Per gli immobili situati nel Regno Unito si deve assumere, quale base imponibile dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), il valore medio della fascia attribuita all’appartamento ai fini della Council tax, l’imposta municipale sulle abitazioni.
Il chiarimento viene dalla risoluzione n. 75/E del 6 novembre, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta all’interpello di un contribuente che, dovendo pagare il nuovo tributo per un appartamento situato a Londra su cui è titolare di un diritto di possesso di tipo “leasehold” (istituto che attribuisce un diritto all’utilizzo dell’immobile solitamente per un prolungato periodo di tempo, dietro il pagamento di un corrispettivo), ha chiesto chiarimenti su come determinare la base imponibile da sottoporre a tassazione.
Questo perché, per l’applicazione della Council tax, non esiste un valore catastale cui fare riferimento e che, come precisato dalla circolare 28/2012, andrebbe preso in considerazione per determinare l’Ivie. L’imposta inglese, infatti, non si basa su un valore puntuale, ma viene calcolata in funzione della fascia di valore (“band”) attribuita all’immobile.
Proprio sulla base di tale considerazione, l’Agenzia concorda con la soluzione prospettata dal contribuente: come base imponibile dell’Ivie, va adottato il valore medio della fascia attribuita all’immobile per la Council tax.
A corollario, la risoluzione ricorda che l’imposta inglese, però, non può essere scomputata dall’Ivie. Infatti, la disciplina del tributo (articolo 19, commi da 13 a 17, del Dl 201/2011) prevede che dalla somma calcolata può essere dedotto un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. E la Council tax non è un’imposta patrimoniale, in quanto non colpisce la proprietà o altro diritto reale su un immobile, ma è dovuta per il godimento dei servizi locali forniti dal consiglio comunale.
FONTE: FISCO OGGI
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mercoledì 6 novembre 2013
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