lunedì 25 novembre 2013

RIMBORSI TASSA SULLE IMBARCAZIONI AL VIA

Da ieri 18 novembre, i possessori di imbarcazioni che hanno versato in eccesso la tassa annuale sulle unità da diporto, possono chiederne il rimborso presentando on-line apposita domanda. Il software è disponibile da ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il rimborso riguarda i possessori di imbarcazioni fino a 20 metri che hanno versato la tassa in base ai "vecchi importi" stabiliti dal Decreto salva Italia, prima delle modifiche avvenute con il Decreto del fare. In particolare per imbarcazioni fino a 14 metri si avrà diritto al rimborso delle intere somme versate, per le imbarcazioni superiori a 14 metri e fino a 20 si avrà diritto al rimborso della metà delle somme versate. Per saperne di più Le modifiche del decreto del fare Il D.l. 69/2013 (c.d. decreto del fare) ha abbassato la misura della tassa sulle imbarcazioni, introdotta con il (decreto salva Italia). In particolare ha: • soppresso la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri; • ridotto la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (che passa da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (che passa da € 2.600 a € 1.300). lunghezza scafo (in metri) tassa prima del decreto del fare (in €) tassa dopo il decreto del fare (in €) Fino a 10 0 0 da 10,01 a 12 800 da 12,01 a 14 1.160 da 14,01 a 17 1.740 870 da 17,01 a 20 2.600 1.300 Il problema dei maggiori importi versati In base al Provvedimento direttoriale del 24.04.2012 la tassa si riferisce al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo, e il suo versamento va effettuato entro il 31.05 di ciascun anno. Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifichi successivamente al 1° maggio, il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso. Poiché le modifiche agli importi, stabilite dal decreto del fare, sono entrate in vigore dopo la scadenza di pagamento della tassa dovuta per il 2013, fissata per il 31.05.2013 (riferita al periodo 1.5.2013-30.04.2014), molti possessori avevano già pagato la tassa al momento della rimodulazione degli importi. Per questo motivo l'Agenzia delle Entrate, come già annunciato il 3 ottobre da Befera in occasione del Salone di Genova, ha deciso di stabilire le modalità di rimborso per i versamenti effettuati secondo le vecchie misure. In particolare la questione si pone per i possessori di imbarcazioni con scafo di lunghezza fino ai 20 metri: lunghezza scafo (in metri) importi versati applicando le vecchie regole rimborso da 10,01 a 12 Hanno versato 800 € e hanno diritto al rimborso dell'intero importo da 12,01 a 14 Hanno versato 1.160 € da 14,01 a 17 Hanno versato 1.740 € e hanno diritto al rimborso di 870 € da 17,01 a 20 Hanno versato 2.600 € e hanno diritto al rimborso di 1.300 € Come chiedere il rimborso Con il provvedimento del 28 ottobre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello con cui i contribuenti interessati possono chiedere il rimborso dei maggiori importi versati, e le relative istruzioni alla compilazione. Il modello, insieme all'eventuale copia della licenza di navigazione, dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica dai contribuenti abilitati ad Entratel o a Fisconline, oppure attraverso un intermediario abilitato. La trasmissione potrà avvenire attraverso l'utilizzo del software "Rimborso Tassa Unità da Diporto" (versione 1.0.0 del 18.11.2013), disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. I rimborsi saranno erogati con accredito sul conto corrente bancario o postale, secondo la procedura indicata all'articolo 4 del decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze del 29.12.2000. La comunicazione delle coordinate bancarie o postali può avvenire: • tramite compilazione dell'apposito modello, presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate; • via internet, se si è in possesso del codice Pin online, attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate, alla voce "Cosa devi fare>Richiedere>Rimborsi>Accredito Rimborsi su c/corrente>Applicazione. FONTE : FISCO E TASSE

venerdì 8 novembre 2013

RINVIATO SPESOMETRO AL 31 GENNAIO 2014

Nuovo calendario per gli operatori finanziari tenuti a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica. Gli interessati potranno effettuare il primo invio entro il 31 gennaio 2014. A stabilire la proroga un provvedimento del direttore dell’Agenzia predisposto, da un lato, in considerazione del fatto che il canale telematico Entratel, nei prossimi giorni, sarà interessato dal transito di molteplici flussi relativi anche ad altri adempimenti, e, dall’altro, per consentire agli obbligati di mettere a punto il software necessario all’invio dei dati “in funzione della nuova struttura delle informazioni”. Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012, le scadenze restano invariate (12 e 21 novembre) ma il tempo a disposizione si allunga. Entratel, infatti, sarà pronto ad accoglierle fino al 31 gennaio prossimo. Stesso prolungamento temporale anche per Sid (sistema interscambio dati), il canale dedicato alla ricezione delle informazioni riguardanti i dati dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari.

giovedì 7 novembre 2013

contratto di locazione intestato a più studenti universitari

La detrazione Irpef del 19% per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir) spetta anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone a carico. Per aver diritto al beneficio, occorre che l’Università sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza anagrafica dello studente, distante da quest’ultimo almeno cento chilometri e, comunque, in un'altra provincia. Nel caso in cui il contratto sia intestato a più inquilini, l'agevolazione spetta singolarmente entro il limite di 2.633 euro, che rappresenta il tetto di spesa detraibile da parte di ciascun contribuente. Pertanto, il massimo "sconto" fiscale individuale è pari a 500,27 euro.

mercoledì 6 novembre 2013

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO

Per gli immobili situati nel Regno Unito si deve assumere, quale base imponibile dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), il valore medio della fascia attribuita all’appartamento ai fini della Council tax, l’imposta municipale sulle abitazioni.

Il chiarimento viene dalla risoluzione n. 75/E del 6 novembre, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta all’interpello di un contribuente che, dovendo pagare il nuovo tributo per un appartamento situato a Londra su cui è titolare di un diritto di possesso di tipo “leasehold” (istituto che attribuisce un diritto all’utilizzo dell’immobile solitamente per un prolungato periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo), ha chiesto chiarimenti su come determinare la base imponibile da sottoporre a tassazione.
Questo perché, per l’applicazione della Council tax, non esiste un valore catastale cui fare riferimento e che, come precisato dalla circolare 28/2012, andrebbe preso in considerazione per determinare l’Ivie. L’imposta inglese, infatti, non si basa su un valore puntuale, ma viene calcolata in funzione della fascia di valore (“band”) attribuita all’immobile.

Proprio sulla base di tale considerazione, l’Agenzia concorda con la soluzione prospettata dal contribuente: come base imponibile dell’Ivie, va adottato il valore medio della fascia attribuita all’immobile per la Council tax.

A corollario, la risoluzione ricorda che l’imposta inglese, però, non può essere scomputata dall’Ivie. Infatti, la disciplina del tributo (articolo 19, commi da 13 a 17, del Dl 201/2011) prevede che dalla somma calcolata può essere dedotto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. E la Council tax non è un’imposta patrimoniale, in quanto non colpisce la proprietà o altro diritto reale su un immobile, ma è dovuta per il godimento dei servizi locali forniti dal consiglio comunale.
FONTE:  FISCO OGGI

PROPRIETA IMMOBILIARE NEL REGNO UNITO

È molto comune possedere un'abitazione nel Regno Unito, ma la procedura di acquisto è notoriamente lenta e complicata. Inoltre il costo delle proprietà immobiliari è estremamente elevato in molte parti del Regno Unito. L’acquisto di una casa in città come Londra, Manchester, Edimburgo e nell’intera regione della costa sud-est inglese, può risultare essere molto oneroso. Nel Regno Unito esistono due tipi di vendita: “freehold” (proprietà) e “leasehold” (affitto). Freehold significa che si diviene proprietari dell’immobile e del terreno per sempre, mentre con il leasehold si acquisisce il diritto di vivere nella proprietà per un periodo di tempo determinato, e si condivide la responsabilità delle parti in comune quali il tetto. Le case sono quasi sempre ‘freehold’, mentre la maggior parte degli appartamenti e condomini in proprietà con un tetto e un terreno condiviso saranno ‘leasehold’. I leaseholders sono responsabili per una parte dei costi di mantenimento delle parti in comune e del tetto. Chiunque abiti e lavori nel Regno Unito ha il diritto di acquistare o affittare un'abitazione privata, indipendentemente dalla nazionalità. Il modo più comune per trovare un immobile è di visitare un’agenzia immobiliare. Le agenzie immobiliari si trovano all’interno dei negozi, sono facili da trovare e sono presenti ovunque nel Regno Unito. Esse esporranno in vetrina fotografie, descrizioni e prezzi delle proprietà e aiutano nella ricerca dell’immobile di cui ci si può permettere l’acquisto. Molte agenzie immobiliari danno anche una mano nella ricerca di appartamenti ammobiliati. Oggigiorno, quasi tutte le principali agenzie immobiliari possiedono un sito web. Una volta giunti nel Regno Unito, si possono consultare i giornali locali che riportano in genere annunci sugli immobili. Il giornale locale Loot (http://www.loot.co.uk) è un buon posto dove guardare. Sono molto utili anche le bacheche sui posti di lavoro o nelle università. Il Web sta diventando una fonte importante di ricerca di proprietà immobiliari. Esistono oramai molti siti web per la vendita, l’affitto e l’acquisto di immobili. Bisognerebbe sempre accertarsi di rivolgersi ad agenzie immobiliari reputate ed affidabili. per acquistare si può avere necessità di prendere in prestito del denaro sotto forma di ‘ipoteca’. Le ipoteche sono disponibili presso delle ‘società di immobili’, banche e specialisti di ipoteche. Costoro sono in grado di dire a quanto ammonta ’ipoteca di una determinata proprietà e quanti soldi è possibile avere in prestito (sulla base del proprio reddito). Molte agenzie immobiliari possono occuparsi delle pratiche. Gli altri costi da sostenere in caso di acquisto consistono nella parcella dell’avvocato e del geometra, i costi relativi all'apertura e all'estinzione di un mutuo. Si dovrà inoltre versare un’imposta per l’acquisto dell’immobile al governo centrale. I servizi delle agenzie sono gratuiti per chi compra. È il venditore che paga i compensi e le spese del servizio. Affittare un immobile è meno comune, sebbene ci siano molte proprietà in affitto. Affittare può risultare poi molto costoso, nonostante la varietà delle proprietà in offerta si ampia. Solitamente è più conveniente condividere tra più persone una casa di grandi dimensioni, poiché i monolocali sono costosi, in particolare a Londra e al sud. I contratti d’affitto sono in genere a tempo determinato, da 6 mesi a un anno. Di solito si deve pagare l’affitto in anticipo e versare una cauzione che copre i danni accidentali alla proprietà e al suo contenuto. Quando si cerca un alloggio è bene informarsi su altri costi, come le tasse comunali, che le municipalità locali fanno gravare sulla proprietà in base al suo valore. Tali tasse coprono i servizi locali erogati, quali il ritiro della spazzatura e la pulizia delle strade. Vi sono differenze notevoli tra diverse località. Per informazioni rivolgersi al proprio municipio o visitare il sito internet della municipalità locale.

lunedì 4 novembre 2013

IAS CONTABILIZZAZIONE IMMOBILI IMPIANTI E MACCHINARIO

Il principio contabile Ias 16 e, per alcuni aspetti collegati alla valutazione del valore, lo Ias 36 si occupano delle regole contabili applicabili agli immobili, impianti e macchinari utilizzati da un’impresa Ias adopter.
Si tratta di criteri che, come si dirà meglio in seguito, non sempre rispecchiano la tradizionale impostazione bilancistica prevista nel codice civile e nei principi contabili nazionali.
Basti pensare alla possibilità di iscrivere dei maggiori o minori valori sui beni per effetto della valutazione al fair value e al conseguente calcolo delle quote di ammortamento sui predetti valori: possibilità prevista a regime per i contribuenti Ias e riconosciuta solo previa legge speciale per le imprese che adottano i criteri civilistici.
Sennonché, come si avrà modo di chiarire, la soluzione adottata in ambito fiscale sembra allinearsi a quella già applicabile ai contribuenti non Ias, sterilizzando le valutazioni operate in bilancio sui predetti beni e consentendo la deduzione delle quote di ammortamento nei limiti dei coefficienti già stabiliti dal legislatore per le imprese che utilizzano i principi contabili nazionali nella redazione del bilancio d’esercizio.

Di cosa si sta parlando
Lo Ias 16 si occupa di chiarire le regole da utilizzare per la contabilizzazione di taluni beni utilizzati nell’attività dell’impresa, quali gli immobili, gli impianti e i macchinari. Si tratta di tutti quei beni che, in linea generale, potremmo assimilare alla tradizionale categoria dei beni strumentali, ossia quei beni che sono utilizzati esclusivamente nell’impresa per lo svolgimento dell’attività.
Per i beni diversi da quelli trattati dallo Ias 16, invece, occorre far riferimento ad altri principi contabili: si pensi, ad esempio, agli immobili, impianti e macchinari posseduti per la vendita (la cui disciplina è contenuta all’interno dell’Ifrs 5) o a quelli in locazione finanziaria (regolamentati dallo Ias 17) o, ancora, ai beni acquisiti come investimenti immobiliari (trattati nel principio contabile Ias 40).

Quando e come contabilizzare
Per contabilizzare il costo relativo a un immobile, impianto o macchinario, è necessario che siano rispettati due requisiti espressamente previsti nello Ias 16.
In primo luogo, il bene può essere contabilizzato solo se è probabile che generi in futuro dei benefici economici.

In linea generale, il trasferimento giuridico della proprietà rappresenta il momento a partire dal quale iniziano a maturare i benefici economici collegati al bene: la compravendita di un immobile, ad esempio, dovrebbe generare anche dei benefici economici futuri per l’impresa acquirente.
Può accadere, tuttavia, che i beni producano dei benefici economici anche se l’impresa non ne possiede la proprietà ma solo la disponibilità: in questo caso, come detto, l’immobile, l’impianto o il macchinario dovrà essere iscritto, comunque, nel bilancio Ias dell’impresa utilizzatrice.

La seconda condizione riguarda, invece, la possibilità di determinare in modo attendibile il costo relativo al bene.
Nella valutazione, il redattore del bilancio dovrà considerare non solo i costi sostenuti inizialmente per acquistare o costruire gli immobili, gli impianti e i macchinari ma anche quelli che in futuro dovranno essere sostenuti per la manutenzione o per il miglioramento di tali beni.
Una volta verificata la presenza delle predette condizioni, il bene potrà essere iscritto nel bilancio Ias, quantificando il valore secondo le indicazioni di seguito illustrate.

La rilevazione iniziale
Quando il bene è iscritto per la prima volta in bilancio, il valore di rilevazione è pari al costo di acquisto al netto di eventuali sconti o abbuoni ricevuti.
In particolare, deve essere contabilizzato come costo solo il prezzo in contanti del bene. Di conseguenza, se l’acquisto dell’immobile, impianto o macchinari avviene con un pagamento differito, occorre contabilizzare come interesse, sul periodo di finanziamento, la differenza tra il prezzo in contanti e il pagamento totale.
Al costo di acquisto, inoltre, devono essere incluse talune spese direttamente riferibili al bene acquisito: si tratta dei costi di trasporto e di istallazione dei beni, degli onorari professionali e, in generale, di qualsiasi costo direttamente necessario a mettere in funzione gli immobili, gli impianti e i macchinari.
Non devono essere ricompresi, invece, i costi indirettamente imputabili al bene, quali, ad esempio, le spese generali e amministrative, i costi pubblicitari dei prodotti e quelli di addestramento del personale.

La valutazione successiva
Se nella valutazione iniziale l’immobile, l’impianto o il macchinario deve necessariamente essere iscritto al costo di acquisto, negli esercizi successivi la valutazione può allontanarsi dal criterio del costo per adottare un modello di rideterminazione del valore basato sul cosiddetto fair value del bene.

Criterio del costo
In primo luogo, quindi, lo Ias 16 consente di continuare a valutare il bene secondo il costo di acquisto. In tal caso, il valore iscritto in bilancio dovrà essere pari al costo sostenuto per l’acquisto, al netto:
 
  • degli ammortamenti accumulati
  • di qualsiasi perdita iscritta per la riduzione di valore subita dal bene, secondo la disciplina regolamentata dallo Ias 36 (“impairment test”).

In particolare, lo Ias 36 prevede la rilevazione in bilancio di una perdita per riduzione del valore quando, in contabilità, il bene risulta iscritto a un importo superiore al “valore recuperabile”, dove per valore recuperabile deve intendersi il maggiore tra il fair value e il “valore d’uso del bene”.
In sostanza, occorre confrontare il valore contabile con due valori: il valore di mercato (fair value) e il valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede saranno realizzati dal bene (valore d’uso).
Non occorre procedere ad alcuna riduzione di valore, invece, se uno tra il fair value o il valore d’uso del bene risulta già maggiore del valore contabile del bene.

Si ipotizzi un immobile iscritto in contabilità a un costo pari a 10mila euro e un valore di mercato pari a 8mila euro. La stima dei flussi finanziari futuri, opportunamente attualizzati, determina un valore d’uso pari a 7mila euro.
In tale situazione, occorrerà iscrivere il bene al suo valore recuperabile (pari a 8mila, ossia al maggiore tra il fair value e il valore d’uso del bene), imputando a conto economico - o al prospetto Oci (di cui si dirà in seguito) se il bene era stato precedentemente rivalutato - la perdita (pari a 2mila) per la riduzione di valore.
FONTE: Fisco oggi

PROVENTI ILLECITI TASSABILI ANCHE SE DEL PASSATO

La Corte di legittimità torna a occuparsi della tassabilità dei proventi illeciti (nella specie, redditi da usura).
In particolare, i Supremi giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità o meno dell’applicazione operata dal giudice di secondo grado del disposto dell’articolo 14, legge n. 537/1993 anche a periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore di detta normativa.
In base a tale disposizione, fra le diverse categorie di reddito debbono ritenersi compresi “i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale”.
Ebbene, nella sentenza n. 17953/2013, il Collegio giudicante ha ritenuto legittima l’applicazione della legge n. 537/1993 anche a periodi di imposta precedenti alla sua entrata in vigore (nella specie 1992 e 1993), uniformandosi a un proprio precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr Cassazione 16 aprile 2007, n. 8990; Cassazione 10 giugno 2009, nn. 13360, 13361 e 13363), secondo il quale l’articolo 14, comma 4, costituisce un’interpretazione autentica della normativa contenuta nel Tuir.

Nello statuire ciò, la Corte suprema ha anche escluso che all’applicazione retroattiva del disposto dell’articolo 14 possa ostare il principio di non retroattività delle norme tributarie introdotto dallo Statuto del contribuente. Ciò in quanto, per propria costante giurisprudenza, le disposizioni della legge n. 212/2000 non hanno efficacia retroattiva, in base al principio di cui all’articolo 11 disp. gen., a eccezione delle norme che costituiscono attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, in quanto espressione di principi costituzionali vigenti.
Pertanto, in base a tale indirizzo giurisprudenziale, anche l’articolo 3 dello Statuto, che ha codificato il principio di irretroattività nella materia fiscale, non trova applicazione con riferimento alle leggi anteriormente vigenti (in tal senso, cfr Cassazione 16 aprile 2008, n. 9913; Cassazione 13 novembre 2006, n. 24192).

Alla luce di tali principi, il Collegio ha ritenuto legittima la sentenza dei secondi giudici, con la quale era stato avallato l’accertamento induttivo operato dall’ufficio per gli anni 1992, 1993 e 1994 all’esito di indagini finanziarie svolte sui conti correnti, concernenti movimentazioni non giustificate dal contribuente, prosciolto per prescrizione dal reato di usura, nonostante l’intervenuto accertamento da parte del giudice penale dei fatti costituenti il reato allo stesso ascritto.

Nello statuire ciò, la Corte ha anche ribadito il principio secondo cui l’assoluzione in sede penale dal reato non preclude all’ufficio di considerare i versamenti risultati sui conti come redditi imponibili suscettibili di rettifiche secondo la disciplina di cui al Dpr n. 600/1973, articolo 32, comma n. 2 (in tal senso, ex multis, Cassazione 15 luglio 2008, n. 19362; 30 dicembre 2009, nn. 27947 e 28038; 13 settembre 2010, n. 19493; 3 agosto 2012, n. 14026; 15 febbraio 2013, nn. 3762, 3763 e 3764).
FONTE.:FISCO OGGI
 
 

domenica 3 novembre 2013

QUOTAZIONI IMMOBILIARI ONLINE

Conoscere la quotazione al metro quadro di un immobile nel proprio quartiere non è mai stato così semplice: da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è infatti consultabile la banca dati aggiornata dell’Osservatorio del mercato immobiliare, riferita ai prezzi del primo semestre 2013.

Le quotazioni, disponibili per tutti i comuni italiani, consentono di avere un’indicazione di massima del valore di mercato degli immobili nel settore residenziale, commerciale, terziario e produttivo. Non si tratta, ovviamente, di valori che sostituiscono la stima vera e propria dell’immobile, ma valori di massima, che tengono conto dell’ordinarietà dei fabbricati e dello stato conservativo prevalente in una zona omogenea.

Il servizio è accessibile gratuitamente sia attraverso la ricerca sul sito delle Entrate, collegandosi alla sezione “banche dati” dell’Osservatorio del mercato immobiliare, sia tramite la navigazione su Geopoi, il framework cartografico realizzato dal partner tecnologico Sogei che consente la ricerca su mappa per circa 7.600 comuni.

Si possono consultare le quotazioni anche tramite i nuovi dispositivi touch screen che utilizzano la localizzazione satellitare Gps. Digitando sul proprio smartphone o tablet l’indirizzo http://m.geopoi.it/php/mobileOMI/index.php, il sistema individuerà la posizione dell’utente e visualizzerà sullo schermo la rappresentazione cartografica evidenziando la zona Omi di riferimento: toccandola, si aprirà un pop-up che permetterà di accedere alle schede delle quotazioni immobiliari relative alle varie tipologie di destinazione d’uso.

La consultazione delle quotazioni immobiliari è disponibile sul sito anche per i semestri precedenti, a partire dal 1° semestre 2012.
FONTE:FISCO OGGI

rendite catastali aggiornate quelle della Capitale

Cambiano le rendite catastali per gli immobili situati nel centro storico di Roma e per le ville dell’Appia Antica. Nei prossimi giorni, i proprietari riceveranno una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che li informerà sulla variazione della categoria catastale, della classe e, di conseguenza, della rendita.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, su input di Roma Capitale, ha effettuato un’operazione di revisione catastale, prevista dalla Finanziaria del 2005 (legge n. 311/2004, articolo 1, comma 335), su oltre 224mila immobili caratterizzati da un significativo scostamento tra il valore di mercato e quello catastale.

L’operazione
Con delibera dell’ottobre 2010, l’Assemblea capitolina ha chiesto all’Agenzia del Territorio (ora incorporata nell’Agenzia delle Entrate) la revisione del classamento per le microzone considerate “anomale”, dove cioè il rapporto tra il valore medio di mercato e quello medio catastale si discosta almeno del 35% rispetto allo stesso rapporto riferito all’insieme delle microzone comunali. Questo, unitamente alla presenza di almeno tre microzone, è uno dei requisiti necessari perché i Comuni possano richiedere all’Agenzia l’attività di riclassamento catastale e revisione delle rendite.
In particolare, sono 17 le zone di Roma coinvolte: Centro Storico, Aventino, Trastevere, Borgo, Prati, Flaminio 1, XX Settembre, Monti, San Saba, Testaccio, Gianicolo, Delle Vittorie-Trionfale, Flaminio 2, Parioli, Salario Trieste, Esquilino e Ville dell’Appia.

I risultati
Delle 224mila unità immobiliari monitorate dall’Agenzia, circa 175mila sono state interessate da riclassamento, cioè dalla variazione della categoria e della classe (la categoria è assegnata in base alla destinazione d’uso e alle caratteristiche costruttive dell’immobile, mentre la classe è determinata in base al contesto urbano di ubicazione e ad altri caratteri propri dell’unità immobiliare).
Grazie alla revisione, in queste zone sono scomparsi gli immobili registrati al Catasto come A/5, ovvero ultrapopolari, e hanno subito un forte calo quelli popolari (A/4) ed economici (A/3), determinando un aumento della rendita catastale complessiva di oltre 123 milioni di euro.
Nei prossimi giorni, l’Agenzia notificherà ai proprietari interessati gli avvisi di accertamento catastale, con il nuovo classamento e la nuova rendita. L’invio avverrà in sette step entro la fine dell’anno, secondo la seguente tabella di marcia:
STEPMICROZONE INTERESSATE
1    8 - Monti
2    2 - Aventino
    3 - Trastevere
    4 - Borgo
    5 - Prati
3  11 - Testaccio
  17 - Delle Vittorie - Trionfale
4  18 - Flaminio II
  19 - Parioli
5    1 - Centro Storico
6    6 - Flaminio I
  10 - San Saba
  20 - Salario Trieste
7    7 - XX Settembre
  14 - Gianicolo
  24 - Esquilino
171 - Ville dell’Appia

Cosa può fare il contribuente?
Per chiarire eventuali dubbi dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate, oltre ad aver previsto degli sportelli dedicati presso gli uffici di viale Antonio Ciamarra 139, ha attivato un  numero verde gratuito (800 863 119), attraverso il quale è possibile ricevere assistenza e, se necessario, prenotare un appuntamento presso l’ufficio provinciale - Territorio di Roma.
Se, invece, il contribuente ritenesse infondato il nuovo classamento, può chiedere il suo riesame in autotutela, attraverso una domanda in carta semplice inviata all’ufficio provinciale - Territorio di Roma, allegando la documentazione a suo sostegno. Questa richiesta non sospende, comunque, i termini per un eventuale ricorso al giudice tributario, che deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento catastale.

Correzione dei dati catastali in un click
Nel caso in cui il contribuente trovasse nella notifica informazioni inesatte che riguardano, ad esempio, le generalità dell’intestatario, l’indirizzo o l’ubicazione dell’immobile, può utilizzare il servizio correzione dati catastali online accessibile direttamente dalla sezione Servizi Catastali e ipotecari presente nell’home page del sito dell’Agenzia, evitando magari di recarsi fisicamente presso l’ufficio.

Come conoscere la rendita catastale del proprio immobile?
Sul sito internet dell’Agenzia possono essere consultate anche le nuove categorie, le classi e le relative rendite catastali assegnate, attraverso il servizio  consultazione rendite catatstali basta effettuare una semplice visura, inserendo il proprio codice fiscale e gli identificativi catastali dell’immobile (provincia e comune di ubicazione, eventuale sezione, foglio, particella ed eventuale subalterno), per conoscere la classe, la categoria e la rendita catastale
fonte:fisco oggi

sabato 2 novembre 2013

FISCO NEL MONDO: L’isola di Gernsey

Costituisce la ventiseiesima isola più piccola del mondo con una popolazione che oggi è di 65mila abitanti
 
L’isola di Gernsey o isola dell’angolo, insieme alle altre isole del canale della Manica, Alderney, Sark, Herm, Jethou, Brecqhou e Lihou, compone il Bailiwick of Guernsey, il baliato di Guernsey. Il Baliato non è una zona né una colonia inglese ma una dipendenza della corona britannica,  governato da autorità interne autonome. Gli aspetti principali del rapporto, sono basati su fattori extra-giuridici: tradizioni consolidate, storica autonomia e una forma di equilibrio politico realizzata senza fare ricorso a strumenti legali.

Profilo istituzionale
Il Capo dello Stato è la Regina del Regno Unito, rappresentata da un governatore, attualmente dal Balivo Richard Collas. Guersney ha una legislazione indipendente da quella del Regno Unito, eccetto per quanto riguarda gli affari internazionali e la difesa, anche se negli ultimi anni il governo britannico ha riconosciuto l'opportunità di sviluppare ulteriormente l’identità internazionale dell’isola con i governi internazionali e gli  organismi sovranazionali, soprattutto in relazione a settori come i servizi finanziari.

I rapporti con l’Unione europea
Pur non essendo un membro effettivo dell’Unione europea, Guernsey ha un rapporto speciale con l'Unione europea, stabilito nel “Treaty of Accession of the United Kingdom to the European Communities (protocollo 3 del trattato di adesione del Regno Unito alla CEE firmato il 22 gennaio 1972). Guernsey è la 26° isola più piccola del mondo, con una popolazione di 65mila abitanti. Il maggiore centro è Saint Peter Port (circa 17mila abitanti) e capoluogo delle isole del Canale sede dell'Hauteville House.

Normativa fiscale
La normativa fiscale sulla tassazione dei redditi è contenuta nel The Income Tax (Guernsey) Law, 1975 e nelle Income Tax Ordinances e nei Income Tax Regulations, approvati dal Consiglio. The Income Tax (Guernsey) Law, 1975 è suddiviso in 23 parti, al capitolo 1° sezione 3a contempla il principio di residenza della persone fisiche e definisce che un individuo può essere:
  • residente;
  • esclusivamente residente;
  • principalmente residente. 
È residente se, nell’anno d’imposta considerato:
  • trascorre a Guernsey 91 gg. o più;
  • trascorre 35 giorni  o più o durante i 4 anni precedenti;
  • ha trascorso 365 giorni o più a Guernsey.
Un individuo è esclusivamente residente:
  • se ha i requisiti di un residente;
  • se non ha nessuna residenza in altri luoghi nell’anno d’imposta considerato;
Di contro è considerato non residente se trascorre 91 gg. o più in altri luoghi per l’anno d’imposta considerato.
Un individuo è principalmente residente se nell’anno d’imposta considerato:
  • trascorre 182 giorni o più a Guernsey;
  • trascorre 91 giorni o più a Guernsey o durante i 4 anni d’imposta precedenti;
  • ha trascorso 730 giorni o più a Guernsey;
  • se ha una residenza  fissa a Guernsey;
  • se è residente;
  • se è esclusivamente e principalmente residente a Guernsey per l’anno d’imposta di riferimento.

La residenza per le società
L’articolo 4 del The  Income Tax (Guernsey) Law, 1975 contempla il principio di residenza delle  società e statuisce che una società è residente a Guernsey se:
  • è controllata a Guernsey;
  • è incorporata a Guernsey e non le è stata garantita una esenzione dalle imposte per l’anno d’imposta considerato con nessuna ordinanza ai sensi della sezione 40A  del  The  Income Tax (Guernsey) Law, 1975.

Tassazione  delle persone fisiche
Il prelievo fiscale viene effettuato a Guernsey e in tutte le isole del Baliato, tranne Sark. L’imposta sul reddito per tutte le persone fisiche è del 20%. Per i residenti e principalmente residenti vige il principio del word wide income, pertanto, sono tassati sul reddito mondiale prodotto. I residenti, ma non esclusivamente o principalmente residenti, sono soggetti alla tassazione del loro redditi ovunque prodotto a meno che essi decidano di pagare il 20% del reddito prodotto a Guernsey con un minimo di  £ 27,00 (GBP – Guernsey British Pound).
I non residenti sono soggetti all'imposta sul reddito prodotto a Guernsey, ad esclusione degli interessi bancari. I residenti possono detrarre dal reddito imponibile le spese connesse alla loro attività di impresa, alcuni pagamenti di interessi, contributi pensionistici, contributi di beneficenza. I contribuenti residenti hanno diritto alle eseguenti esenzioni fiscali in base alla status civile ed età:
 
Single person9,475
Single person (aged 64+)11,225
Married couple18,950
Married person (one spouse aged 64+)20,700
Married person (both spouses aged 64+)22,450


Dal 2012, the States Income Tax di Guernsey ha introdotto un premio per incoraggiare i contribuenti a presentare le dichiarazioni dei redditi on-line. Il concorso a premi prevede per chi presenta la dichiarazione dei redditi on line entro il 30 novembre 2013 un primo premio di £ 2.500 GBP, un secondo premio di £ 1.500 GBP ed un  terzo premio di £ 1000 GBP, registrandosi al sito. Se la dichiarazione non viene  presentata entro la data stabilita (il 30 di  novembre), è prevista una sanzione di £ 300 GBP con una penale di £ 50 GBP per ogni giorno di ritardo e, in alcuni casi, anche la reclusione.

Tassazione delle  persone giuridiche
Fino al 2007, le persone fisiche e le società  pagavano le imposte sul reddito al tasso del 20% . Dal 2008 in poi, mentre le persone fisiche continuano a pagare le imposte al tasso del 20%, al fine di aderire al “EU’s Code of Business Conduct” per la tassazione degli utili societari sono state istituite tre tariffe a seconda della fonte del reddito:
•  azienda tariffa standard: 0% (reddito di aziende, uffici e derivante da altre fonti);
•  azienda tasso intermedio: 10% (redditi derivanti da attività bancaria,  imprese di assicurazioni locale, attività fiduciarie,  intermediari e assicuratori);
•  azienda tasso alto: 20% (redditi derivanti da attività di negoziazione regolamentate e dal possesso di terreni e fabbricati).

L’imposta sul valore aggiunto
Non c’è nessuna imposta sul valore aggiunto.

Altre imposte
Plusvalenze, interessi royalties
Le plusvalenze non sono soggette a tassazione. Non c’è tassazione di ritenuta alla fonte su interessi percepiti. Non c’è nessuna ritenuta alla fonte per le royalties.

Imposta sui ruoli paga
Corrispondono ai nostri contributi previdenziali, e sono diverse dalle imposte sul reddito da lavoro dipendente ma non sono tassati.

Previdenza sociale
I datori di lavoro trattengono 6,5% della retribuzione lorda di un dipendente, con  un limite  massimo di £ 119, 340 GPB.

Imposta di bollo
L’imposta di bollo è applicata in base al valore della transazione. Le aliquote sono al 2% (se  il valore della transazione è inferiore a £ 150.000 GPB ), del 2,5% (per le abitazioni del valore di £ 150.001 GPB  a £ 250.000 GP ) e  el  3% (se oltre £ 250.000 GPB).

Imposta sulle successioni
Non c’è nessuna imposta sulle successioni.



Capitale: Saint Peter Port;
Lingua ufficiale: inglese (ufficiale), francese (negli atti legislativi), Dgèrnésiais come lingua regionale;
Forma istituzionale: baliato di Guernsey;
Accordi fiscali: l’isola di Guernsey ha assunto l’impegno a aderire ai principi di trasparenza e di scambio di informazioni a fini fiscali a partire dal 2002, anno di assunzione formale dell’impegno politico con l’OCSE. Nel gennaio 2011 il Fondo Monetario internazionale (FMI) ha pubblicato il rapporto evidenziando il raggiungimento degli standard normativi dell’isola internazionalmente riconosciuti e  approvati dal G20. L’isola di Guernsey ha sottoscritto 47 accordi sullo scambio di informazioni fiscali e 9 accordi contro la doppia imposizione e con quest’ultimi 6 Paesi (Bahrain, Cipro, Liechtenstein, Mauritius, Monaco, Seychelles), le negoziazioni sono attualmente in corso.
Guernsey scambia informazioni anche nell’ambito di accordi equivalenti alla Direttiva dell’Unione europea 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e con gli Stati Uniti, per quanto riguarda l’accordo intergovernativo FACTA (Foreign Compliance Account Tax Act ) predisposto da Washington per combattere la fuga dei capitali.
Guernsey, infine, partecipa attivamente al Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, alla promozione di negoziati alcuni membri del SADC (South African Development Community) per ampliare ulteriormente la propria rete di accordi bilaterali con i Paesi in via di sviluppo in Africa e di altri continenti
FONTE:FISCO OGGI..IT

venerdì 1 novembre 2013

CO.CO.CO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono quindi:

  • l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
  • il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute;
  • la prevalente personalità della prestazione;
  • la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale (v. Lavoro autonomo occasionale);
  • il contenuto artistico-professionale dell’attività (fino al 31/12/2000): questo requisito, presente nella vecchia stesura dell’art. 49,c. 2, lett. a del TUIR, è stato abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall’art. 34 della L. 342/2000; pertanto da tale data anche le attività manuali e operative possono essere oggetto di rapporti di co-co-co, purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria;
  • la non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
  • la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.


REGIME FISCALE


Ai fini fiscali i redditi percepiti dai co-co-co sono stati considerati:

  • redditi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2000;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2001. La riqualificazione fiscale dei redditi di collaborazione ha comportato, a decorrere da tale data, l’applicazione di tutti gli istituti tipici del rapporto di lavoro dipendente, quali ad es. le diverse norme di definizione della base imponibile (art. 51 del TUIR – ex art. 48), il principio di cassa allargato, ecc..


REGIME GIURIDICO


E’ importante però precisare che l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente ha operato solo ai fini fiscali. Il regime giuridico da applicare ai rapporti di co-co-co è rimasto invece quello del lavoro autonomo: ne consegue che ai suddetti rapporti non è applicabile il principio di automaticità delle prestazioni (ex art. 2116 del codice civile).



BASE IMPONIBILE


Dal 1° gennaio 2001 la riqualificazione fiscale dei redditi di co-co-co operata dalla L. 342/00 ha fatto sì che tutti i rinvii fatti dalle norme all’ex art. 50 (oggi art. 54), che definisce la base imponibile dei redditi di lavoro autonomo, sono stati deviati all’ex art. 48 (oggi art. 51), che definisce la base imponibile dei redditi di lavoro dipendente. Ne consegue l’applicazione di tutti gli istituti tipici di questa categoria (v. regime fiscale).



CONTRIBUTO E VERSAMENTO


Nelle collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e figure assimilate il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.

L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta in busta paga all'atto della corresponsione del compenso.

Ai fini di una corretta applicazione dell’aliquota, il committente deve inoltre acquisire dal lavoratore apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti assicurativi - v. Aliquote di finanziamento/Regole di applicazione).

Inoltre per gli anni dal 2004 al 2006, nei quali è stata in vigore l’aliquota aggiuntiva dell’1% al di sopra della prima fascia di reddito (v. Aliquota aggiuntiva 1%), il collaboratore doveva anche comunicare sia ai propri committenti, sia alla competente sede Inps il superamento della suddetta fascia.

Il versamento va effettuato con mod. F24 ed il termine di scadenza è il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, in armonia con le disposizioni previste dai D.Lgs 241/97 e 422/98 in materia di riscossione unificata.

Per le modalità di versamento e di compilazione del mod. F24 v. F24 - Committenti e associanti.



DENUNCIA UNIMENS


Le modalità di denuncia delle retribuzioni e dei contributi versati sono più volte cambiate nel corso del tempo (v. Denuncia contributiva).


A decorrere da Gennaio 2005, l'art. 44 del D.L. 269/03 (convertito in L. 326/03) ha previsto la mensilizzazione dei flussi retributivi per datori di lavoro, committenti e figure assimilate, associanti in partecipazione. Essi pertanto devono trasmettere mensilmente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari previsti dal DPR 322/98 e successive modifiche, tutti i dati necessari all’aggiornamento delle posizioni contributive dei lavoratori.

Per committenti e associanti l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, indipendentemente dal periodo di attività cui si riferiscono. L’invio richiede la preventiva certificazione del file da parte dell'apposito software di controllo Inps.

Per ulteriori dettagli v. "Uniemens".



PROGETTO E CERTIFICAZIONE


A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 276/03, c.d. riforma Biagi, dal 24 ottobre 2003 non è più possibile, salvo alcune eccezioni (v. Lavoro a progetto/Soggetti esclusi), instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se non sono riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso.

Per ulteriori dettagli v. "Il lavoro a progetto”.

Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di collaborazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.
FONTE:INPS

comunicazione dal consulente fiscale online

il consulente fiscale online dal 01 novembre 2013 riapre alle consulenze .
risponderemo a tutte le vostre richieste in ordine di data e comunque entro e non oltre 7 giorni lavorativi.
le consulenze sono completamente gratuite, se trattano argomenti di carattere generale e non richiedono approfondimenti.
in caso di ulteriori approfondimenti ,vi sarà chiesto di fare un offerta libera tramite paypal nell'apposito spazio in alto a destra.
Vi aspettiamo numerosi come prima.
e' importante sottolineare che gli argomenti che riterremo di pubblico interesse anche per gli altri lettori le risposte saranno postate sul blog, naturalmente nel più completo anonimato.
il consulente fiscale online
il fondatore

AUMENTO DEL 50 % BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Effetti positivi per i bonifici sulle ristrutturazioni edilizie e sulla riqualificazione energetica degli edifici: i primi nove mesi dell’anno evidenziano una crescita di oltre il 50% rispetto ai dati dello stesso periodo del 2012. Il ministro Saccomanni ha così sottolineato i buoni risultati della maggiorazione degli sconti fiscali.

Il passaggio del bonus per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 36%, su un importo massimo di 48mila euro per unità immobiliare, al 50%, entro il limite doppio di 96mila euro, è stato inizialmente decretato dal Dl n. 83/2012 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Successivamente, la detrazione “potenziata” è stata prorogata fino al 31 dicembre di quest’anno dal Dl 63/2013.
Lo stesso decreto legge ha anche aumentato dal 55 al 65% la detrazione delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 6 giugno (data di entrata in vigore del provvedimento) al 31 dicembre 2013; mentre, per i lavori sulle parti comuni e quelli effettuati su tutti gli immobili facenti parte di un singolo condominio, il limite temporale è stato esteso al 30 giugno 2014.

Inoltre, il disegno di legge di stabilità 2014, attualmente all’esame del Parlamento, prevede che entrambi i benefici proseguano nella misura maggiorata anche per tutto il prossimo anno (per i lavori "energetici" condominiali, fino al 30 giugno 2015).
Allo stesso modo, il Ddl concede altri dodici mesi pure al “bonus arredi”, l'agevolazione riservata a chi acquista mobili e grandi elettrodomestici destinati a immobili oggetto di ristrutturazione agevolata con l'aliquota del 50 per cento.

mobili ed elettrodomstici detrazioni fiscali


E' chiaro da tempo che possono essere detratti al 50% solo gli acquisti di mobili ed elettrodomestici "agganciati" ad una ristrutturazione. Ma non è altrettanto evidente quali siano, di fatto, i beni agevolabili. Al momento è possibile fare riferimento:

• per i mobili ad un elenco "esemplificativo" fornito dall'Agenzia delle entrate nella circolare 29/E/2013;

• per gli elettrodomestici all'elenco fornito dall'allegato B del d.lgs. 151/2005.

 

 I mobili agevolabili

I mobili devono essere nuovi. Anche se questo requisito non è indicato nella norma, esso deve intendersi implicito. Questa è la prima puntualizzazione dell'Agenzia delle Entrate nella circolare 29/E/2013.

I mobili non devono essere per forza collegati con l'ambiente ristrutturato: questo significa ad esempio che posso detrarre l'acquisto del letto anche se i lavori di ristrutturazioni sono stati eseguiti solo sul bagno. Ciò che conta ai fini del beneficio fiscale è che l'immobile sia stato comunque oggetto di interventi edilizi.

L'Agenzia a titolo esemplificativo fa un elenco di beni agevolabili e non:

 

 

Agevolabili
Non agevolabili
Letti, materassi, armadi, cassettiere e comodini
Porte
Librerie
Pavimentazioni
Scrivanie
Tende e tendaggi
Tavoli e sedie
Altri complementi di arredo
Divani e poltrone
Credenze
Apparecchi di illuminazione

Gli elettrodomestici agevolabili

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, l'Agenzia oltre a chiarire che anche questi (come i mobili) devono essere nuovi, precisa che:

se muniti di etichetta energetica sono agevolabili solo se hanno classe almeno A+ o almeno A per i forni;

se sprovvisti di etichetta energetica in quanto non ancora obbligatoria sono comunque agevolabili.

Per individuare degli elettrodomestici l'Agenzia fa riferimento all’allegato 1B, D.Lgs. n. 151/2005:

 

 

Grandi elettrodomestici (agevolabili)
Piccoli elettrodomestici
(non agevolabili)
Frigoriferi e congelatori
Aspirapolvere
Lavatrici
Scope meccaniche
Asciugatrici
Altre apparecchiature per la pulizia
Lavastoviglie
Macchine per cucire, per maglieria, tessitrici
Apparecchi per la cottura
Ferro da stiro e altre apparecchiature per stirare
Stufe elettriche
Tostapane
Piastre riscaldanti elettriche
Friggitrici
Forni a microonde
Frullatori, macinacaffè elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
Apparecchi elettrici di riscaldamento
Coltelli elettrici
Radiatori elettrici
Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti
elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo
Ventilatori elettrici
Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
Apparecchi per il condizionamento
Bilance
fonte:fisco e tasse.it

STIPENDI D'ORO ALLA CAMERA

Alla faccia della crisi,lavorare alla Camera conviene. Gli stipendi alti non riguardano, infatti, solo i parlamentari ma anche tutto il personale che ruota attorno alla Camera dei deputati. E i guadagni di commessi, elettricisti e centralinisti, soprattutto in tempo di crisi, appaiono imbarazzanti. A rendere noti i dati è “United for a fair economy”, un’organizzazione di Boston nata per contrastare le disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza. Un elettricista di Montecitorio per esempio prende 136.000 euro l'anno, più di tre volte un elettricista qualunque. Un commesso, invece, percepisce 60.000 euro di stipendio 'base', ma può arrivare anche a prendere 400.000 euro l'anno. “Gli operatori tecnici, categoria nella quale rientrano i centralinisti, gli elettricisti e pure il barbiere di Montecitorio, vengono assunti con uno stipendio che supera di poco i 30 mila euro lordi l’anno. - scrive Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera - Ma già dopo 10 anni la loro busta paga è quasi raddoppiata, superando quota 50 mila, e a fine carriera può arrivare a 136 mila euro l’anno. Tradotto: un elettricista, un centralinista e un barbiere della Camera, anche se a fine carriera, messi insieme guadagnano quanto il segretario generale, che è pur sempre a capo di 1.500 persone”. se i dati sopra indicati sono veri è veramente grave che in questo momento che il governo dovrebbe fare tagli, aiutare le famiglie e diminuire il cuneo fiscale, continui a sperperare denaro in tal modo senza controllare e limitare le retribuzioni di alcuni dipendenti pubblici. A voi ogni commento

MESSAGGIO DEL FONDATORE