mercoledì 19 gennaio 2011

attenzione visto di conformità sulle compensazioni

Come noto, la cd. manovra d'estate 2009 ha introdotto un
regime più rigoroso sulle compensazioni orizzontali dei crediti
IVA.
Infatti, a partire dal 2010, l'art. 10 del D.L. n. 78/2009 ha
introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi che intendono utilizzare
in compensazione verticale i crediti IVA superiori a 15.000 euro,
di richiedere il visto di conformità sulla dichiarazione IVA (art. 35
del D.Lgs. n. 241/1997).
Nella trattazione che segue vengono analizzati i diversi aspetti di
tale strumento nonché i controlli che deve porre in essere il
professionista al fine del rilascio del visto di conformità.
Premessa
Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 10 del D.L. n.
78/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la compensazione “orizzontale”
del credito IVA annuale o trimestrale, per importi superiori a € 10.000 annui,
può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti
dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
Inoltre, per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a
€ 15.000 annui è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un
soggetto abilitato quale passaggio di garanzia dell'effettività del credito.
Unica alternativa al visto di conformità è la sottoscrizione della dichiarazione
da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, limitatamente
però alle società di capitali tenute obbligatoriamente a questo controllo in
base all'art. 2409-bis c.c.
Si osserva, che qualora il credito IVA sia di importo pari o inferiore a euro
10.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono
applicabili le consuete regole previste per la compensazione dei crediti
tributari/previdenziali. Inoltre, le suddette restrizioni non operano nemmeno
per le cd. “compensazioni interne” (IVA con IVA).
Dunque, con l’obiettivo di “contrastare gli abusi dello strumento della
compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla
dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti
artatamente “creati” per essere utilizzati in compensazione nel solo
modello F24” l’ amministrazione finanziaria ha posto le seguenti condizioni
per l’utilizzo del credito Iva:
fino a euro 10.000, non c’è necessità di preventiva presentazione della
dichiarazione o istanza da cui il credito emerge, né obbligo di
presentazione del Modello F24 mediante Fisconline o Entratel;
fino a e 15.000, non è obbligatorio il visto di conformità (o la sottoscrizione
del soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis,
c.c.) sulla dichiarazione annuale da cui emerge il credito.

MESSAGGIO DEL FONDATORE