martedì 30 giugno 2015

INPS CHE DELUSIONE

Buongiorno,

un breve messaggio e una piccola critica va fatta da questo blog e da chi scrive a un ente che dovrebbe rappresentare il paese come efficienza e rapidità nell'erogazione delle prestazioni  e che invece si è dimostrato una delusione.
-sgravi su somme iscritte a ruolo e non dovute,tempi di oltre 18 mesi;
-concessione indennità di disoccupazione,aspi,minisaspi tempi di oltre 90 gg,
-e ora la Naspi?  previsione per istruttorie ed erogazioni di otre 120 gg .
Tutto ciò è veramente grave anzi gravissimo, siamo a disposizione se l'Ente interesssato volesse smentire ,quanto da noi asserito in seguito a presa visione di  documenti inviateci dai lettori
il consulente fiscale online
il Fondatore

lunedì 29 giugno 2015

IMU E TASI RAVVEDIMENTO BREVE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015


Per i contribuenti che non hanno ancora versato si ricorda che entro il 30 giugno è possibile regolarizzarsi pagando una mini sanzione (0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno). Sempre entro il 30 giugno è possibile sanare le irregolarità relative all'Imu/Tasi 2014, utilizzando il ravvedimento lungo. Ecco un breve riepilogo su tutte le possibilità di ravvedersi.

 

 Ravvedimento Imu e Tasi, tutte le possibilità

Anche per l'Imu e per la Tasi, come per gli altri tributi, in caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.

 

Il contribuente che intende porre rimedio alla dimenticanza o all'errore, ha varie possibilità di regolarizzarsi.

1.      Entro 14 giorni dalla violazione è possibile ravvedersi con una riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo. La sanzione sarà quindi dello 0,2% per il 1° giorno, dello 0,4% per il secondo giorno e così via fino al 2,8% il 14° giorno.

2.      Se i 14 giorni sono passati, è possibile usufruire del c.d. "ravvedimento breve", entro 30 giorni dalla commissione della violazione, con la riduzione della sanzione a 1/10. La sanzione quindi diventa del 3%.

3.      Decorsi inutilmente i 30 giorni, è possibile ravvedersi con la riduzione della sanzione a 1/9 (sanzione 3,33%), usufruendo del nuovo "ravvedimento intermedio", introdotto dalla Finanziaria 2015. Che i 90 giorni decorrino dal termine di versamento, e non da quello di presentazione della dichiarazione, è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23/E/2015).

4.      Se il ritardo è superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d. "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In tal caso la sanzione sale al 3,75% (1/8). E' stata l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E/2015, a chiarire che il ravvedimento lungo, per la Tasi e per l'Imu, scade con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, e non entro un anno dall'omissione del pagamento.

 

La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori ipotesi di ravvedimento:

·         quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97;

·         quello lunghissimo, lett. b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;

 

 

venerdì 26 giugno 2015

LAVORO-GARANZIA GIOVANI



La Garanzia Giovani  è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo

In sinergia con la Raccomandazione europea del 2013, l'Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

Se sei  un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante  – non impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale.

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti.

Per stabilire in modo opportuno il livello e le caratteristiche dei servizi erogati e aumentarne l'efficacia, si è scelto di introdurre un sistema di profiling che tenga conto della distanza dal mercato del lavoro, in un'ottica di personalizzazione delle azioni erogate: una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari e individuali profilano il giovane permettendo così di regolare la misura dell'azione in suo favore. Dall' 1 febbraio 2015 le modalità di calcolo del profiling sono aggiornate a seguito del Decreto Direttoriale del 23 genn​aio 2015 n.10, che mette fine alla fase di sperimentazione avviata l'1 maggio 2014


I corsi di formazione legati alla Garanzia Giovani,  si basano su un sistema che premia gli enti incaricati di gestirli, più che i partecipanti. In quasi tutte le Regioni, il 70% dei compensi spettanti ai formatori viene infatti erogato subito, mentre soltanto il 30% dipende dai risultati raggiunti, cioè dall'efficacia dimostrata nell'aiutare i giovani a trovare un impiego. Per questo, Libera e il Gruppo Abele chiedono al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, di fare un atto di coraggio per smascherare i corsi inutili. La soluzione consiste nel seguire l'esempio virtuoso del Piemonte, unica Regione in Italia che ha scelto di concedere il 50% dei compensi spettanti ai formatori all’atto dell’attivazione dei corsi e la restante metà solo quando le attività di training professionale ottengono un successo. Chi non porta a casa il risultato, insomma, in Piemonte verrà pagato molto meno.

mercoledì 24 giugno 2015

MESSAGGIO DEL FONDATORE

Buonasera,

a  tutti i lettori che faranno una donazione di almeno euro 5 (cinque), per aiutare il blog a continuare ,sarà inviata a mezzo emaiil una news letter mensile per una durata di mesi 12 contenente tutte le novità  su:

-fisco
-lavoro
-tributi
-offerte di lavoro
-bonus e fondo perduto

Vi aspetto numerosi

il fondatore

BONUS BEBE' 2015


Il bonus bebè è una misura, voluta dalla Finanziaria 2015, per incentivare la natalità e contribuire alle spese della famiglia. Inizialmente avrebbe dovuto essere a favore di una grossa platea di contribuenti ma poi, in sede di approvazione definitiva della legge, si è deciso di circoscrivere l'agevolazione per i soggetti più svantaggiati. Per fruire dell'agevolazione bisogna fare apposita domanda all'INPS, secondo la procedura stabilita con il Dpcm del 27.02.2015 e con la circolare INPS n. 93 dell'8.5.2015.

Bonus bebè: le condizioni da avere

Il bonus è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni di vita del bambino o fino ai tre anni d'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare. Per "ingresso nel nucleo famigliare" si intende la data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva. L'assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (L'affidamento preadottivo è quel periodo di convivenza antecedente alla pronuncia definitiva di adozione, in cui il bambino convive con la coppia aspirante alla sua adozione), disposto dal 1° gennaio 2015 al 31.12.2017. Se il figlio è stato adottato nel triennio 2015-2017 ma è entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l'assegno spetta comunque per un triennio, ma a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

L'agevolazione spetta a condizione che il nucleo famigliare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 Euro.

 

Il bonus viene erogato su domanda del genitore, anche affidatario, in possesso anche dei seguenti requisiti:

·         cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea o, in caso di cittadino extracomunitario, con permesso di soggiorno UE;

·         residenza in Italia;

·         convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune).

Se il genitore richiedente è un minore, o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata da legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I requisiti, tuttavia, devono essere posseduti dal genitore minore o incapace.

 

 

 

Bonus bebè: a quanto ammonta

Il bonus è pari a:

·         960 Euro annui (80 Euro al mese) se il valore dell'ISEE non è superiore a 25.000 Euro annui;

·         1.920 Euro annui (160 Euro al mese) se il valore dell'ISEE non è superiore a 7.000 Euro annui;

spetta per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso del minore nel nucleo familiare fino al compimento del terzo anno d'età del bambino o fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare.

 

L'assegno è erogato per un massimo di 36 mensilità, a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

 

In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati in famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, il bonus è riconosciuto per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

 

Bonus bebè: come inviare la domanda

Per poter fruire dell'agevolazione occorre presentare apposita domanda entro 90 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo famigliare (per affidamento preadottivo o adozione).

 

Se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni, il bonus viene erogato dal mese di presentazione della domanda.

 

Ai fini del computo dei 90 giorni si fa riferimento all'art. 2963 del C.c., secondo cui il termine si computa secondo il calendario comune, non si conta il giorno iniziale e il termine avviene con lo spirare dell'ultimo istante del giorno feriale. Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

 

La domanda va presentata telematicamente all'INPS, mediante:

·         il portale dell'INPS, accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo seguendo il percorso:

o    Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè

·         il Contact Center Integrato ai numeri:

o    803164 numero gratuito da rete fissa;

o    06164164 numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

·         patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile dal sito web, accedendo al proprio profilo:

Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè --> Consultazione domande -->Documenti correlati

 

L'INPS provvede al pagamento del bonus bebè

Il pagamento del bonus viene effettuato dall'INPS in rate mensili di 80 Euro (160 Euro per ISEE non superiore a 7.000 € annui), secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

 

Se la domanda è presentata entro i 90 giorni, il primo pagamento corrisponde alle mensilità maturate fino a quel momento.

 

 

Bonus bebè: cause di decadenza

Il pagamento del bonus viene interrotto a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:

1.     Decesso del figlio

2.     Revoca dell'adozione

3.     Decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale

4.     Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda

5.     Affidamento del minore a terzi

L'interruzione avviene anche a seguito di perdita dei requisiti di legge o provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

 

Il richiedente entro 30 giorni deve comunicare all'INPS il verificarsi di una causa di decadenza. E' importante che la comunicazione sia tempestiva per evitare il generarsi di un pagamento indebito e la successiva azione di recupero da parte dell'INPS.
FONTE:  FISCO E TASSE

 

 

TERRENI RIVALUTAZIONE CON LEGGE DI STABILITA' 2015


La legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, commi 626 e 627, legge 190/2014) ha aperto una nuova finestra, in riferimento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2015, per usufruire del regime che consente di pagare un’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, così da ridurre (se non addirittura azzerare) la plusvalenza tassabile in caso di cessione (la norma originaria risale alla Finanziaria 2002, articoli 5 e 7 della legge 448/2002).

I contribuenti interessati, entro martedì 30 giugno, devono munirsi di perizia giurata di stima del bene ed effettuare il versamento della relativa imposta.
Possono avvalersi dell’opportunità:

le persone fisiche titolari di terreni e partecipazioni al di fuori dell’attività d’impresa

le società semplici e i soggetti assimilati

gli enti non commerciali, in relazione ai beni che non rientrano nell’attività commerciale

i non residenti, per le plusvalenze imponibili in Italia

le società di capitali che hanno riacquisito, a fine giudizio, la piena titolarità dei beni oggetto di misure cautelari nel periodo di applicazione della norma (circolare 47/2011).

Primo passo, la perizia giurata
L’imposta sostitutiva presume, quindi, una perizia giurata, i cui valori siano riferiti al 1° gennaio 2015. La valutazione deve essere predisposta da un professionista abilitato, ossia:

commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, per quanto riguarda le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e industriali edili, per quel che concerne i terreni.

In entrambe le eventualità, inoltre, buona anche la stima dei periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (regio decreto 2011/1934).

Terminato il lavoro del professionista, le perizie possono essere presentate, indifferentemente, alla cancelleria del tribunale, al giudice di pace oppure al notaio.
Il contribuente deve conservare l’atto e i dati del suo redattore per mostrarli o trasmetterli, se richiesti, all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui è la società a richiedere la stima, la relativa spesa può essere dedotta dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi; se, invece, la perizia occorre ai soci, l’importo va a incrementare il costo rivalutato delle partecipazioni.
Applicando il medesimo criterio, i costi per la perizia dei terreni e carico del contribuente, aumentano il valore iniziale dei fondi, da prendere in considerazione per il calcolo della plusvalenza.

La perizia giurata asseverata in data successiva al rogito (purché entro il termine del 30 giugno), non comporta decadenza dall’agevolazione.

Calcolo, scomputo e poi in cassa
La procedura di rideterminazione del costo (o valore) di acquisto può comportare, in caso di cessione, un notevole risparmio fiscale. Infatti, in mancanza della perizia e del versamento dell’imposta sostitutiva (da calcolare sul valore attribuito dalla perizia), l’importo della plusvalenza imponibile (articolo 67 del Tuir) può risultare decisamente più rilevante.

La Stabilità 2015, però, oltre a prevedere la nuova chance di rivalutazione, ne ha rivisto le percentuali di tassazione: ora, la sostitutiva da applicare è del 4%, per le partecipazioni non qualificate, e dell’8%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
L’imposta versata per precedenti analoghe operazioni può essere scomputata da quella somma dovuta in base all’ultima stima.
La rideterminazione può essere effettuata anche quando il valore del bene è diminuito.

È arrivato il momento di passare in cassa.
A proposito di versamenti, la data del 30 giugno interessa tutti i contribuenti coinvolti, perché costituisce, contemporaneamente, sia il termine per pagare l’imposta in un’unica soluzione sia la scadenza della prima delle tre rate in cui è possibile suddividere l’importo complessivo. Le altre due quote – alle quali dovrà essere aggiunto il 3% annuo di interessi – andranno versate entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono presentare la delega di pagamento anche presso banche, agenzie postali o concessionari della riscossione. I codici tributo sono:

8055, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

8056, per i terreni edificabili o con destinazione agricola.

Se salta lo scomputo, entra in gioco la riserva
L’imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni e non recuperata con l’ultima procedura effettuata può comunque essere richiesta a rimborso. I termini di decadenza per la presentazione della relativa istanza sono quelli ordinari, ossia 48 mesi, che decorrono, in questo caso, dal pagamento dell’intera somma o della prima rata dovuta per effetto della rivalutazione più recente.

Trovandoci nel pieno della stagione dedicata alla dichiarazione dei redditi, appare opportuno ricordare che, nel modello Unico Pf 2015, i dati sulle rivalutazioni dei terreni riferibili al 1° gennaio 2014, per le quali è stata pagata l’imposta sostitutiva entro lo scorso 30 giugno, trovano posto nei righi da RM20 a RM22, quelli relativi alle partecipazioni nei righi RT 105 e 106; Unico Sc 2015, invece, riserva a tali dati i righi da RQ58 a RQ61.
FONTE:   FISCO OGGI.IT
 

STUDI DI SETTORE E LORO VALENZA


La Corte di Cassazione, con uno studio dell’Ufficio del Massimario (relazione tematica n. 94 del 9 luglio 2009) ha passato in rassegna le pronunce e la dottrina degli ultimi 20 anni sulla validità probatoria degli strumenti presuntivi di accertamento del reddito.

Le conclusioni cui giunge lo studio ribadiscono che l’accertamento basato sugli studi di settore non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra quanto dichiarato a titolo di ricavi e quanto emerge in via generalizzata dallo strumento presuntivo. Al contrario, la differenza deve essere suffragata da ulteriori elementi di prova che emergano nella fase di contraddittorio con il contribuente. Inoltre, laddove nel contraddittorio il contribuente abbia proposto le sue deduzioni a giustificazione dell’asserito scostamento, la motivazione dell’avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica in termini probatori poiché, in caso contrario, l’atto impositivo è nullo per difetto di motivazione (cfr. pag. 123 del documento). In particolare, le presunzioni «gravi, precise e concordanti» indicate dall’art. 39, D.P.R. 600/1973 non possono essere costituite dallo «scostamento» rispetto agli «standard» ma, al contrario, devono essere individuate, volta per volta, sul caso concreto all’esito del contraddittorio con il contribuente.

La medesima Corte di Cassazione, con le sentenze emesse dalle Sezioni Unite il 18 dicembre 2009, nn. 26635 - 26636 – 26637 – 26638 ha fermato la massima in forza della quale gli studi di settore costituiscono esclusivamente un sistema di presunzioni semplici, che devono necessariamente essere personalizzate nell’ambito del contraddittorio.

A seguito di queste importanti pronunce giurisprudenziali, la stessa Agenzia delle Entrate, con C.M. 14 aprile 2010, n. 19/E, ha addirittura suggerito agli Uffici l’abbandono dei contenziosi relativi ad avvisi di accertamento basati unicamente sull’applicazione degli studi di settore.

martedì 23 giugno 2015

MOBBING-MESSAGGIO DEL FONDATORE

nel corso  dell'anno 2015,ho  ricevuto molte richieste di chiarimenti su come procedere in caso di mobbing.
le mie risposte sono state,molto vaghe e brevi, perché anche il sottoscritto lo ha vissuto sulla propria pelle,negli ultimi tre anni di lavoro  e sinceramente subendolo passivamente.
cosa fare ,una risposta normale è agire giudizialmente se avete il coraggio   e la forza nei confronti di chi vi ha fatto mobbing.
cosa farò io? dopo aver consultato legali e quant'altro,vi posso dire che sarò molto più  duro, perché sono convinto che la colpa non è solo di chi fa mobbing, ma anche dell'azienda ,dell'imprenditore  che deve tutelare ogni singolo lavoratore simpatico o antipatico e se ciò non avviene l'azienda ha qualche problema, soprattutto se rappresenta un marchio e un immagine di alta nicchia.
io sono uscito in punta di piedi,ma sono convinto che un  azienda ove avvengono  tali violazioni non merita di esistere e di continuare a svolgere la sua attività.
In sicilia c'è un  detto"muto a qu sape u ioco"  e l'arte della guerra ti insegna a combattere il tuo nemico,che per quanto grande sia è sempre più piccolo di te  e a tante pezze da nascondere.

Da oggi rispondo a tutti in maniera dettagliata e specifica, dandovi nomi e uffici a cui rivolgervi,ma ricordate,se siete vittima di mobbing ,documentate e registrate tutto, in modo da poter dimostrare quello a cui nessuno vorrebbe credere, soprattutto scoprite i punti deboli del vostro nemico  e conservateli perché vi torneranno utili.
Alcuni grossi marchi o loghi, prevedono lo scioglimento del contratto con cui danno il loro nome all'azienda che è stata coinvolta in tali  vicende e i loro uffici legali e relazioni umane sono a Vs  disposizione.
una causa legale mossa nei confronti di chi ha fatto mobbing e   dell'azienda che non ha fatto niente per tutelarvi può essere molto redditizia e ridarvi quella dignità e autostima , che persone ignoranti  e prive di qualsiasi preparazione , vi hanno levato.
Personalmente nei prossimi mesi sono a Vs disposizione per ogni suggerimento.
E vedrete che qualcosa accadrà che illuminerà la strada a chi vuole difendersi da tale reato.
a presto
e ricordate se all'interno di  un azienda avviene mobbing, vuol dire che chi guida l'azienda, la sua proprietà, i suoi consulenti non hanno una preparazione e maturità tale da capire i rischi che fanno correre all'azienda e a tutta la forza lavoro, perciò non abbiate alcun timore ad agire.

Il consulente fiscale online

MESSAGGIO DEL FONDATORE