lunedì 29 giugno 2015

IMU E TASI RAVVEDIMENTO BREVE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015


Per i contribuenti che non hanno ancora versato si ricorda che entro il 30 giugno è possibile regolarizzarsi pagando una mini sanzione (0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno). Sempre entro il 30 giugno è possibile sanare le irregolarità relative all'Imu/Tasi 2014, utilizzando il ravvedimento lungo. Ecco un breve riepilogo su tutte le possibilità di ravvedersi.

 

 Ravvedimento Imu e Tasi, tutte le possibilità

Anche per l'Imu e per la Tasi, come per gli altri tributi, in caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.

 

Il contribuente che intende porre rimedio alla dimenticanza o all'errore, ha varie possibilità di regolarizzarsi.

1.      Entro 14 giorni dalla violazione è possibile ravvedersi con una riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo. La sanzione sarà quindi dello 0,2% per il 1° giorno, dello 0,4% per il secondo giorno e così via fino al 2,8% il 14° giorno.

2.      Se i 14 giorni sono passati, è possibile usufruire del c.d. "ravvedimento breve", entro 30 giorni dalla commissione della violazione, con la riduzione della sanzione a 1/10. La sanzione quindi diventa del 3%.

3.      Decorsi inutilmente i 30 giorni, è possibile ravvedersi con la riduzione della sanzione a 1/9 (sanzione 3,33%), usufruendo del nuovo "ravvedimento intermedio", introdotto dalla Finanziaria 2015. Che i 90 giorni decorrino dal termine di versamento, e non da quello di presentazione della dichiarazione, è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23/E/2015).

4.      Se il ritardo è superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d. "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In tal caso la sanzione sale al 3,75% (1/8). E' stata l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E/2015, a chiarire che il ravvedimento lungo, per la Tasi e per l'Imu, scade con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, e non entro un anno dall'omissione del pagamento.

 

La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori ipotesi di ravvedimento:

·         quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97;

·         quello lunghissimo, lett. b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;

 

 

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