Con un recente Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini della comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento al socio o familiare dell’ imprenditore estendendo la disciplina anche ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati/ricevuti dai soci delle società concedenti
Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione “fittizia”, ad imprese e società, di beni utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell'imprenditore, la cd “Manovra di Ferragosto” ha introdotto una particolare disciplina riguardante la tassazione in capo ai soggetti (soci o familiari dell’imprenditore) che utilizzano beni (mobili o immobili) in godimento.
La nuova tassazione sui beni in godimento a soci e familiari
In particolare, dunque, a partire dal periodo d'imposta 2012 :
• si considera reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci/familiari dell’ imprenditore.
• sono indeducibili dal reddito imponibile delle società o dell’imprenditore i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
• l'impresa concedente, in solido, con il socio/familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento;
• è prevista l’ applicazione, in solido, anche delle sanzioni.
Con un recente Provvedimento (n. 166485 del 16 Novembre 2011) l’Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità ed i termini di presentazione della suddetta comunicazione.
La comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento
Il provvedimento dell'Agenzia prevede in particolare che:
• la comunicazione va effettuata, entro il 31/3/2012, anche per i beni per i quali nel periodo di riferimento è cessato il diritto di godimento.
• l'obbligo è esteso anche i soci "indiretti" ed ai loro familiari;
• va comunicata la concessione in godimento di qualsiasi tipologia di bene (attenzione: i beni diversi dai mezzi di trasporto e da immobili vanno indicati solo se di valore superiore a € 3000);
• vanno comunicati anche finanziamenti o capitalizzazioni effettuati a favore della società in presenza di godimento di beni ai soci.
fonte: FISCO E TASSE
INVIATE I VOSTRI QUESITI SU FISCO,TRIBUTI E LAVORO A : PASQUALEAIR@TISCALI.IT VI ASPETTIAMO E RICORDATE DI SOSTENERE QUEST BLOG CON UNA DONAZIONE DI ALMENO EURO 5 E RICEVERETE GRATIS UNA NEWS LETTER VIA EMAIL CON NOVITA' OGNI MESE SU FISCO,LAVORO E TRIBUTI
sabato 3 dicembre 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
MESSAGGIO DEL FONDATORE
Il Blog è stato creato esclusivamente per scopi infORmativi , a titolo gratuito e senza scopo di lucro e non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Le immagini e i testi presenti sul blog sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione o per qualsiasi violazione di copyright, non avranno che da segnalarcelo e provvederemo prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Scusateci fin da adesso per il disturbo arrecato. OVE SI RICHIEDESSERO CONSULENZE, QUESTE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI SARANNO SOGGETTE A PAGAMENTO. |
Nessun commento:
Posta un commento