lunedì 25 luglio 2011

COMPENSAZIONI IMPOSTE COME QUANDO PERCHE'

I crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione possono essere compensati. In sostanza, tutti i contribuenti che vantano un credito d’imposta derivante dalla dichiarazione possono utilizzarlo per il versamento di importi a debito.
Esistono due forme di compensazione:
- utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d’imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), ma riferibili a differenti esercizi (ad esempio, si utilizza un credito Irpef relativo all’anno d’imposta 2010 per pagare gli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2011);
- utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio si utilizza un credito Irpef o Irap
per pagare l’Ici, l’addizionale regionale, i contributi previdenziali, eccetera).
La compensazione si effettua attraverso il modello di pagamento F24 in cui occorre indicare, nelle apposite
sezioni, sia gli importi a credito utilizzati che gli importi a debito dovuti.
L’importo del credito compensato non può essere superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello. Infatti, il saldo finale del modello non può essere mai negativo. In sostanza, si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito. I crediti eventualmente eccedenti potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi, o chiesti a rimborso.
IL LIMITE MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE
Esiste una limitazione all’utilizzo dei crediti a compensazione che è pari, attualmente, a 516.456,90 euro
per ciascun anno solare.
In detto limite non si comprendono:
- i crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta, anche se la compensazione viene
effettuata attraverso il modello F24;
- i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali (credito d’imposta per investimenti, per incremento
dell’occupazione, eccetera)
SANZIONE X INDEBITA COMPENSAZIONE
La misura della sanzione prevista per tale violazione. Si applica, infatti, la sanzione dal 100 al 200% del credito inesistente, ovvero il 200% se il credito inesistente compensato è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. Inoltre, il termine di scadenza per l’accertamento della violazione è per questa ipotesi elevato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito. misura della sanzione prevista per tale violazione. Si applica, infatti, la sanzione dal 100 al 200%
del credito inesistente, ovvero il 200% se il credito inesistente compensato è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. Inoltre, il termine di scadenza per l’accertamento della violazione è
per questa ipotesi elevato al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.
ATTENZIONE
Dal 1° gennaio 2011 è stato introdotto il divieto di compensazione per i contribuenti nei cui confronti risultano iscrizioni a ruolo (a titolo definitivo) di importo superiore a 1.500 euro. Maggiori particolari sull’argomento
cercateli nel blog.
Dal 1° gennaio 2010 l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
da cui emerge.
Inoltre, i crediti annuali Iva di importo superiore a 15.000 euro possono essere utilizzati solo in presenza di visto di conformità apposto nella dichiarazione dai soggetti abilitati.

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