mercoledì 8 maggio 2013

RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE TERMINI E DECADENZA

Imposte sui redditi(Irpef, Ires, eccetera)
48 mesi
Versamenti diretti
Ritenute operate dal sostituto d’imposta
Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.
Imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, eccetera)
36 mesi

L’istanza di rimborso deve essere presentata, in carta semplice, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da cui genera il rimborso (o, per le imposte indirette, all’ufficio dove è stato registrato l’atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Alla domanda vanno allegate le distinte dei versamenti eseguiti o le certificazioni delle ritenute subite.
Possono verificarsi tre ipotesi:
  1. la domanda è accolta
  2. la domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto)
  3. l’ufficio non risponde (in questo caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria).

lunedì 6 maggio 2013

LEGGE 407 /90 NO CONTRIBUTI PER 36 MESI

Una delle agevolazioni cardine su cui il mercato del lavoro italiano ha fatto leva negli ultimi vent’anni è rappresentato senza dubbio dalla legge 407/90. Precisamente all’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 sono previste particolari agevolazioni contributive ai datori di lavoro (imprese, consorzi di imprese, enti pubblici economici, datori iscritti negli albi professionali) che assumono, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.
Le agevolazioni contributive in parola sono stabilite nelle misure che seguono: per la generalità dei datori di lavoro, ammessi al beneficio, si applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro fermo restando il versamento dell’intera quota a carico del lavoratore; per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane si applica l’esenzione totale per un periodo di trentasei mesi, decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore, dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre è dovuta l’intera contribuzione a carico del lavoratore; i datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno che non rivestono la natura di impresa (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese ivi compresi quelli di imprese artigiane) hanno solamente diritto alla riduzione del 50%.
Tali misure agevolative vengono applicate anche ai contributi assistenziali dovuti all’INAIL. Il premio annuale dovuto all’INAIL viene infatti ridotto in base alle percentuali sopra indicate, fino ad azzerarsi per le imprese artigiane ed ubicate nel Mezzogiorno.

fac simile ricevuta per prestazione occasionale


 
RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………….……. nato a ………………………. il …………………………… e residente a ……………………………………..in Via ……………................................n………, codice fiscale ……………………………….;

 

DICHIARA

 

di ricevere da'.........................................................., sede  in ................................... Via ..........................................., Codice Fiscale ........................................e partita iva ......................................, quale compenso per l’attività “………………………………………………………”;

 

 

Descrizione
Importo
 
Competenze concordate
 
Euro ……………………
 
Ritenuta d’acconto 20%
 
Euro ……………………..
 
Trattenuta INPS (da calcolare al superamento di euro 5.000,00)
 
Euro …………………….
 
Netto a pagare
 
Euro ……………………..

 

 

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che tale compenso:

 

-          ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità;

-          è soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del Dpr 600/73;

-          non è soggetto al regime Iva a norma dell’art. 5 Dpr 633/72 e successive modificazioni;

-          è assoggettato/ non è assoggettato a contributo previdenziale in quanto nel corso dell’anno solare il totale dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale supera/non supera i 5.000,00 euro.

 

Luogo e data,

 

 

                                                                                                                      In fede

                                                                                                                     

………………………………………….

 

 

giovedì 2 maggio 2013

tassa sui licenziamenti dal 01 gennaio 2013

La Riforma del Lavoro ha introdotto dal 1° gennaio 2013,  un contributo in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni, c.d. contributo di licenziamento. Tale contributo ha lo scopo di finanziare la nuova disoccupazione denominata ASpI, Assicurazione Sociale per l’Impiego ed è pari a € 483,80  per ogni dodici mesi  di anzianità aziendale fino ad un massimo di 36 mesi.
L’art. 2 della Legge 92/2012, meglio conosciuta come “Riforma Fornero” ha introdotto, dal 1° gennaio 2013, l’ASpI – Assicurazione Sociale per l’Impiego – per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.
Per finanziare la predetta nuova assicurazione sono stati previsti, a carico del datore di lavoro:
- un  contributo ordinario dell’1,61% per gli apprendisti dovuto  sulle retribuzioni  imponibili in quanto dal 1° gennaio 2013 è stata estesa la nuova forma di sostegno al reddito – ASpI – anche agli apprendisti;
- un contributo addizionale dell’1,40% da calcolare sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori assunti a tempo determinato;
- un contributo, c.d. di licenziamento  per tutte le interruzioni dei  rapporti di lavoro a tempo indeterminato,  intervenute dal 1° gennaio 2013, per le causali che danno diritto all’ASpI, la nuova assicurazione sociale per l’impiego.
Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento del contributo in questione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI, a prescindere quindi dall’effettiva percezione della stessa vuoi per mancanza dei requisiti contributivi o per una nuova occupazione.

Il contributo è dovuto in tutti i casi di cessazione del rapporto per:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo (economico, disciplinare);
- dimissioni per giusta causa (quali per mancato pagamento delle retribuzioni, demansionamento, mobbing,  o dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, dall’inizio delle gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino);
- interruzione del rapporto di apprendistato diverso dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore (compreso il recesso del datore di lavoro  al termine del periodo di formazione);
- risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito del tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del Lavoro di cui all’art. 7 legge 604/1966 così come modificato dalla Riforma Fornero (procedura preventiva ed obbligatoria da esperire presso la Direzione Territoriale del lavoro per i licenziamenti in aziende aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970;
- trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Il contributo non è dovuto, nei seguenti casi:
- dimissioni;
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedure di conciliazione presso la DTL di cui sopra;
- decesso del lavoratore.
Il contributo di licenziamento è fissato nella misura  del 41% del massimale ASpI, massimale  che per l’anno 2013 è di € 1.180,00 (importo annualmente rivalutato sulla base all’indice ISTAT).
Pertanto, a decorrere  dal 1° gennaio 2013, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato è dovuto un contributo pari a € 483,80 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (36 mesi). 
Per i dipendenti licenziati che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare per il 2013  è di € 1.451,00  
Il contributo ASpI è scollegato alla durata della prestazione individuale, ne consegue  che è dovuto in misura intera anche per i rapporti di lavoro part-time, mentre per i rapporti di durata inferiore ai dodici mesi, il contributo va determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero la prestazione lavorativa di almeno 15 giorni di calendario.
Pertanto, nell’ipotesi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per licenziamento dopo 10 mesi di lavoro, l’importo da versare sarà pari a € 403,16, così calcolato:
€ 1.180,00 x 41% = € 483,80 x 10/12 = € 403,16

L’obbligo contributivo deve essere assolto  entro il 16 del mese successivo a quello in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro e  in un’unica soluzione in quanto non è prevista una definizione  rateale.
In sede di prima applicazione, per le risoluzioni intervenute nel 1° trimestre 2013, il contributo potrà essere versato entro il 16 giugno p.v. senza aggravio di oneri accessori.
Pertanto per i licenziamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 lo studio provvederà al calcolo dell’importo del contributo  inserendolo nel modello F. 24 relativo al mese di maggio, da versare il 17 giugno  2013 (in quanto il 16 cade di domenica).
 fonte : fisco e tasse

MESSAGGIO DEL FONDATORE