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lunedì 18 agosto 2014
DISABILI -QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE PRIMA PARTE
La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone
con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose
agevolazioni fiscali.
La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in
cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori
di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le
agevolazioni di seguito indicate.
FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti
detrazioni Irpef:
1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni
1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a
partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel
periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad
annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro (vedi Capitolo 3).
VEICOLI
detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto
Iva agevolata al 4% sull’acquisto
esenzione dal bollo auto
esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non
vedenti
detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei
sordi
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi
finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
SPESE SANITARIE
deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche
generiche e di assistenza specifica
ASSISTENZA PERSONALE
deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo
massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e
all’assistenza personale o familiare
detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza
personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il
reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro
fonte: Agenzia Entrate
domenica 10 agosto 2014
RIMBORSI PIU' FACILI CON IL CONTO CORRENTE
Rimborsi più veloci con l’accredito diretto sul conto corrente
L’Agenzia scrive ai contribuenti e spiega come fornire l’Iban
Per velocizzare l’erogazione dei rimborsi, l’Agenzia delle Entrate sta chiedendo ai
contribuenti, attraverso la posta elettronica certificata (Pec) o la posta ordinaria, di
comunicare il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente.
Le persone fisiche interessate da questa nuova tornata di rimborsi sono circa 105mila; tra
queste ci sono coloro che hanno presentato il modello 730 in mancanza di un sostituto
d’imposta tenuto a effettuare i conguagli (come, per esempio, chi ha perso il lavoro), cui
si aggiungono circa 50mila società, che hanno richiesto il rimborso dell’Ires con la
dichiarazione annuale dei redditi o con la domanda telematica legata all’indeducibilità
forfetaria dell’Irap (art. 6 Dl n. 185/2008).
L’invito indirizzato alle persone fisiche arriva nella cassetta delle lettere, mentre quello
rivolto alle aziende viaggia, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo Pec della
società presente nel registro delle imprese.
Due opzioni per fornire l’Iban: i servizi telematici o gli uffici dell’Agenzia -
Comunicare l’Iban è necessario per poter ricevere le somme con accredito sul proprio
conto corrente. Per evitare il rischio di phishing, l’Agenzia non accetta Iban per posta,
email o via Pec. Questi canali sono invece utilizzati dalle Entrate per informare i cittadini
sulle uniche due modalità ammesse per comunicare il codice Iban del conto corrente
bancario o postale:
- utilizzando i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. Per
comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta
accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi
telematici;
- rivolgendosi agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate e presentando il
modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul
sito www.agenziaentrate.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere >
Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente.
Sempre per motivi di sicurezza, l’Agenzia non invia mail o messaggi cui sono allegati file
da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o
dispositivi mobili.
Con l’Iban, rimborsi più veloci e sicuri - Fornire all’Agenzia l’Iban è il modo migliore
per accelerare i tempi del rimborso: anziché impiegare alcuni mesi per arrivare a
destinazione, arriva sul conto del beneficiario in maniera veloce e sicura, senza alcun
aggravio economico per il contribuente. Un’opportunità sempre valida per cittadini e
società, anche in assenza di una esplicita richiesta da parte dell’Agenzia
FONTE : AGENZIA ENTRATE
L’Agenzia scrive ai contribuenti e spiega come fornire l’Iban
Per velocizzare l’erogazione dei rimborsi, l’Agenzia delle Entrate sta chiedendo ai
contribuenti, attraverso la posta elettronica certificata (Pec) o la posta ordinaria, di
comunicare il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente.
Le persone fisiche interessate da questa nuova tornata di rimborsi sono circa 105mila; tra
queste ci sono coloro che hanno presentato il modello 730 in mancanza di un sostituto
d’imposta tenuto a effettuare i conguagli (come, per esempio, chi ha perso il lavoro), cui
si aggiungono circa 50mila società, che hanno richiesto il rimborso dell’Ires con la
dichiarazione annuale dei redditi o con la domanda telematica legata all’indeducibilità
forfetaria dell’Irap (art. 6 Dl n. 185/2008).
L’invito indirizzato alle persone fisiche arriva nella cassetta delle lettere, mentre quello
rivolto alle aziende viaggia, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo Pec della
società presente nel registro delle imprese.
Due opzioni per fornire l’Iban: i servizi telematici o gli uffici dell’Agenzia -
Comunicare l’Iban è necessario per poter ricevere le somme con accredito sul proprio
conto corrente. Per evitare il rischio di phishing, l’Agenzia non accetta Iban per posta,
email o via Pec. Questi canali sono invece utilizzati dalle Entrate per informare i cittadini
sulle uniche due modalità ammesse per comunicare il codice Iban del conto corrente
bancario o postale:
- utilizzando i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. Per
comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta
accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi
telematici;
- rivolgendosi agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate e presentando il
modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul
sito www.agenziaentrate.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere >
Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente.
Sempre per motivi di sicurezza, l’Agenzia non invia mail o messaggi cui sono allegati file
da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o
dispositivi mobili.
Con l’Iban, rimborsi più veloci e sicuri - Fornire all’Agenzia l’Iban è il modo migliore
per accelerare i tempi del rimborso: anziché impiegare alcuni mesi per arrivare a
destinazione, arriva sul conto del beneficiario in maniera veloce e sicura, senza alcun
aggravio economico per il contribuente. Un’opportunità sempre valida per cittadini e
società, anche in assenza di una esplicita richiesta da parte dell’Agenzia
FONTE : AGENZIA ENTRATE
CANCELLAZIONE IPOTECHE PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE
Procedimento di cancellazione delle ipoteche di cui agli articoli 40-bis e 161 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Approvazione delle specifiche tecniche relative alla
forma ed alla trasmissione telematica delle comunicazioni.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone:
1. Specifiche tecniche.
1.1 A decorrere dal 1° gennaio 2015, i soggetti esercenti attività bancaria
o finanziaria e gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono al conservatore dei
registri immobiliari la comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di
estinzione dell'obbligazione, prevista dagli articoli 40-bis e 161 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, utilizzando le specifiche tecniche contenute
nell’Allegato A del presente provvedimento.
1.2 Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono rese disponibili sul sito
internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).
1.3 Restano salve, in quanto compatibili, le disposizioni dei
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007, 9 ottobre
2007, 29 gennaio 2008 e 25 giugno 2012.
2. Periodo transitorio.
2.1 Dal 1° settembre 2014, le comunicazioni di cui all’articolo 1 possono
essere trasmesse utilizzando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A o quelle
approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre
2007. 2
Motivazioni
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), disciplina, all’articolo 40-bis, il procedimento
semplificato di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui stipulati o
accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, ancorché annotate su titoli cambiari. Le suddette disposizioni si
applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed
intermediari finanziari ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri
dipendenti o iscritti, stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre 2007
sono state definite le modalità e le specifiche tecniche relative alla forma ed alla
trasmissione telematica delle suddette comunicazioni.
Il comma 7-quinquies dell’articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha successivamente esteso il
procedimento semplificato di cancellazione disciplinato dall’articolo 40-bis del
medesimo Testo unico alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai
sensi dell’articolo 2847 del codice civile.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 25 giugno 2012,
sono state disciplinate le modalità di prima attuazione delle disposizioni di cui al
comma 7-quinquies, da utilizzare fino alla modifica delle specifiche tecniche allegate
al provvedimento 9 ottobre 2007.
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare le nuove specifiche
tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica delle comunicazioni
previste dall’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
recepiscono anche le modifiche relative alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non
rinnovate.
Le nuove specifiche tecniche sono utilizzabili dal 1° settembre 2014 e
sostituiranno quelle approvate con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio 9 ottobre 2007 a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile utilizzare entrambe le specifiche. 3
Riferimenti normativi
a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art.
64).
b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
c) Incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate:
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).
d) Disciplina normativa di riferimento:
Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e
norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di
elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (art. 16 e
segg.);
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, in breve TUB (artt. 40-bis e 161);
Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 15, comma 2);
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell'amministrazione digitale;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 9 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2007;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 29 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2008;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 giugno 2012,
pubblicato in pari data nel sito internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi del
comma 361 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
FONTE: AGENZIA ENTRATE.IT
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Approvazione delle specifiche tecniche relative alla
forma ed alla trasmissione telematica delle comunicazioni.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone:
1. Specifiche tecniche.
1.1 A decorrere dal 1° gennaio 2015, i soggetti esercenti attività bancaria
o finanziaria e gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono al conservatore dei
registri immobiliari la comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di
estinzione dell'obbligazione, prevista dagli articoli 40-bis e 161 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, utilizzando le specifiche tecniche contenute
nell’Allegato A del presente provvedimento.
1.2 Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono rese disponibili sul sito
internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).
1.3 Restano salve, in quanto compatibili, le disposizioni dei
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007, 9 ottobre
2007, 29 gennaio 2008 e 25 giugno 2012.
2. Periodo transitorio.
2.1 Dal 1° settembre 2014, le comunicazioni di cui all’articolo 1 possono
essere trasmesse utilizzando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A o quelle
approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre
2007. 2
Motivazioni
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), disciplina, all’articolo 40-bis, il procedimento
semplificato di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui stipulati o
accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, ancorché annotate su titoli cambiari. Le suddette disposizioni si
applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed
intermediari finanziari ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri
dipendenti o iscritti, stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre 2007
sono state definite le modalità e le specifiche tecniche relative alla forma ed alla
trasmissione telematica delle suddette comunicazioni.
Il comma 7-quinquies dell’articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha successivamente esteso il
procedimento semplificato di cancellazione disciplinato dall’articolo 40-bis del
medesimo Testo unico alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai
sensi dell’articolo 2847 del codice civile.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 25 giugno 2012,
sono state disciplinate le modalità di prima attuazione delle disposizioni di cui al
comma 7-quinquies, da utilizzare fino alla modifica delle specifiche tecniche allegate
al provvedimento 9 ottobre 2007.
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare le nuove specifiche
tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica delle comunicazioni
previste dall’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
recepiscono anche le modifiche relative alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non
rinnovate.
Le nuove specifiche tecniche sono utilizzabili dal 1° settembre 2014 e
sostituiranno quelle approvate con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio 9 ottobre 2007 a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile utilizzare entrambe le specifiche. 3
Riferimenti normativi
a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art.
64).
b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
c) Incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate:
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).
d) Disciplina normativa di riferimento:
Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e
norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di
elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (art. 16 e
segg.);
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, in breve TUB (artt. 40-bis e 161);
Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 15, comma 2);
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell'amministrazione digitale;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 9 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2007;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 29 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2008;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 giugno 2012,
pubblicato in pari data nel sito internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi del
comma 361 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
FONTE: AGENZIA ENTRATE.IT
MESSAGGIO DEL FONDATORE
buongiorno,
ho letto con piacere i commenti sul messaggio mandato in precedenza ,alcuni buoni altri che pensavano di provocarmi o insultarmi.
premetto che rispetto ogni lettore, di qualsiasi levatura sociale ed economica e che apprezzo chi legge il mio blog che da qualche mese è fermo e che come già detto,da settembre riprenderà.
Non raccolgo le provocazioni circa presunte truffe e quant'altro e altre circa la richiesta di conoscere la mia identità, che proprio perchè siamo su internet restera riservata dalla privacy fino a quando lo ritengo opportuno.
Questo blog ha scelto di pubblicare e lavorare gratuitamente senza corrispettivo di denaro e cosi' resterà, circa la mia identità basti sapere che io e chi scrive operiamo nel campo della consulenza fiscale e tributaria con regolari abilitazioni all esercizio della professione, che potranno essere esibite in ogn ordine e luogo.
infine voglio rispondere ai commenti sulla perdita di lettori e sulle presunte truffe e quant'altro.
come ho precedentemente detto, questo blog opera gratuitamente , perciò è ininfluente il numero di lettori che vi garantisco, sono comunque tanti e assidui e che io rispetto e ringrazio e apprezzo se desiderano continuare a leggere.
circa le presunte truffe, be era richiesto anche un euro e per motivi di privacy, ho evitato di pubblicizzare la vicenda,ma capisco le Vostre titubanze e per questo ho provveduto personalmente ad inviare gli aiuti occorrenti a chi aveva bisogno, senza fare ulteriori accertamenti o quant'altro.
Vi ringrazio per l'attenzione e rinnovando la mia stima a Voi lettori, vi saluto.
il consulente fiscale online
il fondatore
ho letto con piacere i commenti sul messaggio mandato in precedenza ,alcuni buoni altri che pensavano di provocarmi o insultarmi.
premetto che rispetto ogni lettore, di qualsiasi levatura sociale ed economica e che apprezzo chi legge il mio blog che da qualche mese è fermo e che come già detto,da settembre riprenderà.
Non raccolgo le provocazioni circa presunte truffe e quant'altro e altre circa la richiesta di conoscere la mia identità, che proprio perchè siamo su internet restera riservata dalla privacy fino a quando lo ritengo opportuno.
Questo blog ha scelto di pubblicare e lavorare gratuitamente senza corrispettivo di denaro e cosi' resterà, circa la mia identità basti sapere che io e chi scrive operiamo nel campo della consulenza fiscale e tributaria con regolari abilitazioni all esercizio della professione, che potranno essere esibite in ogn ordine e luogo.
infine voglio rispondere ai commenti sulla perdita di lettori e sulle presunte truffe e quant'altro.
come ho precedentemente detto, questo blog opera gratuitamente , perciò è ininfluente il numero di lettori che vi garantisco, sono comunque tanti e assidui e che io rispetto e ringrazio e apprezzo se desiderano continuare a leggere.
circa le presunte truffe, be era richiesto anche un euro e per motivi di privacy, ho evitato di pubblicizzare la vicenda,ma capisco le Vostre titubanze e per questo ho provveduto personalmente ad inviare gli aiuti occorrenti a chi aveva bisogno, senza fare ulteriori accertamenti o quant'altro.
Vi ringrazio per l'attenzione e rinnovando la mia stima a Voi lettori, vi saluto.
il consulente fiscale online
il fondatore
sabato 2 agosto 2014
MESSAGGIO DEL FONDATORE
apprendo in questi giorni, che il mio messaggio ove chiedevo a Voi lettori, di aiutare qualcuno in gravi condiizioni di disagio,con una piccola donazione ,anche di qualche euro è fallito. Per mancanza di cuore da parte vostra o per sfiducia nei mie confronti.
be questo è un segno che non ho saputo e non ho i lettori che pensavo, ma solo persone superficiali, dimostratemi il contrario, solo le parole non contano
il consulente fiscale online
il fondatore
be questo è un segno che non ho saputo e non ho i lettori che pensavo, ma solo persone superficiali, dimostratemi il contrario, solo le parole non contano
il consulente fiscale online
il fondatore
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MESSAGGIO DEL FONDATORE
Il Blog è stato creato esclusivamente per scopi infORmativi , a titolo gratuito e senza scopo di lucro e non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Le immagini e i testi presenti sul blog sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione o per qualsiasi violazione di copyright, non avranno che da segnalarcelo e provvederemo prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Scusateci fin da adesso per il disturbo arrecato. OVE SI RICHIEDESSERO CONSULENZE, QUESTE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI SARANNO SOGGETTE A PAGAMENTO. |