L’Ici (imposta comunale sugli immobili) è la principale tassa sulla casa,l’Ici si ottiene applicando l’aliquota fissata dal singolo Comune (che varia dal 4 al 7 per mille) al valore dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5%) moltiplicato a sua volta per un coefficiente fisso, in base alla categoria catastale di appartenenza:
• 140 per la cat. B (per esempio scuole, biblioteche, uffici pubblici);
• 100 per le cat. A (abitazioni) e C (per esempio magazzini, laboratori, box), escluse le categorie A/10 e C/1;
• 50 per le cat. D (per esempio alberghi, teatri, capannoni) e A/10 (uffici e studi privati)
• 34 per la cat. C/1 (negozi e botteghe).
L’ici viene pagata dal proprietario dell’immobile e dal possessore di terreni ed aree edificabili, in due rate - ciascuna pari al 50% dell’imposta complessiva :
• la prima entro il 16 giugno (c.d acconto);
• la seconda entro il 16 dicembre (c.d. saldo).
Il saldo entro il 16.12. 2011
In linea di massima il saldo ICI 2011 si determina come differenza tra:
• l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso,
• l’acconto versato entro il 16.6.2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo, necessario in quanto:
- l’acconto versato entro il 16.6.2011 era solo il 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, computata fra l’altro tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni vigenti nel 2010;
- in sede di determinazione dell’ICI dovuta per il 2011, occorre ora assumere le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno in corso.
Il versamento del saldo Ici
Dal 1° maggio 2007 è possibile effettuare il versamento dell’imposta Ici oltre che con bollettino di c/c/p o versamento diretto in tesoreria, anche mediante Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
• 3901 per abitazione principale;
• 3902 per i terreni agricoli;
• 3903 per le aree fabbricabili;
• 3904 per gli altri fabbricati.
Per i soggetti titolari di Partita Iva è obbligatorio il canale telematico.
A prescindere dalle modalità scelte, l’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di Euro.
Nel caso di omesso o carente versamento del saldo Ici è possibile ricorrere al ravvedimento operoso applicando gli interessi legali pari 1,5% dal 1° gennaio 2011 (codice tributo 3906) e le relative sanzioni (codice tributo 3907):
• dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint);
• 3% se il pagamento è effettuato tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza (ravvedimento breve);
• 3,75% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (ravvedimento lungo
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