Con Risoluzione del 21/09/2011 n. 93 l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla chiusura delle partite Iva inattive, in particolare chiarisce che in capo al contribuento non vi sono altri adempimenti se non quello di versare la sanzione di 129,00 euro.
A tale proposito si ricorda che la Manovra correttiva 2011 (DL 98/2011) ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129,00 da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.
La modalità agevolativa è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Con la presente Risoluzione viene chiarito che la delega di versamento modello F24-Elementi identificativi è necessaria per fruire del beneficio previsto, pertanto, è necessario che il modello di pagamento sia correttamente compilato in ogni sua parte.
In dettaglio, le indicazioni per la compilazione del modello:
• nella sezione “CONTRIBUENTE” vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
• nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo” indicare la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi” indicare con la partita Iva da cessare;
- nel campo “codice” indicare il codice tributo 8110;
- nel campo “anno di riferimento” indicare l’anno di cessazione dell’attività.
La chiusura della partita IVA è, infatti, effettuata dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.
Si precisa inoltre che non sono posti a carico del contribuente ulteriori adempimenti, in particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate; non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del dPR n. 633 del 1972.
FONTE: FISCO E TASSE
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mercoledì 28 settembre 2011
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