venerdì 26 settembre 2014

SUPERBOLLO AUTO ISTRUZIONI

Dal 2011, i possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, devono versare un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo, originariamente introdotto dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf sono stati modificati dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf.
Sintetizzando, l’addizionale è pari:
·         a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw per il 2011
·         a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw a partire dal 2012
L'addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il superbollo deve essere versato dai possessori del veicolo. Per possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
L’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo è esentato dal bollo ordinario. Trovano, quindi, applicazione, anche per il superbollo, le esenzioni previste, ad esempio, per i veicoli storici o per quelli in dotazione dei corpi armati dello Stato.
Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". E' esclusa la compensazione e i codici tributo da utilizzare sono (risoluzione n. 101 del 20/10/2011):
·         3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
·         3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
·         3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.
Di seguito, invece, i codici da utilizzare per versare tributo sanzioni e interessi, a seguito di atto di accertamento (risoluzione n. 26 del 12/03/2014):
·         A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
·         A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
·         A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.
"Superbollo" dal 2012
Per il “superbollo" 2012, e successivi anni, il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo). L’importo da versare è pari a 20 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 185 Kw.
Il "superbollo" è ridotto dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
Per esempio, l'importo dell'addizionale erariale di un veicolo costruito nel 2006 sarà ridotto al 60% per i pagamenti con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2012, al 30% per i pagamenti con scadenza dal 1° gennaio 2017 e al 15% per i pagamenti con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il pagamento non risulterà più dovuto dall'anno 2026.
Per calcolare l’importo del "superbollo" è possibile utilizzare l’applicazione che fornisce anche la stampa del modello F24 già compilato con i dati inseriti dall’utente.
"Superbollo" 2011
L’importo da versare era pari a 10 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 225 Kw. Il pagamento andava effettuato:
·         entro il 10 novembre 2011, per i possessori di autoveicoli al 6 luglio 2011
·         entro il 31 gennaio 2012, per i possessori di veicoli immatricolati tra il 7 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011.


giovedì 25 settembre 2014

Organi di controllo sulle società di capitali con il decreto competitività si cambia

Il  decreto competitività ha abrogato la previsione di legge che collegava l'entità del capitale sociale con l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. E' stato infatti abrogato il comma 2 del'art. 2477 del codice civile.
 la misura del capitale sociale non incide più sull'obbligo dell'organo di controllo per una s.r.l.
 La relazione illustrativa del decreto motiva tale cambiamento nella necessità di ridurre i costi per le piccole e medie imprese.
 L'organo di controllo dunque resta obbligatorio nei seguenti casi:
·         superamento per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre parametri indicati all'art. 2436-bis del C.c:
o    almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
o    almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
o    almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
·         obbligo di redazione del bilancio consolidato;
·         controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.
bisogna quindi verificare nei singoli casi il contenuto dello statuto sociale, in quanto se esso prevede:
·         un generico riferimento all'art. 2477 del codice civile, allora l'obbligo di nomina non sussiste;
·         espressamente la nomina dell'organo di controllo quando il capitale è pari o superiore a quello minimo previsto per le S.p.A (ora pari a 50.000 Euro), allora la nomina resta obbligatoria, salvo che si provveda a modificare lo statuto.


Badanti-detraibili le spese per assistenza alla persona

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir). La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per le persone indicate all’articolo 12 del Tuir (tra cui rientrano i genitori), indipendentemente dalla circostanza che siano fiscalmente a carico. La detrazione non spetta se il reddito del contribuente è superiore a 40mila euro. L’importo massimo di spesa agevolabile è pari a 2.100 euro e deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza; qualora siano invece più contribuenti a sostenere le spese per assistenza con riferimento a uno stesso familiare, tale importo dovrà invece essere suddiviso tra i soggetti aventi diritto.

martedì 9 settembre 2014

Pagamento telematico F24 dal 01 ottobre 2014

Il decreto Renzi (d.l. 66/2014 convertito in Legge 89/2014) ha introdotto l'obbligo, a partire dal 1° ottobre 2014, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione:
·         dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
·         dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking delle banche e di Poste italiane)
per versare i modelli di pagamento con saldo superiore a 1.000 Euro, o per presentare quelli che evidenziano un credito d'imposta in compensazione (anche parziale).
L'obbligo interessa tutti, titolari e non di partita Iva.
Il modello F24 cartaceo potrà essere utilizzato presso le banche le poste o gli sportelli di Equitalia solo da chi non è titolare di partita Iva e solo se dovrà pagare, senza compensazione, un modello con saldo pari o inferiore a 1.000 Euro.
In vista dei prossimi pagamenti, quindi, si consiglia i contribuenti di verificare gli importi da versare, per potersi munire di home banking o di codice identificativo Fisconline. Altrimenti, in alternativa, ci si dovrà rivolgere ad un intermediario abilitato ad Entratel.
Secondo la stampa specializzata nulla vieta, in ogni caso, di dividere il mod. F24 previsto per la stessa scadenza in più modelli, con saldo finale pari o inferiore a 1.000 Euro.

 Si ricorda, inoltre, che sempre dal 1° ottobre, non si potrà più pagare tramite i servizi internet delle banche o delle poste i modelli F24 che, per effetto delle compensazioni, presentano un saldo pari a zero. In questi casi si potranno presentare i modelli solo attraverso i servizi telematici delle Entrate.

MESSAGGIO DEL FONDATORE