domenica 29 giugno 2014

comunicazione dal fondatore

buongiorno,

ringrazio di nuovo personalmente a nome mio e di chi mi aiuta ,per tutti i complimenti e la stima che mi è arrivata e gli inviti che mi sono stati fatti per riiniziare a scrivere .
come vi ho già detto ciò avverrà, in questi mesi sporadicamente ,da settembre sarà mia cura contattare chi mi collaborava dargli la buona notizia e si riparte,metteremo anche una news letter circolare che vi sarà inviata on line con tutti gli aggiornamenti del mese su fisco,tributi, famiglia e lavoro e altre news letter più approfondite con costi annuali irrisori.
grazie ancora e ci rivediamo presto, nel frattempo sarà mia cura rispondere a tutte le vostre email sempre nell'arco di una settimana buonaestate a tutti.
il consulente fiscale online
il fondatore

martedì 24 giugno 2014

DETRAZIONE PER SPESE DI ISTRUZIONE

Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria
(scuole medie inferiori e superiori), universitaria, di perfezionamento e/o
specializzazione universitaria (master, dottorati), tenuti presso università
o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri compete una detrazione pari
al 19%.
Per le università private o straniere le spese ammesse in detrazione non
devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi pagati per gli
equivalenti istituti italiani. Il confronto, per le università private, deve
essere fatto con le università statali che presentano identità o affinità di
indirizzo di studi e che siano ubicate nella stessa città in cui hanno sede
le università private, ovvero in una città della stessa regione.
Per le università straniere, invece, occorre fare riferimento alle
corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti
presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del
contribuente

ASSEGNO AL CONIUGE SEPARATO

Si tratta delle somme che, in seguito a provvedimento dell’autorità
giudiziaria, vengono corrisposte al coniuge, anche residente all’estero, in
seguito a separazione legale ed effettiva, scioglimento, annullamento del
matrimonio o divorzio. Gli importi deducibili sono solo quelli riconosciuti
dal provvedimento dell’autorità giudiziaria: non è quindi possibile
usufruire della deduzione per le somme pagate al coniuge
volontariamente, vale a dire in assenza di provvedimento del giudice.
Sono deducibili solo gli assegni periodici e non le somme corrisposte in
un’unica soluzione al coniuge separato. Inoltre, sono esclusi dal beneficio
gli assegni o le quote degli assegni attribuiti dal giudice per il
mantenimento dei figli: a fronte di tali oneri però il contribuente può
usufruire della detrazione per carichi di famiglia.
Se il provvedimento del giudice non distingue la quota di assegno
destinata al mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al
coniuge per metà del suo ammontar

lunedì 9 giugno 2014

regmime contabile dei minimi (artisti e professionisti

I contribuenti che si avvalgono del nuovo  regime contabile agevolato devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per i contribuenti c.d. minimi (Articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007 - pdf ossia:
i seguenti requisiti
1.    nell’anno precedente:
o    hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro
o    non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
o    non hanno effettuato cessioni all’esportazione
o    non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
2.    nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi)
3.    iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi deve essere rapportato all’anno (ad esempio, per una nuova attività che inizia il 1° settembre 2010 il limite è di 10mila euro, ossia i 4/12 di 30mila).
Sono esclusi, invece, i contribuenti:
·         che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
·         i non residenti
·         che effettuano, in via esclusiva o prevalente,  attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
·         che partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
I contribuenti che si avvalgono del nuovo  regime contabile agevolato sono obbligati ai seguenti adempimenti
·         conservazione dei documenti ricevuti ed emessi
·         fatturazione e certificazione dei corrispettivi
·         comunicazione annuale dei dati Iva se il volume d’affari è pari o superiore a 25.822,84 euro
·         presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva
·         versamento annuale dell' Iva, dell'acconto e del saldo dell'Irpef e relative addizionali
·         adempimenti dei sostituti d'imposta
·         comunicazione delle operazioni rilevanti (c.d. spesometro)
·         comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici
·         studi di settore e parametri (per l’individuazione del limite relativo all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti non rileva l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri)


POLIZZE VITA PIGNORABILI

Sentenza della Corte di Cassazione n. 18736 del 6 Maggio 2014:In caso di reati fiscali, il sequestro preventivo “per equivalente” può colpire anche le polizze assicurative sulla vita. I giudici di legittimità hanno reso definitivo un provvedimento di sequestro preventivo di tre polizze assicurative sulla vita.
Sulla scorta di precedenti orientamenti  la Corte di Cassazione penale con la sentenza 18763 ha formulato il seguente principio di diritto: la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui all'art. 1923 cod. civ.
 IL CASO
Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 30.9.2013 ha respinto l'appello avverso il provvedimento con il quale, in data 15.7.2013, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di tre polizze assicurative sulla vita, fino alla concorrenza della somma di Euro 5.239.296,91, disposto nei confronti di G.N. con riferimento al reato di cui all'art. 81 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che le polizze assicurative non sarebbero sequestrabili in ragione di quanto disposto dall'art. 1923 c.c., il quale stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Osserva che:
1. a nulla rileverebbe il richiamo, operato dal G.I.P. e dal Tribunale, alla decisione n. 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, riguardando tale sentenza la confisca, che è un provvedimento definitivo e non anche il sequestro preventivo e che trattasi di fattispecie tra loro non assimilabili;
2. il provvedimento sarebbe inoltre caratterizzato da motivazione infondata o, quanto meno, contraddittoria.
 IL COMMENTO
La controversia è incardinata sulla seguente valutazione, in chiave nomofilattica, da parte del Collegio: da un lato la difesa si richiama all’art. 1923 del cod .civ., norma, come noto, che ha determinato il proliferare della polizza vita in previsione di possibili aggressioni patrimoniali (non però di derivazione penale), e dall’altro, il GIP e il Tribunale che richiamano, per applicare la misura cautelare, precedenti orientamenti della giurisprudenza di vertice, id est sentenza 10532/2013.
 LA SENTENZA N. 10532 DEL 2013
Le Sezioni unite della Cassazione, con le decisioni n. 10532, 10533 e 10534 del 7.5.2013, si sono pronunciate sulla delicata relazione tra la confisca penale e l’ipoteca. In ciascuno dei casi in esame, un creditore ipotecario, pignorando l’immobile, aveva iniziato il procedimento di esecuzione forzata. Sennonché, prima che il procedimento di esecuzione venisse portato a compimento, l’immobile subiva le misure di prevenzione stabilite dalla l. 31 maggio 1965, n. 575: il sequestro e, successivamente, la confisca. È il caso di porre da subito in evidenza – per le ragioni che risulteranno chiare nel prosieguo – che le misure di prevenzione erano state disposte anteriormente al 13 ottobre 2011. Dopo la confisca, il Ministero delle Finanze proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo che questa non sarebbe potuta proseguire in quanto la confisca avrebbe determinato ex lege l’acquisizione del bene al patrimonio indisponibile dello Stato....

FONTE:  Fisco e tasse



domenica 1 giugno 2014

era mia intenzione cessare ogni pubblicazione e chiudere il blog,per motivi che esulano questo spazio,ma qualcuno,mi ha fatto cambiare idea ,ci ho messo tre anni e mezzo per fare risultare questo blog nelle prime pagine di google e ora si riinizia, da martedì 3 giugno si ripubblica e si risponde ad ogni vs email a presto
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MESSAGGIO DEL FONDATORE