Procedimento di cancellazione delle ipoteche di cui agli articoli 40-bis e 161 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Approvazione delle specifiche tecniche relative alla
forma ed alla trasmissione telematica delle comunicazioni.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone:
1. Specifiche tecniche.
1.1 A decorrere dal 1° gennaio 2015, i soggetti esercenti attività bancaria
o finanziaria e gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono al conservatore dei
registri immobiliari la comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di
estinzione dell'obbligazione, prevista dagli articoli 40-bis e 161 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, utilizzando le specifiche tecniche contenute
nell’Allegato A del presente provvedimento.
1.2 Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono rese disponibili sul sito
internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).
1.3 Restano salve, in quanto compatibili, le disposizioni dei
provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007, 9 ottobre
2007, 29 gennaio 2008 e 25 giugno 2012.
2. Periodo transitorio.
2.1 Dal 1° settembre 2014, le comunicazioni di cui all’articolo 1 possono
essere trasmesse utilizzando le specifiche tecniche di cui all’Allegato A o quelle
approvate con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre
2007. 2
Motivazioni
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), disciplina, all’articolo 40-bis, il procedimento
semplificato di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui stipulati o
accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, ancorché annotate su titoli cambiari. Le suddette disposizioni si
applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed
intermediari finanziari ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri
dipendenti o iscritti, stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre 2007
sono state definite le modalità e le specifiche tecniche relative alla forma ed alla
trasmissione telematica delle suddette comunicazioni.
Il comma 7-quinquies dell’articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha successivamente esteso il
procedimento semplificato di cancellazione disciplinato dall’articolo 40-bis del
medesimo Testo unico alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai
sensi dell’articolo 2847 del codice civile.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 25 giugno 2012,
sono state disciplinate le modalità di prima attuazione delle disposizioni di cui al
comma 7-quinquies, da utilizzare fino alla modifica delle specifiche tecniche allegate
al provvedimento 9 ottobre 2007.
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare le nuove specifiche
tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica delle comunicazioni
previste dall’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
recepiscono anche le modifiche relative alle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non
rinnovate.
Le nuove specifiche tecniche sono utilizzabili dal 1° settembre 2014 e
sostituiranno quelle approvate con il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia
del territorio 9 ottobre 2007 a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Fino al 31 dicembre 2014 sarà possibile utilizzare entrambe le specifiche. 3
Riferimenti normativi
a) Ordinamento dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1, art. 62, commi 1 e 2, art.
64).
b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
c) Incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate:
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 (art. 23-quater).
d) Disciplina normativa di riferimento:
Legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e
norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di
elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (art. 16 e
segg.);
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, in breve TUB (artt. 40-bis e 161);
Legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 15, comma 2);
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell'amministrazione digitale;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 9 ottobre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2007;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 29 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2008;
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 25 giugno 2012,
pubblicato in pari data nel sito internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi del
comma 361 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
FONTE: AGENZIA ENTRATE.IT
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domenica 10 agosto 2014
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