

PENSIONI DAL 2012 SI CAMBIA


A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il  2018 a  66 anni di età.

Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

I requisiti, oltre ad essere soggetti all’adeguamento alla speranza di vita (per l’anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

Per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e', invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. 

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.
Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).
La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni.

Oltre all’innalzamento dell’età viene affiancata anche una certa  flessibilità nell’uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni, fermo restando il rispetto dei limiti ordinamentali nel pubblico impiego.
In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:
  • i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata  al compimento dei 64 anni di età;
  • le lavoratrici  che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno  60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:
  • ai lavoratori che maturano  i requisiti previsti  entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
  • alle lavoratrici dipendente ed autonome,  in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome  per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015,  è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.
FONTE:  INPS

lunedì 2 aprile 2012

SCADENZA 730/2012 ANNO D'IMPOSTA 2011 QUANDO COME E PERCHè

Il modello 730/2012 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato (iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro).
Entro il 31 maggio 2012 il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Infine, entro il 30 giugno, il Caf o il professionista abilitato trasmettono il modello 730 all'Agenzia delle Entrate.
Di seguito si riportano le principali date da ricordare per il modello 730:
AdempimentoAssistenza sostituti di impostaAssistenza Caf e professionisti abilitati
Comunicazione disponibilità a prestare assistenza fiscale15 gennaio 
Consegna 730 da parte del dipendente/pensionato30 aprile31 maggio
Consegna 730 al dipendente/pensionato31 maggio15 giugno
Trasmissione 730 all'Agenzia delle Entrate30 giugno30 giugno
Presentazione 730 integrativo 25 ottobre
Consegna copia 730 integrativo al dipendente/pensionato 10 novembre
Attenzione
Le scadenze riportate nella tabella potrebbero subire proroghe o spostamenti; si consiglia di verificare i termini nello scadenzario. Inoltre, se una data di scadenza cade di domenica o in un giorno festivo, viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
FONTE: Agenzia entrate.it

domenica 1 aprile 2012

IRAP RIMBORSI COSTI DEL PERSONALE IN ARRIVO


Per effetto dell’art. 4, comma 12, D.L. n. 16/2012, sarà possibile per i contribuenti chiedere il rimborso della quota Irap relativa al costo del personale per gli anni pregressi (prima deducibile nella misura forfetaria del 10% ed ora deducibile, invece, al 100%). Il rimborso può essere richiesto dai contribuenti per i quali è ancora pendente il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento. Sarà un provvedimento a chiarire le modalità e di termini di presentazione del rimborso, che verosimilmente sarà con un “click day” che premierà le istanze secondo l’ordine di arrivo.
Fonte: Il Sole 24 Ore

EQUITALIA NOVITA' IN VISTA PER I CONTRIBENTI


Per agevolare i contribuenti colpiti dalla crisi, Equitalia, con una direttiva n. 7 del 1° marzo 2012, ha elevato da € 5.000 a € 20.000 il limite fino al quale è possibile pagare a rate le somme iscritte a ruolo. In particolare, è sufficiente presentare un’istanza agli agenti della riscossione (Equitalia, Secit Sicilia o altro agente della riscossione) per pagare in 48 comode rate mensili i debiti iscritti a ruolo di importo non superiore a € 20.000, senza dover presentare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà economica. Le novità introdotte dalla Direttiva Equitalia si aggiungono a quelle previste dall’art. 1 del Decreto legge sulle semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012) in tema di rateazione dei debiti tributari.
Fonte: Il Sole 24 Ore

MESSAGGIO DEL FONDATORE