Dal 2011, i
possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose con potenza superiore a una determinata soglia, devono versare
un’addizionale erariale sulle tasse automobilistiche. I parametri del tributo,
originariamente introdotto dall'articolo 23, comma 21, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf sono stati modificati
dall’articolo 16, comma 1, del decreto
legge n. 201/2011 - pdf.
Sintetizzando,
l’addizionale è pari:
·
a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai
225 kw per il 2011
·
a 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai
185 kw a partire dal 2012
L'addizionale è
ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del
veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento, e non è più dovuta
decorsi venti anni dalla data di costruzione.
Il superbollo deve
essere versato dai possessori del veicolo. Per possessori si intendono, oltre
che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di
riservato dominio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
L’addizionale non è dovuta nei casi in cui il veicolo è esentato
dal bollo ordinario. Trovano, quindi, applicazione, anche per il superbollo, le
esenzioni previste, ad esempio, per i veicoli storici o per quelli in dotazione
dei corpi armati dello Stato.
Il versamento dell'addizionale erariale
sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il
modello "F24 elementi identificativi". E' esclusa la compensazione e
i codici tributo da utilizzare sono (risoluzione n. 101 del 20/10/2011):
·
3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
·
3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
·
3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.
Di seguito, invece, i codici da
utilizzare per versare tributo sanzioni e interessi, a seguito di atto di
accertamento (risoluzione n. 26 del 12/03/2014):
·
A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
·
A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
·
A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.
"Superbollo" dal 2012
Per il “superbollo" 2012, e
successivi anni, il pagamento va effettuato entro gli stessi termini previsti
per il pagamento della tassa automobilistica (bollo). L’importo da versare è
pari a 20 euro per ogni Kw di potenza che eccede i 185 Kw.
Il "superbollo" è ridotto dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo (che salvo
prova contraria coincide con la data di immatricolazione), rispettivamente al
60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di
costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello di costruzione.
Per esempio, l'importo dell'addizionale
erariale di un veicolo costruito nel 2006 sarà ridotto al 60% per i pagamenti
con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2012, al 30% per i pagamenti con
scadenza dal 1° gennaio 2017 e al 15% per i pagamenti con scadenza a decorrere
dal 1° gennaio 2022. Il pagamento non risulterà più dovuto dall'anno 2026.
Per calcolare l’importo del
"superbollo" è possibile utilizzare l’applicazione che fornisce anche
la stampa del modello F24 già compilato con i dati inseriti dall’utente.
"Superbollo" 2011
L’importo da versare era pari a 10 euro
per ogni Kw di potenza che eccede i 225 Kw. Il pagamento andava effettuato:
·
entro il 10 novembre 2011, per i possessori di autoveicoli al 6 luglio 2011
·
entro il 31 gennaio 2012, per i possessori di veicoli immatricolati tra il
7 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011.