1. Per prima cosa, è necessario che gli sposi si procurino il Certificato di battesimo in carta semplice, da richiedere presso la Chiesa in cui, è stato celebrato il Primo Sacramento battesimale. Questo documento che, viene di solito rilasciato immediatamente, ha la durata di 6 mesi.
Il medesimo, d’altra parte, potrà anche essere sostituito da una dichiarazione resa da un testimone o dal giuramento formale del subendo qualora abbia ricevuto il battesimo in età adulta.
Sono riconosciuti validi, per la celebrazione del rito nuziale secondo il rito religioso, i battesimi celebrati nella Chiesa e Comunità ecclesiale ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana, anglicana e quelli amministrati in nome della S.S. Trinità;
- non sono viceversa validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni , in quanto privi dell’essenziale riferimento trinitario.
Il certificato di battesimo dovrà quindi contenere eventuali annotazioni inerenti alle adozioni, ad altro matrimonio precedentemente celebrato e alla relativa ed eventuale dichiarazione di nullità di precedente matrimonio.
2. Certificato di cresima: Tale certificato, deve essere rilasciato (su richiesta) dalla parrocchia dove, a suo tempo, il richiedente abbia ricevuto il sacramento; nell’eventuale impossibilità di produrlo, potrà essere comunque sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell’interessato. In ogni caso, è attualmente prevista la possibilità di ottenere, previa richiesta al proprio parroco, un unico certificato c.d. “uso matrimonio” cui sia puntualmente indicata la data del Battesimo, quella della Cresima, l’inesistenza di precedenti vincoli matrimoniali e, più in generale, la certificazione dalla quale risulti, inequivocabilmente che il soggetto richiedente “…è, in buona sostanza,un cristiano degno” (…).
3. Certificato di “Stato libero ecclesiastico”:
Tale certificato ha la funzione di attestare che il richiedente non abbia già, in precedenza, contratto matrimonio secondo il rito religioso; solitamente, esso viene richiesto nel caso in cui uno dei due sposi abbia dimorato, dopo il sedicesimo anno d’età, per un periodo superiore ad 1 anno, fuori dalla diocesi. Anche questo documento tuttavia, può essere agevolmente sostituito con un giuramento dell’interessato dinnanzi al parroco e ad alcuni testimoni.
4. Attestato di frequenza ai corsi di preparazione al matrimonio: Il corso di preparazione ecclesiastica per la celebrazione del matrimonio religioso è obbligatorio, ed ha quale scopo principale, quello di preparare i futuri sposi alla vita coniugale; ha una durata che può variare dai 4 ai 6 mesi (a discrezione della Diocesi di appartenenza), e deve inoltre essere integrato da una maggiore frequentazione alla Messa domenicale da parte dei futuri sposi che, in tal modo, si renderanno senz’altro più partecipativi in relazione al loro ingresso spirituale nel mondo della Chiesa.
5. Rilascio della richiesta di pubblicazione alla Casa comunale:Una volta prodotti tutti i documenti richiesti, il parroco della Chiesa di appartenenza di uno dei due sposi, dopo un informale colloquio chiarificatore per accertare la libera e serena con sensualità dei due nubendi al matrimonio e, dopo aver verificato i requisiti previsti dalla Chiesa in relazione alla fondata convinzione, da parte dei futuri sposi circa l’unione indissolubile che deriva dall’unione spirituale che consegue alla celebrazione secondo il rito ecclesiastico nonché, lo scopo precipuo della medesima unione che riamane, inequivocabilmente, quello della procreazione, rilascerà la “richiesta di pubblicazione alla casa comunale”. Trascorsi quindi gli 8 giorni consecutivi, comprendenti 2 domeniche successive e 3 giorni di deposito, viene a questo punto rilasciato dal Comune il Certificato di avvenuta pubblicazione che verrà consegnato al parroco da una delle due Chiese di appartenenza, il quale provvederà alle pubblicazioni matrimoniali anche nella parrocchia dell’altro sposo.
6. Nulla osta ecclesiastico: (da richiedere al Vicariato)
è un documento che va richiesto nel caso in cui il matrimonio verrà celebrato in una Chiesa diversa da quella cui appartengono entrambi gli sposi. Al parroco della Chiesa prescelta, dovranno essere consegnati anche il certificato civile di avvenute pubblicazioni e lo stato dei documenti ( autenticato dalla Curia per il matrimonio che verrà celebrato al di fuori della Diocesi) che consiste in un certificato rilasciato dal parroco che ha personalmente provveduto alle pratiche del matrimonio.
7. Certificato di consenso religioso alle nozze: Raccolti definitivamente tutti i documenti richiesti, gli sposi vanno a colloquio dal parroco della Chiesa nella quale si celebreranno le nozze che rilascerà loro il documento del “consenso religioso”, confermando così la data delle nozze.
8. Per quanto riguarda il regime delle “eccezioni”, valgono tutte le regole previste per il rito civile:
• Nel caso di Annullamento del precedente matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico (Sacra Rota), si dovrà produrre la copia integrale dell’atto di matrimonio precedente con l’annotazione che certifichi l’efficacia nello stato italiano della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico.
• Nel caso di Matrimonio misto (cioè tra persone di religione diversa ma,entrambe battezzate nel nome della S.S. Trinità), si può procedere alla celebrazione con la licenza dell’Ordinario dopo che il nubendo cattolico abbia ufficialmente sottoscritto davanti al parroco la “dichiarazione di essere pronti ad allontanare i pericoli di abbandonare la Fede e la promessa che i figli siano battezzati ed educati secondo i canoni della Chiesa cattolica”.
• Nel caso invece di Matrimonio “interreligioso” (altrimenti detto “di disparità di culto”) vale a dire, celebrato tra due cattolici appartenenti a religioni non cristiane e, quindi, non battezzati, oltre alla dichiarazione prevista per il “Matrimonio Misto”, occorre inoltre ottenere dall’Ordinario la “Dispensa dall’impedimento di disparità di culto”.
• Nel caso di Matrimonio tra un cattolico ed un mussulmano è obbligatoria l’ “Autorizzazione dell’Ordinario”.
• La Chiesa cattolica, infine, può autorizzare e, quindi celebrare, il matrimonio “con” o “tra” minorenni, ma questo avrà valore solo per la Chiesa prendendo il nome di “Matrimonio canonico”. Soltanto una volta raggiunta la maggiore età gli sposi potranno conclusivamente regolarizzare la loro posizione con lo Stato.
3. Certificato di “Stato libero ecclesiastico”:
Tale certificato ha la funzione di attestare che il richiedente non abbia già, in precedenza, contratto matrimonio secondo il rito religioso; solitamente, esso viene richiesto nel caso in cui uno dei due sposi abbia dimorato, dopo il sedicesimo anno d’età, per un periodo superiore ad 1 anno, fuori dalla diocesi. Anche questo documento tuttavia, può essere agevolmente sostituito con un giuramento dell’interessato dinnanzi al parroco e ad alcuni testimoni.
4. Attestato di frequenza ai corsi di preparazione al matrimonio: Il corso di preparazione ecclesiastica per la celebrazione del matrimonio religioso è obbligatorio, ed ha quale scopo principale, quello di preparare i futuri sposi alla vita coniugale; ha una durata che può variare dai 4 ai 6 mesi (a discrezione della Diocesi di appartenenza), e deve inoltre essere integrato da una maggiore frequentazione alla Messa domenicale da parte dei futuri sposi che, in tal modo, si renderanno senz’altro più partecipativi in relazione al loro ingresso spirituale nel mondo della Chiesa.
5. Rilascio della richiesta di pubblicazione alla Casa comunale:Una volta prodotti tutti i documenti richiesti, il parroco della Chiesa di appartenenza di uno dei due sposi, dopo un informale colloquio chiarificatore per accertare la libera e serena con sensualità dei due nubendi al matrimonio e, dopo aver verificato i requisiti previsti dalla Chiesa in relazione alla fondata convinzione, da parte dei futuri sposi circa l’unione indissolubile che deriva dall’unione spirituale che consegue alla celebrazione secondo il rito ecclesiastico nonché, lo scopo precipuo della medesima unione che riamane, inequivocabilmente, quello della procreazione, rilascerà la “richiesta di pubblicazione alla casa comunale”. Trascorsi quindi gli 8 giorni consecutivi, comprendenti 2 domeniche successive e 3 giorni di deposito, viene a questo punto rilasciato dal Comune il Certificato di avvenuta pubblicazione che verrà consegnato al parroco da una delle due Chiese di appartenenza, il quale provvederà alle pubblicazioni matrimoniali anche nella parrocchia dell’altro sposo.
6. Nulla osta ecclesiastico: (da richiedere al Vicariato)
è un documento che va richiesto nel caso in cui il matrimonio verrà celebrato in una Chiesa diversa da quella cui appartengono entrambi gli sposi. Al parroco della Chiesa prescelta, dovranno essere consegnati anche il certificato civile di avvenute pubblicazioni e lo stato dei documenti ( autenticato dalla Curia per il matrimonio che verrà celebrato al di fuori della Diocesi) che consiste in un certificato rilasciato dal parroco che ha personalmente provveduto alle pratiche del matrimonio.
7. Certificato di consenso religioso alle nozze: Raccolti definitivamente tutti i documenti richiesti, gli sposi vanno a colloquio dal parroco della Chiesa nella quale si celebreranno le nozze che rilascerà loro il documento del “consenso religioso”, confermando così la data delle nozze.
8. Per quanto riguarda il regime delle “eccezioni”, valgono tutte le regole previste per il rito civile:
• Nel caso di Annullamento del precedente matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico (Sacra Rota), si dovrà produrre la copia integrale dell’atto di matrimonio precedente con l’annotazione che certifichi l’efficacia nello stato italiano della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico.
• Nel caso di Matrimonio misto (cioè tra persone di religione diversa ma,entrambe battezzate nel nome della S.S. Trinità), si può procedere alla celebrazione con la licenza dell’Ordinario dopo che il nubendo cattolico abbia ufficialmente sottoscritto davanti al parroco la “dichiarazione di essere pronti ad allontanare i pericoli di abbandonare la Fede e la promessa che i figli siano battezzati ed educati secondo i canoni della Chiesa cattolica”.
• Nel caso invece di Matrimonio “interreligioso” (altrimenti detto “di disparità di culto”) vale a dire, celebrato tra due cattolici appartenenti a religioni non cristiane e, quindi, non battezzati, oltre alla dichiarazione prevista per il “Matrimonio Misto”, occorre inoltre ottenere dall’Ordinario la “Dispensa dall’impedimento di disparità di culto”.
• Nel caso di Matrimonio tra un cattolico ed un mussulmano è obbligatoria l’ “Autorizzazione dell’Ordinario”.
• La Chiesa cattolica, infine, può autorizzare e, quindi celebrare, il matrimonio “con” o “tra” minorenni, ma questo avrà valore solo per la Chiesa prendendo il nome di “Matrimonio canonico”. Soltanto una volta raggiunta la maggiore età gli sposi potranno conclusivamente regolarizzare la loro posizione con lo Stato.
Nessun commento:
Posta un commento