lunedì 28 luglio 2014

IMPOSTA DI REGISTRO

L’importo dovuto varia a seconda dell’immobile locato o affittato.
IMMOBILE
PERCENTUALE
Fabbricati a uso abitativo
2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità
Fabbricati strumentali per natura
1% del canone annuo, se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva
2% del canone, negli altri casi
Fondi rustici
0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
Altri immobili
2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.
Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.
Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.
Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.
Contratti pluriennali
Per i contratti che durano più anni si può scegliere di:
·         pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo)
·         versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1° gennaio 2014) moltiplicato per il numero delle annualità.
Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.
Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.
Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare l’imposta in unica soluzione oppure anno per anno.
Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. Negli altri casi (per esempio, locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.
Imposta di bollo
Per ogni copia da registrare, l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.


COME VENGONO PAGATI I RIMBORSI SULLA DICHIARAZIONE

L ’Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuto il diritto al rimborso, dispone la restituzione delle somme secondo le modalità indicate dal contribuente e in base all’importo da pagare.

ACCREDITO SU CONTO CORRENTE

Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l’importo, viene accreditato su quel conto. Ovviamente, in questo caso, è necessario che il beneficiario del rimborso coincida con l’intestatario (o uno degli intestatari, in caso di conto corrente cointestato) del conto corrente. In caso contrario, il rimborso non viene accreditato.
La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui si desidera l’accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o attraverso l'applicazione disponibile sul suo sito internet. Chi è già registrato ai servizi telematici dell’Agenzia ed è in possesso, quindi, del codice Pin, può effettuare la richiesta di accredito attraverso il canale Fisconline.
I dati necessari per erogare i rimborsi sono: il codice Iban (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice Bic (Bank Identifier Code) o Swift.

ALTRE MODALITÀ DI RISCOSSIONE

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso viene erogato con modalità diverse a seconda della somma da riscuotere:
·         per gli importi fino a 999,99 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale, esibendo un documento d’identità, può riscuotere il rimborso in contanti. Chi si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega compilata in ogni sua parte, deve esibire anche il documento d’identità del delegante
·         per gli importi oltre 999,99 euro e fino a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, al contribuente arriva un invito a comunicare le coordinate del proprio conto corrente, unitamente a un modello da compilare e consegnare, entro il termine indicato, a un ufficio postale. Se il contribuente non consegna il modello e non fornisce le coordinate del proprio conto, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia
·         per gli importi superiori a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, e per i rimborsi di soli interessi di qualsiasi importo, la restituzione avviene, per ragioni di sicurezza, esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale.



RIMBORSI DA DICHIARAZIONE

Utilizzando il modello 730 si può ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico con la busta paga o la pensione. Va ricordato che, in alternativa al rimborso, dal 2014 è possibile scegliere di utilizzare il credito che risulta dal 730, per pagare con compensazione, oltre all’Imu, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24
Se, per qualunque motivo, il rimborso non viene effettuato, si può farne richiesta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza. In questo caso, occorre allegare una certificazione con cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, quindi, rimborsato le imposte.
Dal 2014 L’Agenzia delle entrate ,entro sei mesi dalla data di trasmissione della dichiarazione, effettua  dei controlli sulla spettanza dei rimborsi, superiori a euro 4.000.
Quando si utilizza il modello Unico, il contribuente 
deve espressamente indicare nel quadro RX di voler
 ricevere il rimborso del credito 
La scelta alternativa è quella del riporto del credito
 all’anno successivo o la sua compensazione con altri
 tributi da versare. 
Dopo gli opportuni controlli, la somma è rimborsata 
dall’Agenzia delle Entrate

giovedì 24 luglio 2014

MESSAGGIO DEL FONDATORE

buonasera a tutti, è da diversi giorni che un caso umano mi ha sensibilizzato,qualcuno che ha bisogno estremo di denaro e per questo e per i suoi figli sta sacrificando tutto o tutta se stessa al fine di procacciare quello che serve assolutamente per sopravvivere a qualcosa di brutto.
per ragioni di privacy e per la sua sicurezza non sto qui a dire nomi o ad elencare fatti, ma dico solo è da tre anni che scriviamo più per passione che per soldi ,ma se mi capita di aiutare qualcuno lo faccio volentieri senza alcun indugio anche perchè so che chi segue questo blog, più di 70 visite al giorno è persona sensibile ai casi umani e ai dolori.
per questo io il consulente fiscale online,quale fondatore vi chiedo di partecipare anche con un euro l'uno,mediante un offerta su questo blog a destra degli articoli,dove sta scritto fate una donazione  e donate anche n euro ,pensando che fate felice una persona che ha bisogno,dal canto mio non ho bisogno di dirvi che ogni somma raccolta andra alla persona citata in questo testo.
sin d'ora grazie a chi lo farà da parte mia e di chi ha bisogno
il consulente fiscale on line
il Fondatore

MESSAGGIO DEL FONDATORE