Nel diritto commerciale italiano la società a responsabilità limitata, in sigla S.r.l. o Srl, è un tipo di società di capitali che, come tale, è dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.).
Evoluzione [modifica]
Il tipo societario è stato profondamente innovato dalla riforma del diritto societario del 2003. Ora la S.r .l., corredata da una disciplina autonoma, si presenta come un modello intermedio e "ibrido" tra la S.p .A. e le società di persone: vi sono alcuni elementi, come la deroga completa del principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, che la avvicinano alla S.p.A., assieme ad altri fattori, come la flessibilità organizzativa o la personalità delle quote, che sono propri delle società di persone. Questo pone un problema a livello interpretativo su quale disciplina utilizzare per colmare le eventuali lacune del modello S.r.l.
Probabilmente la soluzione più coerente è quella di analizzare ogni singola S.r.l. in concreto, e di stabilire caso per caso se i soci abbiano inteso costruire una società più vicina al modello S.p.A. (ad esempio con una rigida corporazione normativa) o al modello personalistico.
Probabilmente la soluzione più coerente è quella di analizzare ogni singola S.r.l. in concreto, e di stabilire caso per caso se i soci abbiano inteso costruire una società più vicina al modello S.p.A. (ad esempio con una rigida corporazione normativa) o al modello personalistico.
Costituzione [modifica]
Formazione dell’atto costitutivo [modifica]
La disciplina è simile a quella delle spa:
- Stipula contratto
- Controllo notarile
- Versamento di almeno il 25% (post riforma 2004 3/10) dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito (sostituibile da polizza assicurativa o fideiussione bancaria) e della totalità dei conferimenti in beni.
- Iscrizione entro 30 giorni al registro delle imprese a cura del notaio.
Per obbligazioni sorte al registro delle imprese risponde illimitatamente chi ha stipulato queste obbligazioni.
Nullità della società [modifica]
Può sussistere esclusivamente nei seguenti casi:
- Mancata forma dell’atto pubblico
- Illiceità dell’oggetto sociale
- Mancanza di indicazioni riguardo soci, conferimenti, oggetto sociale.
L’azione di nullità può essere proposta da chiunque ne abbia interesse e non è soggetta a prescrizione.
La nullità ha l’effetto di uno scioglimento e non opera ex tunc: infatti in seguito alla dichiarazione di nullità vengono nominati dei liquidatori; i soci sono ancora tenuti ai conferimenti fino all'integrale soddisfacimento dei creditori sociali e gli atti compiuti in nome della società prima della dichiarazione di nullità restano efficaci.