buongiorno,
ringrazio di nuovo personalmente a nome mio e di chi mi aiuta ,per tutti i complimenti e la stima che mi è arrivata e gli inviti che mi sono stati fatti per riiniziare a scrivere .
come vi ho già detto ciò avverrà, in questi mesi sporadicamente ,da settembre sarà mia cura contattare chi mi collaborava dargli la buona notizia e si riparte,metteremo anche una news letter circolare che vi sarà inviata on line con tutti gli aggiornamenti del mese su fisco,tributi, famiglia e lavoro e altre news letter più approfondite con costi annuali irrisori.
grazie ancora e ci rivediamo presto, nel frattempo sarà mia cura rispondere a tutte le vostre email sempre nell'arco di una settimana buonaestate a tutti.
il consulente fiscale online
il fondatore
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domenica 29 giugno 2014
martedì 24 giugno 2014
DETRAZIONE PER SPESE DI ISTRUZIONE
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria
(scuole medie inferiori e superiori), universitaria, di perfezionamento e/o
specializzazione universitaria (master, dottorati), tenuti presso università
o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri compete una detrazione pari
al 19%.
Per le università private o straniere le spese ammesse in detrazione non
devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi pagati per gli
equivalenti istituti italiani. Il confronto, per le università private, deve
essere fatto con le università statali che presentano identità o affinità di
indirizzo di studi e che siano ubicate nella stessa città in cui hanno sede
le università private, ovvero in una città della stessa regione.
Per le università straniere, invece, occorre fare riferimento alle
corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti
presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del
contribuente
(scuole medie inferiori e superiori), universitaria, di perfezionamento e/o
specializzazione universitaria (master, dottorati), tenuti presso università
o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri compete una detrazione pari
al 19%.
Per le università private o straniere le spese ammesse in detrazione non
devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi pagati per gli
equivalenti istituti italiani. Il confronto, per le università private, deve
essere fatto con le università statali che presentano identità o affinità di
indirizzo di studi e che siano ubicate nella stessa città in cui hanno sede
le università private, ovvero in una città della stessa regione.
Per le università straniere, invece, occorre fare riferimento alle
corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti
presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del
contribuente
ASSEGNO AL CONIUGE SEPARATO
Si tratta delle somme che, in seguito a provvedimento dell’autorità
giudiziaria, vengono corrisposte al coniuge, anche residente all’estero, in
seguito a separazione legale ed effettiva, scioglimento, annullamento del
matrimonio o divorzio. Gli importi deducibili sono solo quelli riconosciuti
dal provvedimento dell’autorità giudiziaria: non è quindi possibile
usufruire della deduzione per le somme pagate al coniuge
volontariamente, vale a dire in assenza di provvedimento del giudice.
Sono deducibili solo gli assegni periodici e non le somme corrisposte in
un’unica soluzione al coniuge separato. Inoltre, sono esclusi dal beneficio
gli assegni o le quote degli assegni attribuiti dal giudice per il
mantenimento dei figli: a fronte di tali oneri però il contribuente può
usufruire della detrazione per carichi di famiglia.
Se il provvedimento del giudice non distingue la quota di assegno
destinata al mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al
coniuge per metà del suo ammontar
Etichette:
ONERI DEDUCIBILI-ASSEGNO DI MANTENIMENTO
lunedì 9 giugno 2014
regmime contabile dei minimi (artisti e professionisti
I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime contabile agevolato
devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti per i contribuenti
c.d. minimi (Articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 244/2007 - pdf ossia:
i seguenti requisiti
1. nell’anno precedente:
o
hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro
o
non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
o
non hanno effettuato cessioni all’esportazione
o
non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di
solo lavoro
2. nel triennio precedente non hanno
effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila
euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell’ambito dell’attività di impresa
o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi
corrispettivi)
3. iniziano l’attività e presumono di
possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30mila euro di
ricavi o compensi deve essere rapportato all’anno (ad esempio, per una nuova
attività che inizia il 1° settembre 2010 il limite è di 10mila euro, ossia i
4/12 di 30mila).
Sono esclusi, invece, i contribuenti:
·
che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e
turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
·
i non residenti
·
che effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività di cessioni
di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
·
che partecipano contestualmente a società di persone, associazioni
professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base
proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.
I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime contabile agevolato
sono obbligati ai seguenti adempimenti
·
conservazione dei documenti ricevuti ed emessi
·
fatturazione e certificazione dei corrispettivi
·
comunicazione annuale dei dati Iva se il volume d’affari è pari o superiore
a 25.822,84 euro
·
presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva
·
versamento annuale dell' Iva, dell'acconto e del saldo dell'Irpef e
relative addizionali
·
adempimenti dei sostituti d'imposta
·
comunicazione delle operazioni rilevanti (c.d. spesometro)
·
comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di
operatori economici
·
studi di settore e parametri (per l’individuazione del limite relativo
all’ammontare dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti non rileva
l’adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di
settore o dei parametri)
POLIZZE VITA PIGNORABILI
Sentenza della Corte di Cassazione n. 18736 del 6
Maggio 2014:In caso di reati fiscali, il sequestro preventivo “per equivalente”
può colpire anche le polizze assicurative sulla vita. I giudici di legittimità
hanno reso definitivo un provvedimento di sequestro preventivo di tre polizze
assicurative sulla vita.
Sulla scorta di precedenti orientamenti la Corte
di Cassazione penale con la sentenza 18763 ha formulato il seguente principio
di diritto: la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere
applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal
fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui
all'art. 1923 cod. civ.
IL CASO
Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 30.9.2013 ha
respinto l'appello avverso il provvedimento con il quale, in data 15.7.2013, il
Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la
richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per
equivalente, di tre polizze assicurative sulla vita, fino alla concorrenza
della somma di Euro 5.239.296,91, disposto nei confronti di G.N. con
riferimento al reato di cui all'art. 81 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per
cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, rilevando che le polizze assicurative non
sarebbero sequestrabili in ragione di quanto disposto dall'art. 1923 c.c., il
quale stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al
beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Osserva che:
1. a nulla rileverebbe il richiamo, operato dal G.I.P.
e dal Tribunale, alla decisione n. 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili di
questa Corte, riguardando tale sentenza la confisca, che è un provvedimento
definitivo e non anche il sequestro preventivo e che trattasi di fattispecie
tra loro non assimilabili;
2. il provvedimento sarebbe inoltre caratterizzato da
motivazione infondata o, quanto meno, contraddittoria.
IL COMMENTO
La controversia è incardinata sulla seguente
valutazione, in chiave nomofilattica, da parte del Collegio: da un lato la
difesa si richiama all’art. 1923 del cod .civ., norma, come noto, che ha
determinato il proliferare della polizza vita in previsione di possibili
aggressioni patrimoniali (non però di derivazione penale), e dall’altro, il GIP
e il Tribunale che richiamano, per applicare la misura cautelare, precedenti
orientamenti della giurisprudenza di vertice, id est sentenza 10532/2013.
LA
SENTENZA N. 10532 DEL 2013
Le Sezioni unite della Cassazione, con le decisioni
n. 10532, 10533 e 10534 del 7.5.2013, si sono pronunciate sulla delicata relazione
tra la confisca penale e l’ipoteca. In ciascuno dei casi in esame, un
creditore ipotecario, pignorando l’immobile, aveva iniziato il procedimento di
esecuzione forzata. Sennonché, prima che il procedimento di esecuzione venisse
portato a compimento, l’immobile subiva le misure di prevenzione stabilite
dalla l. 31 maggio 1965, n. 575: il sequestro e, successivamente, la confisca.
È il caso di porre da subito in evidenza – per le ragioni che risulteranno
chiare nel prosieguo – che le misure di prevenzione erano state disposte
anteriormente al 13 ottobre 2011. Dopo la confisca, il Ministero delle Finanze
proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo che questa non sarebbe potuta
proseguire in quanto la confisca avrebbe determinato ex lege l’acquisizione del
bene al patrimonio indisponibile dello Stato....
FONTE: Fisco e tasse
domenica 1 giugno 2014
era mia intenzione cessare ogni pubblicazione e chiudere il blog,per motivi che esulano questo spazio,ma qualcuno,mi ha fatto cambiare idea ,ci ho messo tre anni e mezzo per fare risultare questo blog nelle prime pagine di google e ora si riinizia, da martedì 3 giugno si ripubblica e si risponde ad ogni vs email a presto
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il fondatore
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MESSAGGIO DEL FONDATORE
Il Blog è stato creato esclusivamente per scopi infORmativi , a titolo gratuito e senza scopo di lucro e non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Le immagini e i testi presenti sul blog sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione o per qualsiasi violazione di copyright, non avranno che da segnalarcelo e provvederemo prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Scusateci fin da adesso per il disturbo arrecato. OVE SI RICHIEDESSERO CONSULENZE, QUESTE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI SARANNO SOGGETTE A PAGAMENTO. |