martedì 15 marzo 2011

sospensione riscossione cartella esattoriale

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, alle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010 , anche dagli Agenti della riscossione.
La sospensione amministrativa è disposta dall’
ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che la commissione tributaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.
La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (
commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella.
Novità: con la
direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010 si può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando il contribuente ha già pagato le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo, la commissione tributaria ha accolto il ricorso oppure s
i è ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria. Basta consegnare compilato allo sportello il modello di autodichiarazione, reperibile allo sportello stesso, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento

FONTE:  Equitalia

MESSAGGIO DEL FONDATORE