L’importo mensile varia ogni anno. Per il 2011, è stato fissato a 467,42 euro. Esso può essere incrementato, a condizione che si posseggano determinati requisiti:
- fino a 591,87 euro, per i casi previsti dall’art. 38 della Legge 448/01 (ultra 70enni, ciechi civili, sordomuti ultrassessantacinquenni, mutilati e invalidi civili, titolari di pensione di inabilità, ecc.);
- fino a 603,87 euro, comprese tutte le maggiorazioni, come importo massimo totale, così come stabilito dall'art. 5, comma 5, della Legge 127/2007.
- Se si tratta di soggetto non coniugato o separato legalmente l'integrazione è attribuita per intero se il reddito non supera, per il 2009, 5.956,60 euro. L'integrazione spetta in misura parziale se non si supera il limite di 11.913,20 euro.
- Se il soggetto è coniugato, l'integrazione è attribuita per intero se il reddito complessivo del pensionato e del coniuge non supera, per il 2009, il limite di 23.042,24 euro. L' integrazione spetta in misura parziale se il reddito complessivo non supera 28.802,80 euro. In questo caso vanno sommati i redditi dei due coniugi e la verifica va effettuata sia rispetto al reddito singolo che al reddito coniugale. Il superamento anche di uno solo dei due limiti non fa acquisire il diritto alla integrazione. Ovviamente si deve fare la verifica dei redditi assoggettabili all'Irpef. Sono pertanto esclusi: il reddito della casa di abitazione ed i trattamenti di fine rapporto.