martedì 18 gennaio 2011

società a responsabilità limitata prima parte la costituzione come quando perchè

Nel diritto commerciale italiano la società a responsabilità limitata, in sigla S.r.l. o Srl, è un tipo di società di capitali che, come tale, è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.).

Evoluzione [modifica]

La S.r.l. venne introdotta nell’ordinamento italiano con il Codice civile del 1942 (in precedenza esisteva una società anonima per quote, che non si differenziava molto dalle altre società anonime). Il proposito era quello di creare un tipo sociale intermedio tra le società di persone e quelle per azioni. Il risultato non fu pienamente raggiunto, in quanto la S.r.l. era una società priva di una vera e propria disciplina autonoma, mancanza a cui suppliva il rinvio a quella della S.p.A.. Inoltre la struttura finanziaria era molto limitata e ciò rendeva la S.r.l. una società nella quale era frequente il fenomeno della sottocapitalizzazione nominale. Questo perché era vietata l’emissione di obbligazioni e vi era il divieto di emettere quote speciali (tutte le quote erano uguali e concedevano uguali diritti). Si accentuò il fenomeno del c.d. "finanziamento del socio" che consiste in un prestito fatto da un socio alla società, il quale non comporta un aumento di capitale e fa vestire al socio la doppia veste di socio e di creditore. L’effetto negativo è che quello che sarebbe potuto essere un aumento di capitale a vantaggio dei creditori (ad esempio in caso di insolvenza della società) diviene al contrario un credito concorrente con le ragioni dei creditori.
Il tipo societario è stato profondamente innovato dalla riforma del diritto societario del 2003. Ora la S.r.l., corredata da una disciplina autonoma, si presenta come un modello intermedio e "ibrido" tra la S.p.A. e le società di persone: vi sono alcuni elementi, come la deroga completa del principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, che la avvicinano alla S.p.A., assieme ad altri fattori, come la flessibilità organizzativa o la personalità delle quote, che sono propri delle società di persone. Questo pone un problema a livello interpretativo su quale disciplina utilizzare per colmare le eventuali lacune del modello S.r.l.
Probabilmente la soluzione più coerente è quella di analizzare ogni singola S.r.l. in concreto, e di stabilire caso per caso se i soci abbiano inteso costruire una società più vicina al modello S.p.A. (ad esempio con una rigida
corporazione normativa) o al modello personalistico.

Costituzione [modifica]

La S.r.l. può costituirsi per contratto o, fin dal 1993, per atto unilaterale. Il capitale sociale minimo ammonta a 10.000 euro (art 2463, 2° comma, 4). È necessaria la redazione di un atto costitutivo per atto pubblico il quale contiene alcune indicazioni fondamentali sulla società (es. ammontare del capitale sociale, denominazione, oggetto sociale) e lo statuto sulle regole sociali (es. rappresentanza, funzionamento, amministrazione).

Formazione dell’atto costitutivo [modifica]

La disciplina è simile a quella delle spa:
  • Stipula contratto
  • Controllo notarile
  • Versamento di almeno il 25% (post riforma 2004 3/10) dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito (sostituibile da polizza assicurativa o fideiussione bancaria) e della totalità dei conferimenti in beni.
  • Iscrizione entro 30 giorni al registro delle imprese a cura del notaio.
Per obbligazioni sorte al registro delle imprese risponde illimitatamente chi ha stipulato queste obbligazioni.

Nullità della società [modifica]

Può sussistere esclusivamente nei seguenti casi:
  1. Mancata forma dell’atto pubblico
  2. Illiceità dell’oggetto sociale
  3. Mancanza di indicazioni riguardo soci, conferimenti, oggetto sociale.
L’azione di nullità può essere proposta da chiunque ne abbia interesse e non è soggetta a prescrizione.
La nullità ha l’effetto di uno scioglimento e non opera ex tunc: infatti in seguito alla dichiarazione di nullità vengono nominati dei liquidatori; i soci sono ancora tenuti ai conferimenti fino all'integrale soddisfacimento dei creditori sociali e gli atti compiuti in nome della società prima della dichiarazione di nullità restano efficaci.

MESSAGGIO DEL FONDATORE