giovedì 31 gennaio 2013

ATTENZIONE POSSIBILE INCOSTITUZIONALITA' IMU ECCO I MOTIVI-CHIEDETECI I MODULI PER IL RIMBORSO VIA EMAIL A PASQUALEAIR@TISCALI.IT

Le ragioni della incostituzionalità si possono sintetizzare come segue. L’Imu è una imposta incostituzionale per effetto del meccanismo applicativo con cui è stata congegnata ed imposta dal Decreto Legge, n° 201/2011. In particolare, i vizi costituzionali dell’Imu hanno origine e derivazione dalla scelta di sviluppo della sua base imponibile, identificata in valori immobiliari che sono stati rivalutati di colpo e di imperio, in forma lineare, senza alcun collegamento con i reali valori economici sottostanti ed in più senza flessibilità nella previsione di criteri correttivi successivi. Criteri di flessibilità che sono invece assolutamente necessari, dato che l’Imu è una imposta patrimoniale permanente. E’ così che, nella meccanica dell’Imu, l’errore iniziale della base imponibile si moltiplica e si amplifica irrazionalmente con il progredire della crisi. I valori immobiliari possono scendere o precipitare (ed in realtà stanno davvero scendendo o precipitando), ma il debito di imposta resta sempre uguale. Con effetti perversi di dissociazione dell’Imu dai principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza tra i cittadini. E’ questo un assurdo ulteriormente incostituzionale perché da una parte la Costituzione favorisce l’accesso alla “proprietà dell’abitazione” e “tutela il risparmio”, dall’altra parte l’Imu va in direzione radicalmente opposta: non favorisce l’accesso, ma il decesso della proprietà dell’abitazione, non tutela ma danneggia la base stessa del risparmio.ma attenzione non esultiamo sino alla pronuncia di incostituzionalità, possiamo tuttavia a titolo cautelativo presentare le istanze di rimborso ai comuni. scriveteci all'email indicata enl blog e vi invieremo i fac simili per il rimborso e le modalità.

venerdì 11 gennaio 2013

FATTURE SI CAMBIA CON LA NUMERAZIONE DAL 01.GENNAIO 2013

Con la Risoluzione del 10 Gennaio 2013 n. 1/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli effetti della nuova formulazione dell'articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla Legge di Stabilità 2013, secondo il quale per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1. Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1 Fatt. n. 2 … Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1) Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2) FONTE :FISCO E TASSE

MESSAGGIO DEL FONDATORE