giovedì 26 novembre 2015

acconto irpef novembre 2015

Entro il termine del 30 novembre 2015, i contribuenti obbligati a pagare l’acconto IRPEF sono tenuti al versamento della seconda rata. La determinazione della seconda rata potrà avvenire applicando il metodo previsionale piuttosto che il metodo storico: il primo prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d’imposta 2015, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto; il metodo storico prevede, invece, la determinazione dell’acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d’imposta 2014, sempre al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto spettanti. Per la seconda rata è possibile applicare il metodo previsionale anche se la prima è stata versata in base al metodo storico. Per la seconda rata non è prevista a differenza della prima alcuna rateizzazione.

MEDICI NIENTE FATTURE ELETTRONICHE

I medici operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono esclusi dagli obblighi della fatturazione elettronica nei rapporti con le Aziende sanitarie locali.
È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la  Risoluzione 98/e del 25 novembre 2015.
 
Il caso
La Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) chiede, per conto dei propri iscritti, operanti in regime di convenzione con l’Ssn, se i compensi erogati in loro favore dalle Asl rientrino nel perimetro della fatturazione elettronica, così come delineato, per i rapporti con la Pubblica amministrazione, dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 244/2007, nonché dal Dm 55/2013 che vi ha dato attuazione.
Il dubbio si fonda su:
– la peculiarità del rapporto medico/Ssn, che si colloca in una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata, causa i vincoli imposti dalla convenzione in essere (per l’orario di attività, il calcolo della retribuzione, eccetera)
– le modalità di certificazione dei compensi, a mezzo cedolino mensile proveniente dall’Asl, nel quale sono riepilogate tutte le voci della remunerazione e da cui emerge il netto dovuto per l’attività prestata.
 
La soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate
Tornando a esprimersi nel corso di poche settimane su questioni legate alla fatturazione elettronica nei confronti di una Pa, coerentemente con i precedenti arresti  l’Agenzia delle Entrate ribadisce come le novità via via recate alla disciplina in materia di fattura elettronica non hanno creato una categoria sostanziale, nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati in riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore, tanto tra privati, quanto nei confronti della Pa.
 
Infatti, la legge 244/2007, al pari dei provvedimenti attuativi della stessa, non ha introdotto nuove ipotesi di operazioni soggette a obbligo di fatturazione (ex articolo 21 del Dpr 633/1972), né abrogato le disposizioni previgenti che già consentivano forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili, quali, ad esempio:
- l’articolo 22 del Dpr 633/1972, per i commercianti al dettaglio e le attività assimilate (che possono documentare le operazioni effettuate tramite scontrino/ricevuta fiscale)
- l’articolo 73 del medesimo Dpr che, tra l’altro, delega il ministro dell’Economia e delle Finanze a stabilire modalità alternative per la fatturazione delle prestazioni nell’esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l’osservanza degli obblighi generali.
 
Pertanto, specifica l’Agenzia, laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima delle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, lo stesso continua a non esistere né, a maggior ragione, l’obbligo può riguardare la sola forma elettronica (di una fattura che non è da emettere).
 
Alla luce del quadro normativo attualmente vigente e della specifica prescrizione contenuta nel Dm 31 ottobre 1974, per le prestazioni medico-sanitarie svolte dai medici in favore dei vari enti mutualistici – secondo cui, in applicazione della delega contenuta nel richiamato articolo 73 del Dpr Iva, la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi – non vi sarà obbligo di fatturazione elettronica.
In altre parole, il cedolino pervenuto dalle Asl, redatto secondo le modalità prescritte dall’articolo 2 del Dm – e dunque contenente gli elementi e i dati indicati nel secondo comma dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, nonché emesso in triplice esemplare (il primo consegnato/spedito al medico unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo all'ufficio provinciale Iva competente e il terzo conservato presso l’ente) – si sostituirà in toto alla fattura, prima cartacea e ora astrattamente elettronica, evitando un inutile aggravio di adempimenti per i contribuenti coinvolti.

fonte: fisco e tasse

MESSAGGIO DEL FONDATORE