Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c, del Tuir, gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, si deducono dal reddito complessivo nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo.
L’onere sostenuto può essere giustificato con le ricevute di pagamento e copia del provvedimento dell’autorità giudiziaria.
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lunedì 31 ottobre 2011
ASSEGNO CORRISPOSTO AL CONIUGE SUA DEDUCIBILITA'
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