Sentenza della Corte di Cassazione n. 18736 del 6
Maggio 2014:In caso di reati fiscali, il sequestro preventivo “per equivalente”
può colpire anche le polizze assicurative sulla vita. I giudici di legittimità
hanno reso definitivo un provvedimento di sequestro preventivo di tre polizze
assicurative sulla vita.
Sulla scorta di precedenti orientamenti la Corte
di Cassazione penale con la sentenza 18763 ha formulato il seguente principio
di diritto: la misura cautelare reale del sequestro preventivo può essere
applicata anche alle polizze assicurative sulla vita, a nulla rilevando, a tal
fine, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare, di cui
all'art. 1923 cod. civ.
IL CASO
Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 30.9.2013 ha
respinto l'appello avverso il provvedimento con il quale, in data 15.7.2013, il
Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la
richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per
equivalente, di tre polizze assicurative sulla vita, fino alla concorrenza
della somma di Euro 5.239.296,91, disposto nei confronti di G.N. con
riferimento al reato di cui all'art. 81 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per
cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, rilevando che le polizze assicurative non
sarebbero sequestrabili in ragione di quanto disposto dall'art. 1923 c.c., il
quale stabilisce che le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al
beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Osserva che:
1. a nulla rileverebbe il richiamo, operato dal G.I.P.
e dal Tribunale, alla decisione n. 10532/2013 delle Sezioni Unite Civili di
questa Corte, riguardando tale sentenza la confisca, che è un provvedimento
definitivo e non anche il sequestro preventivo e che trattasi di fattispecie
tra loro non assimilabili;
2. il provvedimento sarebbe inoltre caratterizzato da
motivazione infondata o, quanto meno, contraddittoria.
IL COMMENTO
La controversia è incardinata sulla seguente
valutazione, in chiave nomofilattica, da parte del Collegio: da un lato la
difesa si richiama all’art. 1923 del cod .civ., norma, come noto, che ha
determinato il proliferare della polizza vita in previsione di possibili
aggressioni patrimoniali (non però di derivazione penale), e dall’altro, il GIP
e il Tribunale che richiamano, per applicare la misura cautelare, precedenti
orientamenti della giurisprudenza di vertice, id est sentenza 10532/2013.
LA
SENTENZA N. 10532 DEL 2013
Le Sezioni unite della Cassazione, con le decisioni
n. 10532, 10533 e 10534 del 7.5.2013, si sono pronunciate sulla delicata relazione
tra la confisca penale e l’ipoteca. In ciascuno dei casi in esame, un
creditore ipotecario, pignorando l’immobile, aveva iniziato il procedimento di
esecuzione forzata. Sennonché, prima che il procedimento di esecuzione venisse
portato a compimento, l’immobile subiva le misure di prevenzione stabilite
dalla l. 31 maggio 1965, n. 575: il sequestro e, successivamente, la confisca.
È il caso di porre da subito in evidenza – per le ragioni che risulteranno
chiare nel prosieguo – che le misure di prevenzione erano state disposte
anteriormente al 13 ottobre 2011. Dopo la confisca, il Ministero delle Finanze
proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo che questa non sarebbe potuta
proseguire in quanto la confisca avrebbe determinato ex lege l’acquisizione del
bene al patrimonio indisponibile dello Stato....
FONTE: Fisco e tasse
Solamente per il reato fiscale?
RispondiEliminain genere per reati penali ma sarà mia cura approfondire nei prossimi giorni,la sentenza in questione nel merito
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