Devono utilizzare il modello Unico Pf:
• i contribuenti che hanno prodotto redditi e non rientrano nelle condizioni di esonero
• i contribuenti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito
• i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e hanno ricevuto più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (modello Cud), se l’imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite
• i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero
• i lavoratori dipendenti ai quali sono state riconosciute dal datore di lavoro o ente pensionistico deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta (ad esempio, per carichi di famiglia) non spettanti in tutto o in parte
• i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (ad esempio, collaboratori familiari, baby-sitter)
• i contribuenti che hanno conseguito redditi soggetti a tassazione separata, tranne quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione (per esempio, le indennità di fine rapporto, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) quando sono erogati da soggetti obbligati a effettuare le ritenute alla fonte
• i lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute in tutto o in parte le addizionali comunale e regionale all’Irpef (il modello Unico va presentato soltanto se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera 10,33 euro)
• i contribuenti che hanno realizzato plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva e da indicare rispettivamente nei quadri RT e RM.
Tranne che in casi particolari, tutti i contribuenti sono obbligati alla presentazione telematica del modello Unico. La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata:
• direttamente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
• tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.)
E’ inoltre possibile presentare la dichiarazione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che forniscono assistenza anche per la compilazione e provvedono all’invio telematico.
Presentazione telematica diretta
I contribuenti che compilano la propria dichiarazione, possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato, o di consegnarla a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Chi sceglie di trasmettere direttamente il modello Unico, deve utilizzare:
• il servizio telematico Fisconline, a meno che non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) per un numero di soggetti superiore a 20. Per accedere a Fisconline, occorre avere un codice Pin,che varichiestoall’Agenzia delle Entrate
• il servizio telematico Entratel, se è tenuto a presentare il modello 770 in relazione a più di 20 soggetti.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta di aver ricevuto la dichiarazione.
Presentazione telematica tramite un intermediario
Per la trasmissione del modello Unico, il contribuente può anche rivolgersi a un intermediario abilitato.
La dichiarazione può essere compilata sia dall’intermediario sia dal contribuente. L’intermediario può non accettare l’incarico di trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente, ma è obbligato a inviare sia quelle da lui predisposte sia quelle compilate dai contribuenti per le quali ha assunto l’impegno della trasmissione telematica.
L’intermediario abilitato deve rilasciare:
• una dichiarazione, datata e sottoscritta, con l’assunzione dell’impegno a trasmettere per via telematica i dati contenuti nel modello
• entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione, l’originale della dichiarazione firmata dal contribuente e la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuta ricezione.
Presentazione dall’estero
I contribuenti possono trasmettere la propria dichiarazione in via telematica anche dall’estero, se in possesso del un codice Pin.
In alternativa, possono spedirla (sempre che non siano titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo) entro il 30 settembre con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di invio. In caso di spedizione postale, la dichiarazione va inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia.
Sulla busta devono essere indicati:
• cognome, nome e codice fiscale del contribuente
• la dicitura “Contiene dichiarazione modello Unico anno ... Persone Fisiche”.
Possono presentare il modello Unico cartaceo, presso un ufficio postale, i contribuenti che:
• pur possedendo redditi dichiarabili con il 730, non possono presentare questo modello perché non hanno un datore di lavoro o non sono titolari di pensione
• pur potendo presentare il 730, devono dichiarare redditi o comunicare dati tramite quadri del modello Unico: RM (redditi soggetti a tassazione separata), RT (plusvalenze di natura finanziaria), RW (investimenti all’estero e/o trasferimenti da, per e sull’estero), AC (comunicazione dell’amministratore di condominio)
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
• sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è terminato.
INVIATE I VOSTRI QUESITI SU FISCO,TRIBUTI E LAVORO A : PASQUALEAIR@TISCALI.IT VI ASPETTIAMO E RICORDATE DI SOSTENERE QUEST BLOG CON UNA DONAZIONE DI ALMENO EURO 5 E RICEVERETE GRATIS UNA NEWS LETTER VIA EMAIL CON NOVITA' OGNI MESE SU FISCO,LAVORO E TRIBUTI
martedì 28 giugno 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
MESSAGGIO DEL FONDATORE
Il Blog è stato creato esclusivamente per scopi infORmativi , a titolo gratuito e senza scopo di lucro e non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Le immagini e i testi presenti sul blog sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione o per qualsiasi violazione di copyright, non avranno che da segnalarcelo e provvederemo prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Scusateci fin da adesso per il disturbo arrecato. OVE SI RICHIEDESSERO CONSULENZE, QUESTE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI SARANNO SOGGETTE A PAGAMENTO. |
Nessun commento:
Posta un commento