domenica 19 marzo 2017

CITTADINI ITALIANI CHE VIVONO NEL REGNO UNITO

Cosa devono sapere gli italiani che abitano o lavorano nel Regno Unito dopo la Brexit
Theresa May, il Primo Ministro Inglese, insiste nel dire che la procedura di cui all’art. 50 del Trattato di Lisbona per l’uscita dall’Unione Europea, sarà attivata entro la fine di marzo. I cittadini hanno battuto il governo con una Causa davanti la Suprema Corte che ha statuito che il governo necessita di un preventivo consenso del Parlamento. Il culto estremo e cieco della democrazia porta molti Conservatori contrari a lasciare l’Unione Europea ad approvare l’azione del governo.
In ogni caso il Regno Unito uscirà dall’Unione Europea non prima di aprile 2019: fino a quel tempo si applicheranno tutte le Direttive Comunitarie. Si discute di Brexit dura, Brexit leggera in realtà sarà una Brexit caotica. Il Regno Unito metterà fine alla libera circolazione per i Cittadini dell’Unione Europea ed, in ogni caso, il mantenimento o la cessazione di questo diritto, peserà molto nelle trattative per la definitiva uscita del Regno Unito dalla Commissione Europea.
Gli Italiani che abitano e lavorano nel Regno Unito devono conoscere le norme che regolano il loro diritto di stabilimento e porre in essere tutti gli adempimenti utili e necessari per la salvaguardia del loro diritto.
Come posso provare il mio diritto a risiedere nel Regno Unito?
Attualmente, i cittadini italiani (ed i cittadini degli altri paesi dell’Unione Europea) residenti nel Regno Unito non sono obbligati a domandare un documento ufficiale che attesti questa loro condizione. Ma essendo previsto, ed in considerazione delle incertezze su quel che succederà dopo la Brexit, è una buona idea ed una innegabile prudenza chiedere un documento al Home Office da utilizzare nel caso, in futuro, sia richiesto di provare la condizione di residente.
Se si risiede nel Regno Unito da almeno cinque anni e si é lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, studenti o persone finanziariamente autonome, si può richiedere per sé e per i componenti della famiglia un registration certificate. Anche chi é residente nel Regno Unito da soli 2 o 3 anni, se possiede i requisiti previsti dalla legge, puó richiedere la residenza permanente.
Questo documento non conferisce alcun diritto particolare ma certifica che l’Home Office ha riconosciuto il vostro status di residente permanente in base alla legislazione europea che e’ applicata anche nel Regno Unito.
Attenzione: gli studenti e le persone finanziariamente autonome devono avere una assicurazione medica privata.
Perché’ chiedere questo documento?
Il Governo Britannico ha ripetutamente dichiarato che permetterà ai cittadini europei già residenti nel Regno Unito di restarvi dopo la Brexit, a condizione che l’Unione Europea faccia altrettanto con i cittadini britannici che risiedono in altri paesi dell’Unione Europea.
In ogni caso, senza il certificato di residenza permanente, dopo la Brexit sarà difficile se non impossibile dimostrare alla Polizia di Frontiera che si vive già nel Regno Unito.
In pratica il documento rilasciato da Home Office è essenziale e chi già ne dispone deve sapere o ricordare che questo documento deve (dovrebbe visto che per ora nessuno la chiede) essere esibito ai controlli di frontiera ad ogni entrata o uscita dal territorio del Regno Unito.
La domanda per ottenere il certificato di residenza permanente.
Bisogna compilare un formulario, allegare l’originale di un documento di identità (verrà restituito dopo un paio di mesi ) ed i documenti che attestano il diritto a risiedere nel Regno Unito: buste paga, P60, Self assessment degli ultimi anni etc.
Si pagano 65 sterline a mezzo carta di debito o credito o assegno.
Home Office dichiara che la procedura può durare fino a sei mesi, in realtà i controlli si concludono molto prima e si può ragionevolmente pensare di ricevere il certificato di residente permanente entro due / tre mesi.
La nazionalità inglese.
Se pensate di richiedere, prima o poi, la nazionalità inglese dovete sapere che per presentare la domanda bisogna essere titolari del certificato di residente permanente da non meno di un anno.
L’A.I.R.E.: Anagrafe degli italiani all’estero.
L’iscrizione all’Aire non produce alcun effetto in ordine alla dimostrazione dello status di residente nel Regno Unito e non è neppure una valida prova.
Questa iscrizione, cui deve corrispondere una effettiva situazione di fatto, serve solo a vincere la presunzione di essere residenti fiscali italiani.
Con le ultime modifiche introdotte recentemente dal legislatore italiano anche l’iscrizione all’Aire, pur restando obbligatoria, ha perso molto della sua significatività.
Conclusione
I cittadini italiani e degli altri paesi della comunità europea debbono affrettarsi a regolarizzare la loro posizione chiedendo il Certificato di Residente Permanente che produrrà effetti anche dopo la Brexit trattandosi, se dimostrato, di un diritto acquisito.
 FONTE:FISCO E TASSE

giovedì 16 marzo 2017

SALDO IVA 2016 -COME PAGARE

Come pagare il saldo Iva 2016: unica soluzione o rateale secondo diverse modalità.
Scaduto il termine di presentazione della dichiarazione iva (28/02/2017) i contribuenti titolari di partita iva, non rientranti in “regimi minimi” o “regime speciale ex.art.74 dpr 633/72”, saranno impegnati al versamento del saldo iva relativo all’anno d’imposta 2016 entro il 16 marzo 2017.
Si rammenta che dal prossimo esercizio l’invio della dichiarazione iva annuale potrà essere presentata con tempi più flessibili rispetto a quest’anno, ovvero tra il 01/02/2018 al 30/04/2018.
Le modalità di versamento del saldo sono essenzialmente tre:
  1. il pagamento in un’unica soluzione entro il 16/03/2017
  2. il pagamento rateizzato dal 16/03/2017 al 16/11/2017
  3. il pagamento in un’unica soluzione o rateizzato a partire dal 30/06/2017 o 31/07/2017 (in concomitanza con il versamento delle imposte).
Tralasciando la prima opzione, è possibile rateizzare il saldo Iva, a partire dal mese di marzo 2017, da un minimo di due rate ad un massimo di nove, aggregando all’importo rateizzato gli interessi pari allo 0,33% su ogni mese di ritardo.
ESEMPIO
Saldo Iva 2016  – € 1.778,00 si versa in due rate:
  • Prima rata: 16/03/2017  –   € 889,00
  • Seconda rata 18/04/2017 –     889,00 * 0,33%=2,93    = saldo iva da versare € 891,93
La terza opzione prevede invece il pagamento del saldo Iva nel rispetto delle scadenze previste per le imposte dirette ovvero da quest’anno il 30/06/2017 (in alternativa 31/07/2017).
E’ possibile dunque versare il 6099 (2016) in un’unica soluzione in data 30/06/2017 o 31/07/2017, maggiorando l’importo anzidetto dovuto dello 0,40% moltiplicato per ogni mese di ritardo dalla scadenza originaria di marzo.
E’ possibile anche rateizzare fino a novembre quest’ultimo importo applicando l’ulteriore interesse dello 0,33%.
FONTE: FISCO E TASSE

martedì 7 marzo 2017

SPESE SANITARIE SI PUO' DIRE NO FINO AL NOVE 9 MARZO

Ancora pochi giorni per opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2016 ai fini della predisposizione della dichiarazione. Basta accedere al sito del Sistema tessera sanitaria (anche tramite le credenziali Fisconline) e selezionare le singole voci per le quali si vuole manifestare il proprio diniego all’invio delle informazioni all’amministrazione.
 
Come previsto dal Dlgs 175/2014, sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate: le aziende ospedaliere, quelle sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri. L’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2016, è stato esteso ad altri soggetti: gli esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci (parafarmacie), gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica e gli ottici (decreto Mef del 1° settembre 2016).
 
Per quest’anno, il termine per la trasmissione dei dati, ordinariamente fissato al 31 gennaio, è stato posticipato al 9 febbraio 2017. Di conseguenza, è stato ridefinito anche l’intervallo temporale entro il quale i contribuenti possono comunicare la propria opposizione, dal 10 febbraio al 9 marzo (dal 2018, ritornerà dal 1° al 28 febbraio).
 
In caso di familiare a carico
Qualora il cittadino che ha deciso di non rendere disponibile all’Agenzia delle Entrate i dati (o alcuni di essi) e quindi di non farli inserire nella precompilata fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni sulle spese sanitarie e i rimborsi per i quali è stata espressa opposizione all’utilizzo.
 
È l’ultima chance per l’opposizione
Quella attraverso il sito del Sistema tessera sanitaria è l’ultima opportunità per manifestare il diniego alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie del 2016.
Fino allo scorso 31 gennaio, infatti, è stato possibile comunicare l’opposizione direttamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello (posta elettronica, consegna a un qualsiasi ufficio territoriale o telefonata a un centro di assistenza multicanale).
Inoltre: in caso di scontrino parlante, bastava non fornire il proprio codice fiscale; per le prestazioni rese da un medico o una struttura sanitaria, era sufficiente chiedere l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
 
Resta salvo che le spese per le quali è stata esercita l’opposizione, a condizione che abbiano i necessari requisiti per la detraibilità, potranno comunque essere inserite in dichiarazione durante la fase di integrazione/modifica della precompilata
fonte : fisco e tasse

domenica 5 marzo 2017

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO COMUNICAZIONE ENTRO IL 07.03.17

Gli amministratori di condominio possono effettuare l’invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni eccezionalmente, per questo anno, fino al 7 marzo 2017. E' questo il punto centrale del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate di oggi che riportiamo integralmente:
Queste informazioni, se trasmesse entro questa data, saranno utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, senza alcun impatto negativo sui contribuenti.
La scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
A partire da quest’anno, gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali entro il 28 febbraio (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016). Nei giorni scorsi gli amministratori hanno segnalato delle difficoltà nello svolgimento di tutte le attività necessarie per questo adempimento entro il termine previsto dal decreto. Solo per quest’anno, quindi, saranno considerati validi gli invii dei dati effettuati entro il 7 marzo 2017.

FONTE: FISCO E TASSE,IT

MESSAGGIO DEL FONDATORE