Firmato il decreto
attuativo che concede alle aziende unbonus (credito d’imposta) per assunzioni con contratto a tempo determinato nel
Sud d’Italia: si tratta di uno sgravio fiscale del 50% sui costi
salariali sui contratti stipulati con personale “svantaggiato” o “molto
svantaggiato” nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il
13 maggio 2013.
Il decreto è stato
approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni nella sefduta del 10 maggio
2012.
I nuovi incentivi all'occupazione in favore
delle imprese del mezzogiorno arrivano dal Fondo Sociale
Europeo, «attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari
disposta con il Piano d’Azione Coesione dello scorso 15 dicembre 2011 del
Ministro per la Coesione Territoriale» si legge nel comunicato di Palazzo
Chigi.
Le otto regionii interessate
dallo stanziamento dei fondi, che ammontano a142 milioni di euro, sono
Abruzzo (4 milioni di euro), Molise (1 milione di euro), Basilicata (2 milioni
di euro), Campania (20 milioni di euro), Calabria (20 milioni di euro), Puglia
(10 milioni di euro), Sicilia (65 milioni di euro) e Sardegna (20 milioni
di euro).
Lo stanziamento dei
fondi è previsto dal decreto sviluppo di maggio 2011, e
ora è arrivato il via libera della Conferenza Stato-Regioni, che ha approvato
il decreto attuativo redatto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per
la Coesione Territoriale, che fissa i criteri di erogazione del “Bonus Sud”.
Per le imprese del
Mezzogiorno sarà possibile usufruire del credito d’imposta,
utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso il mpdello F24, destinato
a tutti i datori di lavoro che hanno assunto, o assumeranno stabilmente
nuova forza lavoro, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013.
Lavoratori
svantaggiati
Da precisare che le
risorse sono destinate alle sole imprese che assumano a tempo indeterminato lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati: nel primo caso il credito d’imposta
è concesso fino al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12
mesi successivi all’assunzione, mente nel secondo caso il contributo è
stanziato fino al 50% dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi
successivi alla stabilizzazione.
La Presidenza del
Consiglio ricorda che, secondo la definizione della Commissione europea, si
classifica come un lavoratore “svantaggiato”:
·
chi non ha un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi;
·
chi non possiede un diploma di scuola media superiore
o professionale;
·
i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
·
chi vive solo con una o più persone a carico;
·
i lavoratori occupati in professioni o settori
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite
rilevazioni ISTAT);
·
chi è membro di una minoranza nazionale.
Mentre viene definito lavoratore
“molto svantaggiato” chi è privo di impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi.
Nel caso di assunzioni
a tempo parziale e indeterminato, il credito d’imposta viene stabilito
in modo proporzionale alle ore di lavoro effettuate. Per richiedere gli
incentivi le imprese inoltrare la domanda alla Regione di competenza, che dovrà
stabilire con decreto dirigenziale, adottato entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del citato provvedimento attuativo della legge, le modalità e le
procedure per la concessione del bonus.
Cause
di revoca bonus
Ricordiamo che
l’incentivo è volto ad incrementare la base occupazionale nelle Regioni
coinvolte, pertanto il bonus fiscale verrà revocato in caso di indebito
utilizzo, ovvero qualora
·
il numero totale dei dipendenti a
tempo indeterminato risulti inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti
l’assunzione;
·
i nuovi posti di lavoro non siano conservati
per almeno due anni in caso di PMI o tre anni dalle altre imprese;
·
vengano accertate violazioni non formali alla normativa
fiscale, a quellacontributiva o a quella sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori.
«In caso di indebita
fruizione, anche parziale, o nel mancato rispetto delle condizioni previste o
dell’utilizzo in misura superiore all’importo concesso, l’ammontare, maggiorato
di interessi e sanzioni, deve essere recuperato dalla Regione» precisa il
comunicato.
L’agevolazione,
infine, non può essere cumulata con altri aiuti di statoné
con altre misure di sostegno comunitario.
Fonte: Presidenza del Consiglio
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