domenica 2 marzo 2014

AFFITTI SI AL CONTANTE INFERIORE AI 1000 EURO

La Legge di stabilità 2014 ha imposto l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno) a prescindere dal relativo importo, derogando di fatto alla disposizione che fissa a 1.000 Euro il limite per il pagamento in contanti (art. 49 del D.lgs. 231/97 da ultimo modificata dall'art. 12 del D.l. 201/2011). Restavano esclusi i canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le locazioni di immobili strumentali.
 

Torna il contante per importi inferiori a 1.000 Euro

Recentemente il MEF, con la Nota n. 10492/DT del 5.2.2014, ha evidenziato che:
  • il limite di 999,99 è l’unico che rileva ai fini delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio);
  • sono considerate "critiche" solo le movimentazioni di contante eccedenti la soglia di 999,99 € (e non intermediate da soggetti autorizzati);
  • il fine della tracciabilità delle transazioni in contanti tra inquilino e proprietario e dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento di agevolazioni e detrazioni fiscali, può essere soddisfatto con una prova documentale idonea ad attestarle in modo chiaro e inequivocabile la destinazione del denaro contante al pagamento del canone.
Si può pertanto desumere che, in presenza di un canone di locazione ad uso abitativo pagato in contanti per un importo fino ad € 999,99, il locatore rilasciando una specifica ricevuta “soddisfa” sia l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti sia la verifica sul diritto di proprietari e inquilini ad avere le agevolazioni fiscali, e non è soggetto ad alcuna sanzione. Invece, per importi pari o superiori a € 1.000 il locatore deve utilizzare obbligatoriamente gli strumenti di pagamento tracciabili (ad esempio, bonifico bancario, assegno).
 
FONTE: FISCO  E TASSE

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