mercoledì 14 novembre 2012

LA CEDOLARE SECCA

LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE SCONTO FISCALE

domenica 11 novembre 2012

ACCONTO I.R.P.E.F NOVEMBRE 2012


Il versamento dell’unica o seconda rata dell'acconto Irpef 2012 va effettuato con il mod. F24 (esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA) utilizzando il codice tributo 4034. A differenza di quanto avviene per il saldo e per il primo acconto, le somme derivanti dal secondo acconto non sono rateizzabili, mentre è ammessa la compensazione.
Sono chiamati alla cassa in genere tutti coloro che dall’Unico PF 2012 risultano debitori d’imposta, ma anche coloro che pur essendovi obbligati non hanno presentato la dichiarazione. In quest’ultimo caso la base su cui calcolare l’acconto sarà data dal reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato. 
Storico o previsionale
In generalesi calcola la misura dell’acconto in base alla dichiarazione dei redditi presentata, verificando quanto si è indicato in Unico PF 2012 (c.d. metodo storico) in particolare, per l’acconto Irpef, al rigo "Differenza" del mod. UNICO PF 2012.
Questa modalità però va bene prevalentemente per coloro che hanno un quadro reddituale costante; al contrario, il contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può decidere di determinare l’acconto in via presuntiva, con il c.d. metodo previsionale, ossia stimando l’imposta dovuta per il 2012. In genere il metodo previsionale viene utilizzato se nel 2012 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2011, è questo infatti il caso in cui il metodo previsionale conviene, poiché è consentito:
·         effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico;
·         oppure addirittura non effettuare alcun versamento.
Questo secondo procedimento è ovviamente più rischioso poiché, comportando la riduzione o l’omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato.
 
Secondo o unico acconto entro il 30 novembre
La scadenza del 30 novembre può riguardare sia coloro che hanno già versato il primo acconto a luglio (o ad agosto con la maggiorazione), sia coloro che non hanno ancora versato alcunché per il 2012. Infatti, una volta stabilito che l’acconto è dovuto (quindi se al rigo RN 33 di Unico PF 2012 è indicato un importo pari o superiore a € 52), questo va versato:
·         in unica soluzione entro il 30.11.2012 se l’ammontare dell’acconto complessivamente dovuto è inferiore ad euro 257,52;
·         in due rate (di cui la seconda entro il 30 novembre) se l’ammontare dell’acconto complessivamente dovuto è pari o superiore ad euro 257,52.
 
Il differimento del 3% dell’acconto Irpef 2012
Il DPCM 21.11.2011 ha previsto la riduzione (differimento) del 3% dell’acconto IRPEF 2012, da applicarsi esclusivamente in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto.
In sede di versamento dell’eventuale primo acconto bisognava invece considerare l’ordinaria misura del 99%.
La differenza di 3 punti percentuali, usufruita ora in sede di secondo acconto, sarà versata nel 2013 in sede di saldo.
Come calcolare l’acconto
Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2012 va determinato prendendo come riferimento ilvalore indicato al rigo RN33 “Differenza” del mod. UNICO 2012 PF, e a tale importo va applicata:
·         la percentuale del 96%, se è dovuto l’acconto in unica soluzione;
la percentuale del 96% meno l’acconto corrisposto a titolo di prima ratase è dovuta la seconda rata dell’acconto (la prima versata 
FONTE:  FISCO E TASSE

venerdì 2 novembre 2012

I.N.P.S. - PENSIONI - SI CAMBIA


Si tratta di alcuni brevi cartoni animati realizzati da Bruno Bozzetto, autore di numerosi lungometraggi e cortometraggi di animazione di grande successo, in collaborazione con il giornalista Lorenzo Pinna.

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributiversati durante l'intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzionipercepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il  2018 a  66 anni di età.

Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l’anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

I requisiti, oltre ad essere soggetti all’adeguamento alla speranza di vita (per l’anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

Per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e', invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. 

Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.
Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).
La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni.

Oltre all’innalzamento dell’età viene affiancata anche una certa  flessibilità nell’uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni, fermo restando il rispetto dei limiti ordinamentali nel pubblico impiego.
In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all’AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:
·         i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata  al compimento dei 64 anni di età;
·         le lavoratrici  che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno  60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

La “riforma delle pensioni”, con l’aumento dell’età pensionabile e l’abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:
·         ai lavoratori che maturano  i requisiti previsti  entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del 31 dicembre 2011;
·         alle lavoratrici dipendente ed autonome,  in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome  per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015,  è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

E’ previsto il blocco dell’adeguamento all’inflazione per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011.
FONTE <.INPS.IT

versamenti in conto capitale nelle s.r.l.


I versamenti in conto capitale

I versamenti effettuati dai soci senza obbligo di restituzione da parte della società rappresentano per quest’ultima delle attribuzioni patrimoniali a titolo definitivo e, in quanto tali, concorrono a formare il patrimonio netto della medesima.
Da un punto di vista contabile i versamenti de quibus vanno allocati nel passivo dello Stato Patrimoniale, nelle voci A.I “Capitale” oppure A.VII “Altre riserve, distintamente indicate”.
Qualora il versamento senza obbligo di restituzione venga effettuato senza una specifica finalità, si è in presenza di un cd. “versamento a fondo perduto” o “versamento in conto capitale”, fattispecie che si qualifica come un’elargizione atipica poiché la stessa non ha causa di mutuo (stante l’assenza dell’obbligo di restituzione) né causa donandi (mancando, invece, due elementi essenziali del contratto di donazione, quali l’animus e la forma). Tali versamenti sono definiti dal Consiglio Nazionale del Notariato   [7] come «apporti patrimoniali effettuati dai soci nei confronti della società al fine di dotarla di ulteriore capitale di rischio senza sottoporre le somme relative al regime vincolistico proprio del capitale; è pacificamente ammessa la utilizzabilità di tali somme per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale».
Dal punto di vista delle scritture contabili, nel caso di versamenti a fondo perduto la scritturazione da iscrivere in contabilità generale è :

Banca X c/c a Riserva per versamenti in conto capitale

Nel caso in cui il versamento venga, invece, effettuato con un preciso vincolo di destinazione, la dottrina ha tipizzato le seguenti situazioni:

“versamenti in conto aumento di capitale”, cioè versamenti dei soci che intervengono nel periodo compreso tra la delibera di aumento del capitale sociale e l’iscrizione nel registro delle imprese dell’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione;

Le scritture da contabilizzare nella fattispecie in esame sono le seguenti:
all’atto della sottoscrizione e del contestuale versamento da parte dei soci:
Banca X c/c a Riserva per versamenti in conto aumento di capitale

All’atto, invece, dell’iscrizione dell’avvenuta sottoscrizione presso il Registro delle imprese:

Riserva per versamenti in conto aumento di capitale a Capitale sociale


Fonte. Mister fisco .it

MOBBING E DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

La dequalificazione professionale è un illecito utilizzo del dipendente in mansioni inferiori alle specifiche previste dal contratto di assunzione e diverse anche dal bagaglio professionale del dipendente stesso.

Per la giurisprudenza italiana invece  il mobbing è costituito da una condotta protratta nel tempo e diretta a ledere il lavoratore sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico, attraverso una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi) sorretti dalla volontà di perseguitare o emarginare il dipendente stesso (Cass. civ., Sez. lavoro, 09/09/2008, n. 22858). Il suo specifico intento e la sua protrazione nel tempo lo distinguono da singoli atti illegittimi (quale la mera dequalificazione) ed il fondamento della sua illegittimità è costituito dall'obbligo datoriale di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore.

L’art. 2103 c.c. (come novellato dall'art. 13 dello Statuto dei lavoratori) non ha soppresso lo “ius variandi” ossia il diritto di cambiare mansioni al proprio dipendente riservato al datore di lavoro, sepre se  giustificato da insopprimibili esigenze organizzative ed aziendali,  ma ne regola l’esercizio. Ovviamente il datore di lavoro ha la facoltà di utilizzare il dipendente in nuove mansioni per esigenze organizzative dell'impresa, ma ciò deve avvenire sempre nel rispetto e nell'equivalenza delle nuove mansioni, della tutela del patrimonio professionale del lavoratore stesso e della sua collocazione nella struttura organizzativa aziendale, nonchè dell'esigenza che la nuova collocazione gli consenta anche di utilizzare e arricchire il patrimonio professionale precedentemente acquisito.

Da notare che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 c.c., non esiste un diritto del lavoratore ad essere adibito alle ultime mansioni effettivamente svolte, ma a mansioni a queste equivalenti o superiori, che possono anche essere diverse e dipendono dal potere organizzativo della controparte. 

Pertanto, poichè il lavoratore non ha diritto alla scelta delle proprie concrete mansioni, ma a veder valorizzato il proprio patrimonio professionale, senza dequalificazione rispetto alle posizioni precedenti e una volta che il datore di lavoro abbia effettuato una legittima assegnazione a mansioni equivalenti o superiori, il lavoratore non può richiedere la reintegra nelle precedenti.
 FONTE :FISCO E TASSE

DILAZIONE CARTELLA ESATTORIALE


L’Agente della Riscossione, su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili (art. 19 del D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni).
Si evidenzia che, in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione: l’intero importo ancora dovuto diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà più essere rateizzato (comma 3, lett. a), b) e c) del citato art. 19).
Importanti novità in materia di rateazione sono state introdotte con il Decreto Legge 2 marzo 2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 44/2012, in base al quale:
·         è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti, fin dalla prima richiesta di rateazione;
·         l'Agente della Riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto ed ottenuto di pagare a rate. L'ipoteca è iscrivibile, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
·         il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni o degli appalti di lavori, forniture e servizi;
·         si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate anche non consecutive.
Il contribuente che dimostri il peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione, può richiedere una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi nei casi di rateazioni concesse entro il 28 dicembre 2011 per le quali sia intervenuta una decadenza.
Per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data, la proroga è concedibile purché la rateazione non sia scaduta o non sia stata già precedentemente prorogata.
In entrambi i casi la proroga può essere richiesta una sola volta.
Il cittadino che ha ottenuto la rateazione del debito dispone dei seguenti canali di pagamento:
·         presso gli Sportelli del concessionario della riscossione  ubicati all'interno del territorio della propria provincia di riferimento;
·         presso gli Sportelli postali, mediante il bollettino di conto corrente postale F35;
·         in banca, mediante bonifico bancario;
·         mediante bonifico bancario on-line;
·         mediante bollettino RAV presso: sportelli postali/bancari, on-line sui siti internet di banche, poste o Riscossione Sicilia.
I bollettini RAV relativi alle prime sei rate vengono stampati dall'Agente della Riscossione in fase di accettazione dell'istanza e consegnati al contribuente "brevi manu" o inviati per raccomandata A/R / Posta Elettronica Certificata unitamente al piano di ammortamento; i successivi, invece, sono stampati ed inviati a cura di Equitalia Servizi S.p.A., ferma restando comunque la possibilità di stamparli a richiesta dell'interessato, presso l'Agente della Riscossione competente.
 fonte:: equitalia spa

I.N.P.S CARTA ACQUISTI


Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in unaapposita sezione di questo portale.
La Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronico, le spese sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato.
E’ spendibile presso gli esercizi commerciali convenzionati e permette di pagare le utenze domestiche (gas ed elettricità) presso gli Uffici Postali. Con la Carta si potranno anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti. La stessa non è abilitata per prelevare contanti.
Il progetto carta acquisti prevede la possibilità che gli Enti territoriali possano deliberare, in favore dei propri residenti l’accredito sulla carta di alcune somme e, inoltre, dà la possibilità ad alcune aziende di prevedere sconti particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità.
Il beneficiario della carta ha l’opportunità di modificare le informazioni sulla residenza, sulla intestazione di utenze di gas naturale o GPL, ovvero le informazioni contenute nel quadro 5 della domanda presentata inizialmente ed altro, attraverso una dichiarazione di variazione.
La dichiarazione va rilasciata sottoscrivendo i modelli MV 16 CA VAR 65, modello MV 15 CA VAR 3. msg 10309 del 7.5.2009
COSA SPETTA
Sulla Carta sono accreditati, a favore degli aventi diritto, 40 euro mensili con cadenza bimestrale (80 euro) utilizzabili per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas.
E' possibile richiedere ( a favore di minori nati nel 2009, per le domande presentate entro 31.3.2010) un importo aggiuntivo alla Carta Acquisti, pari a euro 25, a titolo di una tantum, per le spese occorrenti all'acquisto di latte artificiale e pannolini, per neonati fino a tre mesi di età. decreto del 2 settembre 2009
E' possibile richiedere anche, (dal bimestre novembre dicembre 2009) un importo aggiuntivo mensile di 10 euro (euro 20 al bimestre), per coloro già titolari di Carta acquisti per l'utilizzosul territorio nazionale, di gas naturale o GPL, finalizzato a riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per la propria abitazione. (gli importi sono messi a disposizione da ENI S.p.A. e ENI Foundation) decreto n° 95416 30.11.09
E' possibile richiedere, qualora già titolari della Carta, eventuali somme messe a disposizione dagli Enti territoriali di residenza sottoscrivendo i modelli MV 16 CA VAR 65 e MV 15 CA VAR 3. msg 10309 del 7.5.2009.
La Carta Acquisti non ha scadenza, il beneficio cessa al modificarsi della situazione reddituale msg 384 del 7.1.2010
A CHI SPETTA
Possono beneficiare della Carta acquisti i cittadini di età pari o superiore a 65 anni e i bambini di età inferiore a 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore).
I cittadini di età pari o superiore a 65 anni, per il diritto alla Carta, dovranno avere i seguenti requisiti:
·         essere incapienti, cioè cittadini con reddito pari zero;
·         non godere di trattamenti pensionistici, ovvero godere di trattamenti di importo inferiore a euro6235,35 msg 384 del 7.1.2010, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, se di età pari o superiore a 65 anni e inferiore a 70 anni;
·         se di età pari o superiore a 70 anni, godere di trattamenti di importo inferiore a euro 8313,80msg 384 del 7.1.2010 nell’anno precedente alla presentazione della domanda; nel caso in cui l’importo dei trattamenti dipenda da redditi propri, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie; i redditi propri da considerare sono quelli rilevanti ai fini della definizione dell’ammontare dei trattamenti;
·         avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6235,35 msg 384 del 7.1.2010. In mancanza di tale attestazione il soggetto richiedente può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso le Strutture territoriali Inps, i CAF o i Comuni. Il soggetto richiedente non è obbligato a rifare l'attestazione ISEE per modificazioni intervenute alla propria condizione nel periodo di validità dell'attestato stesso. Ai fini ISEE vengono presi in considerazione i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, ossia di tutti i componenti risultanti dallo Stato di famiglia;
·         non essere (l'interessato o il coniuge):
·         intestatari di più di una utenza elettrica domestica;
·         intestatari di utenze elettriche non domestiche;
·         intestatari di più di una utenze del gas;
·         proprietari di più di un autoveicolo;
·         proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
·         proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
·         titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro15.000 .msg 384 del 7.1.2010, non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in Istituti di cura di lunga degenza o detenzione in Istituti di pena.
I bambini di età inferiore a 3 anni di cittadinanza italiana dovranno:
·         avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6235,35 msg 384 del 7.1.2010;
·         non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:
·         intestatari di più di una utenza elettrica domestica;
·         intestatari di utenze elettriche non domestiche;
·         intestatari di più di una utenze del gas;
·         proprietari di più di un autoveicolo;
·         proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
·         proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
·         titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a euro15.000 msg 26088 del 13.11.09.
La cittadinanza andrà verificata presso il comune di residenza dei genitori stranieri - msg n° 20754 del 17.09.2009
FONTE:   INPS.IT

MESSAGGIO DEL FONDATORE