Cartella di pagamento scaduta, interessi di mora sulle somme (articolo 7, commi 2-sexies e 2-septies). Disposizioni ai fini del calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta. Tramite una novella all'articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973, concernente gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dispone che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi di mora non si applichino sulle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi. Questa norma si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo.
FONTE<. IL SOLE 24 ORE
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giovedì 14 luglio 2011
LA CARTELLA ESATTORIALE SI CAMBIA NO AGLI INTERESSI DI MORA SU SANZIONI ED INTERESSI
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