lunedì 26 dicembre 2011

PENSIONE INPS-L'ASSEGNO SOCIALE

L' assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: l'assegno sociale è sempre liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell’anno successivo l’Inps opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati. L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile. A CHI SPETTA Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che: • hanno compiuto il 65° anno di età; • risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia; • sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge. In particolari condizioni possono averne diritto i cittadini comunitari, gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso di cittadini soggiornanti di lungo periodo. Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all'assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni. LA DOMANDA Può essere presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Il modulo di domanda è a disposizione presso le sedi Inps o gli Enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it e deve essere corredato della prevista dichiarazione reddituale. QUANDO SPETTA L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali). QUANTO SPETTA La misura massima dell'assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato. In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta. L’importo mensile dell'assegno è dato dalla misura massima spettante. FONTE: I.N.P.S.

SPESOMETRO ECCO GLI ESCLUSI

Per l’attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, l’obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria decorre dal 21 novembre 2011, fermo restando, per il 2010 e per la frazione del 2011 che va dal 1° gennaio al 20 novembre, l’assoggettamento allo spesometro. E’ solo la prima indicazione, contenuta nel documento – on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate – attraverso il quale l’Amministrazione ha dato riscontro ai quesiti – pervenuti tramite e-mail o posti nel corso degli incontri con le Associazioni di categoria – in materia di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva e dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio. Fra i dubbi dissipati, quelli relativi all’eventuale marginalità dell’attività di locazione. Ebbene, l’Agenzia ha chiarito che, a prescindere dalla loro prevalenza, le operazioni relative all’attività di noleggio sono soggette alla comunicazione dei dati relativi ai contratti. Per intenderci, il quesito era il seguente: “la comunicazione è obbligatoria anche per le attività di locazione o noleggio poste in essere da soggetti che marginalmente svolgono le medesime (esempio: autoriparatore che noleggia a pagamento l’auto sostitutiva)? Oppure, in generale, che nel caso di svolgimento di più attività sono soggette alla comunicazione in parola solo quelle in cui l’attività di noleggio/locazione è la prevalente in termini di ricavi conseguiti?”. Così come è stato precisato che, nella categoria residuale dei beni (altri veicoli) che devono formare oggetto di monitoraggio, rientrano i beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima. Al confine fra le due comunicazioni si pongono, poi, tre risposte. La prima: chi è obbligato a entrambe (noleggio/locazione e spesometro) può inviare 2 comunicazioni separate, rispettando le diverse scadenze; nel caso, invece, si opti per un’unica comunicazione, contenente anche i dati dello “spesometro”, la scadenza è quella prevista per i contratti di noleggio/locazione. La seconda: gli utilizzatori in leasing o noleggio non sono affatto esclusi dall’obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo “spesometro”, le operazioni oggetto di monitoraggio con quella a carico delle società locatrice/noleggiatrice. Infatti, l’esonero previsto per le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria ha lo scopo di evitare duplicazioni “soggettive” degli adempimenti. L’ultima: le prestazioni di noleggio di autovetture e autoveicoli con conducente devono essere segnalate nell’ambito dello spesometro e non dei dati relativi ai contratti di leasing/noleggio. E’ valida, infatti, l’interpretazione per cui “al di là del nomen iuris l’attività di noleggio di autovetture con conducente ha ad oggetto, non la messa a disposizione e l’utilizzo del veicolo in sé considerato, ma un servizio di trasporto di persone da un luogo ad un altro”. Per concludere, un chiarimento relativo interamente allo spesometro. E’ oggetto di comunicazione anche l’“autoconsumo” (quando, ovviamente supera la soglia di rilevanza). Il dubbio era stato sollevato in conseguenza del mancato riferimento all’autoconsumo, nel punto in cui, nella circolare 24/2011, era stata affermata l’attrazione, nella comunicazione, delle operazioni destinate a finalità estranee all’impresa. FONTE: FISCO OGGI

venerdì 23 dicembre 2011

CONTRIBUENTI MINIMI NO RITENUTA D'ACCONTO

A partire dal 1° gennaio 2012 i “nuovi minimi” applicheranno un’imposta sostitutiva del 5%, molto più bassa rispetto a quella delle ritenute d’acconto dei professionisti (del 20%), comportando la chiusura delle relative dichiarazioni sempre con un credito d’imposta. Con il Provvedimento n. 185820/2011 del 22.12.2011, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che dal 2012 i ricavi e i compensi dei contribuenti minimi non saranno più assoggettati a ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta. A tal fine, i percettori devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva. Con il Provvedimento n. 185825/2011 del 22.12.2011 viene stabilito, invece, che i “vecchi minimi” che non possono accedere al nuovo regime agevolato, potranno optare dal 2012 non solo per il regime contabile ordinario, ma anche per la contabilità semplificata. Fonte: Il Sole 24 Ore

mercoledì 21 dicembre 2011

spesometro proroga al 31.01.2012

Per consentire i necessari adeguamenti tecnologici e superare le difficoltà operative dei soggetti titolari di partita Iva, con Provvedimento del 21 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha rinviato l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva di importo non superiore a 25.000 Euro. Il recente provvedimento modifica quello del 16 settembre 2011, che aveva prorogato al 31 dicembre 2011 il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010. Per ora, quindi, la scadenza prevista per il 31.12.2011, che slittava al 2.1.2012 in quanto il 31 cadeva di sabato, è spostata al 31.1.2012.

martedì 20 dicembre 2011

COME APRIRE UN AGRITURISMO

Un agriturismo è l'attività di un imprenditore agricolo che offre ai turisti, nei propri fondi, vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri e organizzando talvolta attività ricreative o culturali. E' un imprenditore agricolo "Colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse" (art. 2135, I comma, del Codice civile). L'articolo 2 della legge quadro sull'agriturismo 730/1985 definisce l'agriturismo come "ogni attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli [...] attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali". Ciò significa che la coltivazione può essere indifferentemente portata avanti in proprio o tramite personale dipendente, ma è comunque necessario possedere terreni agricoli coltivati che forniscano un reddito agricolo. Solo chi soddisfa tale condizione può assumere la titolarità dell'impresa agrituristica, come persona fisica, in società con altri o come cooperativa, potendo poi avvalersi dei familiari come collaboratori o assumere dipendenti. L'attività agrituristica risulterà sempre connessa e complementare a quella agricola, la quale dovrà in ogni caso rimanere prevalente. Infatti, è proprio l'attività agricola a fornire in massima parte i prodotti impiegati per la ristorazione in agriturismo. L'azienda agricola Per avviare l'attività di agriturismo occorre quindi disporre di un'azienda agricola, in proprietà, usufrutto, affitto, comodato, o per altro valido titolo. Occorre inoltre che si tratti di un'azienda agricola in esercizio; pertanto non è sufficiente, ad esempio, essere proprietari di un fondo o di un casolare, ma occorre che sul fondo sia effettivamente esercitata un'attività di coltivazione, allevamento o silvicoltura. I fabbricati Per quanto riguarda le strutture, possono essere utilizzati come alloggi solamente i fabbricati rurali già impiegati per l'attività agricola o come abitazione dell'agricoltore che non abbiano più di trenta posti letto, salvo qualche eccezione regolamentata dalle leggi regionali. Nessun altro edificio è ammesso, nemmeno se di proprietà dello stesso imprenditore agricolo. In più, non sono possibili costruzioni ex-novo, ma solo ristrutturazioni o recuperi. Per avviare l'attività agrituristica, a livello legale, per l'imprenditore agricolo è obbligatorio chiedere l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici presso la Commissione provinciale per l'agriturismo, situata in ogni sede provinciale del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole (in modo che venga verificato che sussistano le condizioni per l'avvio dell'attività). Alla domanda, seguirà un sopralluogo da parte del funzionario regionale che determinerà le giornate lavorative nel fondo, sulla base delle quali assegnerà le giornate lavorative in agriturismo, secondo la rispettiva percentuale di 51 e 49%. Successivamente la normativa regionale prevede che ogni agricoltore che voglia intraprendere l'attività debba fare domanda al Sindaco del Comune dove è ubicato il fondo agricolo nel quale si vuole esercitare l'attività stessa. La domanda va accompagnata da una relazione che indichi esattamente quali attività, tra quelle permesse, si vuole svolgere; inoltre va presentata una documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni interessati all'attività; è richiesto infine copia dei libretti sanitari degli operatori ed il parere della locale Azienda Sanitaria su strutture e impianti dell'agriturismo che si vuole realizzare. A seguito di quest'unica richiesta, il Comune provvede quindi a valutare i requisiti soggettivi di carattere penale del richiedente, nonché, attraverso la conferenza dei servizi, i requisiti oggettivi (di principalità e di complementarità) delle attività e quelli igienico -sanitarie dei locali e la classifica da concedere alla struttura recettiva. Gli adempimenti necessari In particolare, gli adempimenti e le autorizzazioni necessarie per l'avvio di un'attività agrituristica, sono i seguenti: - Apertura della partita Iva. - Conto fiscale. - Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. - Iscrizione al registro regionale degli operatori agrituristici. - Autorizzazione del sindaco per lo svolgimento dell'attività. - I.n.p.s. - I.n.a.i.l. - Autorizzazione dei Vigili del Fuoco. - Autorizzazione per l'installazione delle insegne e dei cartelli segnaletici stradali. - Libretto di idoneità sanitaria. - Autorizzazione sanitaria per i locali. - Tassa sui rifiuti. - Iscrizione alle associazioni di categoria. Tutto questo richiede tempo (circa un anno, tra l'iscrizione all'albo e l'apertura dei locali) e denaro, la cui quantificazione è assai variabile. Norme contabili e amministrative Per quanto riguarda le norme contabili ed amministrative, la contabilità dell'agriturismo va separata da quella relativa alla produzione agricola, quindi con un suo specifico registro dei corrispettivi giornalieri e un registro delle fatture emesse. Oltretutto bisogna evidenziare che l'attività agrituristica ha un regime IVA differenziato (aliquota pari al 10%); per questo motivo, l'agricoltore deve denunciare al competente Ufficio IVA l'inizio attività agrituristica. All'interno della struttura agrituristica è obbligatoria l'esposizione al pubblico del menù, e tutti gli esercizi agrituristici devono comunicare annualmente, al Comune, le tariffe praticate. Dal punto di vista reddituale va ricordato che, per le aziende individuali, ai sensi della Legge 415/1991 l'agriturismo determina forfetariamente il reddito imponibile ai fini IRPEF in misura del 25% del giro d'affari al netto di IVA. Anche il calcolo dell'IVA da versare all'erario avviene su base forfetaria, nella misura del 50% dell'IVA complessivamente incassata, fatto salvo chi opera in contabilità ordinaria che porterà in detrazione tutta l'IVA sugli acquisti per agriturismo e dovrà versare tutta l'IVA dei ricavi agrituristici. Altro adempimento amministrativo importante è l'obbligo di comunicare i nominativi delle persone ospitate alla locale autorità di pubblica sicurezza. L'agricoltore che vende i propri prodotti non ha necessità di specifica licenza di commercio; ci si avvale della legge 59/1963. L'operatore agrituristico, infatti, anche se non ha fatto domanda di autorizzazione alla vendita, con la stessa richiesta di autorizzazione all'esercizio di agriturismo può ottenere anche il permesso di effettuare in azienda la vendita diretta dei propri prodotti. CIRCA GLI ADEMPIMENTI E LE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE PER L'APERTURA DELL'AGRITURISMO, QUESTI CAMBIANO DI ANNO IN ANNO E DI CONSEGUENZA AL MOMENTO DELLA STESURA DI QUESTO TESTO POTREBBERO ESSERCI NOVITA'. FONTE: AGRITURISMO.IT

mercoledì 14 dicembre 2011

I.M.U. SI PARTE DAL 2012

Imu, anticipazione sperimentale (articolo 13, commi da 1 a 19). Si anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), istituita e disciplinata dal D.Lgs. n.23/2011 sul federalismo municipale (in sostituzione dell'Ici), prevedendone tuttavia un periodo di applicazione sperimentale per un triennio ( 2012-2014). Il presupposto dell'imposta, la cui aliquota ordinaria è stabilita pari allo 0,76%, è costituito dal possesso di immobili che viene ora a ricomprendere, a differenza di quanto prevede la disciplina vigente, anche l'abitazione principale e le relative pertinenze. Viene inoltre disposta la rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni agricoli.Imu, anticipazione sperimentale (articolo 13, commi da 1 a 19). Si anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), istituita e disciplinata dal D.Lgs. n.23/2011 sul federalismo municipale (in sostituzione dell'Ici), prevedendone tuttavia un periodo di applicazione sperimentale per un triennio ( 2012-2014). Il presupposto dell'imposta, la cui aliquota ordinaria è stabilita pari allo 0,76%, è costituito dal possesso di immobili che viene ora a ricomprendere, a differenza di quanto prevede la disciplina vigente, anche l'abitazione principale e le relative pertinenze. Viene inoltre disposta la rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni agricoli. Si include poi nel Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sulla fiscalità municipale.

agevolazioni fiscali per chi assume una badante

Il datore di lavoro che assume regolarmente una colf o una badante ha diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:
- deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e familiare entro il limite di 1.549,37 euro
- detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Spetta se il reddito complessivo non supera 40mila euro e per una spesa massima di 2.100 euro

martedì 13 dicembre 2011

oneri deducibili dal reddito t.u.917/86 agg.to art.10

Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari; (1)
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. (1)
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE VIA EMAIL

L’Agenzia delle Entrate è costretta a segnalare nuovamente casi in cui si è provato a raggirare i cittadini sfruttando illecitamente il suo nome e il suo logo.

Questa volta l’inganno è rappresentato da un’e-mail contenente la notifica di un presunto rimborso fiscale (l’oggetto è, appunto “Notifica di rimborsi fiscali”).
Il messaggio chiede anche di scaricare e compilare un file allegato: cestinate immediatamente l’e-mail e non aprite il modulo, perché potrebbe essere pericoloso.
L’Amministrazione, precisano in una nota le Entrate, non chiede informazioni sulle carte di credito.

È l’ennesimo tentativo di phishing, con l’obiettivo di entrare in possesso dei dati personali del soggetto “prescelto”. Nel modulo allegato, infatti, viene chiesto al destinatario di inserire una serie di informazioni utili al pagamento del rimborso, tra cui anche quelle relative alla sua carta di credito.
È una truffa informatica, ribadisce l’Agenzia, rinviando al sito delle Entrate, sezione “Home – Cosa devi fare – Richiedere – Rimborsi”, per conoscere la procedura giusta da seguire per avere l’accredito del rimborso sul conto corrente.
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domenica 11 dicembre 2011

ESONERO DALLA CONTABILITA' PER CHI USA PAGAMENTI TRACCIATI

Dal prossimo anno, le imprese individuali e le società di persone in
contabilità semplificata, oltre che tuttii professionisti, potranno sostituire i registri contabili con gli «estratti conto bancari», a patto che tutti gli incassi e i pagamenti relativi all’attività vengano effettuati, non in contanti, ma tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità dell’operazione. La sostituzione degli «estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili» è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2012 e, se non verrà modificataò entro fine anno, varrà per tutti i «soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che
effettueranno operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili», cioè attraverso bonifici, assegni, ricevute bancarie (ri.ba.), carte di credito, prepagate o di debito (bancomat), ovvero con altristrumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni (art. 14, co. 10, L. 12 novembre
2011, n. 183)

MESSAGGIO DEL FONDATORE