Dal 2012 diventa integralmente deducibile ai fini delle
imposte dirette (IRES e IRPEF) la parte di IRAP dovuta in relazione al costo del
lavoro, cioè alle spese sostenute per il personale dipendente e assimilato (art.
2, legge n. 214 del 22/12/2011). Tale beneficio non sostituisce quello
introdotto dal 2008 e in vigore fino allo scorso anno, che consisteva nel
dedurre una quota forfettaria, nella modesta misura del 10%, dell’imposta
regionale sulle attività produttive pagata, riferibile alle spese per interessi
passivi ed oneri assimilati e a quelle per il personale dipendente e assimilato.
La vecchia disposizione resta in piedi soltanto in riferimento agli interessi
passivi ed è fruibile assieme alla nuova deduzione integrale del costo del
lavoro
FONTE: LEGGI ILLUSTRATE
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sabato 28 gennaio 2012
IRAP INTERAMENTE DEDUCIBILE E INCENTIVI A CHI ASSUME
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